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PubblicatoBonifacio Baldini Modificato 7 anni fa
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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Avv. Adelio Riva Incontro del 14 febbraio 2017
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La “Cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale
Sino al 31 Dicembre 2015 Procedimento di concessione Entro tale data dovevano essere perfezionati accordo e domanda ministeriale (Circ. 12 del 8/04/2015 Ministero del Lavoro) durata 12 mesi salvo eventuale proroga, autorizzata dal Giudice Delegato, previo parere favorevole del Commissario, per la durata di sei mesi (art. 3, comma 2, L. 223/91) Non rispetto del termine di 25 gg. Retroattività alla data dell’ammissione alla procedura concorsuale
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La “Cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale
Dal 1° Gennaio 2016 LA MORTE della CIGS Concorsuale L’art. 2, comma 70, della Legge 28 giugno 2012 n. 92, ha abrogato l’art. 3 della L. 223/91 con effetto dal 1° gennaio 2016. Pertanto, è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento CIGS conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali. Alla Curatela non resta altro che procedere al licenziamento collettivo (salvo che nell’ipotesi dell’esercizio provvisorio).
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La “Cassa Integrazione Guadagni” Concorsuale
Dopo il 1° Gennaio 2016, nel caso in cui la Società sia sottoposta a PROCEDURA CONCORSUALE CON CONTINUAZIONE DELL’ESERCIZIO D’IMPRESA può fare ricorso nell’ambito delle ordinarie causali: riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà
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La “Cassa Integrazione Guadagni” Straordinaria
CAUSALI Riorganizzazione aziendale Crisi aziendale Contratti di solidarietà IMPORTANTE NOVITA’: ASSORBIMENTO delle tre precedenti causali: riorganizzazione, ristrutturazione conversione aziendale *NOVITA’
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La “Cassa Integrazione Guadagni” Straordinaria
DATORI DI LAVORO DESTINATARI (Art. 20 D.Lgs. 148/2015) La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato più di 15 dipendenti e che appartengono ai settori così specificati: imprese industriali, comprese quelle edili e affini; imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente; imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; imprese di vigilanza
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La “Cassa Integrazione Guadagni” Straordinaria
DATORI DI LAVORO DESTINATARI (Art. 20, 2 D.Lgs. 148/2015) Nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici (Art. 20, 3 D.Lgs. 148/2015) La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione a prescindere dal numero dei dipendenti in relazione: imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale; partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali ATTENZIONE INPGI E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA MANTENGONO I TRATTAMENTI 416/81 E ART. 7, COMMA 10, L. 236/93 *NOVITA’
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La “Cassa Integrazione Guadagni” Straordinaria LAVORATORI INTERESSATI
(Art. 1 e art. 2,1 D.Lgs 148/2015) Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale: i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato; I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (ex art. 41 D.Lgs. 81/2015), nell’ipotesi di causale “crisi aziendale” I lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. (Art. 1,3 D.Lgs 148/2015) NEGLI APPALTI: L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
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Post Cassa Integrazione
COSTI L’ultimo periodo del comma 3, dell’art. 3 della L. 223/91 disponeva che “il Curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’art. 4 ovvero dell’art. 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all’articolo 4, comma 6, è ridotto di trenta giorni. Il contributo a carico dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4 (contributo di mobilità), non è dovuto”. Il comma 70 dell’art. 2 della L. 92/2012 dispone che “l’art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo modificato dal presente comma, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016; Il comma 70 bis dell’art. 2 della Legge 92/2012 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le disposizioni dell’art. 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223”; Risultato: il contributo di mobilità fino al 31/12/15 pacificamente non dovuto dalle procedure concorsuali in virtù del disposto dell’art. 3 della L. 223/91, a partire dal 01/01/2016 era dovuto in forza della disposizione dell’art. 5, c. 4, della L. 223/1991 fino al 31/12/2016, giorno di definitiva abrogazione dell’indennità di mobilità. A decorrere dal 01/01/2017 anche le società in procedura concorsuale sono tenute a versare il contributo NASPI.
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione Circolare n. 24 del 26/07/2016 Oggetto: Integrazione alla circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 relativa a chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali. In riscontro a ulteriori e diversi quesiti presentati alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, concernenti la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale di richiedere per i propri dipendenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, si rappresenta quanto segue. In primo luogo, ferme restando le indicazioni generali già fornite con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, si ritiene possibile la fruizione del trattamento di CIGS - per la causale di crisi aziendale ex articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/ per quei lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito. Ove, dunque, - il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività, - nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto in modo circostanziato delle concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami in tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi - e il comitato dei creditori approvi specificamente la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore, è ravvisabile la possibilità di sostenere i lavoratori sospesi con l’intervento dell’integrazione salariale. Qualora, pertanto, sussistendo le predette condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento è volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS. Quanto al concordato con continuità aziendale, in cui il piano di concordato prevede, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore o la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione, qualora l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è volto, appunto, alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori ed il concordato sia omologato, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS. Nelle suddette ipotesi, in effetti, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nell’arco del periodo di fruizione della CIGS autorizzata ai sensi dell’articolo 21, lett. b), del D.lgs n. 148/2015 per dodici mesi la cessione del complesso aziendale o di una sua parte, mirano alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla continuazione in tutto o in parte dell’attività svolta pur se da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS. Il Direttore Generale (dott. Ugo Menziani)
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