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Docente: LUCIANI Marco

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Presentazione sul tema: "Docente: LUCIANI Marco"— Transcript della presentazione:

1 Docente: LUCIANI Marco
Seminario sui rischi professionali degli operatori di polizia locale “il rischio giudiziario” Treviglio 29 novembre 2016 Docente: Dott. LUCIANI M. Commissario Polizia Locale Milano Responsabile Unità centrale di Polizia Giudiziaria 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

2 Art. 54 costituzione italiana
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

3 Docente: LUCIANI Marco
Art. 97 costituzione I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

4 il Codice Penale è composta da tre libri
è la principale fonte del diritto penale vigente è chiamato anche “Codice Rocco” è stato approvato con regio decreto il 19 ottobre 1930, n. 1398 il Codice Penale è composta da tre libri 1. Libro primo “Dei reati in generale” 2. Libro secondo “Dei delitti in particolare” 3. Libro terzo “Delle contravvenzioni in particolare”

5 IL SOGGETTO ATTIVO È l’autore del reato cioè chi pone in essere il comportamento previsto dalla legge come reato a seconda del soggetto che compie il reato, si possono distinguere: • REATI COMUNI possono essere commessi da ogni persona, indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive • REATI PROPRI sono quei reati per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo

6 Positiva , CONSISTENTE IN UNA AZIONE
IL FATTO Il fatto costituisce l’elemento oggettivo del reato ed è composto da: La condotta è il comportamento umano che costituisce reato perché si possa parlare di condotta penalmente rilevante occorre che essa venga sempre compiuta con coscienza e volontà può essere: Positiva , CONSISTENTE IN UNA AZIONE Negativa, CONSISTENTE IN UNA OMISSIONE particolare ipotesi è quella stabilita dall’art. 40, comma 2 c.p. a carico dei soggetti che, per legge, sono tenuti ad intervenire al fine di evitare il compimento dei reati (es. Forze di Polizia) per costoro “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

7 CAUSE SOGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO (scriminanti)
differenza delle cause di giustificazione di cui si è appena detto che fanno venir meno l’elemento oggettivo, le scusanti escludono la colpevolezza facendo, cioè, venir meno l’elemento soggettivo (dolo o colpa). Sono: IL CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE consiste in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce improvvisamente nella condotta del soggetto e che non può farsi risalire in alcun modo alla sua attività psichica. L’ERRORE consiste in una falsa rappresentazione della realtà di fatto (errore di fatto) o in una falsa rappresentazione di una norma giuridica (errore di diritto).

8 Cause di giustificazione
Art. 50. Consenso dell'avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.

9 Cause di giustificazione
Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

10 Cause di giustificazione
Art. 52. Difesa legittima. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità: b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

11 Cause di giustificazione
Art. 53. Uso legittimo delle armi. Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica .

12 Cause di giustificazione
Art. 54. Stato di necessità Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

13 Docente: LUCIANI Marco
Art. 357 c.p. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi , e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

14 Docente: LUCIANI Marco
Art. 358 c.p. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

15 Docente: LUCIANI Marco
R.D. 31 agosto 1907, n Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza Capo II - Degli agenti di pubblica sicurezza C17. (Art. 14 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Sono agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente i carabinieri reali e le guardie di città 18. (Art. 15 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Sono pure agenti di pubblica sicurezza le guardie di finanza forestali, le guardie carcerarie, nonché le guardie campestri, daziarie, boschive, ed altre dei comuni, costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e riconosciute dal prefetto . 19. (Artt. 16 e 41 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Le guardie di città sono costituite in un unico corpo dipendente dal Ministero dell'interno, secondo l'annessa tabella A, ed hanno il servizio esecutivo della polizia amministrativa e giudiziaria . Qualora per gravi motivi d'ordine pubblico il Ministero dell'interno creda di sopprimere o di non permettere l'istituzione di guardie municipali in uno o più comuni, la polizia municipale sarà pure affidata alle guardie di città , con quelle norme che saranno stabilite in un decreto reale. I sindaci, previa deliberazione del Consiglio comunale, potranno chiedere che la polizia municipale sia affidata alle guardie di città . In questo caso sarà provveduto con decreto reale. Nei casi sopraindicati le guardie municipali, che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel corpo delle guardie di città . 20. (Art. 24 legge 21 agosto 1901, n. 409). - Nei comuni dove il servizio di polizia municipale è affidato alle guardie di città , il sindaco darà all'ufficio di pubblica sicurezza le occorrenti istruzioni, nella forma che sarà determinata dal regolamento, per l'esercizio e la sorveglianza della polizia municipale. Un ufficiale di pubblica sicurezza sarà a disposizione del sindaco per riceverne gli ordini e le istruzioni. Il prefetto, d'accordo col sindaco, determinerà quante guardie siano da mettersi a permanente disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale Capo II - Degli agenti di pubblica sicurezza 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

16 Articolo 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
5.     Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso (come modificato dall'art. 17, comma 134, L. 15 maggio 1997, n. 127).

17 Articolo 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza.
 c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.  2.     A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b)non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c)     non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3.     Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.

18 Articolo 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia Locale
Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale Articolo 3. Compiti degli addetti al servizio di polizia Locale Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

19 Art. 57 c.p.p. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

20 Art. 55 cpp Funzioni della polizia giudiziaria
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

21 Art. 187 Oggetto della prova
1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. 2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali. 3. Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.

22 Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge. 1
Art Prove non disciplinate dalla legge. 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. Art Prove illegittimamente acquisite. 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. 2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

23 Art. 192 Valutazione della prova
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. (…)

24 Riepilogando Individuare mezzi di prova o di ricerca della prova che siano finalizzati alla ricerca della verità; Finalizzare questa attività al principio che la prova si forma nel processo; Tenere conto che non vi sono prove legali ma vi è il libero convincimento del giudice.

25 Docente: LUCIANI Marco
REATI TRATTATI Art. 336 violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale ( 6 mesi – 5 anni) Art. 337 resistenza a Pubblico Ufficiale (6 mesi – 5 anni) Art. 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale Art. 495 Codice Penale: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Art Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

26 Art. 336 violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia  ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio [328], è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339]. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa  10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

27 Art. 337 resistenza a Pubblico Ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia  per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339]  Fuga con autoveicolo 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

28 Art. 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto  10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

29 Docente: LUCIANI Marco
Art. 495 Codice Penale: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona (2) è punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non è inferiore a due anni: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile [483 2, 567 2; 449]; 2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale [c.p.p. 603] una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

30 Art. 651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

31 Docente: LUCIANI Marco
Art. 314 Peculato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

32 Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

33 Docente: LUCIANI Marco
Art. 317 Concussione Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

34 Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

35 Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

36 Quale è la differenza tra concussione e corruzione
il reato concussivo laddove tale iniziativa sia conseguenza di una situazione creata dal p.u. con condotte di abuso che abbiano inciso sulla determinazione finale del privato di dare o promettere l’indebita utilità, accogliendo il criterio del in base al quale risulta determinante la presenza, nella concussione, di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale cui consegua il condizionamento della volontà del privato (Sez. 6, n. 4898/04 del 03/11/2003), per effetto del quale quest'ultimo versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, venendo invece, nella corruzione, i due soggetti a trovarsi in posizione di sostanziale parità (Sez. 6, n del 01/02/1993) 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

37 Docente: LUCIANI Marco
L'elemento distintivo tra le due figure criminose è stato pertanto individuato nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti, che nella CORRUZIONE è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito, mentre nella CONCUSSIONE esprime la volontà costrittiva o induttiva dell’agente pubblico condizionante il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo (da ultimo, Sez. 6, n del 05/10/2010). 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

38 Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

39 e tra induzione e costrizione?
E proprio sulla scorta della intensità dell’effetto di coartazione psicologica e della persistenza o meno di una residua libertà di autodeterminazione che occorre ricostruire la distinzione tra induzione e costrizione. Solo nella condotta costrittiva, la pressione del p.u. è talmente intensa da rendere inesigibile una reazione di contrasto o rifiuto del privato. Ad esempio la minaccia di un male ingiusto da parte del pubblico ufficiale appare idonea ad integrare l’elemento della costrizione, in quanto il privato viene piegato ad una determinazione che altrimenti non assumerebbe. L’induzione invece parrebbe situarsi a mezza strada tra coercizione assoluta da un lato, tipicamente caratterizzante la concussione, e libertà di autodeterminazione dall’altra, tipicamente caratterizzante la pari partecipazione all’accordo illecito proprio della corruzione. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

40 Docente: LUCIANI Marco
Art. 323 Abuso di ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

41 Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

42 Docente: LUCIANI Marco
Dolo generico Per la configurabilità del reato si richiede, sotto il profilo psicologico, il dolo generico, cioè la volontà cosciente da parte del pubblico ufficiale di rifiutare, ritardare, omettere l’atto da lui dovuto. L’avverbio indebitamente non comporta l’esigenza di un dolo specifico, ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti. Il dolo generico deve comunque ritenersi escluso in caso di omissione o rifiuto realizzati in buona fede, sempre che di questa sia stata fornita la prova. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

43 479 codice penale Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto  nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493]  10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

44 Docente: LUCIANI Marco
Cass. n. 8934/ Cass. n /2011 Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione compiuta da un militare (nella specie, un sottufficiale della Guardia di Finanza) sui fogli di servizio giornaliero con riferimento alla durata e alle modalità dell'attività svolta, qualora, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A., il documento dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente. Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (nella specie consulente del P.M.), il giudice di merito deve attentamente vagliare se la condotta di infedeltà sia determinata da consapevole intenzione di rendere una falsa rappresentazione della realtà (nella specie relativa allo svolgimento di attività di autopsia e alla inutilità della rinnovazione della consulenza) oppure sia il risultato di imperizia e di colposa incapacità professionale, con la conseguenza che, a tal fine, occorre acquisire il dato certo su ciò che può essere considerato il movente del comportamento ascritto come mendace al soggetto agente. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

45 art. 13 della costituzione
La libertà personale art. 13 della costituzione La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge . In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

46 art. 609 cp perquisizione e ispezioni arbitrarie
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323] (1), esegue una perquisizione o un'ispezione personale (2), è punito con la reclusione fino ad un anno. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

47 Docente: LUCIANI Marco
Cass. n /2011 Il delitto di perquisizione arbitraria è configurabile non solo quando siano in concreto assenti le condizioni richieste dalla legge per il compimento dell'atto, ma anche quando esso sia realizzato con modalità illegali. (Nella specie la perquisizione, legittimamente disposta ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990, era stata violentemente eseguita, provocando lesioni al soggetto perquisito). 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

48 Art. 615 violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale
Il pubblico ufficiale [357], che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge [c.p.p. 352, 247, 250, 251], la pena è della reclusione fino a un anno  10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

49 Docente: LUCIANI Marco
Deve sussistere una connessione tra la condotta di abuso e la violazione di domicilio, tra le quali deve sussiste un nesso teleologico, per cui l'abuso incide sulle modalità di commissione del reato, facilitandone la realizzazione. La dottrina ritiene che si tratti di una fattispecie autonoma di reato, che si trova in rapporto di specialità (v.15) con la fattispecie di cui al primo comma. In applicazione del principio dell'analogia in bonam partem, viene considerato legittimo anche alla condotta alternativa della permanenza. L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 c.p. poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava senza licenza l'attività di parrucchiere — così facendo concorrenza a quella debitamente autorizzata, della moglie del predetto pubblico ufficiale — era intesa a conseguire uno scopo giuridicamente lecito, ossia la repressione di un'infrazione amministrativa, ma era contraria all'art. 13, L. 24 novembre 1981, n. 689, che pone il divieto di perseguire i luoghi di privata dimora) 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

50 La posizione del dipendente pubblico che segnala gli illeciti
Per favorire l’emersione di condotte fraudolente o corruttive poste in essere all’interno delle aziende private o enti pubblici la L. 190/2012 ha costruito un sistema di protezione per il dipendente che denuncia o segnala gli illeciti. E’ proprio per tale motivo che la L. 190/2012 ha deciso di disciplinare in maniera dettagliata tale situazione introducendo, al D.Lgs. 165/2001 l’art. 54-bis 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

51 Art. 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all‘Autorita' Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

52 Docente: LUCIANI Marco
Art. 361 c.p. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. 10/11/2017 Docente: LUCIANI Marco

53 Arresto Art. 606 C.P. Arresto illegale. Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni

54 Arresto Cassazione Penale Sez. VI, sent. n del Il delitto di arresto illegale, così come quello di perquisizione arbitraria, richiede per la sua configurazione l'abuso di potere del pubblico ufficiale, rientrando così fra le ipotesi di reato a cosiddetta illiceità o antigiuridicità speciale. Conseguentemente, l'abuso o l'arbitrarietà dell'atto compiuto, oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente.

55 Arresto Art. 608 C.P. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

56 Grazie per l’attenzione


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