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DANNO BIOLOGICO INTERMITTENTE
LA PROPOSTA DELL’OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO
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DI COSA SI TRATTA? Si tratta di un pregiudizio all’integrità psicofisica di un soggetto che si sviluppa nell’intervallo temporale compreso tra l’illecito da cui si genera la menomazione invalidante e la morte del soggetto avvenuta in corso di giudizio per una causa diversa ed indipendente dalla lesione subita.
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CRITERIO DELL’EQUITÀ PURA
Il quantum risarcitorio è determinato dal giudice secondo la propria sensibilità e ha come limite massimo la somma individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento. Critiche: - Rischio di risarcimenti differenti per fattispecie analoghe e rischio di risarcimenti uguali per fattispecie diverse - Inidoneità della decisione ad essere prevedibile
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CRITERIO CD. MATEMATICO PURO
Il quantum risarcitorio è determinato dividendo la somma individuata dalla tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale di riferimento per l’aspettativa di vita del soggetto danneggiato e poi moltiplicando il risultato ottenuto per gli anni di vita vissuta. Critica: Risarcimenti sensibilmente differenti per medesime menomazioni invalidanti e per stessi anni di vita vissuta fra soggetti di diverse fasce anagrafiche Segue…
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Confronto fra i risarcimenti corrisposti attraverso l’utilizzo del criterio cd. matematico puro a soggetti rispettivamente di anni 5, 55, 85 per una menomazione invalidante del 60% in caso di 4 anni di vita vissuta - Soggetto di anni 5: ,00 (dato tabellare) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta) = ,87 euro - Soggetto di anni 55: ,00 (dato tabellare) / 29 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta) = ,65 euro - Soggetto di anni 85: ,00 (dato tabellare) / 7 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita vissuta) = ,28 euro
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CD. METODO ROMANO Il quantum risarcitorio è determinato dalla somma aritmetica dei risultati derivanti da due distinte operazioni matematiche: in una prima fase si individua una percentuale del quantum tabellare tra 0% e 50% a seconda dell’entità del danno biologico subito. Ciò costituisce il ristoro dei postumi stabilizzati del pregiudizio; in altre parole, l’adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta successivamente si sottrae al quantum tabellare la suddetta percentuale e sull’ammontare restante si applica il metodo matematico puro Segue…
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Critica: - Stessa problematicità già analizzata in relazione al cd. metodo matematico puro e cioè risarcimenti sensibilmente differenti per medesime menomazioni invalidanti e per stessi anni di vita vissuta Segue…
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Confronto fra i risarcimenti corrisposti attraverso l’utilizzo del metodo «romano» a soggetti rispettivamente di anni 5, 55, 85 per una menomazione invalidante del 60% in caso di 4 anni di vita vissuta Soggetto di anni 5: Prima fase: 30% di ,00 = ,20 euro (nella prima fase, per le invalidità comprese tra 60% e 80% il metodo romano rimette al giudice la possibilità di individuare un risarcimento corrispondente tra il 30% e il 40% del dato tabellare) Seconda fase: ( ,00 – ,00) / 78 (aspettativa di vita) x 4 (anni di vita) = ,82 euro Totale risarcitorio: , ,82 = ,02 euro Segue…
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Soggetto di anni 55: Prima fase: 30% di ,00 = ,30 euro Seconda fase: ( ,00 – ,30) / 29 x 4 = ,95 euro Totale risarcitorio = ,25 euro Soggetto di anni 85: Prima fase: 30% di ,00 = ,10 euro Seconda fase: ( ,00 – ,10) / 7 x 4 = ,80 euro Totale risarcitorio = ,90 euro
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LA PROPOSTA MILANESE Il quantum risarcitorio è determinato attraverso il ricorso al concetto di risarcimento medio annuo. Il risarcimento medio annuo: è la distribuzione annua, in funzione dell’aspettativa di vita media, della massa risarcitoria media per ogni percentuale invalidante. In termini matematici è il rapporto tra il risarcimento medio e l’aspettativa di vita media. Esso rappresenta il valore su cui si fonda la tabella risarcitoria elaborata. Segue…
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Il risarcimento medio: è il quantum liquidato mediamente dalla Tabella di Milano per una data percentuale invalidante. In altre parole, è il risultato della media matematica, per ogni percentuale di invalidità, tra il quantum liquidabile ad un soggetto di anni 1 e quello liquidabile ad un soggetto di anni 100, e cioè della media tra la somma risarcitoria massima e quella minima Segue…
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L’aspettativa di vita media (35 anni): è la vita potenziale di un soggetto di età compresa tra anni 1 e 100 (che corrispondono agli estremi anagrafici presi in considerazione dalla Tabella di Milano), a prescindere dal sesso di appartenenza. In particolare: l’aspettativa di vita annua si ricava dalla media matematica tra le aspettative di vita di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni (in sostanza si sommano le aspettative di vita di tutte le fasce di età e si divide per 100) l’eliminazione delle divergenze dovute al sesso maschile o femminile dell’interessato si ottiene attraverso una preventiva media tra aspettativa di vita maschile e femminile per ogni fascia di età
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Invalidità Danno non patrimoniale per il primo anno Danno non patrimoniale per il primo e il secondo anno Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo Aumento personalizzato 1 63 110 31 50% 2 133 234 67 3 212 371 106 4 298 522 149 10 1.187 2.077 593 49% 30 7.908 13.839 3.954 29% 60 27.214 47.625 13.607 25% 80 40.574 71.004 20.287 100 51.810 90.667 25.905
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Colonna n.1: percentuale di invalidità
Danno non patrimoniale per il primo anno Danno non patrimoniale per il primo e il secondo anno Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo Aumento personalizzato 1 63 110 31 50% Colonna n.1: percentuale di invalidità Colonna n.2: liquidazione del danno in caso di morte trascorso 1 anno dall’evento lesivo Colonna n.3: liquidazione del danno in caso di morte trascorsi 2 anni dall’evento lesivo Colonna n.4: liquidazione del danno per ogni anno di vita vissuta a partire dal terzo anno dall’evento lesivo Colonna n.5: percentuale di personalizzazione così come già prevista nella tabella di Milano
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