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PubblicatoBerto Santoro Modificato 7 anni fa
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Economia e politiche pubbliche L’armonizzazione dei sistemi contabili
Claudio Sciancalepore 20 Aprile 2017
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PRINCIPI DELL’ARMONIZZAZIONE
Legge n. 42/2009 D.Lgs. n. 118/2011 DPCM 28 dicembre 2011 D.Lgs. n. 126/2014 Disporre di dati di bilancio omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni (maggiore trasparenza e credibilità dei conti pubblici) rivisitazione dei sistemi contabili schemi di bilancio comuni regole contabili uniformi piano dei conti integrato bilancio consolidato
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ANALISI NORMATIVA Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale adozione di un comune piano dei conti integrato costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali; adozione di comuni schemi di bilancio coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale; adozione di un bilancio consolidato con i bilanci delle proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; autorizzatorietà del bilancio di previsione finanziario annuale e del bilancio di previsione finanziario pluriennale; emanazione di apposito DPCM per la definizione delle modalità della sperimentazione Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 Integrazione delle disposizioni contenute al Titolo I del Dlgs 118/2011, con l’inserimento di norme di dettaglio e degli allegati necessari per l’applicazione della riforma: Principi contabili generali e applicati, piano dei conti integrato, transazione elementare, schemi di bilancio; definizione di ente strumentale, società controllate, società partecipate ai fini della redazione del bilancio consolidato Riscrittura del Titolo III - Ordinamento finanziario e contabile delle regioni (precedentemente tale titolo raccoglieva le disposizioni finali e transitorie).
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RICLASSIFICAZIONE DEI CAPITOLI SECONDO IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
“Le Regioni e gli enti locali in contabilità armonizzata adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale” La rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale è assicurata mediante l’adozione di un piano dei conti integrato, attraverso il quale è anche assicurato il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali Gli enti che nel 2014 erano in sperimentazione sono già soggetti all'obbligo del bilancio consolidato. Per i restanti enti il D.Lgs. n. 126/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, consente di rinviare l’obbligo di redazione del bilancio consolidato all’esercizio 2016 (scadenza 30 settembre 2017) per gli enti territoriali da 5mila abitanti (articolo 11-bis, comma 4, del Dlgs 118/2011) ovvero al 2017 (scadenza 30 settembre 2018) per i comuni sotto i 5mila abitanti (articolo 233-bis, comma 3, del Tuel).
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RICLASSIFICAZIONE DEI CAPITOLI SECONDO IL PIANO DEI CONTI : IMPATTI
CONS PROS Impegnativa attività di riclassificazione di tutti i capitoli di bilancio da parte delle strutture amministrative. Eccessiva proliferazione di capitoli soprattutto a causa dello “spacchettamento” per tipologia di beneficiario Consistente aumento delle variazioni di bilancio stante l’impossibilità, in taluni casi, di poter programmare precisamente le risorse in funzione del beneficiario Maggiore rigidità nella gestione del bilancio Limiti all’utilizzo dei “capitoli calderone” Maggiore trasparenza dei conti stante la puntuale definizione del contenuto di ciascun capitolo Consente comparabilità spaziale e temporale tra i bilanci degli Enti della PA Possibilità di consolidamento dei conti pubblici Rileva non solo gli aspetti finanziari ma anche quelli economico-patrimoniali
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RICLASSIFICAZIONE DI ENTRATE E SPESE SECONDO I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO
Nel bilancio le entrate sono ripartite in: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. Ai fini della gestione le tipologie sono ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Nell’ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente. Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente. Le previsioni di spesa sono invece classificate in: a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello Ai fini della gestione i programmi sono ripartiti in macroaggregati (articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa), capitoli ed eventualmente in articoli.
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Le Missioni e Programmi
RICLASSIFICAZIONE DI ENTRATE E SPESE SECONDO I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO: IMPATTI Oggi Ieri Le Missioni e Programmi Le missioni sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione; i Programmi sono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. I programmi costituiscono, per la spesa, l’unità di approvazione del bilancio; Le UPB: Corrispondevano ad aree omogenee di attività con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione regionale; Le upb costituivano l’unità di approvazione del bilancio; La nuova classificazione per missioni e programmi garantisce la possibilità di consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell’Unione europea e l’adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.
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Il PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati Principi contabili applicati: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
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Il PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Principi contabili generali: 1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza 12. Principio della comparabilità e della verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
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Il PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA
Il principio della competenza finanziaria stabilisce : Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni), che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere: registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, imputate all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile
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Il PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA:
FINALITA’ ED IMPATTI Finalità principio: In relazione alle entrate: Escludere la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (e dei relativi oneri) con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell’esercizio finanziario (sfondamento delle spese rispetto alle entrate). In relazione alle spese: Escludere la possibilità di impegnare in un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica (esigibilità della spesa). Consente un avvicinamento tra bilancio di “competenza” e bilancio “di cassa”, Consente una incisiva riduzione dell'entità dei residui Stimola la dirigenza ad affinare le capacità di programmazione della spesa
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FCDE E FPV Si evincono direttamente dalle disposizioni del D.Lgs. 118/2011: IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ Al fine di evitare l’utilizzo di entrate derivanti da crediti di dubbia e difficile esazione, nella Missione «Fondi e Accantonamenti» è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Art. 46) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria …, gli enti … iscrivono negli schemi di bilancio … il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato (Art. 3, punto 5)
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE Analisi dell’andamento degli accertamenti e delle riscossioni in competenza e in conto residui per Titolo e Tipologia nei cinque esercizi precedenti Determinazione % secondo i criteri determinati dai principi. Scelta della % da applicare agli stanziamenti dei capitoli a “rischio”, ovvero su cui saranno accertati crediti a “rischio” Determinazione del valore da stanziare a bilancio, con la suddivisione fra quota corrente e quota in capitale. La percentuale è determinata analizzando la capacità di riscossione dei crediti “a rischio” nei cinque esercizi precedenti: Definizione e determinazione dei crediti “a rischio” secondo i seguenti criteri oggettivi: Esclusione dei crediti verso Stato, UE, Cassa DD.PP., Amministrazioni pubbliche, enti pubblici e enti e società regionali; Esclusione delle entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze. Esclusione dei crediti accertati per cassa secondo quanto definito dai principi contabili (es tassa auto, tassa caccia e pesca, entrate derivanti dalla lotta all’evasione delle entrate tributarie); Inclusione dei soli crediti verso soggetti privati non garantiti da fidejussioni .
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FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ
IN SEDE DI ASSESTAMENTO Adeguamento dello stanziamento del capitolo al valore determinato sulla base dei residui attivi a tutto il 31/12 dell’esercizio per il quale si procede all’assestamento Verifica dell’adeguatezza del valore del Fondo determinato al momento della predisposizione del bilancio di previsione in relazione all’andamento degli accertamenti registrati e delle relative riscossioni fino a quella data adeguando nel contempo il valore sul relativo capitolo. IN SEDE DI RENDICONTO Applicazione della percentuale calcolata secondo i criteri stabiliti dai principi alla massa dei residui finali attivi in essere al 31/12 Verifica della congruità dell’importo dell’accantonamento da effettuare rispetto allo stanziamento assestato del FCDE: - eventuale peggioramento del risultato di amministrazione; - eventuale riduzione in fase di rendicontazione
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FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE
Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, in relazione ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionati all’esito del giudizio, occorre accantonare, in appositi fondi rischi, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri determinati in sede di emanazione delle sentenze esecutive. In considerazione dell’oggetto del contenzioso in corso, occorre utilizzare due capitoli, uno relativo al fondo rischi di parte corrente e uno relativo al fondo rischi di parte capitale, finanziato con entrate proprie. Il Fondo crediti dubbia esigibilità e il fondo rischi contenzioso legale mettono in “sicurezza” il bilancio rispondendo ad una logica di prudenzialità ma, d’altro canto, assorbono ingenti risorse correnti sottraendole alle politiche regionali Diventa quindi fondamentale verificare costantemente i processi di riscossione dei crediti, al fine di evitare l’immobilizzo di risorse in altro modo utilizzabili
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Punto Principi contabili applicati della contabilità finanziaria Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Ambito oggettivo di applicazione di FPV Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle derivanti da trasferimenti correnti vincolati e risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate.
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell’ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione. derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati “vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non “vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili”. Risultato di amministrazione Fondi liberi Fondi accantonati Fondi destinati agli investimenti Fondi vincolati
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: l’accantonamento al FCDE; gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento) gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all’indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse Risultato di amministrazione Fondi liberi Fondi accantonati Fondi destinati agli investimenti Fondi vincolati
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IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
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IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
D.Lgs 118/2011 art. 3, comma 7 ) Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria gli enti territoriali, esclusi quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015 (esclusione dei residui derivanti dal perimetro sanitario o finanziati da debito autorizzato e non contratto) b) nella conseguente determinazione del FPV da iscrivere in entrata del bilancio dell’esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l’aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il FPV; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal FPV, salvi i casi di disavanzo tecnico; e) nell’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al FCDE. L’importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria
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IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
D.Lgs 118/2011 art. 3, comma 13) Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico (spese maturate prima delle entrate – disallineamento temporale – sono maggiori i residui attivi reimputati rispetto ai residui passivi reimputati) D.Lgs 118/2011 art. 3, comma 14) Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e' effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato
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IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
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IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
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IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
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IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO
D.Lgs 118/2011 art. 3, comma 4 Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria …, gli enti … provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento (nella gestione dei residui) (esclusione dei residui derivanti dal perimetro sanitario o finanziati da debito autorizzato e non contratto) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili….incrementando di pari importo il fondo pluriennale di spesa
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IL BILANCIO CONSOLIDATO
D.lgs 118/2011, così come integrato dal d.lgs 126/2014 e principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011) La Regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, con esclusione degli enti del sistema sanitario, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato Si definisce controllata da un ente territoriale la società nella quale l’ente ha una delle seguenti condizioni: a. il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria; b. il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole; Per società partecipata da una regione, si intende la società nella quale l’ente territoriale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata; Il complesso degli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, con esclusione degli enti del sistema sanitario, costituisce il Gruppo Amministrazione Pubblica dell’Amministrazione capogruppo. Possono essere esclusi dal consolidamento enti e società del gruppo nei casi di irrilevanza (in presenza di parametri economici, quali totale attivo, patrimonio netto, totale ricavi caratteristici con incidenza inferiore al 5% dei relativi dati della capogruppo) e di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.
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LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE
“Le Regioni e gli enti locali in contabilità armonizzata adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale “ CO.FI. Rendicontazione della gestione finanziaria Rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali CO.EP. La rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale è assicurata mediante l’adozione di un piano dei conti integrato, attraverso il quale è anche assicurato il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali Al fine di assicurare il raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è stata creata un’apposita matrice di raccordo che lega le rilevazioni della contabilità finanziaria alle corrispondenti rilevazione della contabilità ecomico-patrimoniale attraverso la movimentazione dei contri di mastro dello Stato patrimoniale e del conto economico.
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Momento di rilevazione in CO.EP. Delle operazioni in CO.FI.
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE Momento di rilevazione in CO.EP. Delle operazioni in CO.FI. Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio. Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Costituiscono eccezione a tale principio: i costi derivanti dai trasferimenti e contributi; le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi. le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi”
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SCRITTURE TIPICHE DELLA CO.EP.
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE SCRITTURE TIPICHE DELLA CO.EP. “A tal scopo, al termine del periodo amministrativo e alle scadenze previste dalle esigenze conoscitive della finanza pubblica, i costi/ricavi, e gli oneri/proventi rilevati nel corso dell’esercizio sulla base dell’accertamento delle entrate e la liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) registrate in contabilità finanziaria, sono oggetto di rettifica, integrazione e ammortamento (scritture di assestamento economico).” Esempi di scritture tipiche: rilevazione ratei e risconti, ammortamento, accantonamenti (fondi rischi e oneri), svalutazioni/rivalutazioni, rilevazione delle rimanenze, ecc.
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