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PubblicatoAlessandro Manzo Modificato 7 anni fa
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Convegno Triveneto ICT Privacy e tutela dei dati in sanità
Ricetta Digitale dematerializzata Dott. Domenico Crisarà Cortina d’Ampezzo, 27 gennaio 2017
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La strada percorsa… Nel 2016…
Oltre 25 mln ricette digitalizzate farmaceutiche da parte di MMG/PLS Oltre 14 mln ricette digitalizzate specialistiche da parte di MMG/PLS
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La normativa di riferimento
DM 2/11/2011”De-materializzazione della ricetta medica cartacea” Articolo 1 comma 4: “A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica..” DPCM 8/08/2013 “Modalità di consegna dei documenti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali” Articolo 3 : consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico consegna tramite Web; consegna tramite posta elettronica attraverso canale cifrato con password consegna tramite PEC consegna tramite supporto elettronico; Violazione delle misure minime sicurezza (allegato B codice privacy 196/03) diffusione illecita di dati sanitari – sanzioni anche penali
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La prassi censurata…
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La strada sicura… Per non stampare il promemoria farmaceutico e condividerlo in sicurezza è necessario chiedere il CONSENSO al cittadino. La condivisione digitale del promemoria è il PRIMO servizio, poi ne verranno resi disponibili ulteriori (es. possibilità di accedere dalla vs cartella ai referti, alle lettere di dimissione, all’erogato farmaceutico, etc. ) Tutti questi servizi avrebbero bisogno di consensi ad hoc del cittadino; La normativa consente di chiederlo UNA VOLTA SOLA per l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale che sarà il contenitore o meglio il motore di questi servizi.
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Il Fascicolo Sanitario Elettronico La normativa
D.L , n. 179 ss.mm.ii. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita). Art. 12 co. 7 Prevede l’emanazione di decreti attuativi del Ministero della Salute per stabilire i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che ne concorrono all’implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare D.P.C.M , n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”
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Le finalità del FSE Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
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Il consenso informato Secondo la normativa è il cittadino a scegliere:
Se attivare il FSEr: consenso alla alimentazione. Se renderlo consultabile da chi lo prende in cura: consenso alla consultazione. Se suoi documenti pregressi possono essere inseriti nel FSEr: consenso alla alimentazione con il pregresso.
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Il Medico e il FSE Profilo sanitario sintetico ( art. 3 )
DPCM 178/2015 Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico: Art. 13 Soggetti che alimentano il FSE: Medici convenzionati con il SSN, i loro sostituti e il personale di studio, nel rispetto delle specifiche competenze. Profilo sanitario sintetico ( art. 3 ) Disciplinare tecnico allegato al DPCM 178/2015: Definisce le operazioni di accesso alle classi i dati in termini di lettura e scrittura, da parte dei soggetti abilitati: MMG/PLS e Medico Dirigente sanitario: Lettura e scrittura sui dati di consenso.
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Il Medico e il FSE Modalità di raccolta del consenso
D.Lgs 196/2003 “ Codice privacy”: “il consenso può essere manifestato con una unica dichiarazione anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato anziché con atto scritto dell’interessato, con annotazione dell’esercente la professione sanitaria o organismo sanitario pubblico”. DPCM 178/2015 Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario elettronico”: Art. 6: “ il consenso può essere espresso anche per via telematica”. Regolamento (UE) 2016/679 del 26 aprile 2016 Regolamento europeo: Intenzione libera, specifica e informata di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche attraverso mezzi elettronici.
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NOTA SU MODALITÀ RACCOLTA CONSENSO INFORMATO FSE
Nella riunione del gruppo tematico nazionale del si é concordato di vedere il modo corretto per esplicitare la linea seguente per la gestione dei contenziosi sul consenso. Ovvero a fronte di una denuncia da irregolarità da parte del cittadino che dovrà essere fatta contro la Regione Veneto, in qualità di titolare al trattamento FSE, la Regione esibirà le evidenze informatiche dell’avvenuto consenso da parte del cittadino come prova dello stesso. Si ritiene a qual punto che dovrà esser il cittadino che dovrà dimostrare con sue prove i fatti da lui contestati.
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Grazie per l’attenzione
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