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Nuove Frontiere onlus Riforma delle adozioni: IL DIRITTO

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Presentazione sul tema: "Nuove Frontiere onlus Riforma delle adozioni: IL DIRITTO"— Transcript della presentazione:

1 Nuove Frontiere onlus Riforma delle adozioni: IL DIRITTO
DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO Nuove Frontiere onlus -

2 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus Dati da cui si è partiti: • 1 milione di bambini italiani assiste o è vittime di scene di violenza in famiglia (stime Save the Children); • 500mila bambini vengono sfruttati economicamente (per accattonaggio, pony drug, prostituzione, micro crimina- lità, espianto di organi, riduzione in schiavitù ecc…) e non ne vengono rispettati i diritti (allo studio, al gioco, a vivere in un contesto almeno sicuro da un punto di vista sanitario ecc…) Il 16,3% dei minori, il 25% nel sud, vive al di sotto della soglia di povertà nazionale. -

3 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus Ad oggi abbiamo appena un migliaio circa di sentenze di adottabilità l’anno; Al 2000 si stima che siano oltre 60mila le famiglie ritenute idonee in attesa di un’adozione -

4 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus Obiettivi della riforma: “liberazione” dei minori con lo sblocco delle adozioni nazionali; Velocizzazione dei tempi di adozione e ampliamento delle categorie adottanti; Sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà. -

5 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus Risultati previsti: Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato; Contrasto alle organizzazioni criminali attraverso un recupero dei tanti minori e giovani da queste sfruttati; Contrasto alla peggiore immigrazione che fa dello sfrut- tamento dei minori una fonte di profitto; Maggiore equità sociale. -

6 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 1: “liberazione” dei minori e conseguente sblocco delle adozioni nazionali ART.1 Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia se non vi siano comportamenti omissivi e/o stati di abbandono materiale e/o morale per colpa, di abuso, sfruttamento, riduzione in schiavitù e violenza morale e/o fisica. 4. Quando la famiglia non vuole provvedere alla crescita e alla educazione del minore e/o si riscontrano e accertano i comportamenti di cui sopra, tale diritto deve essere espletato da coppie sposate, coppie eterosessuali conviventi, da single, da case famiglia, da enti o associazioni che operano nel campo della tutela dei minori. -

7 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 1: “liberazione” dei minori e conseguente sblocco delle adozioni nazionali Art. 8. 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. 2. Sono dichiarati d'ufficio, in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, in casi di condotte di reato accertate dall'autorità giudiziaria, i minori vittime di comportamenti omissivi e/o di stati di abbandono materiale e/o morale per colpa, di abuso, sfruttamento, riduzione in schiavitù e violenza morale e/o fisica. 3. Sono altresì dichiarati in stato di adottabilità i minori vittime dei comportamenti di cui sopra accertati al termine del secondo grado di giudizio. 5. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. -

8 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 1: “liberazione” dei minori e conseguente sblocco delle adozioni nazionali ART.9,2 Il tribunale per i minorenni a seconda dei casi opterà: 1. per dare sostegno alla famiglia nei casi di difficoltà indipendenti dalla volontà della famiglia di origine, ovvero non vi siano i comporta- menti di cui all'art.1, anche attraverso l'affidamento di cui sopra; 2. provvederà: d'ufficio, in casi di condotte di reato accertate dall'au- torità giudiziaria, alla decadenza della patria potestà e contestuale dichiarazione dello stato di adottabilità; ovvero aprirà un pro- cedimento a carico dei genitori o degli aventi la patria potestà onde accertarne i fatti. -

9 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 1: “liberazione” dei minori e conseguente sblocco delle adozioni nazionali ART.10,4. Qualora il tribunale per i minorenni ne ravvisi gli estremi, aprirà un procedimento a carico dei genitori o dei facenti le veci. L'apertura del procedimento, è comunicata ai genitori o chi ne detiene la potestà, con contestuale notifica dei capi di imputazione a loro carico. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice. -

10 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 2: Velocizzazione dei tempi di adozione e ampliamento delle categorie adottanti ART.6 Considerando che diritto primario del minore è quello di vivere, crescere ed essere educato ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176 e dalla Convenzione europea sull'adozione di minori del maggio 2008, l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio, alle coppie conviventi eterosessuali, ai single. -

11 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 2: Velocizzazione dei tempi di adozione e ampliamento delle categorie adottanti Art.29. 1. Il tribunale per i minorenni, che può avvalersi della consulenza di psicologi e di quanti ritiene possano coadiuvarlo nella deci- sione, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente de- creto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, dunque in casi eccezionali, trasmette, entro quindici giorni dalla presenta- zione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali. -

12 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 3: sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà Art. 10. 1. l presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato psico-fisico del minore e ne stabilisce la gravità. Ha facoltà di disporre, laddove ne ravveda la necessità, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se non vi siano comportamenti omissivi e/o stati di abbandono materiale e/o morale per colpa, di abuso, sfruttamento e violenza morale e/o fisica. -

13 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 3: sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà ART.10,2. A seconda dei fatti riscontrati il giudice può decidere: intervenire a sostegno della famiglia laddove questa voglia ma non possa educare e crescere il figlio come vorrebbe ovvero aprire un procedimento a carico dei genitori od aventi patria potestà o disporre di ufficio la decadenza della patria potestà, in casi di condotte di reato accertate dall’autorità giudiziaria, e disporre: l'immediata sentenza di adottabilità ed iniziare così l'iter di adozione per i minori al di sotto degli anni sei; 2. per i maggiori degli anni sei lo stesso iter precedente se ve ne sono le con- dizioni (per questo si avvale della consulenza di psicologi e professionisti del settore), altresì opterà per un periodo di recupero psico comportamentale presso una casa famiglia o struttura che riterrà più idonea. -

14 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 3: sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà ART.10, 3. Il tribunale per i minorenni nei casi in cui riscontri dif- ficoltà oggettive da parte della famiglia naturale può disporre ogni opportuno provvedimento volto ad alleviare prima e risolvere poi le cause che ne sono all'origine. I provvedimenti presi in accordo con i genitori sono volti a superare il periodo di difficoltà nel più breve tempo possibile e con il minor disagio possibile per il minore. Questi vanno dall'affidamento nei termini riportati al Titolo II, al colloca- mento presso una comunità di tipo familiare, dall'attivazione dei servizi sociali di sostegno, alla segnalazione presso l'ente locale di appartenenza della famiglia in difficoltà. -

15 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 3: sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà ART.2 Il tribunale per i minorenni visto il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo causa difficoltà indipendenti dalla volontà della famiglia di origine, ovvero non vi siano i comportamenti di cui all'art.1, è affidato ad una famiglia o coppia eterosessuale, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, residente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. La sinergia fra la famiglia di provenienza e gli affidatari non deve venire mai meno vista la transitorietà del provvedimento. ART.3.3 Superato il periodo di difficoltà, grazie anche all'aiuto, se necessario, degli interventi a sostegno preposti dagli enti locali, i genitori riprendono il pieno esercizio della potestà e pertanto le ragioni dell'affidamento vengono meno. -

16 IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE, CRESCERE ED ESSERE EDUCATO
Nuove Frontiere onlus OBIETTIVO 3: sostegno e aiuto alle famiglie in difficoltà ART. 6,7 Nel caso di adozioni dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, lo Stato, le regioni e gli enti locali devono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, con specifiche misure di carattere economico e/o mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino a sua attuazione. -


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