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Confronto tra le Unioni Civili Italiane e Spagnole: normativa, regolamentazione e casi pratici. La possibile evoluzione dell’istituto in Italia alla.

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Presentazione sul tema: "Confronto tra le Unioni Civili Italiane e Spagnole: normativa, regolamentazione e casi pratici. La possibile evoluzione dell’istituto in Italia alla."— Transcript della presentazione:

1 Confronto tra le Unioni Civili Italiane e Spagnole: normativa, regolamentazione e casi pratici.
La possibile evoluzione dell’istituto in Italia alla luce dell’esperienza spagnola Verona, li 12 maggio 2017 Abogado Vera Valvassori 1

2 La Legge n. 76 del 20 maggio 2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del in vigore dal 1) Istituisce le Unioni Civili e regolamenta le convivenze more uxorio 2) Stabilisce i diritti ed i doveri delle parti dell’unione e dei conviventi 3) Prevede le modalità per costituire le unioni civili 4) Disciplina le fattispecie e le modalità per lo scioglimento, nullità ed annullabilità 5) Disciplina il contratto di convivenza 6) Rinvia a decreti attuativi di successiva emissione (D. Lgs. n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017)

3 Nozione Convivenze di fatto ex art. 1 co. 36 L. 76/16
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile Presupposto della stabile convivenza è la dichiarazione anagrafica Quale Ipotesi residuale Unioni civili ex art. 1 co. 1 L. 76/16 Le unioni civili sono una specifica formazione sociale tra persone maggiorenni del medesimo sesso

4 Dati del Comune di Verona nel 2016
Unioni civili Costituite: 16 tra maschi 4 tra femmine Trascritte: 6 tra maschi 1 tra femmine Convivenze more uxorio Registrate: 18

5 Art. 70 bis del D. Lgs. 5/2017 e D. LGS. 5/2017
Come si costituiscono Unioni civili Art. 70 bis del D. Lgs. 5/2017 e D. LGS. 5/2017 Si deve depositare la Richiesta di costituzione di unione civile all’Ufficio di Stato Civile del Comune scelto dalle parti Tale richiesta deve contenere la dichiarazione del nome delle parti, la data e luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell’unione civile, l’insussistenza delle cause impeditive di cui all’art. 1 co. 4 L. 76/16 ovvero ad esempio la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile, l’interdizione di una delle parti per infermità di mente, la sussistenza dei rapporti di parentela, di affinità ed adozione di cui all’art. 87 cc, la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’latra parte L’Ufficiale dello Stato civile, dopo aver verificato l’esattezza della dichiarazione ed aver assunto d’ufficio documenti ritenuti utili, redige processo verbale e lo sottoscrive unitamente alle parti Nel termine di 30 giorni decorrenti dalla redazione del processo verbale l’Ufficiale esegue tutte le verifiche necessarie dando comunicazione ai richiedenti della fine delle stesse

6 Come si costituisce 5) Trascorso il termine dei 30 giorni, i richiedenti possono presentarsi all’Ufficiale dello Stato Civile per costituire l’unione civile 6) l’Ufficiale fissa la data per la costituzione dell’unione che deve avvenire entro 180 giorni dal termine supra indicato o decorrenti dalla comunicazione obbligatoria nel caso le verifiche siano state completate prima della scadenza del termine dei 30 gg. Qualora nel termine indicato le verifiche e la richiesta non si formalizzino si considerano come non avvenute. Alla data prescelta le parti, unitamente a due testimoni, si presentano avanti l’Ufficiale del Comune ove hanno presentato la richiesta e rendono la dichiarazione di voler costituire l’unione civile

7 Come si costituisce 8) Con la dichiarazione ai sensi dell’art. 70-octies del D. Lgs. 5/17 le parti dell’unione civile possono: A) stabilire l’indirizzo della vita familiare B) scegliere un cognome comune, anteponendolo o prosponendolo al proprio C) fissare una residenza comune D) scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni (diversamente si riterrà operante quello della comunione) 9) ricevuta la dichiarazione delle parti, letti i riferimenti normativi, previa sottoscrizione, l’Ufficiale iscrive nel Registro delle Unioni Civili la dichiarazione resa 10) viene emessa successivamente la certificazione dell’unione civile riportante tutti gli elementi di cui alla dichiarazione

8 Diritti e doveri 1) OBBLIGO RECIPROCO ALL’ASSISTENZA MORALE E MATERIALE 2) OBBLIGO DI COABITAZIONE 3) OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE A SECONDA DELLE PROPRIE RISORSE E CAPACITA’ AI BISOGNI COMUNI 4) IN CASO DI MORTE DEL PRESTATORE DI LAVORO, DIRITTO ALL’INDENNITA’ PER MANCATO PREAVVISO, DEL TFR, DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’, DIRITTI SUCCESSORI 5) IN CASO DI SCIOGLIMENTO DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO O DELL’ASSEGNO DIVORZILE 6) CLAUSOLA GENERALE: diritti e doveri previsti per i coniugi e richiamati espressamente dalla Legge

9 La nullità dell’unione civile
Cause di nullità: - morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti - condanna con sentenza passata in giudicato all’ergastolo, o pena superiore a 15 anni per reati non colposi, condanna a qualsiasi pena detentiva per reati sessuali, per omicidio volontario e tentato del figlio o del coniuge etc (art. 3 L. sul Divorzio) - vi è una sentenza estera di annullamento o scioglimento dell’unione o è stato contratto un’altra unione o matrimonio all’estero - su domanda congiunta o disgiunta delle parti dell’unione - la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso

10 La nullità *Per la dichiarazione di morte presunta ex art. 68 cc
L’unione è impugnabile dalla parte, dagli ascendenti prossimi, dal PM e da chi ha un interesse legittimo ed attuale nel caso di: *Per la sussistenza di una della cause impeditive quali la sussistenza di altro vincolo; l’interdizione per infermità mentale; l’esistenza di rapporti di parentela e di affinità ex art. 87 cc 1 co; la condanna definitiva per omicidio consumato o tentato dell’altra parte *Per la dichiarazione di morte presunta ex art. 68 cc Impugnazione da parte di una delle parti nel caso di: - consenso estorto con violenza o determinato da timore - errore sull’identità della persona, errore essenziale su qualità dell’altra parte (esistenza di una malattia fisica o psichica, esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo con pena detentiva superiore ai 5 anni, dichiarazione di delinquenza abituale o professionale, condanna per delitti concernenti la prostituzione) N.B: la domanda non è proponibile se dopo la cessazione della violenza, o le cause che hanno determinato il timore, o sia stato scoperto l’errore, vi sia stata la coabitazione per un anno.

11 DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLE PARTI
A) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile: domanda anche disgiunta. Entro 3 mesi dalla manifestazione della volontà di scioglimento viene proposta la domanda avanti l’autorità competente B) con il procedimento di negoziazione assistita C) con ricorso congiunto o giudiziale di divorzio avanti l’Autorità giudiziaria

12 Convivenza di fatto ex art. 1 co. 36 L. 76/16
“si intendono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

13 Per la sua costituzione non è prevista alcuna formalità, se non l’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza che si fa attraverso la compilazione di una istanza. 13

14 Diritti e doveri dei conviventi
Stessi diritti previsti per il coniuge come da ordinamento penitenziale Nel caso di malattia o di ricovero: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali Nel caso di morte di un convivente – proprietario della casa familiare: il convivente superstite ha diritto di abitare nella casa per almeno 2 anni o per un periodo sino a 5 anni a seconda della durata della convivenza; se ci sono figli minori o disabili il diritto si estende a 3 anni. Diritto che cessa qualora si inizi una nuova convivenza Nel caso di morte del conduttore o di recesso dal contratto: il convivente ha facoltà di succedere nel contratto di locazione Nel caso di decesso per fatto illecito del terzo: il convivente ha diritto al risarcimento del danno risarcibile come il coniuge Nel caso di impresa familiare: il convivente ha diritto alla partecipazione agli utili, agli incrementi dell’azienda ed all’avviamento

15 Diritto agli alimenti Nel caso di cessazione della convivenza successiva all’entrata in vigore delle legge ( ), il convivente che versi in stato di bisogno, può chiedere al Giudice che gli venga assegnata una somma proporzionale alla durata della convivenza ai sensi del comma 65. Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione IX, del 23 gennaio 2017 “…una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze che siano cessate a partire dal 5 giugno 2016: il diritto alimentare, infatti, sorge nel momento in cui si verifica lo stato di bisogno e coincide, dunque, con la cessazione del legame”.

16 Possibilità di farsi rappresentare con poteri pieni o limitati
Con atto scritto ed autografo oppure alla presenza di un testimone se impossibilitato a contrarre - in caso di malattia invalidante la capacità di intendere e volere in ordine alle decisioni di salute - in caso di morte in ordine alle decisioni per la donazione degli organi e le disposizioni funerarie

17 Il contratto di convivenza
I conviventi possono disciplinare, con atto notarile o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato con attestazione della conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico (pena la nullità), gli aspetti patrimoniali della loro vita in comune ovvero: L’indicazione della residenza Le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune secondo le proprie sostanze e capacità Il regime patrimoniale dei beni scelto (comunque sempre modificabile) N.B. il professionista che riceve l’atto deve provvedere entro i 10 giorni successivi alla sua sottoscrizione alla trasmissione di copia del contratto al Comune in cui i conviventi risiedono per l’iscrizione all’anagrafe per l’opponibilità ai terzi. Le eventuali modifiche devono farsi per iscritto, non sono apponibili condizioni o termini che si intenderanno come non apposti.

18 Il contratto di convivenza si risolve per:
Accordo tra le parti Recesso unilaterale in forma scritta con atto pubblico o scrittura autenticata pena la nullità, notificato dal professionista all’indirizzo dell’altra parte indicato nel contratto stesso. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità del recedente, nella dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve essere dato termine di minimo 90 giorni al convivente per lasciare l’abitazione Matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altra persona (con l’obbligo di notificare al professionista l’estratto del matrimonio o il certificato dell’unione) Morte di uno dei conviventi (il convivente superstite o gli eredi dovranno notificare al professionista l’estratto dell’atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto la risoluzione ed notificarlo all’anagrafe)

19 In violazione del co. 36 (nozione di convivenza)
Il contratto di convivenza sarà nullo e l’azione sarà invocabile da chiunque ne abbia interesse per le seguenti ragioni: In presenza di un altro vincolo (matrimonio, unione civile o di altro contratto di convivenza) In violazione del co. 36 (nozione di convivenza) Per essere stato contratto da minorenni o da interdetti giudizialmente In caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 cc (condanna per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altro convivente)

20 Le coppie italo - spagnole
Modifica dell’art. 30 L. 218/1995: - ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

21 Decreto attuativo n. 7 del 19. 01. 17 in vigore dal 17. 02
Decreto attuativo n. 7 del in vigore dal introduce nella L. 218: - l’art. 32bis: il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile italiana -l’art. 32ter co. 4: i rapporti personali e patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato in cui l’unione si è costituita. A richiesta di una delle parti, si può applicare la legge dello Stato in cui è localizzata prevalentemente la vita comune. Le parti possono convenire per iscritto la legge applicabile di cui almeno uno dei due è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. - l’art. 32quater: nel caso di scioglimento, nullità o annullamento dell’unione civile si applica la legge italiana quando una delle parti è italiana o l’unione è stata costituita in Italia. - l’art. 32quinquies: l’unione civile o altro istituto (matrimonio) costituito all’estero tra cittadini italiani, residenti abitualmente in Italia, ha gli stessi effetti dell’unione civile introdotta con la legge vigente.

22 Regolamento 1259/2010/UE A cui si riporta il D.lgs. n. 7 per i casi di scioglimento dell’unione civile tra cittadini europei, a cui aderiscono Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia, stabilisce che nel caso in cui le parti abbiano previamente concordata la legge applicabile allo scioglimento si applica: 1) la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale 2) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale se uno di essi vi risiede ancora 3) la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza 4) la legge del foro adito. In mancanza di un accordo, lo scioglimento è disciplinato dalla: 1) legge dello Stato della residenza abituale al momento della domanda 2) in mancanza, dalla legge dello Stato dell’ultima residenza abituale 3) dalla legge dello Stato di cui uno è almeno cittadino nel momento della domanda 4) dall’autorità giudiziaria

23 Possibile evoluzioni Matrimonio tra le persone dello stesso sesso in Italia? Adozione da parte degli omossessuali e dei conviventi (sentenza della Corte d’Appello di Trento del , Cass. Civ. Sez. I, n.19599/16) Possibile riformulazione e semplificazione delle fattispecie legali previste: matrimoni e unioni civili (per i tutti conviventi)


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