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PubblicatoRuggero Bucci Modificato 7 anni fa
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CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE (DLgs 18 aprile 2016, n. 50)
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NOVITA’ DLGS 50/16
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Mentre il vecchio Codice Appalti (d. lgs. n
Mentre il vecchio Codice Appalti (d.lgs. n. 163/2006 e tutte le successive modifiche dal 2006 ad oggi) è stato abrogato con effetto immediato dal giorno stesso della pubblicazione del nuovo Codice in Gazzetta Ufficiale, il suo Regolamento n.207/2010 rimarrà in vigore in un tempo non sempre definito.
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Nel nuovo d.lgs. n. 50/2016 non è previsto un Regolamento attuativo che verrà sostituito da una molteplicità di atti (circa 50) costituiti da linee-guida di carattere generale che potranno essere facilmente aggiornate, proposte da ANAC ed adottate con decreti ministeriali (di solito del Ministero delle Infrastrutture) o del Presidente del Consiglio, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
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Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa diventa quello preferenziale nella scelta del contraente ed è stato reso obbligatorio in alcuni campi in cui è fondamentale l’utilizzo di manodopera (es. servizi di pulizia, servizi sociali ed assistenziali, ristorazione ospedaliera e per i servizi scolastici).
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Al centro della riforma del nuovo Codice, i sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti . Con l’introduzione del nuovo sistema premiante, all’aumento del livello di qualificazione della stazione appaltante essa avrà maggiore possibilità di appaltare opere, lavori e servizi di importo e complessità significativi
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Il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica , che sostituisce quello preliminare, dovrà essere redatto sulla base di indagini territoriali (geologiche e geognostiche) con verifica dell'assetto archeologico ma dovrà individuare, tra più soluzioni, quella più vantaggiosa in termini di costi e benefici per la collettività
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Principio trasparenza
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"
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Viene introdotto il rating di impresa, sulla base di indici qualitativi e quantitativi che tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamentali dell’operatore, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’assenza di contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.
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Sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
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Questi atti sono, altresì', pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC
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L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, si svolge nel rispetto dei principi di economicità', efficacia, tempestività' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì', i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità', nonchè di pubblicità’
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Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici
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La nuova normativa contenuta nel Codice, rappresenta una rivisitazione della prassi seguita dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia e impone la necessaria applicazione di principi per una maggiore trasparenza nella scelta del contraente
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a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione
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e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione
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g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure; h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di rotazione, il quale è finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza ed è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
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DLGS 50/2016 PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE,PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE
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PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
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Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio
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Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro Per i lavori di importo pari o superiore a euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
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Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a euro
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Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio
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Art. 22 Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonchè gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere, per le quali e' obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura
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Progettazione livelli
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo
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Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purchè in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee
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E' consentita, altresi', l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della progettazione
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Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Tale progetto deve consentire , se necessario, l’avvio della procedura espropriativa
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Progetto definitivo Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene, altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche‘ la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Progetto esecutivo Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresi', corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
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Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita' e coerenza al procedimento
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La progettazione di servizi e forniture e' articolata, di regola, in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio
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Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: -la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio; -le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza -il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; -il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi
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il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita', fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilita' energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche
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Progettazione dei lavori: incarichi
Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita‘ montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
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Quando un dipendente firma un progettualità deve esser iscritto all’albo, e sono a carico dell’amministrazione le polizze assicurative per la copertura dei rischi All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti incaricati devono dimostrarsi di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 e il possesso dei requisiti di capacità di cui all’art 83
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Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione
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Verifica preventiva alla progettazione
La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la conformità degli elaborati e la loro conformita' alla normativa vigente. La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento.
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La verifica deve contenere
a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta; d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; ) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta
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Lo svolgimento dell'attività' di verifica e' incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività' di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo
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Fasi procedure affidamento
1 Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
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Ciascun concorrente non può' presentare più' di un'offerta
Ciascun concorrente non può' presentare più' di un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
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1 Decreto o determina a contrarre 2 Decreto o determina di aggiudicazione provvisoria 3 Decreto o determina di aggiudicazione definitiva 4 Stipulazione del contratto (ha luogo entro 60 g)
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Stand still Il contratto non può' comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
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Il termine dilatorio non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, e' stata presentata o e' stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già' respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro , nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione , nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b (contratti settori speciali)
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Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
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All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali
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Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione
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il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri
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