La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI"— Transcript della presentazione:

1 RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI
SEMINARIO SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI PERUGIA, HOTEL SAN GALLO SESSIONE DIRITTO DELL’ESECUZIONE RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI Avv. G. G. Corbucci – Ordine degli Avvocati di Perugia

2 IL PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI EX ART. 521-BIS C.P.C.

3 Il recente D. L. n. 132/2014, (conv. con modifiche nella Legge n
Il recente D.L. n. 132/2014, (conv. con modifiche nella Legge n. 162/2014) ha introdotto numerose novità in tema di esecuzione forzata ed in particolare una «nuova» modalità di pignoramento dei veicoli (autoveicoli e motoveicoli) al fine di fornire un ulteriore strumento per il soddisfacimento del proprio creditore. La modifica, dopo svariati decenni di inerzia legislativa in materia, merita un plauso visto il tentativo del legislatore di rendere più efficace l’esecuzione forzata mobiliare. Si rammenta che la legge solo un anno dopo è stata seguita da una nuova modifica in forza del D.L. n. 83/2015, convertito in Legge 132/2015

4 Prima del D.L. n. 132/2014 Il pignoramento degli autoveicoli seguiva le norme del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513 e segg.ti c.p.c.) attraverso la materiale individuazione del bene che per il creditore procedente, e soprattutto per l’Ufficiale Giudiziario, si prospettava particolarmente difficoltosa. L’autoveicolo del debitore può: circolare trovarsi in luoghi diversi dalla residenza di quest’ultimo essere ubicato, in sosta, presso luoghi di difficile accesso sia per il creditore che per l’Ufficiale Giudiziario

5 L’ART. 521-bis c.p.c., introdotto dall’art. 19 del d.l. n. 132/2014
L’art. 521 bis c.p.c. introdotto dal d.l. sopracitato disponeva che il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli e dei rimorchi deve eseguirsi esclusivamente mediante: notificazione al debitore di un atto indicante gli estremi del mezzo ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. Intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore. Tale procedura sembra assimilabile, in qualche modo, a quella prevista per l’espropriazione immobiliare, che ai sensi dell’art. 555 c.p.c. non richiede l’apprensione materiale del bene.

6 LA TRASCRIZIONE Una volta che l’atto di pignoramento è stato notificato al debitore, l’Ufficiale Giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché questi proceda alla relativa trascrizione nei pubblici registri, al fine di rendere conoscibile e opponibile il vincolo.

7 Comportamento «reticente» del debitore-esecutato
La materiale apprensione del bene pignorato che non è prevista nella fase iniziale della procedura, dovrebbe «riemergere» successivamente per effetto dell’intimazione, contenuta nello stesso atto di pignoramento, al debitore esecutato intestatario dell’autovettura/motoveicolo. La norma richiede un comportamento «attivo», in termini di collaborazione, del debitore a cui è stato notificato l’atto di pignoramento: l’autoveicolo e/o motoveicolo individuato dallo stesso creditore deve essere consegnato all’IVG dallo stesso debitore-esecutato. Comportamento «reticente» del debitore-esecutato Rischio della non apprensione degli stessi beni

8 Art. 521 bis c.p.c., comma 4 «Gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie…» Dal tenore della norma non risulta che gli organi di polizia abbiano un obbligo specifico di ricerca dell’autoveicolo/motoveicolo, la cui apprensione, unitamente ai relativi documenti di circolazione e di proprietà, potrà avvenire solo nel caso in cui l’autoveicolo o il motoveicolo vengano «intercettati» in qualche modo dagli stessi organi di polizia.

9 Rulo di custode del debitore dalla notifica dell’atto di pignoramento alla consegna all’IVG (senza diritto ad alcun compenso) Ruolo di custode dell’IVG successivo alla consegna e immediata comunicazione (ove possibile via PEC) al creditore procedente Termine di 30 giorni dalla comunicazione per deposito in cancelleria nel Tribunale competente della nota di iscrizione a ruolo* e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’ atto di pignoramento e della nota di trascrizione. * Legge 162/2014 deposito esclusivamente con modalità telematiche

10 L’Art. 521-bis dopo la legge n. 132/2015
Il pignoramento degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi «oltre che» con le forme previste dall’Art. 518 c.p.c. «può essere eseguito anche» con la procedura specificamente prevista dall’Art. 521-bis c.p.c. QUALI MODIFICHE? PROCEDURA FACOLTATIVA Viene prospettata al creditore una duplice via per poter tentare di soddisfare al meglio le proprie ragioni creditorie, allorché intenda espropriare autoveicoli e/o motoveicoli di cui il debitore risulti intestatario.

11 Competenza per territorio
Sia che si proceda al pignoramento nelle forme «ordinarie» di cui all’art. 518 c.p.c., sia che si proceda nelle forme «specifiche» di cui all’art. 521 bis c.p.c., resta ferma, a mio avviso, la competenza indicata dal II comma dell’art. 26 c.p.c. secondo cui «per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il Giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimore o la sede» (forum rei). Ciò in quanto qualunque sia la procedura seguita, trattasi pur sempre di espropriazione di autoveicoli/motoveicoli.

12 Competenza dell’ivg Ad essere modificata è anche la competenza dell’IVG, con l’inserimento della dicitura che prevede che in caso di assenza dell’istituto autorizzato ad operare nel territorio del circondario dove è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza (domicilio, dimora o sede), ci si possa rivolgere a «quello più vicino». AMPLIAMENTO POTERI DELLA POLIZIA La polizia, oltre che «accertare» la circolazione dei beni, può anche «rinvenirli» in qualunque altro modo, e cioè anche all’esito di un’attività specifica di ricerca, anche fuori quindi dalla circolazione in senso stretto. È una norma che attribuisce alla polizia un ruolo che va oltre i confini della repressione dei reati e delle irregolarità amministrative, non trattandosi di un’infrazione del C.d.S. non si applicherà né l’art. 203 bis C.d.S che prevede il ricorso al Prefetto, né l’art. 204 bis C.d.S. che prevede l’opposizione innanzi al G.d.P. Gli organi di polizia nell’esercizio delle loro funzioni agiscono in quanto chiamati a collaborare allo svolgimento dell’azione esecutiva.

13 Restano invariati Il ruolo di custode per il debitore fino alla consegna del bene pignorato all’IVG e, di conseguenza, per quest’ultimo dalla consegna in poi; L’obbligo per l’Ufficiale Giudiziario di consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento affinché questo possa procedere alla trascrizione; L’obbligo per il creditore procedente di depositare in cancelleria, entro 30 giorni dalla comunicazione all’IVG relativa alla consegna del bene pignorato, nota di iscrizione a ruolo per la formazione del fascicolo;

14 Sull’efficacia del pignoramento
Merita particolare attenzione l’inserimento della previsione di cui al comma 4 secondo cui, in deroga a quanto previsto dall’art. 497 c.p.c., l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a ruolo, ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi agli atti, a norma dell’art. 159.ter disp. Att. c.p.c. (e non quindi dal compimento dell’atto di pignoramento). Trattasi di una previsione specifica applicabile ovviamente alle sole procedure espropriative di autoveicoli/motoveicoli adottate conformemente allo schema procedurale di cui all’art. 521 bis c.p.c.; nel caso di procedure adottate invece nelle forme ordinarie resta ferma la vigenza dell’art. 497 c.p.c.

15 GRAZIE PER L’ATTENZIONE


Scaricare ppt "RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI"

Presentazioni simili


Annunci Google