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Il questionario SIQUEL al rendiconto 2015
D.ssa Elisabetta Civetta
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Questionario SIQUEL: Riferimenti normativi
Art. 1 commi 166 e 167 Legge 23 dicembre 2005, n. 266: istituisce l’obbligo per l’organo di revisione dell’Ente Locale di relazionare alla Corte dei Conti Le modalità di relazionare sono indicate nelle “Linee guida della Corte dei Conti per i revisori degli enti locali” emanate ogni anno Bilancio Deliberazione n.24/2016 della sezione delle autonomie della Corte dei Conti) Rendiconto Deliberazione n.22/2016 della sezione delle autonomie della Corte dei Conti
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Questionari: termini e responsabilità
La compilazione e l’invio dei questionari deve avvenire entro i termini indicati dalla competente sezione regionale di controllo. Eventuali ritardi ingiustificati e/o omissioni rallentano l’attività di controllo e comportano responsabilità in capo ai revisori. La Sezione della Corte dei Conti provvede a segnalare ritardi e/o omissioni ai rispettivi consigli comunali o provinciali per l’eventuale revoca del revisore.
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Risultato di amministrazione (domanda 1.2)
E’ il residuo attivo dell’addizionale Comunale irpef
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Schema consuntivo entrata DPR 194/1996
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Schema consuntivo spesa DPR 194/1996
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Consuntivo spesa schema D.Lgs. 118/2011
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Consuntivo entrata schema D.Lgs. 118/2011
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Risultato di amministrazione (domanda 1.2)
Domande par E’ il residuo attivo dell’addizionale Comunale irpef
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1.2.4 Flussi di cassa
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1.2.4 Flussi di cassa
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1.2.5 Flussi di cassa- anticipazione tesoreria
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Risultato di amministrazione (domanda 1.2)
da a E’ il residuo attivo dell’addizionale Comunale irpef
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Riaccertamento ordinario residui passivi
La ricognizione dei residui passivi è diretta a verificare: - l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione (ossia l’esigibilità) prevista in occasione dell’impegno; - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; la corretta classificazione e imputazione dei debiti in bilancio. La ricognizione annuale dei residui passivi consente di individuare formalmente: a) i debiti insussistenti o prescritti; b)i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il debito è esigibile; c) i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione.
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Esiste obbligazione giuridicamente perfezionata? La spesa è esigibile? Residuo passivo SI SI Non è un residuo e va in avanzo NO NO Re-imputazione impegno a esercizio successivo SI NO
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Acquisto beni e servizi Consegna bene/ prestazione eseguita
Esigibilità Spesa Esigibilità Acquisto beni e servizi Consegna bene/ prestazione eseguita Personale – tabellare e contr. Esercizio riferimento Personale - accessorio Esercizio erogazione Personale – rinnovi ccnl Firma CCNL Utilizzo beni terzi Scadenza obbligazione Trasferimenti Atto assegnazione o esercizio di erogazione Spese investimento Lavoro eseguito n.b. due deroghe
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Riaccertamento ordinario dei residui passivi
Debiti insussistenti o prescritti (voce a) Debiti con obbligazione giuridica ed esigibili Debiti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell’esercizio (voce c) Debiti non classificati correttamente (voce b) Debiti maggiori rispetto al valore del residuo Sono eliminati Insussistenza motivata Se vincolati, l’economia confluisce nell’avanzo vincolato E’ un residuo e occorre: fattura pervenga entro il 28.02; oppure che il responsabile attesti che la prestazione è stata eseguita Occorre effettuare: una variazione al bilancio di previsione 2015 e al bilancio di previsione ; Re-impegnare sul bilancio Se all’interno del medesimo titolo o tra missioni e programmi: aumento e diminuisco il residuo Se su titoli diversi: imputare a competenza con individuazione coperture finanziarie ed eliminazione impegno errato (procedura debito fuori bilancio) Occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio Non si può aumentare il valore dei residui (domanda ) Domanda Sezione prima
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Risultato di amministrazione (domanda 1.2)
Domande da a E’ il residuo attivo dell’addizionale Comunale irpef
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Riaccertamento ordinario residui attivi
La ricognizione dei residui attivi è diretta a verificare: - l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione (ossia l’esigibilità) prevista in occasione dell’accertamento; - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito; la corretta classificazione e imputazione dei crediti in bilancio. La ricognizione annuale dei residui attivi consente di individuare formalmente: i crediti di dubbia e difficile esazione; crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e i crediti insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; b)i crediti da reimputare all’esercizio in cui il credito è esigibile; c) i crediti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione.
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi
Crediti assolutamente inesigibili o insussistenti (voce b e c ) Crediti con obbligazione giuridica ed esigibili (voce a) Crediti con obbligazione giuridica ma non esigibili nell’esercizio (voce e) Crediti non classificati correttamente (voce d) Crediti maggiori rispetto al valore del residuo Sono eliminati Inesigibilità o insussistenza motivata con analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti E’ un residuo attivo Crediti con obbligazione giuridica ma di dubbia e difficile esigibilità Sono residui ma occorre accantonare il FCDDE nell’avanzo Si cancella l’accertamento e si provvede all’immediato accertamento del credito nell’esercizio in cui diverrà esigibile Se all’interno del medesimo titolo: aumento e diminuisco il residuo Se su titoli diversi: aumento e diminuisco il residuo. Non occorre un accertamento in competenza Aumento il valore dei residui Domanda e seguenti Sezione Prima
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Riaccertamento ordinario dei residui attivi
Crediti dubbia difficile esigibili-tà Sono residui ma occorre calcolare FCDDE da accantonare nell’avanzo Dopo 3 anni se non riscossi il responsabile del servizio competente può decidere di stralciarli dal conto consuntivo e ridurre FCDDE Il resp. Finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti nel conto del patrimonio I crediti stralciati devono essere identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo Domanda e
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Risultato di amministrazione (domanda 1.2)
Domande par. 1.2.6 E’ il residuo attivo dell’addizionale Comunale irpef
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Risultato di amministrazione (domanda 1.2)
Domande 1.2.13 E’ il residuo attivo dell’addizionale Comunale irpef
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Riaccertamento ordinario dei residui: procedura
Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto. Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all’esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali. Domanda Punto 9.1 ultimo periodo All. 4/2 D.Lgs. 118/2011
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Riaccertamento ordinario dei residui: procedura
Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell’esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell’ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere. Domanda Punto 9.1 ultimo periodo All. 4/2 D.Lgs. 118/2011
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Composizione risultato di amministrazione (1.2.1)
Domanda
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Quota accantonata del risultato di amministrazione
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 1. l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; 2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi, fondi rinnovi contrattuali, fondo indennità fine mandato). Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. E’ utilizzabile: dopo l’approvazione del consuntivo; prima del consuntivo solo se l’allegato del risultato presunto di amministrazione (all. a) del bilancio di previsione) è aggiornata con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate
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Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto
In occasione della redazione del rendiconto è accantonato nel risultato di amministrazione una quota a titolo di FCDDE facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. Si procede: Determinare per ciascuna categoria di entrata l’importo dei residui attivi alla fine dell’esercizio; Si calcola la media del rapporto tra incassi c/residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 anni; Ad applicare all’importo complessivo dei residui finali dell’anno una % pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2.
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Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto
Il valore così ottenuto è quello considerato congruo e deve essere accantonato nel risultato di amministrazione. Se il valore accantonato è inferiore al valore congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al FCDDE Se la quota accantonata nell’avanzo a titolo di FCDDE è superiore al valore congruo è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione Ipotizzando che i residui finali siano pari a e la quota di dubbia esigibilità sia pari al 30% la quota accantonata all’avanzo di amministrazione a titolo di FCDDE congrua è: x 30,00% =
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Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto – D.M. 20.5.2015
Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all’importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l’esigenza di rendere graduale l’accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente: D.M – Domanda
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Accantonamento FCDDE in sede di rendiconto
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce - gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce D.M – Domanda
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CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
VOCI DI SPESA CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA Fondo rischi (punto 5.2 lettera h) p.c. applicato c.f.) Nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. L’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione VINCOLATO. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell’ente e il relativo onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente, fermo restando l’obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell’esercizio precedente. L’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti
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ENTI PARTECIPATI – ACCANTONAMENTO PERDITE
In presenza di un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo ovvero, per le società che svolgono servizi pubblici di rilevanza economica, un risultato negativo in termini di differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile133 - l’ente locale partecipante dovrà disporre un accantonamento di bilancio di pari ammontare. L’accantonamento sarà reso disponibile qualora l’amministrazione locale partecipante: a) ripiani la perdita di esercizio; b) dismetta la partecipazione; c) qualora la società o l’ente partecipati vengano poste in liquidazione. Comma 551 della Legge 147/2013
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Gli accantonamenti decorrano dal 2015
In sede di prima applicazione (anni e 2017) l’accantonamento opera come segue: Organismi partecipati che nel triennio hanno registrato un risultato medio negativo L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di partecipazione sulla somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente e il risultato medio migliorato: del 25% per il 2014; del 50% per il 2015; del 75% per il 2016 Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio , l’accantonamento è operato nella misura sotto indicata Organismi partecipati che nel triennio hanno registrato un risultato medio non negativo L’accantonamento è effettuato in proporzione alla quota di partecipazione ed è pari: - al 25% per il 2015; - al 50% per il 2016; - al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’esercizio precedente Comma 552 della Legge 147/2013
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Supponiamo che un ente detenga una partecipazione nella misura del 10%
e che nel periodo registrerà i risultati riportati nella tabella sotto riportata
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Quota vincolata del risultato di amministrazione
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende anche alle altre entrate destinate al cofinanziamento; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio
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Quota vincolata del risultato di amministrazione
Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo): 1. l’eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23); 2. l’accantonamento dei proventi derivanti dall’estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall’ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l’estinzione anticipata del debito (principio 3.23); 3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e); 4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell’esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1) 5. Il salario accessorio qualora entro il non si chiuda la contrattazione integrativa decentrata
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Quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti
La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto.
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Quota libera del risultato di amministrazione
La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
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Quota libera del risultato di amministrazione
L’avanzo libero deve essere destinato prioritariamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per cui il suo utilizzo con il bilancio di previsione, fermo restando che il rendiconto deve essere stato approvato, è possibile nel caso in cui: il bilancio è approvato dopo il rendiconto; il bilancio è approvato dopo o contestualmente alle scadenze previste per la verifica degli equilibri; risulti che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio
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Equilibri economico-finanziario (Domanda 1.1.1)
Domanda e Domanda e
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Equilibri economico-finanziario
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Entrate e spese aventi carattere non ripetitivo (1.1.2)
Domanda Domande par Domanda
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Domanda 4: Gravi irregolarità contabili
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Gravi irregolarità contabili
Come ribadito dalla Corte dei conti, la nozione di grave irregolarità contabile e finanziaria, non può essere definita in astratto, ma deve essere ricavata dall’analisi della situazione finanziaria dell’ente. Gli organi di revisione segnaleranno le irregolarità che possono incidere sugli equilibri di bilancio (attuali e futuri) e sul rispetto del “principio di veridicità” (art. 162, comma 1, Tuel n. 267/2000). La presenza di gravi irregolarità contabili è diversa dalla presenza di criticità/irregolarità (vedi Corte Conti Emilia Romagna del. 612/2009/PRSE)
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Gravi irregolarità contabili: esempi
ONERI URBANIZZAZIONE L’impiego di entrate da permessi di costruire per il finanziamento di spesa corrente oltre il limite consentito dalla normativa vigente costituisce una grave irregolarità contabile La contabilizzazione al titolo III dei permessi a costruire costituisce una grave irregolarità contabile. Tali entrate sono da contabilizzare al titolo IV Nel bilancio l’utilizzo degli oneri per spesa corrente in misura prossima o = alla % massima consentita dalla legge, ancorchè legittima, rischia di esporre l’ente a pericolose ricadute sugli equilibri di bilancio in sede di consuntivo e richiede un attento monitoraggio (esempio di criticità)
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Oneri urbanizzazione Prorogato al la possibilità di utilizzare i proventi dei permessi a costruire per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 75% di cui 25% per il finanziamento delle spese di manutenzione del verde, viabilità e manutenzione del patrimonio Comma 536 Legge 190/2014
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Gravi irregolarità contabili: esempi
PROVENTI CODICE DELLA STRADA L’art. 208 D.Lgs. 285/92 richiede l’adozione di una esplicita deliberazione, da predisporre annualmente, da parte della giunta. Si richiama l’attenzione sulla necessità di un’esatta applicazione della norma Il mancato vincolo di destinazione di tali proventi nella quota prevista dalla legge costituisce una irregolarità contabile
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Gravi irregolarità contabili
Esempi di irregolarità contabile possono ravvisarsi nel caso di applicazione dell’avanzo senza rispettare le norme del TUEL. 5) In ordine all’eventuale utilizzo, nel corso dell’esercizio 2015, dell’avanzo di amministrazione, l’organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell’avanzo libero che l’ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell’art. 187 dello stesso Testo unico? (alla presente domanda non rispondono le Città metropolitane e le Province) Sì □ NO □ NON RICORRE LA FATTISPECIE □ 6) In ordine all’eventuale applicazione, nel corso del 2015, dell’avanzo vincolato presunto l’organo di revisione ha accertato il rispetto delle condizioni di cui all’art. 187, comma 3 e 3-quater del TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?
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Gravi irregolarità contabili
Esempi di irregolarità contabile possono ravvisarsi nell’utilizzo di entrate di parte capitale per il finanziamento di spese di parte corrente, in assenza di specifica eccezione di legge; nell’errata contabilizzazione di alcune poste di bilancio considerate di importanza strategica e/o elusive delle norme sul patto di stabilità (vedi questionario ); non rispetto delle norme sull’indebitamento (vedi sezione seconda)
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(Domande preliminari n. 8)
Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni Art. 202 Tuel Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti (Domande preliminari n. 8) Art. 203 Tuel Approvazione rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso all’indebitamento b)avvenuta deliberazione del bilancio (o variazione bilancio – in questo caso occorre aggiornare il DUP) nel quale sono iscritti i relativi stanzia- menti (Domanda n. 2.1 sezione seconda) Art. 204 Tuel L'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (domande 2.2 e 2.3 Sezione seconda)
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Garanzie fideiussorie
I comuni, le province e le citta' metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui fanno parte La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ), comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni: a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale; b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturatone dell'opera. Domanda e 2.5.4
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Domanda 4.3 sezione quarta
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Domanda 2.5 Sezione seconda
Rinegoziazione mutui Art. 7 comma 2 D.L. 78/2015 2. Per gli anni 2015 e 2016, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Domanda 2.5 Sezione seconda
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Strumenti di finanza derivata
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Altre informazioni Spese personale (Sezione prima ) Patto stabilità (Sezione terza) Occorre allegare prospetto relativo alla determinazione obiettivo e monitoraggio Organismi partecipati (sezione quarta) I dati relativi alle partecipazioni non sono più inseriti nel Siquel
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