La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

L’illecito internazionale e la responsabilità

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "L’illecito internazionale e la responsabilità"— Transcript della presentazione:

1 L’illecito internazionale e la responsabilità
Trieste 2 maggio 2017 Prof. Sara Tonolo

2 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Norma internazionale Obblighi Violazione Obblighi - responsabilità

3 RESPONSABILITA’ DA ATTI LECITI
- Discusso se debba rientrare nel progetto 2001 il caso in cui un soggetto si trovi a rispondere senza avere commesso un illecito e solo sulla base di un nesso causale tra evento dannoso per uno Stato e un comportamento illecito che gli sia attribuito.

4 RESPONSABILITA’ DA ATTI LECITI
Il problema si è posto per: - Danni derivanti da attività ultra pericolose e inquinanti (chimiche nucleari): poiché gli Stati rispondono per i danni derivanti da tali attività, si è tratta la conclusione che illecito derivi da divieto dell’uso nocivo del territorio; - Visita in alto mare da parte di navi da guerra di uno Stato di navi mercantili altrui sospettate di pirateria o di tratta degli schiavi o di uso fraudolento della bandiera (art. 110 Conv. Montego Bay): solo per sospetto (quindi no illecito, ma se poi sospetto infondato illecito sì); - Danni derivanti da attività spaziali: lo Stato risponde per i danni causati da un oggetto spaziale lanciato da privati (art. II Conv su responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali).

5 RESPONSABILITA’ DA ATTI LECITI
Più in generale la Commissione di diritto internazionale ha elaborato un progetto 2006 per ripartizione delle perdite a causa di danni transfrontalieri derivanti da attività pericolose: previsti obblighi a carico dello Stato: prevenzione, minimizzazione dei rischi, valutazione di impatto ambientale- se violati danno luogo a illecito.

6 NUOVE TENDENZE PER RESPONSABILITA’ DA ATTI LECITI
Esistenza di un nuovo principio? Principio di precauzione nel diritto internazionale dell’ambiente?= agire preventivamente o non porre in essere una determinata condotta per evitare il rischio di provocare un danno anche se non è certo che esso si verifichi Troppo vago per essere considerato un principio consuetudinario; Se codificato allora opera: Convenzione quadro sul cambiamento climatico del 1992; art. 192 par. 2 TFUE;

7 NUOVE TENDENZE PER RESPONSABILITA’ DA ATTI LECITI
Manca una disciplina generale; Vi è una codificazione entro alcune convenzioni internazionali che prevedono la responsabilità civile dell’operatore (persona fisica o giuridica) che gestisce l’attività rischiosa- quindi si tratta di responsabilità internazionalmente prevista: Qualche tendenza: ad es. Camera per la soluzione delle controversie dei fondi marini del Tribunale int. per il diritto del mare ha adottato un parere il in cui ha affermato che le attività nell’Area devono essere condotte secondo il principio di precauzione- che è oggetto di una norma consuetudinaria in via di formazione…

8 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- Sono applicabili le norme del progetto 2001 in quanto norme consuetudinarie? Vi è un progetto di codificazione autonomo, iniziato nel 2002 e concluso 2011 ad opera di Giorgio Gaja; Vi è art. 57 nel progetto 2001 che pare far salva tale disciplina.

9 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Imputabilità dell’atto allo Stato o all’organizzazione internazionale? Imputabilità dell’atto allo Stato in esecuzione di un atto dell’organizzazione internazionale: ad es. atti CE come affermato dalla Cedu, , Bosphorus c. Irlanda: trasferimento di competenze a un’OIG non esime lo Stato dal rispondere di un illecito eventualmente compiuto anche se in esecuzione di un atto di un’OIG; Eventuale responsabilità solidale.

10 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
CASO BOSPHORUS c. IRLANDA: compagnia aerea Turca noleggia aeromobile iugoslavoe a Dublino ove fermo per manutenzione lo vede sequestrato per opera di applicazione di reg. CE 990/93 – pressione su Serbia per mantenimento della pace. CEDU ritiene non vi sia stata violazione di diritto di proprietà internazionalmente garantito perché nel caso si tratta di applicazione di reg. CE…

11 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
….Ce non è parte della CEDU quindi non si può controllare direttamente legittimità di atto CE… - Inoltre Irlanda corrisponde a obbligo posto da OIG- e all’interno di quest’ultima si prevede adeguata tutela di diritti fondamentali…quindi nel caso non vi è nemmeno responsabilità di organizzazione internazionale- anche per necessità di tutelare pace e sicurezza internazionali.

12 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
…Progetto articoli del 2011 sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali. Responsabilità della OIG (art. 3) per ogni atto illecito – come conseguenza della personalità internazionale delle OIG (art. 2 del Progetto 2011); Eventuale responsabilità solidale degli Stati membri (caso Bosphorus 2005 Corte edu lo dice chiaramente).

13 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Talvolta la responsabilità solidale di Stati e OIG è espressamente codificata in Convenzioni internazionali: Art. VI del Trattato sullo spazio extra atmosferico del 1967 stabilisce che qualora le attività spaziali siano intraprese da un’OIG gli Stati membri sono solidalmente responsabili con essa; Art. XXII della Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali prevede la responsabilità solidale degli Stati con l’OIG responsabile: se OIG non provvede entro 6 mesi a soddisfare richiesta di Stato danneggiato allora si potrà richiedere riparazione agli Stati membri;

14 RESPONSABILITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Il Progetto 2011 sulla responsabilità delle OIG tiene conto di queste regole codificate come lex specialis e afferma che esse prevalgono nei rapporti tra OIG e Stati membri (art. 64).

15 RESPONSABILITA’ INDIRETTA
CASO PROBLEMATICO DI AIUTO: operazione di peace keeping Per le operazioni di peace Keeping…si crea una forza militare multinazionale in cui ogni contingente militare mantiene il proprio carattere nazionale sotto un ufficiale militare nazionale ma anche sotto un comando unificato che può essere….

16 RESPONSABILITA’ INDIRETTA – PEACE KEEPING OPERATIONS
Comando di operazioni di peace keeping Organo comune di una coalizione di Stati Organo di un’organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica propria

17 RESPONSABILITA’ INDIRETTA
SOLUZIONE: Nazioni Unite rispondono solo di atti compiuti dalle missioni di peace keeping quando esse operano sotto il suo controllo (es. Congo 1960); Nazioni Unite non rispondono se hanno solo autorizzato le peace keeping operations e qui la responsabilità fa capo allo Stato che controlla l’operazione.

18 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
Chi risponde per comportamento illecito dei membri di un contingente nazionale? Il singolo Stato? L’OIG o la coalizione di Stati da cui dipende il comando unificato? Art. 6 Progetto di articoli su resp. int. di OIG del 2011: risponde chi esercita il controllo effettivo sull’organo in questione: CEDU, , Behrami c. Francia.

19 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Caso Behrami e Saramati c. Francia 2007: nel primo si tratta di violazione di art. 2 per incidente occorso in un campo minato a due ragazzini uno morto e uno ferito per mancato sminamento attribuito al contingente francese UNMIK. Nel secondo di violazione di art. 5 Cedu per detenzione ingiusta e arbitraria sotto responsabilità KFOR.

20 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Corte europea esclude che vi possa essere responsabilità Stato affermando responsabilità CdS che dunque rende di fatto impunibili gli atti: Qualifica UNMIK come organo sussidiario dell’ONU; Qualifica KFOR come missione sotto il controllo del CdS.

21 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Fondamentale nel ragionamento della Corte è la funzione del CdS nell’ambito del Capo VII della Carta che non può ricevere interferenze di alcun genere. Ciò vale ad escludere la competenza della Corte trattandosi di atto di OIG.

22 CASO AL JEDDA Diverso invece il caso Al Jedda c. Regno Unito del 2011 (Corte europea ) in questo caso si trattava di illeciti posti in essere in seguito all’occupazione inglese dell’Iraq e si affermò che ris. 1511/2003 che autorizzava intervento ex post non fosse sufficiente ad attribuire responsabilità all’ONU.

23 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
Al Jedda era cittadino iracheno, che aveva chiesto asilo politico in Inghilterra e ne aveva acquistato la cittadinanza; tornato a Baghdad era stato arrestato nel 2004 perché sospettato di far parte di organizzazioni terroristiche, in applicazione delle ris. del CdS , ma in violazione di art. 5 Cedu.

24 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
I giudici inglesi cui si era rivolto avevano attribuito responsabilità all’ONU; invece Corte di Strasburgo la attribuisce a Regno Unito perché risoluzione CdS non rileva nel contesto dell’occupazione inglese dell’Iraq. Una detenzione attuata senza possibilità di difesa (tutela del contraddittorio) rientrava nelle competenze esplicate dagli Stati e quindi si ricollegava alla loro responsabilità.

25 RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI PER CRIMINI COMMESSI NELLE PEACE KEEPING OPERATIONS
Problema collegato è la responsabilità dei singoli per crimini commessi nell’ambito delle peace keeping operations…cui può ricollegarsi responsabilità di ONU….

26 RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI PER CRIMINI COMMESSI NELLE PEACE KEEPING OPERATIONS
RESPONSABILITA’ ONU RESPONSABILITA’ STATO INVIO RESPONSABILITA’ PENALE DEL SINGOLO

27 RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS
Ris. 1422/2002 e 1487/2003 affrontano il problema della responsabilità penale dei componenti delle missioni, chiedendo alla Corte penale internazionale di non procedere (in base a immunità) contro funzionari ONU appartenenti a Stati non aderenti allo Statuto. Immunità durava 12 mesi poi rinnovabili; in seguito a Iraq e gravi crimini commessi da USA non venne rinnovata la richiesta (non avrebbe incontrato maggioranza in CdS).

28 RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS
Dibattito su legittimità di tali risoluzioni… In realtà riguarda solo assenza di giurisdizione penale internazionale, non immunità assoluta dalla giurisdizione perché rimane la possibilità di perseguire i crimini nell’ambito di corti penali nazionali.

29 RESPONSABILITA’ PER CRIMINI E PEACE KEEPING OPERATIONS
Repressione penale nazionale spesso inefficace: ad es. sent. Trib. Livorno 1996 per atti di tortura commessi da peace keepers italiani a Mogadiscio nel corso di UNOSOM II (1993 – 1995) e tentato stupro- condanna pena lieve poi reato prescritto nel corso del processo di appello;

30 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’
QUALIFICAZIONE DEI FATTI: tra l’11 e il 12 luglio 1995 oltre 8000 musulmani furono uccisi dalle forze militari della repubblica serba di Bosnia sotto il comando del generale Mladic; Il massacro avvenne anche se la città di Srebrenica e la zona circostante in Bosnia erano sotto la protezione dell’UNPROFOR (United Nations Protection Force) – presente in loco con il battaglione olandese Dutchbat (ris. CdS – “srebreniça = safe area”.

31 SREBRENICA MASSACRO DI SREBRENICA
TRIBUNALE PER EX JUGOSLAVIA – KRSTIC CIG – APPLICAZIONE CONV. GENOCIDIO 2007 CORTE DISTRETTUALE OLANDESE CORTE D’APPELLO 2010 E CORTE SUPREMA 2012 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

32 CASO MADRI DI SREBENICA/IMMUNITA’ DINANZI ALLA CEDU
Il caso anche di fronte alle giurisdizioni nazionali ha sempre riguardato il problema delle immunità più che quello della responsabilità congiunta di OIG e Stato; Corte d’Appello L’Aja 2011 e Corte Suprema Olandese 2013 hanno prospettato responsabilità congiunta Stato (Paesi Bassi) e ONU, ma poi hanno affermato immunità dello Stato e dell’ONU… Sent. Cedu 11 giugno 2013 – conferma l’immunità dalla giurisdizione delle OIG…PER VARIE RAGIONI

33 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
1) Il diritto di adire un tribunale, garantito dall’art. 6 CEDU NON è un DIRITTO ASSOLUTO, ben potendo gli Stati prevedere deroghe e eccezioni, tra cui l’immunità dalla giurisdizione purchè sia proporzionale all’obiettivo perseguito.

34 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
2) Nel caso specifico si verifica un CONTRASTO DI FONTI.

35 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
ART. 6 CEDU ART. 103 CARTA ONU

36 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
2) Il CONTRASTO DI FONTI va risolto secondo le norme generali di interpretazione, cercando di coordinarne quanto più possibile gli effetti: art. 31, par. 3 lett. c. della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 consente di subordinare l’art. 6 della Cedu all’art. 103 della Carta e a non dedurne obblighi confliggenti.

37 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
3) Sul carattere ASSOLUTO o RELATIVO dell’immunità da concedere all’ONU nel caso specifico, la Corte si sofferma sull’art. 105 della Carta ONU e sull’art. II par. 2 della Convenzione sui privilegi e le immunità del 1946.

38 MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA CORTE EDU
3) Pertanto la Corte riconosce che si tratta di immunità assoluta perché una diversa affermazione determinerebbe una limitazione delle prerogative che il CdS esercita ai sensi del Capo VII della Carta essendo le missioni di pace istituite nell’ambito di tale competenza.

39 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
A) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per organi degli Stati: se un organo dello Stato viene messo a disposizione dell’organizzazione internazionale, il comportamento dell’organo sarà considerato come un comportamento dell’organizzazione se essa esercita un “controllo effettivo” (art. 7 del Progetto 2011) : norma tratta dai casi Behrami e Saramati (Cedu 2007) – lì non si era deciso perché il comportamento era riferibile all’ONU non agli Stati.

40 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): se viene commessa una violazione di un obbligo internazionale per dare attuazione a un atto giuridicamente vincolante o per compiere un atto da essa autorizzato è responsabile l’organizzazione.

41 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): Non viene risolto nel Progetto 2011 il problema della responsabilità dello Stato accando a quella dell’OIG. Sarebbe un’ipotesi di responsabilità CONGIUNTA come delineato dalla giurisprudenza Srebreniça (anche se qui poi prevale l’immunità).

42 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): lo Stato è responsabile a meno che non abbia alcun controllo sul proprio contingente (…difficile da ipotizzare…) L’OIG non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi comportamento degli Stati autorizzati…ad es… nel Commento si cita caso intervento francese in Ruanda nel 1994 (autorizzato CdS) – il Segretario generale statuì che le Nazioni Unite non potevano essere responsabili per atti e omissioni del contingente francese perchè l’operazione era sotto il comando della Francia (Tourquoise)

43 RESPONSABILITA’ OIG/STATI
ORGANIZZAZIONE (Direzione e controllo – art. 15) illecito STATO RESPONSABILE (per azioni sotto suo esclusivo controllo) Art Illecito

44 RESPONSABILITA’ OIG/STATI
B) RESPONSABILITA’ DELLE OIG per atti degli Stati commessi in esecuzione di atti vincolanti delle OIG (art. 17): nel caso di condotta raccomandata dalla OIG…responsabilità anche dello Stato perché non vincolato da atto di OIG…

45 RESPONSABILITA’ OIG/STATI
ORGANIZZAZIONE (raccomandazione) illecito STATO RESPONSABILE (per azioni sotto suo esclusivo controllo) Illecito

46 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
C) RESPONSABILITA’ CONGIUNTA DELLE OIG E DEGLI STATI PER LA RIPARAZIONE (art. 48): non può essere ottenuto un risarcimento superiore al danno subito. Problema: immunità delle OIG e degli Stati che rischiano di limitare i diritti degli individui….

47 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
C) SOLUZIONE AI FINI DELLA RIPARAZIONE: istituzione di commissioni di reclami (claims commissions) operanti per i danni provocati durante una missione internazionale. Tali commissioni non hanno natura giudiziale: sono composte da membri designati dal Segretario generale ONU, dallo Stato che ospita la forza e da membri scelti di comune accordo…

48 PRINCIPI DEL PROGETTO 2011 SULLA RESPONSABILITA’ DELLE OIG
C) SOLUZIONE AI FINI DELLA RIPARAZIONE: prassi delle commissioni dei reclami seguita anche entro altre organizzazioni, ad es. per Eufor, il SOFA (status of force agreement) prevede che la richiesta di risarcimento dei danni arrecati durante la missione di peace keeping ad una persona fisica/giuridica sia indirizzata da Eufor allo stato di sede. In mancanza di soluzione il reclamo è risolto da commissione dei reclami composta da rappresentanti dell’Eufor e dello Stato di sede.


Scaricare ppt "L’illecito internazionale e la responsabilità"

Presentazioni simili


Annunci Google