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PubblicatoCarlotta Annunziata Bossi Modificato 7 anni fa
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DIRITTO DEL LAVORO presso LMPS Prof. Gian Guido Balandi Dott
DIRITTO DEL LAVORO presso LMPS Prof. Gian Guido Balandi Dott.ssa Stefania Buoso LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL LAVORO PUBBLICO LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI a.a. 2016/2017 Lezione del
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All’esito della riforma degli anni ‘90 si completata la contrattualizzazione del lavoro pubblico che è ormai sottoposto al diritto del lavoro privato. Normativa vigente in materia: d.lgs. n. 165 del 2001 «norme generali nell’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Finalità della riforma è quella di accrescere l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare l’uniformità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati. Art. 2 co 2 d. lgs. n. 165: «I rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono regolati contrattualmente»
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Il contratto collettivo ha un ruolo importante come fonte riconosciuta e dominante del rapporto di lavoro pubblico, esplica la propria efficacia normativa nei rapporti individuali dei lavoratori pubblici. La disciplina legislativa ha numerosi elementi di specialità collegati soprattutto all’utilizzo di risorse pubbliche. A differenza della contrattazione collettiva privata che può svolgersi su qualsiasi materia in ragione del principio di libertà sindacale, nel settore pubblico sono precisate le materie escluse dalla competenza della contrattazione. Es: -materie attinenti all’organizzazione amministrativa degli uffici; - alle dotazioni organiche; - ai procedimenti concorsuali per accedere al lavoro. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e delle progressioni economiche la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
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I livelli della contrattazione (nazionale e integrativa);
Cosa disciplina la contrattazione collettiva: la struttura contrattuale, I livelli della contrattazione (nazionale e integrativa); la durata dei contratti collettivi (fissata in 3 anni in analogia al settore privato). Dipendenti amministrazioni pubbliche: raggruppati in 10 comparti: come Sanità, Scuola, Università… Soggetti abilitati a stipulare contratto collettivo nazionale in ambito pubblico: - ARAN (rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni dotata di personalità giuridica di diritto pubblico);
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Aran: ha la rappresentanza legale delle pubbliche amministrazioni ed esercita, a livello nazionale, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme applicazione dei contratti collettivi. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
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- dal lato dei lavoratori: è affidato al sindacato rappresentativo il potere negoziale e si sanciscono le regole per l’individuazione della rappresentatività. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale (art. 43 d. lgs. 165 del 2001) soltanto le organizzazioni sindacali che abbiano, nel comparto, una rappresentatività non inferiore al 5% considerando a tal fine la media tra dato associativo (numero degli iscritti verificato mediante le deleghe sindacali) e quello elettorale (espresso dalla percentuale dei voti ottenuti da ciascuna sigla nelle elezioni delle RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE tenute nell’ambito di ciascuna amministrazione).
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Contratti collettivi poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Procedimento per la stipulazione del ccnl è minuziosamente disciplinato dalla legge soprattutto in considerazione delle implicazioni finanziarie. Contratti collettivi poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. La contrattazione decentrata o integrativa deve svolgersi entro le regole previste dalla contrattazione nazionale (l’ambito di competenza della contrattazione decentrata è definito dal contratto collettivo nazionale), deve rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e comunque assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio. Il sistema dei rapporti gerarchici fra contratto nazionale di comparto e contrattazione decentrata è rafforzato dalla sanzione della nullità che colpisce le clausole dei contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
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Soggetti negoziali della contrattazione integrativa: RSU (possono essere affiancate dai rappresentanti sindacali firmatari dei contratti di comparto). Al di là dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione di ciascuna amministrazione è la contrattazione nazionale che definisce l’entità delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa. Rapporto contratto collettivo nazionale/contratto decentrato: Inderogabilità non soltanto in pejus ma anche in melius da parte del contratto decentrato rispetto al contratto nazionale. Ratio: corretto uso delle risorse.
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Finalità contrattazione decentrata: migliorare l’efficienza dei servizi regolando in tale spirito la distribuzione del trattamento economico accessorio collegato alle performance individuali. Efficacia soggettiva del contratto collettivo pubblico: gli effetti del contratto collettivo stipulato dall’ARAN ricadono in capo a tutte le amministrazioni del comparto interessato ciò significa efficacia erga omnes del contratto collettivo pubblico (quali differenze rispetto al settore privato?)
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Efficacia oggettiva del contratto collettivo: quale rapporto sussiste tra contratto collettivo e contratto individuale? Il principio dell’inderogabilità dei trattamenti individuali rispetto a quelli collettivi opera in entrambe le direzioni sia in pejus che in melius con previsione in caso di violazione della normativa imperativa della nullità parziale e della sostituzione automatica della clausola difforme. Perché? Vincolo dell’interesse pubblico e principio della parità di trattamento tra lavoratori: non è possibile attribuire per contratto individuale trattamenti economici aggiuntivi a quelli del contratto collettivo.
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Le procedure di contrattazione
Trattativa negoziale (l’Aran è tenuta a informare costantemente i comitati di settore e il Governo sullo stato di avanzamento delle intese) Ad esito delle trattative è stipulata una ipotesi di accordo e si apre il procedimento di perfezionamento e chiusura del contratto. Una volta raggiunta l’ipotesi di accordo, l’Aran trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei Conti (funzione di controllo sull’attendibilità dei costi e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio). 15 giorni per il controllo, periodo trascorso il quale la certificazione si intende effettuata positivamente e ne consegue la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo.
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Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali I servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche o da imprese il cui bilancio è collegato alla finanza pubblica richiedono una particolare attenzione perché l’accoglimento delle rivendicazioni dei scioperanti più che incidere direttamente sul datore di lavoro si riverbera direttamente sui cittadini. Legge 146 del 1990 modificata dalla legge n. 83 del 2000 Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
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Alla normale dialettica sindacale fra le parti del rapporto di lavoro si aggiunge e sovrappone la presenza degli utenti, i destinatari dei servizi che, insieme alle imprese, subiscono le conseguenze sfavorevoli dell’astensione dal lavoro. Parola chiave: contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Elenco di servizi raggruppati in relazione ai diritti tutelati (elenco aperto). Intreccio previsioni legislative e regolamentazione affidata alle parti sociali (la massima parte).
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Limitazioni al diritto di sciopero allo scopo di contemperare il diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Quali sono i servizi essenziali? Quelli volti a garantire i diritti della persona costituzionalmente tutelati: Diritto alla vita, alla salute, alla libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione. Elencazione servizi meramente esemplificativa. Per definirli: criterio teleologico nel senso che sono qualificati come tali quelli finalizzati a garantire quei diritti.
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Limiti: preavviso (durata minima di 10 giorni- finalità: consentire all’amministrazione di predisporre le misure necessarie per l’erogazione delle prestazioni indispensabili e a permettere agli utenti di fruire di servizi alternativi. Si tratta di comunicazione scritta con indicazione della durata e delle modalità di attuazione dello sciopero stesso. 5 giorni prima dello sciopero le amministrazioni hanno l’obbligo di comunicare agli utenti i modi e i tempi dei servizi erogati), indicazione preventiva della durata delle singole astensioni, rispetto delle misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili. Contratti collettivi devono prevedere procedure di raffreddamento e di conciliazione delle controversie da esperire prima della proclamazione dello sciopero. Vedi previsioni specifiche comparto SANITA’ (accordo sindacale).
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Suggerimenti e letture: Consultazione d. lgs
Suggerimenti e letture: Consultazione d. lgs. 165 del 2001 e della legge n. 146 del 1990 ( Testo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità (sito ARAN). Testo accordo sui servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero (allegato).
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