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Corso Antiriciclaggio

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Presentazione sul tema: "Corso Antiriciclaggio"— Transcript della presentazione:

1 Corso Antiriciclaggio
“Le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio” Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Empoli, 27 luglio 2017

2 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
Le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio Introduzione Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze Empoli, 27 luglio 2017

3 FINALITA’ DELLE MODIFICHE
Allineare la normativa nazionale alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, (UE) 2015/849 cd. IV Direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e alle raccomandazioni GAFI. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

4 RIFERIMENTI NORMATIVI
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2017 MODIFICA 1) il decreto legislativo 21 novembre 2007, n ) il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

5 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Il decreto è in vigore dal 4 luglio 2017. L’articolo 9 del d.lgs. 90/ Disposizioni finali contiene alcune norme transitorie sull’applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione. Le principali disposizioni, che non sono destinate ai professionisti, sono: Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. Le autorità di vigilanza di settore adottano, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni attuative dell’articolo 16, comma 2, del decreto n. 231 (requisiti dimensionali per presidi di controllo e funzione antiriciclaggio); Il decreto del MEF, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto dall’articolo 21, comma 5, del decreto è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (comunicazione titolare effettivo RI). Il decreto del MEF, recante modalità tecniche per l’alimentazione e consultazione del registro di cui all’articolo 45 del decreto n. 231 è adottato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (emittenti moneta elettronica). Gli allegati tecnici a norme contenute nel decreto n. 231, abrogate o sostituite per effetto del decreto, sono abrogati. I rinvii effettuati da disposizioni, contenute in qualsiasi atto o provvedimento normativo, a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto, si intendono effettuati, in quanto compatibili, alle norme introdotte ovvero sostituite per effetto della novella recata dal decreto. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

6 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Disposizioni inerenti i professionisti senza termine transitorio Art. 11 decreto 231: Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza; I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

7 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Disposizioni inerenti i professionisti senza termine transitorio Art. 47 decreto 231: Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I dati e le informazioni sono utilizzati per l’approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva esclude l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell’articolo 35. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

8 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
La UIF al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, ha elencato i provvedimenti concernenti profili di sua competenza da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria, in quanto compatibili. A) SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE Provvedimento del 4 maggio 2011, recante “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”; Indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità, su proposta della UIF: 1. Provvedimento della Banca d’Italia del 30 gennaio 2013 2. Decreto del Ministro dell’Interno del 17 febbraio 2011, mod. con Decreto del 27 aprile 2012 3. Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010 4. Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2010 Comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali Comunicazioni con la quali la UIF ha richiamato l’attenzione dei destinatari degli obblighi su determinate operatività a rischio; Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

9 ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
B) SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO AGGREGATE Provvedimento del 23 dicembre 2013, recante “Disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate” e relativi allegati tecnici. C) ASTENSIONE E OPERAZIONI DI RESTITUZIONE A partire dall’entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti emanati dall’Unità il 6 agosto 2013 e il 10 marzo 2014. L’articolo 42, comma 1, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, prevede infatti che, in caso d’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati si astengano dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni con il cliente, senza riproporre la disciplina della restituzione al medesimo delle disponibilità di relativa spettanza prima contenuta nell’articolo 23, comma 1-bis, del d.lgs. 231/2007. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

10 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
NUOVE DEFINIZIONI Nella parte iniziale del Decreto troviamo le seguenti variazioni: Viene inserita la definizione di “conferimento di un incarico” (lett. h), come «attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell’attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo» Viene definita (lett. p) prendendo atto di quanto avviene in pratica, la figura dell’”esecutore”, inteso come «il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente» Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

11 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
NUOVE DEFINIZIONI Viene modificata la definizione di “titolare effettivo” (lett. pp) come «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita» e la sua individuazione (art. 20, co. 1) «Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo»; Si introducono gli «organismi di autoregolamentazione» definiti «l’ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione» i cui compiti sono elencati all’Art. 11 e all’art. 15; Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

12 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
NUOVE DEFINIZIONI Si definisce il «personale» (lett. cc) come «i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato» Viene fornita una nuova definizione di “persone politicamente esposte” (lett. dd) comprendendovi anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a abitanti e i vertici delle società da questi partecipate; Viene inserita la definizione di “riciclaggio cd. amministrativo” (per distinguerlo dalle fattispecie contemplate negli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale). Viene precisato cosa debba intendersi per “attività criminosa” (art. 1, co. 2, lett. b) cioè «la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo» operando l’allineamento al “riciclaggio penale”. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

13 Le novità in tema di adeguata verifica della clientela
“Le novità introdotte dal decreto di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio” Le novità in tema di adeguata verifica della clientela Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze Empoli, 27 luglio 2017

14 RIFERIMENTI NORMATIVI
La nuova disciplina sulla adeguata verifica della clientela è contenuta in 23 articoli dal n. 17 al n. 30 del D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal Dlgs. 90/2017 all’interno del TITOLO II - OBBLIGHI CAPO I Obblighi di adeguata verifica della clientela Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

15 RIFERIMENTI NORMATIVI
Sezione I ART (Disposizioni generali) ART (Contenuto degli obblighi di adeguata verifica) ART (Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica) ART (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche) ART (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust) ART (Obblighi del cliente) Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

16 RIFERIMENTI NORMATIVI
Sezione II ART (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela) ART (Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela) ART (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela) Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

17 RIFERIMENTI NORMATIVI
Sezione III ART (Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi) ART (Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi) ART (Responsabilità dei soggetti obbligati) ART (Esecuzione da parte di terzi aventi sede in paesi ad alto rischio) ART (Esclusioni) Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

18 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
AMBITO DI RIFERIMENTO Disposizioni di carattere generale Contenuto e modalità di adempimento Criteri per l’individuazione del titolare effettivo Gestione delle relative informazioni Obblighi della clientela Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

19 DISPOSIZIONI GENERALI
Come principio di carattere generale i soggetti obbligati (banche, società finanziarie, professionisti, trust, ecc.) procedono all’adempimento di tale obbligo, senza alcuna eccezione, con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale. In particolare: E’ stata eliminata ogni forma di esenzione assoluta dall’obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela anche in presenza di un basso rischio di riciclaggio; E’ stato ampliato il relativo campo di applicazione in modo da includervi le persone nazionali politicamente esposte lo specifico adempimento deve essere assolto anche per le operazioni occasionali che comportino un trasferimento di fondi superiore a mille euro recependo le analoghe indicazioni del Reg. UE 2015/847. È stata abolita la c.d. equivalenza positiva dei Paesi terzi che consentiva l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica rispetto ad operazioni che coinvolgevano tali paesi. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

20 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 17
La verifica della clientela deve essere effettuata quando: venga instaurato un rapporto continuativo o di conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale si dia esecuzione ad un’operazione occasionale, disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

21 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 17
Misure da adottare I soggetti obbligati sono chiamati a: adottare misure di adeguata verifica della clientela che devono essere proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. utilizzare gli elementi per poter fondatamente fissare l’adeguatezza delle misure distintamente con riferimento: al cliente all’operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale dimostrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, alla UIF, alla DIA, alla Guardia di Finanza (Nucleo Speciale Polizia Valutaria) agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

22 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 17
Elementi per la valutazione del rischio Con riferimento al cliente natura giuridica prevalenza all'attività svolta; comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione Al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

23 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 17
Con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; l’ammontare dell’operazione; la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all’entità delle risorse economiche nella sua disponibilità; l’area geografica di destinazione del prodotto e l’oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

24 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 17
Ambito di applicazione Sebbene dette indicazioni siano innovative, i soggetti obbligati dovranno applicarle: nei confronti dei nuovi clienti nei confronti di quelli già acquisiti, rispetto ai quali l’adeguata verifica è ritenuta opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. In materia di adempimenti fiscali e previdenziali, l’ultimo comma dell’art. 17 conferma un che gli obblighi in esame non si osservano relativamente allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

25 MODALITA’ DI VERIFICA ART. 18
Come principio generale i soggetti di collaborazione attiva devono adottare misure proporzionate al rischio e la norma indica alcuni elementi di valutazione: l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. La possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle concernenti la situazione economico-patrimoniale del cliente Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo; la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività poste in essere se necessaria in funzione del rischio, la verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

26 MODALITA’ DI VERIFICA ART. 18
Le attività di identificazione e verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale. In presenza di un basso rischio di riciclaggio, la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e completano le procedure di verifica dell’identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

27 DISPOSIZIONI GENERALI ART. 18
Deroghe Il comma 4 dell’art. 18 stabilisce che «Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico.» Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

28 DEFINIZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Definizione di titolare effettivo nel Dlgs.: “La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. In merito viene precisato che; i titolari effettivi possono essere più d’uno deve trattarsi non tanto della persona per conto della quale è realizzata l’operazione (identificabile, di norma, con il cliente), ma di quella nel cui interesse (inteso come titolarità della proprietà e/o del controllo), in ultima istanza, viene instaurato il rapporto continuativo, resa la prestazione o eseguita l’operazione. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

29 INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Nell’art. 20 del decreto attuativo vengono inoltre fornite indicazioni su come individuare il titolare effettivo. In caso di società l’attribuzione del controllo della società può essere rilevato: sulla base di una titolarità di una percentuale sufficiente di partecipazione al capitale della società (superiore al 25%) in forza della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria in virtù di voti o vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

30 INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Qualora l’utilizzo degli indicatori utili alla verifica della proprietà o del controllo dell’ente non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo quest’ultimo sarà identificato nella persona fisica titolare di poteri di amministrazione o direzione della società. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

31 INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

32 REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Nell’art. 21 del decreto attuativo è previsto, in capo alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private diverse dalle imprese, e tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, l’obbligo di comunicare le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva. I suddetti soggetti dovranno integrare i dati già contenuti nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio all’interno di una specifica sezione all’uopo istituita. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

33 TITOLARI EFFETTIVI E TRUST
I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dal TUIR sono tenuti all’iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

34 REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Saranno regolamentate con apposito decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico: I dati e le informazioni oggetto di comunicazione i termini e le modalità di accesso alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati le modalità di consultazione e di accreditamento da parte dei soggetti obbligati. L’accesso alla sezione sarà consentito: alle autorità competenti per l’esercizio delle rispettive attribuzioni, alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale con modalità idonee a garantire tale finalità ai destinatari degli obblighi, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; ai soggetti privati, «titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale». Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

35 OBBLIGHI DEI CLIENTI ART. 22
I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela. Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese sono acquisite, a cura degli amministratori dai documenti e libri In caso di dubbio a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

36 MISURE SEMPLIFICATE AV ART. 23
In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell’estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall’articolo 18. L’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

37 INDICI DI BASSO RISCHIO ART. 23
a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali: 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva; 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell’Unione europea; 3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c); Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

38 INDICI DI BASSO RISCHIO ART. 23
b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a euro; 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti; 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria; 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità; Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

39 INDICI DI BASSO RISCHIO ART. 23
c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali: 1) Stati membri; 2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; 3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

40 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
MISURE RAFFORZATE ART. 24 I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tenendo conto, almeno dei seguenti fattori: a) fattori di rischio relativi al cliente quali: 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale; 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c); 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale; 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari; 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; 6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

41 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
MISURE RAFFORZATE ART. 24 b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali: 1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare; 2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; 3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento; 4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività; 5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti; Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

42 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
MISURE RAFFORZATE ART. 24 c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a: 1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI; 2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose; 3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali; 4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

43 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze
MISURE RAFFORZATE ART. 24 I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di: a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea; b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo; c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte. Empoli, 27 luglio 2017 Antonella Rapi – Dottore Commercialista in Firenze

44 GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Antonella Rapi Dottore commercialista in Firenze Componente G.d.L. del CNDCEC Antiriciclaggio


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