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La procedura d’infrazione

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Presentazione sul tema: "La procedura d’infrazione"— Transcript della presentazione:

1 La procedura d’infrazione
LA CORTE DI GIUSTIZIA: TECNICHE E STRUMENTI DIRITTO DEL PROCESSO COMUNITARIO La procedura d’infrazione Avv. Edoardo Gambaro Milano, 15 aprile 2016 1

2 PROCEDURA DI INFRAZIONE
Procedura ex art. 258 TFUE Procedura ex art. 259 TFUE Procedimenti ex art. 260 TFUE

3 PROCEDURA EX ART. 258 TFUE

4 Art. 258 TFUE (ex art. 226 del TCE e 169 TCEE)
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

5 ASPETTI GENERALI Procedura diretta ad ottenere l’accertamento formale del mancato adempimento da parte di uno SM di uno degli obblighi ad esso incombenti in forza dei Trattati; consente di delimitare (in primis grazie all’intervento della Corte) l’esatta estensione degli obblighi degli SM in caso di interpretazioni nazionali divergenti; procedura in due fasi distinte ma collegate logicamente e temporalmente: fase pre-contenziosa  ruolo centrale della Commissione; fase contenziosa  si svolge interamente davanti alla Corte.

6 RUOLO DELLA COMMISSIONE
ASPETTI GENERALI RUOLO DELLA COMMISSIONE Funzione di iniziativa in virtù delle funzioni di vigilanza affidatele in via generale dall’art. 17 TUE; la Commissione agisce nell’interesse generale dell’UE: escluso ogni riferimento a istituti propri del diritto internazionale generale; gli SM hanno l’obbligo di non sottoporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del trattato a modi di risoluzione delle controversie diversi (344 TFUE);

7 OGGETTO E CARATTERI RUOLO DELLA CORTE
Competenza obbligatoria ed esclusiva della Corte di giustizia dell’UE; il sindacato delle Corte permette di assicurare l’applicazione uniforme delle stesse norme europee in tutti gli SM; il Trattato non richiede alcuna accettazione (nell’ottica del diritto internazionale) da parte degli SM, tenuti a sottostarvi senza deroghe o limiti.

8 INFRAZIONE L’infrazione consiste nella circostanza oggettiva della violazione di una norma del diritto UE da parte di uno SM; Obblighi incombenti «in virtù dei Trattati»: Trattati, protocolli, principi generali diritto UE; direttive, regolamenti, decisioni, atti vincolanti; accordi internazionali stipulati dall’UE quando vincolano gli SM. Irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello SM, da negligenza o da difficoltà tecniche. Irrilevanti la natura e gravità dell’infrazione o l’assenza di conseguenze pregiudizievoli.

9 INFRAZIONE – POST LISBONA
Il Trattato di Lisbona ha esteso la competenza della Corte anche a violazioni di norme del TUE; restano escluse disposizioni relative alla PESC (Titolo V TUE); Incluse invece le violazioni di diritti fondamentali di cui art. 6 comma 3 TUE: il rispetto di questa norma si impone non solo alle istituzioni ma anche agli SM quando applicano diritto UE

10 INFRAZIONE II fatto costituente infrazione può assumere carattere commissivo od omissivo, ad esempio: comporta infrazione «commissiva» la riproduzione di un regolamento UE in un atto normativo  crea incertezza su natura e origine delle norme riprodotte; infrazioni «omissive»  tipicamente il mancato o non corretto recepimento di una direttiva: obbligo di comunicare alla Commissione le misure di attuazione; violazione anche in caso di semplice ritardo nel recepimento.

11 INFRAZIONE L’infrazione viene imputata allo SM considerato unitariamente, indipendentemente dall’organo interno che ne è responsabile. Ad esempio, la violazione può riguardare: un organo costituzionalmente indipendente come il Parlamento o una giurisdizione; un ente territoriale come uno Stato membro di uno Stato federale; un ente di diritto privato finanziato e controllato dallo Stato.

12 INFRAZIONE – Forza maggiore NOZIONE DI FORZA MAGGIORE
PRINCIPIO Lo SM che si sia trovato di fronte a difficoltà momentaneamente insormontabili può invocare la forza maggiore NOZIONE DI FORZA MAGGIORE circostanze anormali ed esterne, indipendenti dalla volontà dei singoli e inevitabili malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso; la forza maggiore è invocabile solo per il periodo normalmente necessario ad un’amministrazione diligente per porvi rimedio.

13 INFRAZIONE – Forza maggiore
ESEMPIO Causa 101/84, Commissione c. Italia, 1985 Causa riguardante l’inadempimento, da parte dell’Italia, di una direttiva che obbligava all’invio di alcuni dati relativi al trasporto su strada alla Commissione. L’Italia invocava l’impossibilità di inviare i dati in quanto il data base era stato distrutto da una bomba (!) cinque anni prima. La Corte afferma che, malgrado tale circostanza avrebbe potuto costituire un caso di forza maggiore e creare insormontabili difficoltà, tale giustificazione avrebbe potuto essere presa in considerazione soltanto per il periodo di tempo necessario ad un’amministrazione normalmente diligente per recuperare i dati distrutti ed inviarli alla Commissione.

14 INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA
INFRAZIONE – Esimenti INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA Uno SM non può invocare norme interne, prassi del proprio ordinamento giuridico o circostanze locali per giustificare l’inadempimento; l’inadempimento di un altro SM o delle Istituzioni europee non può essere invocato come circostanza esimente; non possono essere invocati in propria difesa timori legati al mantenimento dell’ordine pubblico.

15 INFRAZIONE - Esimenti ESEMPIO 1
Cause riunite 90 e 91/63, Comm. c. Lussemburgo e Belgio, 1964 Causa riguardante l’istituzione, da parte del Lussemburgo e del Belgio, di un diritto speciale che violava gli obblighi di cui all’Unione doganale. I convenuti eccepivano che la Commissione non avesse a sua volta rispettato gli obblighi derivanti da una risoluzione del Consiglio del 1962 e invocavano i principi classici del diritto internazionale, che attribuiscono a chi sia leso dall’inadempimento di un obbligo altrui il diritto di non adempiere a sua volta. La Corte afferma che il Trattato istituisce un nuovo ordinamento giuridico, pertanto anche in caso di inadempimento delle Istituzioni agli SM è vietato farsi giustizia da sé e rendersi a propria volta inadempienti.

16 INFRAZIONE - Esimenti ESEMPIO 2
C-265/95, Commissione c. Francia, «Angry Farmers», 1997 Libera circolazione delle merci. La Commissione constatava che alcuni movimenti di agricoltori francesi avevano intrapreso una sistematica campagna di controllo dell'offerta dei prodotti agricoli provenienti da altri SM, caratterizzata da intimidazioni nei confronti dei grossisti e dei dettaglianti per indurli ad approvvigionarsi esclusivamente di merci francesi.  La Francia asseriva che interventi delle competenti autorità avrebbero innescato reazioni violente con conseguenti violazioni dell'ordine pubblico ancora più gravi o persino disordini sociali. La Corte afferma che il timore di difficoltà interne non può giustificare l’inadempimento, a meno che lo SM provi che una sua azione produrrebbe sull'ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone (PROBATIO DIABOLICA). La Francia viene condannata.

17 FASE PRECONTENZIOSA OBIETTIVI La fase precontenziosa è diretta allo svolgimento di un contraddittorio stragiudiziale tra Commissione e SM; con sentenza del 31 gennaio 1984, nella causa 74/82, Commissione c. Irlanda, la Corte ne ha chiarito gli scopi: consentire allo SM di mettersi in regola prima che la Corte venga adita (principio di economia dei giudizi); far valere le proprie ragioni di fronte alle censure formulate dalla Commissione (tutela dei diritti della difesa).

18 FASE PRECONTENZIOSA – Ruolo della Commissione
IN GENERALE La fase precontenziosa si svolge interamente su impulso e sotto la responsabilità della Commissione. questa esercita il proprio compito di vigilanza in maniera pienamente discrezionale, operando valutazioni di opportunità di carattere politico-istituzionale; dalla natura discrezionale di tale potere discende l’impossibilità di contestarne le modalità di esercizio innanzi alla Corte: rispetto al mancato avvio di una procedura d’infrazione; o in ordine ai tempi e modi di trattazione della procedura.

19 FASE PRECONTENZIOSA – Ruolo della Commissione
IN PARTICOLARE La Commissione non è tenuta ad osservare termini prestabiliti per la durata del procedimento, salva la necessità di evitare che la durata eccessiva violi i diritti della difesa; la Commissione è la sola competente a decidere se far proseguire o meno il procedimento precontenzioso e a decidere se adire o meno la Corte; l’eventuale decisione di archiviazione della procedura non è contestabile in giudizio.

20 FASE PRECONTENZIOSA - Avvio
Avvio del procedimento: d’ufficio, esito dell’attività di vigilanza; denuncia da parte di uno o più SM; denuncia da parte dei singoli. Nella prassi, sono molto numerosi i casi in cui la Commissione avvia la procedura a seguito di esposti scritti di persone fisiche e giuridiche.

21 FASE PRECONTENZIOSA - Denunce
In considerazione dell’elevato numero dei reclami provenienti da privati interessati, la Commissione ha: messo a disposizione un modulo per la presentazione degli stessi sul suo sito: adottato una comunicazione relativa ai rapporti con gli autori di denunce nel cui allegato vengono elencate le garanzie a favore degli stessi [COM(2002)141def GUCE C 244, p.5]. Tuttavia, i denuncianti non possono vantare pretese sull’azione della Commissione e non godono di diritti procedurali (es. diritto d’accesso agli atti).

22 FASE PRECONTENZIOSA – EU Pilot
Nella prassi recente, la Commissione fa precedere l’inizio formale della procedura da una lettera amministrativa inviata dalla DG competente (non dal Collegio dei Commissari). Dal 2008, tale prassi è stata inquadrata nell’ambito di un progetto sperimentale denominato EU Pilot; la denuncia è esaminata dal servizio competente della Commissione e inviata per via telematica con le relative richieste di chiarimenti all’autorità dello SM (per l’Italia, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio); entro i termini prestabiliti, lo Stato fornisce i chiarimenti opportuni. Se soddisfatta, la Commissione non aprirà il caso.

23 FASE PRECONTENZIOSA – EU Pilot

24 FASE PRECONTENZIOSA – EU Pilot

25 FASE PRECONTENZIOSA – Lettera di messa in mora
La lettera di messa in mora è il primo atto formale della procedura funzione di circoscrivere l’oggetto della lite; la Commissione deve emettere il proprio parere motivato solo «dopo aver posto lo SM in condizione di presentare le proprie osservazioni» (art. 258 TFUE); Abitualmente concesso un termine di due mesi; la lettera deve quindi indicare le norme che si presumono violate, le circostanze di fatto e di diritto del caso e contenere l’invito allo SM a presentare le proprie osservazioni entro un determinato termine; lo SM non è obbligato a presentare le proprie osservazioni, ma le osservazioni tardive non vincolano la Commissione ad esaminarle.

26 FASE PRECONTENZIOSA – Lettera di messa in mora
IN GENERALE I vizi della lettera di messa in mora possono ripercuotersi sul corretto svolgimento dell’intero procedimento; essi non si traducono in un’impugnabilità autonoma della lettera di messa in mora; TUTTAVIA comportano l’irregolarità del parere motivato e quindi l’irricevibilità del successivo ricorso presentato dalla Commissione.

27 FASE PRECONTENZIOSA – Il parere motivato
Duplice scopo del parere motivato: fissa l’oggetto della controversia in modo definitivo; diffidare lo SM dal mantenere in essere la violazione. Il parere deve essere motivato  ciò permette alla Corte di esercitare un controllo sull’iniziativa della Commissione; in linea di principio possono essere fatte valere solo le censure già oggetto della lettera di messa in mora; la Commissione può comunque precisare o modificare le allegazioni tenendo conto delle osservazioni dello SM.

28 C-289/94, COMMISSIONE c. ITALIA, 1996
MESSA IN MORA E PARERE MOTIVATO ESEMPIO C-289/94, COMMISSIONE c. ITALIA, 1996 Causa relativa all’adozione di alcuni decreti in materia di sanità che avrebbero dovuto essere notificati alla Commissione ai sensi della direttiva del Consiglio 83/189/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. L’Italia contestava, inter alia, che le lettere di messa in mora che aveva ricevuto erano redatte in termini generici. La Corte afferma che, nella fase precontenziosa del procedimento di inadempimento, la lettera di messa in mora ha l’obiettivo di circoscrivere l’oggetto della controversia e di indicare allo SM invitato a presentare le proprie osservazioni, gli elementi necessari alla preparazione della difesa. Invece, il parere motivato deve contenere l’esposizione particolareggiata dei motivi che hanno indotto la Commissione a ritenere che lo SM abbia violato gli obblighi derivanti dal Trattato. Al contrario, i requisiti di esaustività della lettera sono assai meno rigidi.

29 FASE PRECONTENZIOSA – Il parere motivato
PRINCIPIO La materia del contendere è delimitata dalla lettera di messa in mora e dal parere motivato PERTANTO Qualora la Commissione voglia modificare o ampliare l’oggetto della procedura definito inizialmente nella lettera di messa in mora dovrà inviare una lettera di messa in mora complementare Qualora si voglia aggiungere, in sede di ricorso alla Corte, una censura sollevata nella lettera di messa in mora ma accantonata nel parere motivato, la Commissione dovrà adottare un parere motivato complementare.

30 PROCEDURA EX ART. 259 TFUE

31 Art. 259 TFUE (ex art. 227 del TCE e 169 TCEE)
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivolgersi alla Commissione. La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

32 ASPETTI GENERALI PRINCIPIO
Il TFUE riconosce a ciascuno SM la possibilità di attivare il controllo sull’inadempimento da parte di un altro SM e adire la Corte di giustizia; Tale disposizione fornisce la disciplina positiva del meccanismo di soluzione delle controversie tra SM concernente le violazioni del diritto UE; Lo SM tutela l’interesse generale dell’Unione, come dimostrato dall’intervento obbligatorio della Commissione.

33 ASPETTI GENERALI ATTENZIONE Ad ogni modo, il ricorso alla procedura ex art. 259 TFUE si è rivelato, col tempo, assolutamente eccezionale INFATTI gli SM preferiscono percorrere strade politicamente meno impegnative, quali ad esempio l’intervento in corso di causa

34 FASE PRECONTENZIOSA IN GENERALE
Lo svolgimento della fase precontenziosa costituisce condizione di ricevibilità del ricorso. Lo SM deve preliminarmente rivolgersi alla Commissione. La domanda rivolta a quest’ultima deve precisare l’intento di iniziare la procedura ex art. 259 TFUE. Tale atto introduttivo assume rilievo con riferimento ai fini della decorrenza del termine al cui spirare lo SM può introdurre ricorso.

35 RUOLO DELLA COMMISSIONE
FASE PRECONTENZIOSA RUOLO DELLA COMMISSIONE Alla Commissione spetta il compito di portare a conoscenza dello Stato accusato la domanda; il suo ruolo è quindi quello di porre gli Stati coinvolti in contraddittorio, al fine di: accertare gli elementi di fatto e diritto della fattispecie; arrivare ad una soluzione concordata della controversia.

36 RUOLO DELLA COMMISSIONE
FASE PRECONTENZIOSA RUOLO DELLA COMMISSIONE Tuttavia, il termine previsto per l’adozione del parere motivato è molto breve (tre mesi); Pertanto, si può ritenere che il contraddittorio possa esaurirsi con: la risposta scritta dello SM accusato; un’unica udienza in cui gli SM interessati svolgono le loro osservazioni orali davanti alla Commissione.

37 FASE PRECONTENZIOSA PRINCIPIO L’adozione del parere motivato non è una condizione di ricevibilità del ricorso PERTANTO decorso il termine di tre mesi, lo SM potrà comunque adire la Corte anche in assenza del parere motivato della Commissione.

38 RUOLO DELLA COMMISSIONE
PRINCIPIO La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale anche in merito all’opportunità o meno di adottare il parere motivato. 1°ESEMPIO C-388/95 BELGIO c. SPAGNA Causa riguardante l’esportazione e commercializzazione in Belgio di vini spagnoli Rioja. Dopo aver manifestato in via informale la propria convinzione circa l’inopportunità di aprire la procedura d’infrazione, la Commissione non ha adottato il parere motivato ed è intervenuta in giudizio in favore della convenuta.

39 RUOLO DELLA COMMISSIONE
PRINCIPIO La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale anche in merito all’opportunità o meno di adottare il parere motivato. 2°ESEMPIO C-145/04 SPAGNA c. REGNO UNITO Causa riguardante il diritto di voto dei cittadini del Commonwealth britannico residenti a Gibilterra e privi della cittadinanza dell’Unione. La Commissione, considerata la delicatezza della questione bilaterale sottostante, si è astenuta dall’adottare il parere motivato e ha invitato le parti a trovare un’intesa amichevole.

40 PROCEDIMENTI EX ART. 260 TFUE

41 Art. 260 TFUE (ex articolo 228 del TCE)
1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

42 FASE CONTENZIOSA ASPETTI GENERALI
Qualora lo SM non si adegui al parere motivato entro il termine fissato dalla Commissione, questa presenta ricorso alla Corte ex art. 258 TFUE; Si apre in tal modo la seconda fase della procedura che si concluderà con la sentenza della Corte di giustizia.

43 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ (1)
La situazione di inadempimento contestata dalla Commissione deve persistere allo spirare del termine fissato dal parere motivato. In particolare: l’esistenza dell’inadempimento è valutata con riferimento alla situazione dello SM al momento dello scadere del termine; di conseguenza, l’adempimento tardivo non fa venir mento l’interesse ad agire della Commissione (principio di certezza del diritto vs. principio di economia dei giudizi?).

44 Causa C-59/89, Commissione c. Germania,1991
ADEMPIMENTO TARDIVO ESEMPIO Causa C-59/89, Commissione c. Germania,1991 Causa relativa alla trasposizione di una direttiva nell’ordinamento nazionale sul valore limite del piombo contenuto nell’atmosfera. La Germania aveva sostenuto che le proprie prassi amministrative erano conformi al testo legislativo. Comunque, secondo lo SM, dopo la presentazione del ricorso la normativa era stata modificata. La Corte ribadisce che l’oggetto del ricorso è determinato dal parere motivato della Commissione e, pure nel caso in cui l'inosservanza sia stata sanata, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio al fine di stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli.

45 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ (2)
Identità degli addebiti fatti valere nel ricorso con quelli mossi nel parere motivato e nella lettera di messa in mora; Regola attenuata dalla giurisprudenza: è possibile contestare nel ricorso fatti successivi al parere motivato ma della medesima natura; in caso di abrogazione o modifica di una normativa UE durante la fase precontenziosa, la Commissione può comunque agire per l’inadempimento delle disposizioni successivamente confermate dalla nuova normativa.

46 LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
PRINCIPIO Legittimata ad agire è la Commissione o, ai sensi dell’art. 259 TFUE, un altro SM PERTANTO È escluso che i singoli abbiano facoltà di adire il giudice dell’UE al fine di far accertare l’inadempimento di uno SM; Il potere discrezionale della Commissione caratterizza anche questa fase, la Corte di giustizia non può sindacare l’esercizio di tale facoltà.

47 CARATTERISTICHE DELL’AZIONE
IN GENERALE L’azione non è sottoposta ad un termine predeterminato: la Commissione deve valutare mezzi e termini più appropriati per porre fine all’inadempimento TUTTAVIA La Corte ha ritenuto che la possibilità di introdurre il ricorso debba trovare un limite temporale intrinseco nei diritti della difesa: Lasso temporale eccessivo rende difficoltoso confutare gli elementi dell’accusa Spetta allo SM convenuto addurre la prova di tale circostanza

48 Sentenza del 19 maggio 1991, C-96/89, Commissione c. Paesi Bassi
DIRITTI DELLA DIFESA ESEMPIO Sentenza del 19 maggio 1991, C-96/89, Commissione c. Paesi Bassi Causa in materia doganale. I Paesi Bassi avevano immesso in libera pratica migliaia di tonnellate di manioca provenienti dalla Tailandia senza titolo di esportazione, non applicando il prelievo fiscale con aliquota intera prevista dal regolamento 2744/75. La fase precontenziosa era stata particolarmente lunga perché la Commissione attendeva la sentenza della Corte in un caso simile. La Corte ammette che in taluni casi una durata eccessiva del procedimento precontenzioso può aumentare, per lo SM, le difficoltà per confutare gli argomenti della Commissione e può violare quindi i diritti della difesa. Tuttavia il governo olandese non aveva dimostrato che la durata inusuale del procedimento avesse avuto incidenze sul modo con cui ha organizzato la sua difesa.

49 PROVVEDIMENTI PROVVISORI
ATTENZIONE La Corte ha affermato la propria competenza ad adottare i provvedimenti provvisori di cui all’art. 279 TFUE PERTANTO con ordinanza cautelare, la Corte può ingiungere allo SM la sospensione immediata dell’applicazione di una normativa o di una prassi amministrativa qualora ciò rischi di aggravare la situazione

50 PROVVEDIMENTI PROVVISORI
ESEMPIO Ordinanza del Presidente della Corte, C-246/89 Commissione c. Regno Unito Causa in materia di libertà di circolazione delle persone e di stabilimento. La fattispecie riguardava l’adozione, da parte del Regno Unito, di una legislazione che imponeva requisiti di nazionalità relativamente all’immatricolazione di pescherecci: Sull’urgenza, la Corte rileva che un certo numero delle navi avrebbe potuto rispondere ai requisiti per l'immatricolazione qualora fosse stata sospesa l'applicazione del requisito della nazionalità, evitando così il danno recato dalla normativa. Sulla comparazione degli interessi, la sospensione temporanea non avrebbe compromesso le finalità della normativa britannica. Pertanto la Corte impone la sospensione dell'applicazione delle norme relative ai requisiti di nazionalità.

51 PROCEDURE SPECIALI O SEMPLIFICATE (1)
In deroga all’art. 258 TFUE (e all’art. 259 TFUE) il Trattato prevede specifiche procedure accelerate nelle quali si può adire direttamente la Corte: 1°Esempio, art. 108(2) TFUE: con riferimento alla procedura di recupero dell’aiuto, il contraddittorio si è infatti già svolto; 2°Esempio, art. 114(9) TFUE: con riferimento alle deroghe concesse agli SM relativamente alla misura di armonizzazione adottata a livello UE; 3°Esempio, artt. 346 e 347 TFUE: con riferimento a deroghe concesse agli SM relativamente a tutela degli interessi nazionali.

52 PROCEDURE SPECIALI O SEMPLIFICATE (2)
La procedura ex artt. 258 e 259 TFUE è esclusa dall’art. 126(10) TFUE relativamente alla procedura di controllo dei disavanzi pubblici eccessivi; il regolamento (CE) 2679/98 in materia di libera circolazione delle merci (adottato a seguito della sentenza «angry farmers») prevede una procedura urgente in caso di gravi perturbazioni del mercato interno a seguito del comportamenti di privati: Procedura accelerata (5 giorni) per l’invio di una richiesta di osservazioni notificata allo SM; tale notifica è equiparata alla lettera di messa in mora.

53 NORME RILEVANTI Articolo 260 (1) TFUE
Pone a carico dello SM riconosciuto inadempiente con sentenza l’obbligo di adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta; Articolo 260 (2) TFUE Prevede un procedimento diretto all’accertamento di quest’ulteriore inadempimento (inottemperanza alla prima sentenza della Corte) e all’eventuale condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria; Articolo 260 (3) TFUE Disciplina un nuovo procedimento che permette di sanzionare la violazione dello specifico obbligo di comunicare le misure di attuazione delle direttive «legislative» già nella fase di accertamento dell’inadempimento.

54 LA SENTENZA La sentenza ha carattere dichiarativo: la Corte accerta l’inadempimento dello SM. La Corte non può indicare i provvedimenti che lo SM deve prendere per sanare l’infrazione e irrogare misure sanzionatorie o riparatorie della stessa. La Corte non può annullare una normativa nazionale incompatibile con il diritto UE o disporre ordini nei confronti dei giudici nazionali, salvo gli eventuali provvedimenti provvisori. DEROGA (post Lisbona): l’art 260(3) TFUE prevede che nei ricorsi per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva la Commissione possa chiedere alla Corte la condanna dello SM al pagamento di una somma CARATTERE COSTITUTIVO DELL’OBBLIGO DI PAGAMENTO

55 Causa 69/86, Commissione c. Italia, 1987
SENTENZA ESEMPIO Causa 69/86, Commissione c. Italia, 1987 Causa riguardante l’inadempimento, da parte dell’Italia, di controlli di qualità in esecuzione di un regolamento relativo alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. La Commissione rimproverava all’Italia di non essersi conformata ad una precedente sentenza di condanna della Corte del L’Italia eccepiva di di aver programmato un piano d’azione ma che sfortunatamente, per difficoltà interne, dopo quattro anni la relativa legge non aveva ancora potuto essere approvata. La Corte afferma che sebbene non siano previsti termini specifici per l’esecuzione delle sue sentenze, è pacifico che vi si debba procedere immediatamente, nel più breve tempo possibile.

56 PROCEDIMENTO EX ART. 260(1) TFUE
L’art. 260(1) TFUE pone a carico dello SM censurato uno specifico obbligo di esecuzione della sentenza L’eventuale inosservanza di quest’obbligo giuridico può portare all’apertura di una nuova procedura di infrazione relativa alla violazione dell’art. 260 TFUE Tutti gli organismi dello SM interessato devono garantire, nei settori di rispettiva competenza, l’esecuzione della sentenza della Corte I mezzi utilizzati devono essere idonei: la pubblicazione di circolari o prassi amministrative non sono sufficienti.

57 PROCEDIMENTO EX ART. 260(2) TFUE
Il paragrafo 2 dell’art. 260 TFUE ha stabilito un mezzo di ricorso autonomo relativo agli inadempimenti che la Corte ha già accertato in base all’art. 258 TFUE La procedura prevede una fase precontenziosa abbreviata  si esaurisce con la lettera di messa in mora Qualora lo SM non abbia comunicato entro i termini i provvedimenti relativi all’esecuzione della sentenza, la Commissione può adire la Corte precisando l’importo di una somma forfettaria o una penalità di mora da versare da parte dello Stato. In caso di accoglimento del ricorso la Corte comminerà le sanzioni suggerite. Nel 2005, in accoglimento delle conclusioni dell’AG Geelhoed e senza che le fosse proposto dalla Commissione, la Corte ha comminato insieme per la prima volta i due tipi di sanzione. (v. sentenza del 12 luglio 2005, C-304/02 Commissione c. Francia)

58 PROCEDIMENTO EX ART. 260(3) TFUE
Procedimento specifico per la violazione dell’obbligo di trasposizione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa (ordinaria o speciale)  stimolo agli SM  attuare le direttive nei tempi previsti dal legislatore europeo. Anche in questo caso, la Commissione può indicare la somma che chiede a titolo di pagamento forfettario o di penalità di mora

59 STATISTICHE

60 STATISTICHE

61 STATISTICHE

62 STATISTICHE

63 Grazie per l’attenzione
LA CORTE DI GIUSTIZIA: TECNICHE E STRUMENTI DIRITTO DEL PROCESSO COMUNITARIO Grazie per l’attenzione 63


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