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Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

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Presentazione sul tema: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."— Transcript della presentazione:

1 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (GU n. 80 del 05/04/2013) Giugno 2013 di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

2 Premessa: L’art. 1, comma 35, della legge anticorruzione (n. 190/2012) prevedeva che il Governo fosse delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità. Il D.lgs. 33/2013, nonostante l’oggetto contenga la parola «riordino», non si limita alla sola ricognizione delle disposizioni vigenti, ma modifica e integra il quadro normativo, prevedendo altri obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti a carico degli enti. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi 2 A cura di Gianluca Bertagna

3 Le principali novità: istituzione del «diritto di accesso civico»;
obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità; obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza; rivisitazione della disciplina sulla trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori e la loro posizione reddituale; obbligo di definire nella Home page del sito web una sezione denominata «Amministrazione trasparente»; obbligo di pubblicare il Conto annuale del personale e relative spese sostenute; la Dotazione organica; il personale effettivamente in servizio e relativo costo; obbligo di pubblicare i dati per un periodo di 5 anni e di conservarli anche successivamente; definizione della Disciplina delle sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi di trasparenza. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi 3 A cura di Gianluca Bertagna

4 Le norme Il decreto è entrato in vigore il 20 aprile Si compone di n. 53 articoli e di un allegato, dove viene definita la STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUI SITI ISTITUZIONALI denominata «Amministrazione trasparente» organizzata in sezioni e sotto-sezioni. Capo I – Principi generali, artt. da 1 a 12; Capo II – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente, artt. da 13 a 28; Capo III – Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche, artt. da 29 a 31; Capo IV – Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati, artt. da 32 a 36; Capo V – Obblighi di pubblicazione in settori speciali, artt. da 37 a 42; Capo VI – Vigilanza sull’attuazione delle disposizioni e sanzioni, artt. da 43 a 47; Capo VII – Disposizioni finali e transitorie, artt. da 48 a 53; Allegato – Struttura delle informazioni sui siti istituzionali. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

5 Le norme – Principi generali
Art. 1 = Principio generale di trasparenza: La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza si attua nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

6 Le norme – Principi generali
Art. 2 = Oggetto Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’Allegato «A» del d.lgs 33/2013, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

7 Le norme – Principi generali
Art. 3 = Pubblicità e diritto alla conoscibilità: Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

8 Le norme – Principi generali
Art. 4 = Limiti alla Trasparenza: Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. Quando la pubblicazione di un atto o documento, risulti obbligatoria, gli enti provvedono a rendere NON INTELLEGIBILI i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

9 Le norme – Principi generali
Art. 4 = Limiti alla Trasparenza: Gli enti possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo all’anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare i dati sensibili. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

10 Le norme – Principi generali
Art. 5 = Accesso civico L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata ed è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

11 Le norme – Principi generali
Art. 5 = Accesso civico L‘ente, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, co. 5. (5.  In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.) A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

12 Le norme – Principi generali
Art. 6 = Qualità delle informazioni: Gli enti garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

13 Le norme – Principi generali
Art. 7 = Dati aperti e riutilizzo: I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all’art. 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

14 Le norme – Principi generali
Art. 8 = Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione: I documenti contenenti atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono essere pubblicati TEMPESTIVAMENTE nel sito. I documenti contenenti altre informazioni e dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblicati E MANTENUTI AGGIORNATI, per un periodo di CINQUE (5) ANNI decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Sono previsti termini diversi per i dati dei componenti degli organi politici (art. 14) e per i dati dei dirigenti, collaboratori o consulenti (art. 15) A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

15 Le norme – Principi generali
Art. 9 = Accesso alle informazioni pubblicate nei siti: Nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 8, co. 3. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

16 Le norme – Principi generali
Art. 10 = Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Ogni ente (senza esclusioni di sorta), sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a)  un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (si veda delib. CIVIT del 29/05/2013); b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione (es. comune Parma). A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

17 Le norme – Principi generali
Art. 10 = Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Comma 8: gli OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE riguardano i seguenti atti: a)  il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b)  il Piano della Performance e la Relazione di cui all’ art. 10 del d.lgs 150/2009; c)  i nominativi ed i curricula dei componenti dell’OIV o Nucleo di Valutazione ; d)  i curricula e i compensi dei soggetti di cui all’art. 15, comma 1 (dirigenti), nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo. Nella lett. d) ci si riferisce sia alla dirigenza di ruolo che quella precaria (art. 110, commi 1 e 2, del TUEL). Devono essere inserite le medesime informazioni previste per gli incarichi amministrativi di vertice. Si ritiene che questa disciplina si applichi esclusivamente ai soggetti aventi qualifica dirigenziale, pertanto, ai responsabili apicali degli enti privi di dirigenza, si applicano le disposizioni relative ai titolari di posizione organizzativa che prevedono (come già ora) la pubblicazione del solo curriculum vitae. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

18 Le norme – Principi generali
Art. 11 = Ambito soggettivo di applicazione Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs 165/2001 e smi, (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni). Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell’art. 1, commi da 15 a 33 della legge 190/2012. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

19 Le norme – Principi generali
Art. 12 = Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: Gli enti pubblicano sui propri siti istituzionali - fermo restando le pubblicazioni nella G.U. - i riferimenti normativi, con i relativi link, alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Vengono, altresì, pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall‘ente e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

20 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 13 = Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni: L’art. 13 obbliga gli enti a pubblicare ed aggiornare le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, quali ad esempio, l’organigramma, l’articolazione degli uffici, i nomi dei dirigenti responsabili, le competenze, l’elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle e PEC dedicate, a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

21 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 14 = Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: L’art. 14 obbliga gli enti a pubblicare, entro tre mesi dall’elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato, i seguenti documenti o informazioni: a)  l'atto di nomina, con l'indicazione durata del mandato elettivo; b)  il curriculum; c)  i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

22 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 14 = Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: f)  le dichiarazioni di cui all’art. 2 della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

23 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 14 = Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: Commento: La norma non brilla per chiarezza di riferimenti. Anche l’ANCI non si è pronunciata sinora sull’argomento, ma – con doverosa prudenza – riteniamo che la disposizione relativa alle dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale, si applichi , oltre che ai parlamentari nazionali ed europei ed ai membri del governo, solamente ai consiglieri ed assessori regionali, provinciali e consiglieri comunali, se capoluogo di provincia o con più di ab. Le dichiarazioni sui redditi e patrimoni vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato e non per i tre anni successivi come per le altre informazioni (cfr. artt. 14 e 52 e art. 1 legge 441/1982). A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

24 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 14 = Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: L’art. 47, co. 1, del decreto prevede una specifica SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA che va da 500 a euro a carico del responsabile della mancata o della incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui sopra. Il relativo provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell’ente. Le sanzioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, co. 3, del decreto, si applicano, per ogni ente, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal 17 OTTOBRE 2013 ovvero dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

25 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 15 = Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza Per gli enti locali, privi di figure dirigenziali, si ritiene che il riferimento sia al Segretario comunale e al Direttore generale (se nominato). Devono essere pubblicati le seguenti informazioni: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae in formato europeo; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali (ad esempio gli incarichi in società partecipate); d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. La disposizione si applica ad ogni altra forma di incarico di COLLABORAZIONE E CONSULENZA. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

26 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 15 = Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza La disposizione (art. 15, comma 2) si applica ad ogni altra forma di incarico di COLLABORAZIONE E CONSULENZA a soggetti esterni, per i quali è previsto un compenso. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto. (sull’argomento cfr. sentenza n. 48/2013 Corte dei Conti sezione Molise. L’incarico si riferiva alla fattispecie, ex art. 1, co. 557, L. 311/2004 per lavoro autonomo). Gli enti sono tenuti a pubblicare i dati, entro tre mesi dal conferimento e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

27 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 16 = Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato: In questa sezione del sito web, dovrà essere pubblicato il conto annuale del personale, dove dovranno essere evidenziati i dati della dotazione organica e, separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali (negli EE.LL: categorie). Trimestralmente, gli enti, dovranno pubblicare i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinto per uffici di livello dirigenziale. Negli enti privi di dirigenti si considera che la suddivisione sia per strutture di massima dimensione, al cui vertice è posto un titolare di posizione organizzativa (settore/area). A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

28 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 17 = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale NON a tempo indeterminato: Specularmente a quanto avviene per il personale a tempo indeterminato, di cui alla slide precedente, si deve procedere anche con il personale assunto con forme flessibili. In aggiunta, la norma specifica che “La pubblicazione comprende l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato”. In attesa di chiarimenti (sempre opportuni) si ritiene che, per la compilazione dell’elenco, ci si possa limitare ai dati identificativi e alla durata del contratto. In tutti i casi deve essere data rilevanza ai costi del “personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, ex art. 90 TUEL (staff)”. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

29 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 18  = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: Devono essere pubblicati gli elenchi degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. Art. 19  = Bandi di concorso: Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, gli enti pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento di personale, a qualsiasi titolo. Gli enti pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

30 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 20 = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale: Sono da pubblicare: a) il totale delle somme stanziate per i premi legati alla performance (retribuzione di risultato, produttività, progressioni orizzontali, ecc.); b) l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. In aggiunta, sono da pubblicare: c) i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale; d) i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (indicando quante unità di personale si sono posizionate nelle diverse fasce di valutazione); e) i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

31 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 20 = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale: Come si può notare non si tratta di pubblicare i premi conseguiti dal singolo dipendente, ma trattasi di dati in forma aggregata. Ad esempio, si potranno evidenziare i premi conseguiti suddividendo il personale in base alla categoria di appartenenza. Devono essere, inoltre, pubblicati i dati relativi ai risultati delle indagini di benessere organizzativo. Si ritiene che la norma non obblighi le amministrazioni a svolgere indagini di benessere organizzativo, ma imponga solamente, a quelle che le svolgono, di pubblicarne le risultanze. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

32 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 21 = Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva: Comma 1 = Nella sotto-sezione del sito web dell’ente dovranno essere riportati i link alle pagine del sito nel quale sono riportati tutti i CCNL del comparto Regioni e autonomie locali (che comprende anche quelli dei segretari comunali e provinciali) e dell’Area II della dirigenza; Comma 2 = In questa sezione vengono (già ora) pubblicati i contratti integrativi stipulati (compresi gli Accordi annuali per l’utilizzo delle risorse), con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dall’organo di revisione, nonché le informazioni trasmesse annualmente nell’ambito del conto annuale del personale (tabella 15 e scheda informativa 2). Le relazioni sono quelle di cui alla circolare della RGS n. 25 del 19 luglio 2012. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

33 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 22 = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato: Dovranno essere pubblicati i seguenti dati: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’ente medesimo ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

34 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 22 = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato: c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

35 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 22 = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato: Comma 3 = Nel sito dell’ente è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli artt. 14 e 15. Comma 4 = Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. Comma 6 = Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

36 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 22 = Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato: L’art. 47, co. 2, del decreto prevede una specifica SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA da 500 a euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione (€ pari al doppio del minimo) si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

37 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 23 = Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi Gli enti pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs 163/2006; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 d.lgs. 150/2009; A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

38 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 23 = Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi d)  accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati: il contenuto, l'oggetto, L’eventuale spesa prevista; gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

39 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 24 = Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa Co. 1 = Gli enti che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. Co. 2 = Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’art. 1, co. 28, della legge n. 190/2012. (28. Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.) A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

40 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 25 = Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese: Gli enti pubblicano, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, sul proprio sito istituzionale (sezione SUAP) e sul sito: a)  l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b)  l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

41 Le norme – Organizzazione e attività
Artt. 26 e 27 = Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari: Si impone l’obbligo di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, elevando detta incombenza a condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a euro nel corso dell’anno solare al medesimo soggetto. L’eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità AMMINISTRATIVA, PATRIMONIALE E CONTABILE PER INDEBITA CONCESSIONE O ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

42 Le norme – Organizzazione e attività
Artt. 26 e 27: La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del riconoscimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs n. 104/2010. L’art. 27 precisa, i seguenti dati oggetto di pubblicazione; a)  il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b)  l'importo del vantaggio economico corrisposto; c)  la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)  la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f)  il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

43 Le norme – Organizzazione e attività
Artt. 26 e 27: A fine esercizio, tutte le pubblicazioni dovranno essere organizzate annualmente in unico elenco per singolo ente, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’art. 7 del decreto. Le norme in questione assorbono il contenuto dell’art. 18 del d.l. 83/2012, convertito nella legge 134/2012 (cd. «amministrazione aperta»), ora abrogato dall’art. 53, co. 1, del decreto. ATTENZIONE: il comma 4 dell’art. 26, prevede l’esclusione dalla pubblicazione dei dati identificativi delle persone destinatarie di provvedimenti di cui sopra, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni sullo stato di salute (dato sensibile) o sulla SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE (e questa è una novità) A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

44 Le norme – Organizzazione e attività
Art. 28 = Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali Non applicabile a comuni, unioni e CM A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

45 Le norme – Uso risorse pubbliche
Art. 29 = Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi La norma assicura la piena accessibilità e consultabilità dei dati di BILANCIO di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno che vanno pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

46 Le norme – Uso risorse pubbliche
Art. 30 = Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio: La norma obbliga gli enti a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione e di affitto versati o percepiti. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

47 Le norme – Uso risorse pubbliche
Art. 31 = Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione: Gli enti pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

48 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 32 = Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati: Gli enti pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. Gli enti, una volta individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, pubblicano: a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

49 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 33 = Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione: Gli enti pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

50 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 34 = Trasparenza degli oneri informativi Per le sole amministrazioni statali Non applicabile a comuni, unioni e CM A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

51 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 35 = Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati: Gli enti, per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo, devono pubblicare le seguenti informazioni: a)  una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b)  l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c)  il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

52 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 35  d)  per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella G.U., nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e)  le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; f)  il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

53 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 35  g)  i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h)  gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i)  il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l)  le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

54 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 35  m)  il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n)  i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. Gli enti non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

55 Le norme – Prestazioni e servizi
Art. 36 = Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici: Gli enti sono tenuti a pubblicare ed a specificare, nelle richieste di pagamento, i dati e le informazioni per l’effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche. (ex art. 5, d.lgs. n. 82/2005 – Codice CAD) A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

56 Le norme – Settori speciali
Art. 37 = Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’art. 1 della legge 190/2012, ciascun ente pubblica, secondo quanto previsto dal d.lgs 163/2006 (artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Gli enti sono tenuti, altresì, a pubblicare, nell'ipotesi di cui all’art. 57, co. 6, del d.lgs. 163/2006 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) la delibera* a contrarre. * Trattasi di refuso in quanto, ai sensi dell’art. 192 del TUEL, la stipula di un contratto deve essere preceduta da una Determinazione a contrarre. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

57 Le norme – Settori speciali
Art. 38 = Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche: Gli enti pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: a) i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; b) le linee guida per la valutazione degli investimenti; c) le relazioni annuali; d) ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; e) le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della l. n. 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

58 Le norme – Settori speciali
Art. 38 = Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche: Gli enti pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’ art. 128 del d.lgs 163/2006 (Programmazione dei lavori pubblici), le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

59 Le norme – Settori speciali
Art. 39 = Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio: Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

60 Le norme – Settori speciali
Art. 39 = Pianificazione urbanistica: La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

61 Le norme – Settori speciali
Art. 40 = Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali: Gli enti devono creare nel proprio sito web la sezione «INFORMAZIONI AMBIENTALI» nella quale devono confluire le informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 195/2005 che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’art. 10 del medesimo d.lgs. Il comma 3 dell’art. 40, fa salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’art. 5 del medesimo d.lgs. 195/2005. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

62 Le norme – Settori speciali
Art. 41 = Trasparenza del servizio sanitario nazionale: Non applicabile a comuni, unioni e CM A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

63 Le norme – Settori speciali
Art. 42 = Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente: Gli enti che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze (es. ordinanze sindacali ex art. 54 TUEL), ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 225/1992, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a)  i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

64 Le norme – Settori speciali
Art. 42 = Interventi straordinari e di emergenza: b)  i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c)  il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d)  le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

65 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
Art. 43 = Responsabile per la trasparenza: In ogni ente, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art.1, co. 7 della legge 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV o NdV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

66 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
Art. 43 = Responsabile per la trasparenza: Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; I dirigenti responsabili (o le P.O.) garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV (o NdV) ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

67 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
A PROPOSITO DI VIGILANZA: Il Responsabile dell’Anticorruzione non può contemporaneamente rivestire il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. E’ stato chiesto alla Commissione se il Segretario comunale, quale responsabile per la prevenzione della corruzione (1) e, al tempo stesso, responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versi in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità. Risposta: "La Commissione ha espresso l’avviso che, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare n.1/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, il responsabile della prevenzione della corruzione non può rivestire contemporaneamente il ruolo di responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi." (Civit, risposta a quesito del marzo 2013) (1) e per la trasparenza dopo il d.lgs 33/2013. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

68 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
Art. 44 = Compiti degli OIV o Nucleo di Valutazione: L‘OIV (o NdV se previsto) verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all’art. 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

69 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
Art. 45 = Compiti della CIVIT: La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. La CIVIT, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV o NdV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

70 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
Art. 45 = Compiti della CIVIT: In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 (dati organi politici) del decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

71 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
Art. 46 = Violazione degli obblighi di trasparenza, Sanzioni L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

72 Le norme – Vigilanza sull’attuazione
Art. 47 = Sanzioni per casi specifici: La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’art. 14 (dati patrimoniali degli organi di indirizzo politico), dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato; La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, co. 2 (società partecipate, ecc.), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge n. 689/1981 e smi. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

73 Le norme – Disposizioni finali e transitorie
Art. 48 = Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza: Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». L’allegato «A», che costituisce parte integrante del decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

74 Le norme – Disposizioni finali e transitorie
Art. 49 = Norme transitorie e finali: L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’art. 24 del decreto (Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa) decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè il 17 OTTOBRE 2013). Le sanzioni di cui all’art. 47 si applicano, per ogni ente, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (cioè dal 17 OTTOBRE 2013). TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI DECORRONO DAL 20 APRILE 2013 A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

75 Le norme – Disposizioni finali e transitorie
Art. 50 = Tutela giurisdizionale: Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal d.lgs n. 104/2010, recante «Codice del processo amministrativo», al riguardo si sottolinea che il successivo art. 52 interviene a modificare in più articoli il suddetto codice (artt. 23, 87, 116, 133). A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

76 Le norme – Disposizioni finali e transitorie
Art. 51 = Invarianza finanziaria: Dall'attuazione del d.lgs. n. 33/2013 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

77 Le norme – Disposizioni finali e transitorie
Art. 52 = introduce delle modifiche alla legislazione vigente (legge 441/1982; art. 12 legge 241/1990; art. 54 del d.lgs. 82/2005; d.lgs. n. 104/2010). Dalla data di entrata in vigore del decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all’art. 11 del d.lgs. 150/2009 (cd. riforma Brunetta), si intende riferito all’art. 10 del d.lgs. 33/2013. Art. 53  = prevede l’abrogazione espressa di norme primarie, sostituite o integrate dalle norme del decreto in esame. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

78 L’ Allegato Nell’allegato viene riportata la «Struttura delle informazioni sui siti istituzionali» In particolare viene precisato che la sezione dei siti istituzionali denominata «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs 33/2013. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1. A cura di Augusto Sacchi e Martina Battazzi

79 Tabella «1» Un esempio pratico e concreto:


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