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DETASSAZIONE 2017 E IL WELFARE

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Presentazione sul tema: "DETASSAZIONE 2017 E IL WELFARE"— Transcript della presentazione:

1 DETASSAZIONE 2017 E IL WELFARE

2 DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’
Riferimenti normativi: Articolo 1, commi , della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2016, pubblicato nella G.U. n.112 del 14 maggio 2016. Circolare dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, n.28/E del 15 giugno 2016. Accordo CGIL-CISL-UIL e CONFINDUSTRIA del 14 luglio 2016 per la definizione del modello di accordo quadro territoriale, da adottare per la detassazione dei premi nelle aziende che non hanno RSU/RSA Legge di stabilità 2017 2 marzo 2017

3 2. Validità Dal momento che la Legge di stabilità all’art.1 comma 191 ha finanziato la detassazione almeno fino al 2022, possiamo ritenere che si tratti di una misura strutturale. Sono detassabili i premi di produzione previsti in accordi a partire dal 2016 e per gli anni a venire. Sono detassabili anche i premi stabiliti con accordi del 2015 (in pagamento nel 2016), purchè depositati a suo tempo alla Dtl o inviati telematicamente entro il 15 luglio scorso. Gli accordi firmati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale (16 maggio 2016), devono essere depositati con invio telematico alla Dtl entro 30 giorni dalla sottoscrizione, insieme alla dichiarazione di conformità̀, allegata alla nota direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 luglio 2016 (disponibile sul sito del Ministero del Lavoro). 2 marzo 2017

4 2. Validità Nel caso di contratti già in essere ed in corso di efficacia prima dell’entrata in vigore del Decreto, è possibile integrarli successivamente per inserire, ad esempio, il coinvolgimento paritetico dei lavoratori o un piano di welfare. In questo caso, gli accordi integrativi devono essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità. 2 marzo 2017

5 3. In cosa consiste La nuova detassazione prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia del lavoratore, per le somme erogate a titolo di premio di risultato variabile del settore privato in base ad accordi di II livello, aziendali o territoriali (escludendo quindi eventuali premi definiti nei contratti nazionali) stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2 marzo 2017

6 3. In cosa consiste Il premio deve essere legato a incrementi di produttività, redditività̀, qualità, efficienza ed innovazione (criteri oggettivamente misurabili). L’importo massimo detassabile è pari a euro lordi (al netto dei contributi previdenziali), che possono diventare euro lordi nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (vedi punto 4). 2 marzo 2017

7 3. In cosa consiste Altro vincolo è costituito dal reddito da lavoro dipendente del singolo lavoratore, che nell’anno precedente a quello nel quale viene corrisposto il premio non può eccedere euro. Per il reddito si tiene conto anche dei diversi rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento, esclusi i compensi soggetti a tassazione separata. Il reddito è comprensivo della quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore in busta paga. 2 marzo 2017

8 3. In cosa consiste Le somme erogate a titolo di premio quest’anno rientrano nel reddito da lavoro dipendente utile ai fini della detassazione per il L’agevolazione può essere applicata anche a chi nell’anno precedente a quello nel quale viene pagato il premio era privo di qualsiasi reddito da lavoro dipendente (es. chi per la prima volta entra nel mondo del lavoro). 2 marzo 2017

9 3. In cosa consiste I redditi assoggettati a imposta sostitutiva sono utili ai fini del calcolo ISEE, ma non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore ai fini IRPEF e, pertanto, non devono essere computati per le detrazioni (ad esempio: le detrazioni per carichi di famiglia o le detrazioni per reddito di lavoro dipendente). Le somme detassate, inoltre, non devono essere computate per il bonus di 80 euro (“bonus Renzi”) 2 marzo 2017

10 È possibile collegare l’intero premio anche ad un solo indicatore;
3.1 Indicatori Gli incrementi di produttività, efficienza, qualità, innovazione e redditività devono essere misurati sulla base di indicatori oggettivi e misurabili, la cui individuazione è demandata alla contrattazione collettiva; L’applicazione del beneficio fiscale è subordinata all’incremento di almeno uno degli obiettivi; È possibile collegare l’intero premio anche ad un solo indicatore; 2 marzo 2017

11 3.1 Indicatori È possibile formulare obiettivi il cui conseguimento può dare diritto al premio anche a prescindere dall’eventuale percentuale di raggiungimento dello stesso (anche se non si raggiunge il 100%) le scalettature (quando fissiamo obiettivo 100 e altri valori che pagano sotto il 100 o sopra) dei premi vanno bene ci possono essere dei parametri sotto l’obiettivo che pagano ma il premio per essere defiscalizzato deve avere un risultato incrementale rispetto all’anno prima o rispetto ad un periodo fissato nel contratto integrativo (esempio maggiore della media degli ultimi 3 anni) di almeno un parametro. Altro esempio è stato quello del mantenimento delle certificazioni; è incrementale il raggiungimento di una certificazione che prima non si aveva non è incrementale il mantenimento della stessa; 2 marzo 2017

12 3.1 Indicatori Nel caso in cui si assumano indicatori legati alla presenza o premi che escludano in quota parte i periodi di non lavoro questi non possono penalizzare le assenze per maternità obbligatoria; Sono escluse dal regime agevolato le maggiorazioni di retribuzione e gli straordinari 2 marzo 2017

13 3.2 Modalità di applicazione della tassazione agevolata al 10%:
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione al datore di lavoro nel caso in cui il suo reddito, nell’anno precedente a quello per il quale si può godere dell’agevolazione, superi i euro; Il lavoratore può comunicare al datore di lavoro la rinuncia alla tassazione agevolata; in questo caso l’intera somma del premio concorre alla formazione del suo reddito complessivo (es: il lavoratore ha varie spese da detrarre in dichiarazione e riesce così a recuperare la tassazione ordinaria). 2 marzo 2017

14 4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
I premi possono essere detassati nel limite di euro che può essere elevato a euro nel caso in cui l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Per “coinvolgimento paritetico” non si intende necessariamente che il gruppo di lavoro sia composto in numero uguale da rappresentanti aziendali e rappresentanti dei lavoratori, ma è sufficiente che sia attribuita parità di ruolo ad ambedue le parti. 2 marzo 2017

15 4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
Il “rappresentante dei lavoratori” secondo quanto stabilito nel Decreto, non dovrebbe essere necessariamente una RSU, ma ciò per noi è importante in quanto le RSU sono elette per rappresentare i lavoratori e rappresentano uno degli elementi principali della nostra strutturazione contrattuale. 2 marzo 2017

16 4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
Per realizzare il coinvolgimento è necessario che: L’accordo di II livello preveda la costituzione di uno o più gruppi di lavoro con questo scopo, composti sia da rappresentanti dell’azienda che dei lavoratori; in particolare, se l’accordo di secondo livello è un accordo di Gruppo, deve prevedere il coinvolgimento paritetico, demandando eventualmente ai siti la costituzione effettiva e l’organizzazione dei gruppi di lavoro. (Rispetto a questo punto, la legislazione non fornisce delle indicazioni puntuali sulle modalità di costituzione dei gruppi di lavoro, è senza dubbio quindi un tema cruciale che deve essere ancora approfondito al fine di garantire una corretta gestione pratica alla quale sono collegati i relativi benefici ovvero l’innalzamento del tetto); 2 marzo 2017

17 4. Aumento della somma detassabile da 3.000 a 4.000 euro
I lavoratori, facenti parte dei gruppi di lavoro, esprimano opinioni, intervengano e operino allo stesso livello dei rappresentanti aziendali; I gruppi di lavoro abbiano l’obiettivo di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro; I gruppi di lavoro predispongano dei rapporti periodici che illustrino le attività̀ svolte e i risultati raggiunti. NB: non costituiscono forme di coinvolgimento dei lavoratori al fine dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento e formazione. 2 marzo 2017

18 1. Riferimenti normativi
DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ 1. Riferimenti normativi Articolo 1, commi , della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Circolare dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro, n.28/E del 15 giugno 2016 Legge di stabilità 2017 27 gennaio 2017

19 2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Le nuove regole sulla detassazione hanno cambiato l’approccio al cd. “Welfare aziendale”, cioè beni o servizi corrisposti dal datore di lavoro in natura e totalmente esentasse per il lavoratore (non si applica neppure l’aliquota sostitutiva del 10%), purchè destinati a tutti o a determinate categorie di dipendenti. Precedentemente l’esclusione dal computo del reddito di questi beni si verificava esclusivamente se tali prestazioni venivano erogate unilateralmente dal datore di lavoro, adesso è invece possibile anche tramite accordo collettivo 27 gennaio 2017

20 2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
L’elenco dei beni e servizi esentasse che possono essere corrisposti in base ad un accordo collettivo è contenuto nel Testo Unico della Imposte sui Redditi (TUIR), all’art. 51, come modificato dalla Legge di Stabilità Altre fattispecie sono state previste nella legge di stabilità Fanno parte del welfare aziendale che non concorre alla formazione del reddito: 27 gennaio 2017

21 2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Opere o servizi utilizzabili dalla generalità̀ dei dipendenti o categorie di dipendenti sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, solo se erogati direttamente dal datore di lavoro, non tramite rimborso spese (es. abbonamento a teatro, corso di inglese, etc.) Contributi di assistenza sanitaria (es. Fasa), per un importo non superiore a 3.615,20 euro mentre se percepiti in sostituzione del premio non vi è nessun limite(stabilità 2017) 27 gennaio 2017

22 2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Contributi a enti o casse di previdenza complementare (es. Alifond) per un importo non superiore a 5.164,57 euro mentre se percepiti in sostituzione del premio non vi è nessun limite(stabilità 2017) Buoni pasto (fino a 5,29 euro al giorno se cartacei e fino a 7 euro al giorno se elettronici) 2 marzo 2017

23 2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Servizi di trasporto collettivo offerti alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi; La legge di stabilità 2017 ha chiarito che: uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario anche se usufruiti in sostituzione del premio non sono detassabili ma va applicata la tassazione ordinaria. 2 marzo 2017

24 EDUCAZIONE ed ISTRUZIONE possono rientrare:
In base alla normativa e prassi di riferimento, all’interno dell’area EDUCAZIONE ed ISTRUZIONE possono rientrare: • Asili nido e scuole materne; • Scuole private e pubbliche di ogni grado; • Università e specializzazione; • Master; • Campus; • Libri e materiali di consumo; • Borse di studio; Mense scolastiche; Trasporto alunni; Corsi di lingua / musicali / psicomotori.....; Gite scolastiche; Tutto ciò che può integrare la formazione degli studenti; • Ludoteche; • Centri estivi ed invernali. Modalità operative Rimborso Effettuate dal datoro di lavoro Tramite convenzione con soggetti terzi 2 marzo 2017

25 NON E’ AMMESSO IL RIMBORSO
All’interno dell’area RICREAZIONE, SOLIDARIETA’ e UTILITA’ SOCIALE rientrano le attività: • Ricreative: ‒ circoli sportivi e palestre ‒ viaggi e altre attività • Culturali: ‒ Abbonamenti a cinema, teatri, centri culturali • Sociali: ‒ centri di recupero; ‒ centri di assistenza psicologica ‒ centri di riabilitazione; ‒ centri di assistenza parasanitaria e case di cura. • Educative: ‒ corsi di lingue. ‒ corsi di cucina, di fotografia ecc. Modalità operative Le prestazioni ricevute dal dipendente debbano consistere esclusivamente nella somministrazione di servizi. Il lavoratore deve ricevere un servizio per intero NON E’ AMMESSO IL RIMBORSO 2 marzo 2017

26 All’interno dell’area ASSISTENZA rientrano:
Assistenza agli anziani: Badanti; Assistenza ai soggetti non autosufficienti Centri per gli anziani Cure domiciliari; Case di cura; Assistenza di personale infermieristico Modalità operative Rimborso Tramite convenzione con soggetti terzi 2 marzo 2017

27 Chiarimenti in materia di welfare aziendale e flexible benefits Circolare dell’Agenzia delle Entrate 28/E Per quanto riguarda la nuova lettera f-ter) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, la Circolare ha chiarito che la previsione normativa consente di detassare le prestazioni di assistenza, erogabili anche in forma di rimborso spese per: i familiari di età superiore ai 75 anni o non autosufficienti, come individuati dalla circolare n. 2/E del 2005. LEGGE DI STABILITA’ 2017 Esclude dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. 2 marzo 2017

28 2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
un pacchetto di beni diverso da quelli precedentemente elencati del valore complessivo massimo di 258,23 euro (es: buono carburante, buono spesa). La soglia riguarda le sole erogazioni in natura e l’eventuale superamento determina l’assoggettamento a tassazione ordinaria dell’intero valore e non solo dell’eventuale eccedenza 2 marzo 2017

29 2. Prestazioni di welfare aziendale (beni o servizi)
Se il datore di lavoro non eroga direttamente il servizio, può gestirlo tramite rimborso spese documentato oppure tramite voucher (“titoli di legittimazione in formato cartaceo o elettronico”) riportanti un valore determinato e direttamente intestati a chi usufruirà̀ della prestazione (ad es. il figlio del dipendente), in quanto non trasferibili. I voucher, quindi: Non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; Non possono essere monetizzati o ceduti a terzi; Devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Ad esempio, se la retta della casa di riposo del genitore anziano è mensile, con il voucher il datore di lavoro può̀ pagare uno o più̀ mesi ma non 15 giorni così magari come una retta per asilo nido; Entro il limite di 258,23 euro è possibile prevedere un unico voucher che dia diritto ad una pluralità di prestazioni (comunque contenute in un elenco predefinito dal datore di lavoro o dall’accordo aziendale) Il welfare può essere erogato in sostituzione del premio per obiettivi oppure, a prescindere dal premio, attraverso apposito accordo aziendale come forma aggiuntiva di retribuzione in natura 2 marzo 2017

30 A) Welfare sostitutivo in tutto o in parte del premio per obiettivi
È possibile sostituire il premio con tutte le prestazioni indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR. La possibilità di scelta deve essere prevista dal contratto di II livello che regola il premio e ogni lavoratore può decidere se convertire o meno l’intero premio o anche solo una parte di esso. 2 marzo 2017

31 A) Welfare sostitutivo in tutto o in parte del premio per obiettivi
Una volta stabilito il valore del premio e gli obiettivi da raggiungere per conseguirlo, il lavoratore ha la facoltà, laddove l’accordo sindacale lo preveda, di scegliere se ricevere il premio in denaro (godendo quindi della tassazione agevolata al 10%) oppure se optare per prestazioni di welfare, sulle quali non sussiste alcuna forma di tassazione ma neppure contribuzione previdenziale. La facoltà di scelta è in capo al singolo lavoratore, gli accordi di secondo livello quindi devono prevedere tale facoltà̀ ma non possono rendere la scelta obbligatoria. È importante che, prima di scegliere, il lavoratore sia informato che il welfare sostitutivo non dà diritto all’accantonamento della contribuzione previdenziale. Pertanto, il lavoratore non paga le tasse su questi beni e allo stesso tempo l’azienda risparmia circa il 30% di contribuzione previdenziale e può dedurre il valore dei beni dall’IRES 2 marzo 2017

32 A) Welfare sostitutivo in tutto o in parte del premio per obiettivi
È importante che, prima di scegliere, il lavoratore sia informato che il welfare sostitutivo non dà diritto all’accantonamento della contribuzione previdenziale. Pertanto, il lavoratore non paga le tasse su questi beni e allo stesso tempo l’azienda risparmia circa il 30% di contribuzione previdenziale e può dedurre il valore dei beni dall’IRES 2 marzo 2017

33 ..... Riepilogando La facoltà̀ di opzione tra premio e welfare deve essere inserita all’interno del contratto integrativo. Resta in capo al lavoratore la possibilità̀ di scelta in tutto o in parte di convertire il premio in welfare. L’accordo può definire: “l’offerta in welfare”, le tipologie di scelta, un regolamento che stabilisca modalità̀ e tempistiche di scelta, la possibilità di revoca della scelta da parte del lavoratore. (Es: per il lavoratore che sceglie di sostituire una parte del premio in welfare, se entro l’anno non dovesse usufruire di tutte le opzioni messe a disposizione, è possibile prevedere che l’azienda paghi il corrispondente valore in busta paga con la tassazione del 10% o magari in contributo aggiuntivo alla previdenza complementare). 2 marzo 2017

34 ..... Riepilogando Il welfare disponibile nella scelta del lavoratore deve essere definito nel contratto integrativo. L’accordo può definire che nel caso di scelta del welfare da parte del lavoratore ci possa essere un valore aggiuntivo sempre nei limiti di legge rispetto alle varie tipologie. (Es: 1000 euro premio scelta in welfare 100 euro aggiuntivi in premialità in welfare. Il risparmio dell’azienda del circa 30% deve essere un riferimento su cui contrattare. Il lavoratore per poter convertire una parte di premio in welfare e godere della totale esenzione da tassazione deve avere un reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente a quello di godimento non superiore a euro; 2 marzo 2017

35 Per quanto riguarda il welfare sanitario sarebbe necessario fare un ragionamento più approfondito sui fondi sanitari (Fasa nel nostro caso). Infatti, le prestazioni aggiuntive che i contratti aziendali possono definire sicuramente non possono essere gestite direttamente dalle aziende ma devono passare necessariamente tramite fondi sanitari autorizzati. Esempio: se un accordo prevede il rimborso di prestazioni non previste nelle coperture già esistenti o magari il rimborso anche di spese per farmaci o di prestazioni odontoiatriche questo deve passare necessariamente all’interno di un fondo sanitario. Vale lo stesso ragionamento per quanto riguarda la previdenza complementare. Si potrebbero prevedere delle prestazioni assicurative che in caso di eventi particolari diano diritto a contributi, ampliando quindi la sola possibilità̀ di anticipazione. 2 marzo 2017

36 B. Welfare aggiuntivo corrisposto in base ad accordi collettivi È possibile che il datore di lavoro corrisponda beni e servizi in virtù di un accordo collettivo anche al di fuori della conversione del premio; in altri termini è possibile realizzare accordi che riguardano esclusivamente il welfare e, anche in questo caso, le prestazioni sono esentasse per i lavoratori. In questo caso, dunque, non è previsto alcun tetto individuale (3.000/4.000 euro) e qualsiasi valore abbiano i beni definiti in base all’accordo è totalmente esentasse. Solo per la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria valgono i limiti previsti dal TUIR (5.164,57 e 3.615,20 euro). 2 marzo 2017

37 B. Welfare aggiuntivo corrisposto in base ad accordi collettivi Si ricorda che anche in questo caso non è dovuta da parte dell’azienda la contribuzione previdenziale ed è possibile la deduzione integrale dall’IRES. Una delle principali novità è che mentre continua a valere il limite di deducibilità̀ da parte del datore di lavoro del cinque per mille del fatturato nel caso in cui tali prestazioni non siano frutto di accordo collettivo, tale limite viene totalmente meno se tali prestazioni sono frutto di una intesa con le organizzazioni sindacali. Per il lavoratore queste prestazioni di welfare non concorrono alla formazione del reddito senza alcun limite di valore 2 marzo 2017

38 2 marzo 2017

39 Quindi su un premio di 2000 euro il lavoratore che sceglie tutto in welfare “guadagna” 370,82 euro mentre l’azienda risparmia 600 euro. Il lavoratore scegliendo tutto in welfare perde nel caso in esempio 2000 euro annui di contribuzione previdenziale oppure se con sistema contributivo una somma annua di circa 660 euro. 2 marzo 2017

40 Dati Anni di contribuzione al 1995 18 Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016) 3 Età al pensionamento 62 Premio di produzione annuo ipotizzato € 2.000,00 Beneficio Incremento in Quota A € 360,00 Incremento in Quota B € 228,00 Incremento in Quota C € 96,15 Beneficio pensionistico totale annuo € 684,15 Caso di un lavoratore che ha il sistema retributivo, va in pensione a 62 anni di età e va in pensione il ossia tra tre anni. Scegliere un premio di 2000 euro tutto in welfare per questi tre anni( ) gli provoca una perdita annua sulla pensione di 684,15 euro annuali ossia 52,62 euro mensili 2 marzo 2017

41 Dati Anni di contribuzione al 1995 18 Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016) 5 Età al pensionamento 63 Premio di produzione annuo ipotizzato € 2.000,00 Beneficio Incremento in Quota A € 600,00 Incremento in Quota B € 380,00 Incremento in Quota C € 165,07 Beneficio pensionistico totale annuo € 1.145,07 Caso di un lavoratore che ha il sistema retributivo, va in pensione a 63 anni di etàe va in pensione il ossia tra cinque anni. Scegliere un premio di 2000 euro tutto in welfare per questi cinque anni( ) gli provoca una perdita annua sulla pensione di 1145,07 euro annuali ossia 88,08 euro mensili. 2 marzo 2017

42 Dati Anni di contribuzione al 1995 15 Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016) 7 Età al pensionamento 63 Premio di produzione annuo ipotizzato € 2.000,00 Beneficio Incremento in Quota A € 672,00 Incremento in Quota B € 23,33 Incremento in Quota C € 231,09 Beneficio pensionistico totale annuo € 926,43 Caso di un lavoratore che ha il sistema misto, va in pensione a 63 anni di età e va in pensione tra sette anni. Scegliere un premio di 2000 euro tutto in welfare per questi sette anni gli provoca una perdita annua sulla pensione di 926,43 euro annuali ossia 71,26 euro mensili. 2 marzo 2017

43 Dati Anni di contribuzione al 1995 Anni mancanti al pensionamento (dopo il 2016) 20 Età al pensionamento 70 Premio di produzione annuo ipotizzato € 2.000,00 Beneficio Incremento in Quota A € - Incremento in Quota B Incremento in Quota C € 841,90 Beneficio pensionistico totale annuo Caso di un lavoratore che ha il sistema contributivo, va in pensione a 70 anni di età tra 20 anni. Scegliere un premio di 2000 euro tutto in welfare per questi 20 anni gli provoca una perdita annua sulla pensione di 841,90 euro annuali ossia 64,76 euro mensili 2 marzo 2017


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