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“TRASPARENZA E PUBBLICITÀ” APPALTI E CONCESSIONI DI VANTAGGI ECONOMICI

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Presentazione sul tema: "“TRASPARENZA E PUBBLICITÀ” APPALTI E CONCESSIONI DI VANTAGGI ECONOMICI"— Transcript della presentazione:

1 “TRASPARENZA E PUBBLICITÀ” APPALTI E CONCESSIONI DI VANTAGGI ECONOMICI
TITOLO DEL CORSO “TRASPARENZA E PUBBLICITÀ” APPALTI E CONCESSIONI DI VANTAGGI ECONOMICI

2 PRIMA PARTE OBBLIGHI DI TRASPARENZA PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IL D.LGS N. 33/3013

3 Deliberazioni/comunicazioni AVCP
RIFERIMENTI L. 6 novembre 2012, n. 190:  Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione D.lgs n. 33/3013 Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Deliberazione CIVIT Deliberazione del 2 marzo 2011, n Autorità Garante per la protezione dei dati personali: “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi soggetti a pubblicazione e diffusione”; Deliberazioni/comunicazioni AVCP

4 Trasparenza – art. 1 del D.lgs n. 33/2013
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

5 Pubblicazione Art. 2 del D. lgs n. 33/2013 Deliberazione CIVIT n
Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste dal D.lgs n. 33/2013, di documenti/dati/informazioni cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere agli stessi direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione

6 Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione - art. 8 del D.lgs n. 33/2013
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati tempestivamente sul sito (Monitoraggio OIV – calendario adempimenti allegato alla Deliberazione CIVIT N. 50/2013) I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti

7 Dati aperti art. 7 del D. lgs n. 33/2013 art
Dati aperti art. 7 del D.lgs n. 33/2013 art. 8 Codice dell'Amministrazione Digitale I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili

8 ACCESSO CIVICO – art. 5 del D.lgs n. 33/2013
L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione.

9 Limiti alla trasparenza art. 4 – 26 comma 4 del D.lgs n. 33/2013
Obbligo di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Deliberazione del 2 marzo 2011, n Autorità Garante per la protezione dei dati personali: “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi soggetti a pubblicazione e diffusione”;

10 Qualità delle informazioni art. 6 comma 4 del D.lgs n. 33/2013
Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

11 Amministrazione trasparente art. 9 del D.lgs n. 33/2013
Nuova sezione del sito denominata “Amministrazione Trasparente” Programma triennale della trasparenza – misure collegate con l'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione Tempi: Deliberazioni CIVIT N. 50/2013 Monitoraggio OIV Referenti

12 Pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale - art. 2 del D.lgs n. 33/2013 Pubblicazione di direttive (es. Durc – Tracciabilità – MEPA – art. 18 D.L. n. 83/2012), circolari, programmi, istruzioni emanati dall'amministrazione, di ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche (principi per affidamenti di cui all’ allegato II b del Codice – affidamenti a Coop. di tipo B) o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

13 Pubblicazione provvedimenti amministrativi art.23 del D.lgs n. 33/2013
Aggiornamento ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», di elenchi di provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a)  autorizzazione o concessione; b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; c)  concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera …… Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

14 Referenti: conoscenza degli adempimenti
Art. 35  Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi; Art. 39  Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

15 SECONDA PARTE TRASPARENZA E PUBBLICITÀ IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

16 Il QUADRO COMPLESSIVO:
Trasparenza – Pubblicità - Pubblicazioni NUOVI OBBLIGHI L. n. 190/2012 e il D.lgs n. 33/2013 In particolare: Pubblicazione/trasmissione all’AVCP in base all’art. 1, comma 32 L. n. 190/2012 Concessione di vantaggi economici VECCHI OBBLIGHI: D.LGS N. 163/2006 LA SEZIONE APPALTI IN PARTICOLARE: obblighi di pubblicazione – comunicazione/trasmissione: Osservatorio - SITAR-ER Pubblicazioni sui giornali

17 TRASPARENZA E PUBBLICITÀ Principi distinti e legati fra loro in materia di appalti
La TRASPARENZA - art. 1, comma 15, della L. n. 190/ deve essere assicurata mediante la pubblicazione di una serie di dati all’interno dei siti internet delle pubbliche amministrazioni in formato aperto In materia di PUBBLICITÀ, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, gli obblighi vanno assolti attraverso la pubblicazione di documenti, redatti in formato chiuso

18 IN PRATICA TRASPARENZA: L. n. 190/2012 - D.lgs n. 33/2013
PUBBLICITÀ: “Codice degli Appalti” e normative legislative/regolamentari ad esso collegate - “Profilo del committente” e “Albo Pretorio on line” Pubblicità su altri siti: “Codice degli Appalti” Pubblicazioni sui giornali: “Codice degli Appalti”

19 TRASMISSIONE DATI art. 7, comma 8 e 9 del D.lgs 163/2006
Comunicazioni all'Osservatorio, per contratti di importo pari o superiore a Euro I dati di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale

20 L. 190/2012: il comma 15 …. la trasparenza dell'attività amministrativa, …. è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche dei COSTI UNITARI di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ……

21 L. 190/2012: il comma 16 Le pubbliche amministrazioni assicurano la pubblicazione con particolare riferimento ai procedimenti di: b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici ….. c)  concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

22 L. 190/2012: il comma 17 Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

23 L. 190/2012: il comma 53 Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e)  noli a freddo di macchinari; f)  fornitura di ferro lavorato; g)  noli a caldo; h)  autotrasporti per conto di terzi;

24 D.lgs n. 33/2013 - Provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente – art. 23
L’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 dispone che gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente vanno pubblicati ed aggiornati ogni sei mesi nell’apposita sezione dell’“Amministrazione Trasparente” Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

25 D.lgs n. 33/2013 Pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - art. 37 Restano fermi gli obblighi di pubblicità legale previsti da altre disposizioni. Richiamo all'art.1, comma 32, della L. 190/2012 Pubblicazione in base a quanto previsto dal “Codice degli appalti”

26 Obbligo ulteriore: Pubblicazione determinazione a contrarre - art
Obbligo ulteriore: Pubblicazione determinazione a contrarre - art. 37, comma 2 del D.lgs n.33/2013 “Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre”;

27 Approfondimento: Pubblicazione della determinazione a contrarre.
Estendere l’obbligo di pubblicazione a tutte le ipotesi di procedura negoziata consentite dal Codice senza previa pubblicazione del bando: art. 122 comma 7 – 8 – 9 del D.lgs n. 163/ tutte le ipotesi di procedura di affidamento diretto di cui all’art. 57 del D.lgs n. 163/2006.

28 D.lgs n. 33/2013 - Programmazione pluriennale delle opere pubbliche – art. 38
Obbligo di pubblicare, sui siti istituzionali, i documenti di programmazione (anche pluriennale) delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali ed ogni altro documento di valutazione, nonché le informazioni relative ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate (per le informazioni sui costi manca ancora lo schema-tipo che dovrà essere redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

29 L. 190/2012: il comma 32 Le stazioni appaltanti sono tenute a PUBBLICARE: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

30 L. 190/2012: il comma 32 Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’AVCP, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto .

31 Sanzione art. 6 comma 11 del D.lgs n. 163/2006
I soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi ………. sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri

32 L. 190/2012: il comma 32 - la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013;
- Comunicato del Presidente dell’AVCP del 13 giugno 2013; - comunicato congiunto CIVIT e AVCP del 25 Giugno 2013.

33 L. 190/2012: il comma 32 la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
Occorre pubblicare sul nostro sito internet le informazioni precisate nella successiva tabella per tutte le procedure indette dal 01 Dicembre 2012 (l’art. 26 del Decreto del Fare si riferisce ai dati relativi all’intero 2012). Le informazioni devono essere trasmesse all’AVCP in FORMATO DIGITALE STANDARD APERTO, come definito dall’art. 68, comma 3 del CAD entro il 31 gennaio di ogni anno

34 L. 190/2012: il comma 32 la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
Le  procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati  pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o  richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa  pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.  La  compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non  contenere tutte le ulteriori informazioni   della tabella di cui all’art. 3 comma 1.   Nel caso  di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei  soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote.  Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata  la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata  comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.

35 L. 190/2012: il comma 32 - Divisione adempimenti
Il Servizio Contratti procederà quindi a caricare sul programma i dati in suo possesso relativi agli appalti sfociati nella sottoscrizione formale di un contratto repertoriato; i dati caricati dal Servizio Contratti dovranno essere successivamente implementati con quelli di competenza dei servizi che hanno proceduto all’affidamento.

36 L. 190/2012: il comma 32 - Competenza adempimenti
Gli altri Servizi, per i contratti di competenza, procederanno a caricare sul programma i dati per le procedure di importo < > Euro ,00, indette dal 01 Dicembre 2012, cui non ha fatto seguito o cui non farà seguito un contratto repertoriato.

37 programma

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40 Norme in materia di Pubblicità nel Codice degli appalti
- art. 65 Avviso sui risultati della procedura di affidamento; − art. 66 Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi; − art. 122 Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia; − art. 124 Appalti di servizi e forniture sotto soglia; − art. 128 Programmazione dei lavori pubblici; − art. 206 Norme applicabili (agli appalti dei settori speciali, analogamente alle altre norme del Codice indicate di seguito); − art. 223 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione; − art. 224 Avvisi con cui si indice una gara; − art. 225 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati; − art. 238 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. In sintesi

41 Norme in materia di pubblicità nel regolamento di attuazione
- art. 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi; − art. 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; − art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a euro; − art. 331 Pubblicità e comunicazioni; − art. 332 Affidamenti in economia; − art.341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria (norme applicabili agli appalti dei settori speciali).

42 Il Profilo del Committente
Il D.P.C.M. 26 aprile 2011, in relazione a “Bandi, avvisi ed esiti di gara delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”, prevede specifiche regole tecniche per le modalità di pubblicazione nonché per i termini di consultazione dei bandi (anche se scaduti) e per gli esiti di gara: i “profilo di committente” .

43 Albo pretorio on line

44 La sezione appalti oggi

45 Pubblicità legale sui giornali art. 32 commi 1 e 5 della L. 190/2009
Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti obbligati: venir meno dell'efficacia legale delle pubblicazioni in forma cartacea per le procedure ad evidenza pubblica dal 1 gennaio 2013 (pubblicazioni sui giornali), salva la possibilità di garantire effettuare la pubblicità per garantire una maggiore diffusione delle informazioni

46 art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012 “A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”.


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