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LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE ALLA LUCE DALLA RIFORMA DEL  

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Presentazione sul tema: "LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE ALLA LUCE DALLA RIFORMA DEL  "— Transcript della presentazione:

1 LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE ALLA LUCE DALLA RIFORMA DEL 2015  

2 Art. 191 c.c. “Scioglimento della comunione”
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

3 SITUAZIONE ANTECEDENTE RIFORMA 2015
LE TRE TEORIE Lo scioglimento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione/omologa del verbale di separazione (effetto “ex nunc”) Lo scioglimento retroagisce al momento della proposizione della domanda (effetto “ex tunc”) Lo scioglimento si verifica al momento dell’udienza presidenziale

4 PRIMA «CORRENTE» Dato letterale: l’art. 191 c.c. non prevede i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. nelle cause di scioglimento Dato fattuale: provvisorietà di detti provvedimenti, come tali inidonei a costituire causa di scioglimento

5 Cass. civ. Sez. I, 05/10/1999 n «Lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191 c.c., mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo»

6 Cass. civ. Sez. I, 11/07/1992 n. 8463 «Lo scioglimento della comunione legale di beni fra coniugi si verifica, “ex nunc”, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191 c.c., mentre non spiega effetti al riguardo il provvedimento presidenziale, ex art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione provvisoria del provvedimento predetto, ritenute altresì esigenze di certezza e di pubblicità, nonché di tutela del coniuge più debole»

7 Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 12/01/2012, n. 324
«Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria»

8 Corte cost. (Ordinanza), 07-07-1988, n. 795
«Le ipotesi previste dall'art. 191 cod. civ., come cause di scioglimento della comunione tra coniugi, presuppongono un accertamento formale definitivo della cessazione dell'obbligo di convivenza e di reciproca collaborazione. Tra di essi non è conseguentemente previsto il provvedimento presidenziale, ex art. 708 cod. proc. civ., di autorizzazione a vivere separatamente nelle more del procedimento di separazione, il cui carattere temporaneo impedisce che la situazione di tali coniugi possa essere equiparata a quella dei coniugi legalmente separati, e dunque esclude che il perdurare per essi del regime di comunione dei beni possa costituire una violazione dell'art. 3 Cost.»

9 Trib. Roma Sez. IX, 05/06/2008 «In tema di separazione dei coniugi sposati in regime di comunione legale, lo scioglimento della comunione, avviene ex nunc, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologazione degli accordi della separazione consensuale; in pendenza del giudizio, non essendo ancora sorto il diritto allo scioglimento della comunione legale, non è neppure reclamabile la tutela giudiziale dei beni del coniuge ricadenti nella comunione, a nulla rilevando il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a interrompere la convivenza»

10 Trib. Monza, 11/03/2009 «Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti - al riguardo - il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati.ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione»

11 Trib. Monza Sez. IV, 11/06/2007 «Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti - al riguardo - il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato)con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione»

12 Trib. Potenza, 18/03/2009 «Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi si verifica “ex nunc” solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti il precedente provvedimento con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza. Ne consegue, quindi, che la domanda di scioglimento proposta anteriormente alla formazione del giudicato sulla separazione va dichiarata improponibile»

13 Trib. Trani, 25/07/1995 «Poichè ciascun coniuge, prima dello scioglimento della comunione legale dei beni, ha solo una aspettativa di fatto e non un diritto soggettivo in relazione ai beni personali dell'altro coniuge suscettibili di divenire comuni se sussistenti al momento dello scioglimento, non può essere accordato il sequestro conservativo a tutela di detta aspettativa. L'autorizzazione a vivere separatamente, pronunciata con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. non comporta lo scioglimento della comunione legale dei beni dei coniugi»

14 SECONDA «CORRENTE» Applicazione analogica dell’art. 193 c.c.
Limiti: norma speciale, insuscettibile di applicazione analogica rischio incongruenze sul piano pratico

15 Trib. Bari, Sez. I, 20/11/2008 «In caso di separazione personale dei coniugi, lo scioglimento della comunione legale dei beni si verifica con effetto ex tunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologa degli accordi di separazione consensuale, non spiegando effetto alcuno al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c.»

16 Art. 193 c.c. Separazione giudiziale dei beni.
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

17 TERZA «CORRENTE» Scioglimento coincidente con l’udienza presidenziale
Antesignana dell’attuale disciplina

18 Corte Appello Genova, 10/11/1997
«La separazione personale dei coniugi opera, quale causa di scioglimento della comunione legale dei beni, dal momento dell'udienza presidenziale ex art. 708 c.p.c.: l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati, determina, infatti, il venir meno di quella comunione di vita che costituisce il fondamentale presupposto del regime di comunione di beni; di conseguenza, la domanda di scioglimento e quella di divisione dei beni e valori, alla prima collegata, sono proponibili nell'ambito del procedimento di separazione personale»

19 INNOVAZIONI EX LEGGE N. 55/2015
Espressa identificazione del momento di scioglimento: nuovo II comma art. 191 c.c. Autorizzazione del Presidente a vivere separati (nelle separazioni contenziose) Sottoscrizione verbale di separazione (nelle separazioni consensuali)

20 Trasformazione separazioni giudiziali in consensuali - ipotesi residuale:
deposito ricorso antecedente la riforma – verbale / conclusioni conformi

21 “PURCHE’ OMOLOGATO” Condizione “sospensiva”? No, condizione “risolutiva”

22 NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Art. 6. D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre n. 162 2.  In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3. 3.L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

23 Equiparazione accordo – provvedimento giudiziale
Nulla osta/autorizzazione PM: condizione “risolutiva”, alla stregua dell’omologa

24 DIVORZIO IMMEDIATO EX ART. 3 L. 898/70
DIVORZIO IMMEDIATO EX ART. 3 L. 898/70 Applicazione art. 191, II comma c.c.?

25 RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI
art c.c. Riconciliazione (in corso di causa): La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta. art. 157 c.c. Cessazione degli effetti della separazione (post separazione): I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

26 QUATTRO «TEORIE» 1. Riviviscenza ex tunc della comunione legale
2. Necessità di un’apposita convenzione ex art. 162 c.c. 3. Distingue gli effetti inter partes, caratterizzati dall’automaticità, rispetto a quelli verso i terzi 4. Attribuisce alla riconciliazione effetti ex nunc

27 Cass. civ., Sez. I, 12/11/1998 n «La riconciliazione, intervenuta tra coniugi separati, fa cessare con effetto "ex nunc" tutti gli effetti della separazione, sia personali che patrimoniali, con il conseguente ripristino del regime della comunione dei beni esistente in origine tra i coniugi, venuto meno in seguito al provvedimento di separazione […]. Posto che, ai sensi dell'art. 191 c.c., la separazione personale dei coniugi costituisce causa di scioglimento della comunione dei beni, una volta rimossa con la riconciliazione tale causa si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con esclusione di quegli acquisti effettuati durante il periodo della separazione»

28 PROPONIBILITA’ DOMANDA DIVISIONE IN PENDENZA DI
PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE: VARIE CASISTICHE PARTI ANCORA IN COMUNIONE PRESENTANO DOMANDA DI DIVISIONE NEL MEDESIMO GIUDIZIO DI SEPARAZIONE PARTI NON PIU’ IN COMUNIONE PRESENTANO DOMANDA DI DIVISIONE NEL MEDESIMO GIUDIZIO DI SEPARAZIONE/DIVORZIO PARTI ANCORA IN COMUNIONE SVOLGONO DOMANDA DI DIVISIONE CON SEPARATO GIUDIZIO

29 PRIMA E SECONDA IPOTESI (MEDESIMO GIUDIZIO), NON AMMISSIBILE PER:
Ragioni processuali Ragioni sostanziali

30 RAGIONI PROCESSUALI non cumulatività di domande soggette a riti diversi mancanza di connessione “qualificata”

31 Cass. civ. Sez. I, 12/01/2000 n. 266 «La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c. (nel testo modificato dalla l. n. 353 del 1990), soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; conseguentemente non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma in tutto autonome e distinte. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di improponibilità in sede di divorzio della domanda di divisione perchè incompatibile col rito camerale)»

32 Cass. civ., Sez. I, 15/05/2001 n. 6660 «L'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio»

33 Trib. Milano, Sez. IX, Sent. 28/04/2009
«In tema di separazione personale dei coniugi, con domanda di addebito, le domande di risarcimento danni e quella di restituzione di beni mobili personali sono inammissibili in quanto non è ammessa la contemporanea trattazione, nello stesso processo, di domande sottoposte a riti diversi. A ciò aggiungasi che la domanda di divisione del patrimonio comune non può trovare ingresso nel giudizio di separazione dal momento che lo scioglimento della comunione legale si verifica solo con il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione essendo, quindi, prima di tale data inammissibile ogni domanda di tal genere»

34 Trib. Novara, 31/03/2010 «Devono essere, in limine, dichiarate inammissibili le domande formulate dalla ricorrente sin dal ricorso introduttivo della fase presidenziale, e poi coltivate sino alla comparsa conclusionale – aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti economici pendenti tra i coniugi e, segnatamente, la domanda di restituzione di somme di denaro e la domanda di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, trattandosi di domande che esulano totalmente dalla materia dedotta nel presente giudizio. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta dì cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'' art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli art. 31, 32, 34 e 36 c.p.c.»

35 Cass. civ., Sez. I, 19/09/1997, n. 9313 (Contra)
«La domanda riconvenzionale che non determini spostamento di competenza, può essere proposta anche quando non ricorra la connessione specifica prevista dall'art. 36 c.p.c., allorchè sia ravvisabile un collegamento obiettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale, tale da rendere opportuno lo svolgimento del "simultaneus processus". La valutazione della sussistenza di questo collegamento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (nel caso di specie si è affermata l'ammissibilità della trattazione congiunta della domanda di divorzio con quella, proposta dal coniuge convenuto, volta a ottenere lo scioglimento della comunione legale)»

36 RAGIONI SOSTANZIALI difetto di diritto sostanziale (nella prima ipotesi) vale anche per la terza ipotesi (separato giudizio)

37 Cass. civ., Sez. I, 06/10/2005 n «Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti - al riguardo – il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, nè, a maggior ragione, il semplice fatto in sè della separazione dei coniugi, sicchè risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione»

38 Trib. Roma, Sez. IX, 05/06/2008 «In tema di separazione dei coniugi sposati in regime di comunione legale, lo scioglimento della comunione, avviene ex nunc, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologazione degli accordi della separazione consensuale; in pendenza del giudizio, non essendo ancora sorto il diritto allo scioglimento della comunione legale, non è neppure reclamabile la tutela giudiziale dei beni del coniuge ricadenti nella comunione, a nulla rilevando il provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a interrompere la convivenza»

39 POSIZIONE INTERMEDIA non condizione “di procedibilità della domanda”, ma condizione “dell’azione” conseguenze: ammissibilità giudizio

40 Cass. civ. Sez. I, 26/02/2010 n. 4757 «Lo scioglimento della comunione legale dei beni tra coniugi si verifica "ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale. Pertanto, la domanda di scioglimento della comunione legale può essere proposta anche in pendenza della causa di separazione tra i coniugi, ma la pronuncia di merito acquisterà efficacia solo se interviene dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione»

41 Trib. Lodi, 22/03/2011 «Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, quale fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale del predetto scioglimento, bensì condizione dell'azione. Ne consegue che la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia»

42 Trib. Roma, 29/05/2000 «E' ammissibile la domanda di divisione dei beni in comunione legale tra i coniugi che, sebbene proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, giunga alla fase decisoria dopo la formazione di tale giudicato»

43 Trib. Salerno, 23/03/2011 «Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale), non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione, con la conseguenza che la domanda di divisione sarebbe proponibile anche nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia.»

44 SITUAZIONE ATTUALE rimane la non cumulatività
superato il problema dell’”improponibilità sostanziale”

45 DISCIPLINA TRANSITORIA
Aspetti critici: art. 3 L.55/2015 – procedimenti “in corso”

46 Art. 3 L. 06/05/2015 n. 55 1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

47 Art. 1 L. 06/05/2015 n. 55 1.  Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

48 Art. 2 L. 06/05/2015 n. 55 1.  All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

49 Altre cause di scioglimento della comunione legale
Art. 191 c.c.: dichiarazione di assenza/morte presunta di uno dei coniugi, annullamento del matrimonio, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi Art. 193 c.c.: separazione giudiziale dei beni (per interdizione/inabilitazione di uno dei coniugi, cattiva amministrazione della comunione, disordine negli affari di uno dei coniugi o condotta tenuta nell’amministrazione dei beni metta in pericolo gli interessi dell’altri/della comunione/della famiglia, uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa proporzionalmente alle proprie sostanze e capacità di lavoro

50 Separazione «di fatto» inidonea a determinare lo scioglimento della comunione
Fenomeno irrilevante, contrariamente a quanto accade con la riconciliazione Art. 158 c.c. «La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice»

51 Scioglimento per assenza/morte presunta
Si perfeziona con il passaggio in giudicato della sentenza e annotazione, ai sensi degli artt c.p.c. Effetti dello scioglimento retroagiscono alla data dell’ultima notizia (in caso di assenza)/data del decesso (in caso di morte presunta)

52 Scioglimento per annullamento del matrimonio
Annullamento inteso in senso «lato»: ricomprende anche le ipotesi di nullità, nonché le pronunce di nullità/annullabilità rese da organi giurisdizionali stranieri/ecclesiastici cha abbiano acquisito efficacia nel nostro ordinamento Orientamento predominante: efficacia «ex nunc», quindi, con il passaggio in giudicato della sentenza

53 Scioglimento per mutamento convenzionale del regime patrimoniale
Art. 162 c.c. (forma delle convenzioni matrimoniali): atto pubblico, a pena di nullità Art. 191, ultimo comma, c.c. (scioglimento della comunione sull’azienda – lettera «d» art. 177 c.c.) rispetto delle forme di cui all’art. 162 c.c.

54 Scioglimento per fallimento di uno dei coniugi
Effetto dal momento della sentenza che dichiara il fallimento

55 Scioglimento per separazione giudiziale dei beni
Gli effetti della pronuncia retroagiscono al giorno della proposizione della domanda, fatti salvi i diritti dei terzi

56 Scioglimento del matrimonio per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi (art. 3 lettera “g” L. Divorzio) - quaestio: l’effetto dello scioglimento della comunione legale va ricondotto al momento della pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso o, piuttosto, a quella di scioglimento del matrimonio? - Preferibile seconda opzione: in tal senso supporta anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2014

57 Corte cost., 11/06/2014, n. 170 «Sono incostituzionali gli art. 2 e 4 L. 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore».

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