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Esame di stato per alunni con disabilità

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Presentazione sul tema: "Esame di stato per alunni con disabilità"— Transcript della presentazione:

1 Esame di stato per alunni con disabilità
Ufficio VIII Ambito Territoriale di Modena Dott.ssa Cristina Monzani Ufficio Studi e Integrazione 1

2 Riferimento al PEI Aggiornamento della situazione di ingresso nel primo periodo di frequenza scolastica – profilo dell’alunno Programmazione educativo – didattica Intervento formativo con progetti particolari Strategie metodologiche e strumenti Verifiche e valutazioni

3 Programmazione didattica individualizzata per ciascuna disciplina
Obiettivi individualizzati, riconducibili (equipollenti) o uguali alla programmazione di classe Contenuti, differenziati, ridotti ai nuclei essenziali o uguali a quelli di classe Metodologia e strumenti Prove di verifica e di valutazione

4 Se il PEI è differenziato, occorre una richiesta di assenso della famiglia sul sistema di valutazione riferito al PEI.

5 Due percorsi: 1° percorso
L’alunno consegue gli stessi obiettivi della classe Prove uguali alla classe Prove equipollenti Diploma di stato

6 Due percorsi 2° percorso
L’alunno non consegue gli obiettivi della classe (Programmazione differenziata) Prove differenziate Attestazione di credito formativo

7 Documento del Consiglio di Classe del 15 Maggio - Allegato
Deve contenere tutti gli elementi essenziali che pongano la Commissione d’esame in grado di conoscere la reale situazione dell’alunno per predisporre prove d’esame finalizzate ad accertare una preparazione idonea al rilascio di un diploma di stato (o un attestato di crediti formativi). Sono descritte nel dettaglio motivazioni e modalità di effettuazione delle prove d’esame.

8 “Se il Presidente di Commissione decide in senso contrario o comunque diverso da quanto previsto nel documento del 15 maggio dal Consiglio di classe/Commissione e nella relazione allegata deve motivare le proprie decisioni.”

9 Allegato al Documento del 15 Maggio
La presentazione dell’alunno, comprenderà le osservazioni e le considerazioni del Consiglio di classe che lo portano a ritenere l’alunno in grado di affrontare l’esame di stato, sostenendo prove equipollenti finalizzate ad accertare il raggiungimento degli obiettivi riconducibili alla programmazione di classe per ogni singola disciplina.

10 Le prove equipollenti “Le prove equipollenti devono consentire di verificare che l’allievo abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame ( Regolamento esame di stato art.6 c.1) “Le prove equipollenti devono accertare che il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Al fine del rilascio del diploma di maturità sono importanti le conoscenze, competenze e capacità conseguite e non il percorso fatto per conseguirle. Il conseguimento del titolo legale di studio non può prescindere da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite” (Parere del Consiglio di Stato n. 348/91)

11 Le prove equipollenti “Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI.” (L /92- D.L.vo 297/94-OM 90/01- OM e Regolamento sugli esami di Stato). “Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali.” (OM 90/01 art.15 c.3)

12 Allegato al Documento del 15 Maggio
Percorso scolastico Percorso lavorativo Percorso dell’anno scolastico relativo alla classe quinta Metodologia e strumenti Verifiche e valutazioni Prove di verifica e simulazioni delle prove d’esame

13 Allegato al Documento del 15 Maggio
Tempi Spazi Attività di sostegno Personale

14 Allegato al Documento del 15 Maggio
Si potranno avanzare alcune osservazioni per far comprendere al Presidente della Commissione in quale modo l’alunno abbia lavorato durante l’anno e come sia abituato a certe tipologie di prova. In relazione a tali indicazioni saranno formulate dalla Commissione le prove equipollenti (o differenziate) da sottoporre all’alunno.

15 Allegato al Documento del 15 Maggio
Richiesta di prove equipollenti e di assistenza Richiesta di prove coerenti se il percorso didattico è differenziato (per conseguimento di attestato) Prove equipollenti sono utili ad accertare che il candidato abbia raggiunto quella soglia di competenze necessaria al conseguimento del titolo di studio

16 Prove equipollenti Esempi e tipologie:
Dal regolamento e OM sugli esami di stato: “.....le prove equipollenti possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi, ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti...” Inoltre: La prima e la seconda prova possono essere in braille, trasmesse dal MIUR su richiesta La prima e seconda prova in LIS, traduzione dell’insegnante di sostegno/esperti esterni Uso del computer o della dettatura all’assistente, si può considerare utilizzo di mezzi diversi

17 Prove equipollenti La prima e la seconda prova possono essere tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (utilizzo di modi diversi) La terza prova può essere predisposta dalla Commissione sulla base delle modalità di verifiche adottate durante l’anno, come definito nel PEI Il colloquio può essere impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi). Le prove equipollenti possono presentare contenuti culturali e professionali differenti il cui accertamento deve essere tale da considerare la preparazione idonea al rilascio del diploma.

18 Prove equipollenti La Commissione sulla base del Documento del 15 maggio deve preventivamente predisporre le prove d’esame. La prima e la seconda prova possono essere diverse rispetto a quelle proposte dal MIUR, e la terza prova deve essere calibrata in relazione all’effettiva preparazione dell’alunno, si può condurre il colloquio. La predisposizione di prove equipollenti deve essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve essere realizzata con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica effettuate durante l’anno. La relazione del Consiglio di classe deve fornire indicazioni sul percorso formativo, sulla tipologia di prova e relative modalità di realizzazione (informazioni utili per la preparazione del testo o dei testi) e sulla motivazione che ha portato alla scelta dell’equipollenza. Inoltre è opportuno fornire testi e modelli di prove eseguite durante l’anno. L’equipollenza può essere richiesta anche solo per una prova. La Commissione può avvalersi di personale esperto o del docente di sostegno per la predisposizione delle prove. Si possono richiedere tempi più lunghi

19 Percorso didattico differenziato
La commissione predispone prove differenziate omogenee e coerenti con il percorso didattico svolto, per attestare conoscenze, capacità, competenze acquisite durante il percorso scolastico.

20 Assistenza Richiesta della presenza dell’insegnante di sostegno, che aiuti l’alunno dal punto di vista psicologico, ma che non intervenga nella qualità del lavoro. Per le tre prove scritte e per il colloquio la presenza del docente di sostegno è utile a rassicurare l’alunno ed a controllare l’emotività, per creare le migliori condizioni psicofisiche.

21 Personale : Il docente di sostegno
Viene individuato dal Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni contenute nel Documento del Consiglio di classe del 15 maggio. Presente durante la riunione preliminare Assistenza durante le prove scritte Assistenza al colloquio

22 Personale: assistenti
Assistenti all’autonomia Assistenti alla comunicazione Si richiede l’assistenza da parte del personale che ha affiancato l’alunno durante il percorso scolastico Anche più di uno e diversi da prova a prova

23 Tempi Secondo l’art. 16 della Legge 104/92, è preferibile far svolgere le prove nello stesso numero di giorni E’ previsto lo svolgimento in più giorni in casi eccezionali E’ previsto lo svolgimento delle prove con tempi più lunghi, in via eccezionale.

24 Programmazione individualizzata
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente in relazione allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del Essi sostengono l'esame con le prove differenziate di cui all'art.15, comma 4, dell'O.M. n.90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

25 Programmazione individualizzata
I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute.

26 Programmazione individualizzata
L’attestato di credito formativo rilasciato agli alunni che non conseguono il diploma di esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore viene rilasciato ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323 (firmato dal presidente di commissione)

27 Programmazione individualizzata
Le prove scritte/pratiche sono fatte contemporaneamente a quelle della classe di appartenenza o della classe frequentata. Inoltre: le prove scritte/pratiche e il colloquio devono essere omogene al percorso svolto e coerenti con le competenze da accertare; le prove scritte/pratiche e il colloquio devono essere svolti con le stesse modalità utilizzate per le verifiche durante l'anno scolastico; la valutazione complessiva delle prove scritte/pratiche deve essere espressa in quarantacinquesimi e quella del colloquio in trentesimi.

28 Programmazione individualizzata
Il titolo acquisito è riconosciuto dalle istituzioni scolastiche e dai centri di formazione professionale regionali nell'ambito degli accordi con le regioni.

29 Attestato di crediti formativi
Contiene: La descrizione delle conoscenze, capacità e competenze conseguite, con l’indicazione di quali condizioni sono necessarie affinchè si possano esprimere La votazione conseguita I crediti formativi documentati La durata del percorso scolastico, e le caratteristiche

30 Attestato di crediti formativi
La descrizione dei percorsi lavorativi svolti dall’alunno e le competenze operative acquisite durante lo svolgimento di stage o percorsi misti di alternanza scuola-lavoro, da trasmettere per un inserimento nel mondo del lavoro o al SIL di riferimento.

31 Progetto di vita


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