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di E. Sorano Torino, 25 ottobre 2016
Nuove regole sugli appalti: una sfida ed un’opportunità per le imprese L’offerta economicamente più vantaggiosa di E. Sorano Torino, 25 ottobre 2016
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95, comma 2
«Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’art. 96»
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95, comma 4
Importante novità: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa diventa il criterio principale di aggiudicazione delle gare. Il prezzo più basso può essere usato solo per lavori di importo pari o inferiore a € , per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività (fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo).
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95, comma 6
«I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto».
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95, comma 8
«I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi»
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95, comma 6
Anche sui criteri ulteriore importante novità. Sono ora ammessi criteri «soggettivi» come, ad esempio, «l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto» o «la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda».
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95, co. 13 «Compatibilmente con il diritto dell’Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, per le pmi, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione».
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – art. 95, co. 13 «Indicano altresì il maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente».
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D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – effetti «Le amministrazioni pubbliche, anche attraverso la possibilità di procedere all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’OEPV, potranno creare le condizioni atte a stimolare le organizzazioni (imprese e altri soggetti economici) a promuovere sempre più condotte di impresa responsabile, comportamenti socialmente responsabili e un sistema di valori connessi ad una strategia gestionale capace di rafforzare la credibilità aziendale di fronte alle varie tipologie di stakeholder pubblici e privati».
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Linee guida dell’A.N.AC. – documento di consultazione
Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, l’A.N.AC. aveva predisposto (ai sensi dell’art. 213, comma 2, del nuovo Codice) un documento di consultazione, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzato a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV. Si invitavano i soggetti interessati a voler fornire indicazioni, proposte di modifica o integrazione, al contempo considerando se esistessero motivi per differenziare le metodologie di calcolo dell’OEPV per determinare tipologie di affidamento.
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I suggerimenti delle Commissioni parlamentari sulle linee guida (agosto 2016)
Favorire una uniformità di comportamento delle stazioni appaltanti nella predisposizione dei documenti di gara, pur nel rispetto della loro autonomia decisionale. Garantire il principio della adeguata valorizzazione della componente qualitativa. Fornire indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e subcriteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e subpunteggi di ponderazione e delle tecniche di calcolo e aggregazione.
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I suggerimenti delle Commissioni parlamentari sulle linee guida (agosto 2016)
Le indicazioni metodologiche A.N.AC., soprattutto ai fini della scelta dei criteri di valutazione e del peso/punteggio da attribuire, avrebbero dovuto essere tradotte in istruzioni specifiche all’interno di bandi-tipo nell’ottica di una più chiara e trasparente azione delle stazioni appaltanti e dei concorrenti.
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Parere del Consiglio di Stato – 2 agosto 2016
Gli atti di regolazione firmati dall’A.N.AC., in ragione dell’elevato tecnicismo dell’ambito di intervento, avrebbero dovuto giungere ad un maggiore livello di puntualità e dettaglio. Ferma restando la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella scelta dei criteri e dei metodi di analisi delle offerte più coerenti con le specifiche esigenze dell’appalto in questione, l’A.N.AC. ne dovrebbe guidare il relativo esercizio.
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Consiglio dell’A.N.AC., Delibera n. 1005, 21 settembre 2016
Approvazione delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», con i seguenti punti: Il quadro normativo I criteri di valutazione La ponderazione La valutazione degli elementi quantitativi La valutazione degli elementi qualitativi; i criteri motivazionali La formazione della graduatoria
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I criteri di valutazione (esempi)
Qualità Possesso di un marchio di qualità ecologica dell’U.E. (Ecolabel U.E.) Costo di utilizzazione e manutenzione Compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto Servizio successivo alla vendita ed assistenza tecnica Condizioni di consegna o di esecuzione del servizio
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La ponderazione I «pesi» o «punteggi» (ed i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio). La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione. Il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica e il punteggio assegnato alla componente tecnica.
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La valutazione degli elementi quantitativi
Elementi di natura quantitativa (esempi): Il prezzo Il tempo di esecuzione dei lavori Il rendimento La durata di concessione Il livello delle tariffe Elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (esempi): Il possesso di una certificazione di qualità Il rating di legalità
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La valutazione degli elementi quantitativi
Due possibili modalità di calcolo dei punteggi economici: Metodo dell’interpolazione lineare Metodo bilinerare Vai = Ra / Rmax dove Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a Rmax = valore (ribasso) dell’0fferta più conveniente
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La valutazione degli elementi quantitativi
Metodo bilineare Dal punto di vista matematico la formula è la seguente: Ci (per Ai< = Asoglia) = X * Ai / Asoglia Ci (per Ai< = Asoglia) = X + (1 – X)*(Ai - Asoglia) / Amax – Asoglia Ci = coeffic. Attribuito al concorrente i-esimo Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
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La valutazione degli elementi qualitativi; i criteri motivazionali
Gli elementi di valutazione, cosiddetti qualitativi, richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. In particolare diventa necessario che vengano indicati – già nel bando od in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento – i criteri motivazionali cui si deve attenere la commissione di gara per la valutazione delle offerte.
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La valutazione degli elementi qualitativi; i criteri motivazionali
«La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi: L’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara Il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara»
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La formazione della graduatoria
«Dopo che la Commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi ed attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore».
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La formazione della graduatoria
«La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purchè tale criterio rispetti i seguenti principi: Avere basi scientifiche Essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto Essere non discriminatorio Essere accuratamente descritto nel bando di gara».
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La formazione della graduatoria
Metodologie di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Metodo aggregativo compensatore; Metodo Electre; Metodo Topsis; Altri.
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Riflessioni Nell’aggiudicazione degli affidamenti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, molto dipenderà dal grado di percezione che le stazioni appaltanti avranno del loro ruolo di attori socialmente responsabili, coniugando i principi di Trasparenza Legalità Ragionevolezza
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Trasparenza Unitamente alla legalità, aspetto essenziale della responsabilità sociale nella pubblica amministrazione Condizione per lo sviluppo della cultura dell’integrità Collegata al concetto di performance con particolare riferimento, in ottica nuovo Codice degli Appalti, alle logiche di natura sociale ed ambientale
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Trasparenza Non significa esclusivamente la pubblicazione di dati e informazioni Non si deve intendere la semplice esplicitazione delle risorse attribuite, ma nel verificarne l’utilizzo nell’ottica del raggiungimento di esiti concreti e realmente efficaci per la collettività
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Le prospettive di sviluppo delle stazioni appaltanti come aziende pubbliche
Armonizzazione contabile (D. Lgs. n. 118/11, integrato e corretto con D. Lgs. n. 126/14) Performance (D. Lgs. n. 150/2009) Sistemi di controllo interno (Legge n. 213/2012) Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) Legalità (Legge n. 190/2012)
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Riferimenti bibliografici
“15 anni di CSR: quanto vale la collaborazione?”Riflessioni, esperienze, incontri da “Il salone della CSR e dell’innovazione sociale”, Ottobre 2014 “Piano d’azione nazionale sulla responsabilità sociale d’impresa 2012 – 2014” D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Appalti e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: dal massimo ribasso a condotte d’impresa responsabile con impatto sociale”, di E. Sorano e G. Lombardo, in rivista “Diritto ed Economia dell’Impresa”, 2 – 2016, G. Giappichelli Editore, aprile 2016. Linee guida A.N.AC. n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» Indicazioni Commissioni parlamentari sulle linee guida ANAC Parere del Consiglio di Stato 2 agosto 2016
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