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Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo

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Presentazione sul tema: "Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo"— Transcript della presentazione:

1 Le fonti “secondarie” I regolamenti del potere esecutivo
alla ricerca dei fondamenti costituzionali: - art.87, comma quinto, Cost.: Il Presidente della Repubblica “emana” i regolamenti art.117, sesto comma, Cost.: L’esecutivo può adottare regolamenti nelle sole materie nelle quali lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva - Le “riserve di legge”

2 segue In quanto fonti secondarie
trovano la loro disciplina nella legge ordinaria In particolare: Nelle cd “preleggi” Nell’art.17 della legge n.400 del 1988

3 segue Art.4 delle preleggi:
“i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi” Art.17 della legge n.400 del 1988: Regolamenti del Governo dei ministri

4 segue A) i regolamenti del Governo Il procedimento:
Delibera del Consiglio dei ministri (su proposta di uno o più ministri) previo parere – obbligatorio ma non vincolante – del Consiglio di Stato Emanazione con decreto del Presidente della Repubblica Visto e registrazione della Corte dei conti Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

5 segue I tipi di regolamenti del Governo:
di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi di attuazione (di leggi o decreti legislativi recanti norme di principio) indipendenti (intervengono nelle materie nelle quali manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge) di organizzazione

6 segue B) i regolamenti ministeriali Il procedimento di formazione:
Delibera del Ministro, previo parere del Consiglio di Stato Comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri Emanazione con decreto ministeriale Visto e registrazione della Corte dei conti Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

7 segue I fondamenti dei regolamenti ministeriali
Le leggi che conferiscano, specificamente, al Ministro tale potere nelle materie di sua competenza; I regolamenti ministeriali (sono fonti “terziarie”?)

8 I regolamenti “delegati” o “autorizzati” (di “delegificazione”) : art
I regolamenti “delegati” o “autorizzati” (di “delegificazione”) : art.17, comma 2, della legge n.400 del 1988 Che cos’è la delegificazione? Sostituzione delle precedente disciplina di livello legislativo con una disciplina di livello regolamentare I regolamenti “delegati” o “autorizzati” definiscono la nuova disciplina della materia, apparentemente abrogando la disciplina legislativa

9 segue Il procedimento: - Una legge ordinaria:
1) autorizza il Governo a dettare, mediante proprio regolamento, la nuova disciplina di una certa materia (che non sia coperta da riserva assoluta di legge); 2) detta le “norme generali regolatrici della materia” stessa; 3) dispone l’abrogazione della legge (o delle singole norme di legge) in vigore sulla medesima materia, rinviandola però al momento dell’entrata in vigore del regolamento del Governo


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