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Il ruolo delle Agenzie di protezione dell'ambiente

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Presentazione sul tema: "Il ruolo delle Agenzie di protezione dell'ambiente"— Transcript della presentazione:

1 Il ruolo delle Agenzie di protezione dell'ambiente
Nuovi strumenti giudiziari, nuovi ruoli Giuseppe Sgorbati Direttore Tecnico Scientifico ARPA Lombardia Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

2 Nelle presentazioni in sede parlamentare, frequentemente la Legge 132/2016 sul Sistema Agenziale e la Legge 68/2015 «Ecoreati» vengono associate come due elementi di uno stesso disegno di protezione ambientale Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

3 Il percorso di questa relazione
Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali Agenzie e reati ambientali: le funzioni ispettive di e di Polizia Giudiziaria Agenzie e il nuovo titolo VI bis del libro secondo del codice penale: «Delitti contro l'ambiente» Ruoli per le Agenzie Ambientali nella parte VI bis Codice dell’Ambiente: «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale» Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

4 Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali
Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

5 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
1. Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale Legge 28 giugno 2016 n. 132, pubblicata sulla G.U. in data 18 luglio 2016 Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

6 quali strumenti? La L. 132/2016 è finalizzata sostanzialmente
1. Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali La L. 132/2016 è finalizzata sostanzialmente all’allineamento delle prestazioni erogate dalle Agenzie rispetto: al diritto del cittadino ad un ambiente sicuro al diritto del cittadino a fruire degli stessi comportamenti, da parte delle strutture pubbliche, sul livello nazionale quali strumenti? Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

7 1. Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali
Catalogo nazionale dei servizi e Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali LEPTA e dei relativi criteri di finanziamento, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, definiti sotto il coordinamento di ISPRA con il concorso delle Agenzie Regionali e delle PA riunite nel Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, organo di «autogoverno» del Sistema. Norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell’informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, adottate da ISPRA con il concorso delle Agenzie Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

8 Integrazione dei sistemi informativi.
1. Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali Strumenti, modalità operative e criteri di periodicità e di omogeneità per l’esecuzione delle attività di controllo, definite da ISPRA. Creazione di una rete di laboratori accreditati, da sviluppare in termini di sussidiarietà, integrazione, fondata su stringenti presupposti di qualità Integrazione dei sistemi informativi. Definizione di report di sistema. Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

9 La programmazione delle attività sul piano nazionale
1. Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali La programmazione delle attività sul piano nazionale c.1: «L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale.» c.2: «Il programma triennale, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie». Reporting annuale sull’esecuzione ed esiti del programma indirizzato a Governo, Parlamento, Conferenza Permanente Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

10 «Le regioni e le Province autonome di Trento e di
1. Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali E sul piano regionale: «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all’articolo 10» Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

11 Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale:
1. Un’identità di Sistema per le Agenzie Ambientali Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale: Organo di Autogoverno e di partecipazione all’attività politica? Il Consiglio del Sistema Nazionale E’ presieduto da ISPRA ed è composto dai Legali rappresentanti delle Agenzie, che nominano un VicePresidente, e dal Direttore Generale di ISPRA. «Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo del Sistema medesimo, nonché sui provvedimenti del Governo aventi natura tecnica in materia ambientale». «Il Consiglio del Sistema nazionale segnala al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge» Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

12 2. Agenzie e reati ambientali: le funzioni ispettive e di Polizia Giudiziaria
Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

13 2. Agenzie e reati ambientali: le funzioni ispettive e di Polizia Giudiziaria
Legge 132/2016: riconoscimento della centralità del ruolo ispettivo e di supporto ai giudizi delle Agenzie per il: «controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale» e per le: «attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale mediante la redazione di consulenze tecniche di parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici» Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

14 Ispezioni e Personale Ispettivo del Sistema Agenziale
2. Agenzie e reati ambientali: le funzioni ispettive e di Polizia Giudiziaria Ispezioni e Personale Ispettivo del Sistema Agenziale L’art. 14 della L. 132/2016 «Disposizioni sul personale ispettivo» determina i presupposti di qualità ed omogeneità per lo svolgimento dell’attività ispettiva, fissando principi generali, da tradurre in un apposito regolamento che sarà contenuto in un DPR, proposto da ISPRA con il concorso delle Agenzie (proposta già formulata, attualmente all’esame del MATTM). Principi fondamentali: Formalizzazione della figura di Ispettore ruolo attivo del legale rappresentante dell’Agenzia per l’attribuzione della funzione ispettiva ai propri dipendenti, individuati avvalendosi di una apposita regolamentazione interna. Individuazione di criteri tecnico/culturali di base per attribuzione della funzione ispettiva, formazione continua e conferma periodica Specificità tecnica dell’Ispettore, strettamente legata alle attività esercitate nella articolazione organizzativa nella quale opera Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

15 Ispezioni e Personale Ispettivo del Sistema Agenziale
2. Agenzie e reati ambientali: le funzioni ispettive e di Polizia Giudiziaria Ispezioni e Personale Ispettivo del Sistema Agenziale Il regolamento previsto dall’art. 14 della L. 132/2016 determina principi inoltre principi generali per lo svolgimento delle attività ispettive Altrettanto, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA (art. 6) è compresa: «la definizione degli strumenti, delle modalita' operative e dei criteri di periodicita' e di omogeneita' per l'esecuzione delle attivita' di controllo, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonche' la definizione di metodologie per le attivita' di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali» Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

16 Sistema Agenziale ed UPG
2. Agenzie e reati ambientali: le funzioni ispettive e di Polizia Giudiziaria Sistema Agenziale ed UPG La L. 132/2016 , nello stesso art. 14, dà ai legali rappresentanti delle Agenzie la potestà di individuare e nominare, tra gli ispettori, i dipendenti che, nell’esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con obbligo di adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. Superamento delle controversie sulla sussistenza di una norma di rango statale che legittima l’attribuzione della qualifica. Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

17 «Delitti contro l'ambiente»
3. Agenzie ed il nuovo titolo VI bis del libro secondo del codice penale: «Delitti contro l'ambiente» Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

18 3. Agenzie ed il nuovo titolo VI bis del libro secondo del codice penale: «Delitti contro l'ambiente» Premessa: Il compito principale delle Agenzie Ambientale è la osservazione e determinazione dello stato dell’ambiente e delle sue componenti, nonché delle matrici in grado di alterarlo, attraverso misure o strumenti modellistici, l’attribuzione di categorie di carattere oggettivo, l’osservazione e la valutazione dei comportamenti in relazione a quadri regolamentari espliciti Quali collegamento con l’enunciazione dei nuovi delitti contro l’ambiente? Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

19 Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).
3. Agenzie ed il nuovo titolo VI bis del libro secondo del codice penale: «Delitti contro l'ambiente» Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro a euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

20 Il nuovo titolo VI bis del libro secondo del codice penale
Art. 452-quater. (Disastro ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata. Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

21 Il nuovo titolo VI bis del
libro secondo del codice penale Le nuove norme contengono parecchi termini che non fanno parte del vocabolario con il quale le Agenzie si esprimono: Inquinamento ambientale compromissione deterioramento significativo e misurabile esteso o significativo ecosistema biodiversità agraria disastro ambientale alterazione irreversibile ecosistema alterazione dell'equilibrio particolarmente oneroso provvedimenti eccezionali Vi sono problemi a collocare le attività delle Agenzie in un contesto legislativo tanto al limite della genericità ed imprecisione che molti commentatori hanno ipotizzato essere incostituzionale per difetto di tassatività? Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

22 Il nuovo titolo VI bis del
libro secondo del codice penale Le nuove norme contengono parecchi termini che non fanno parte del vocabolario con il quale le Agenzie si esprimono: Inquinamento ambientale compromissione deterioramento significativo e misurabile esteso o significativo ecosistema biodiversità agraria disastro ambientale alterazione irreversibile ecosistema alterazione dell'equilibrio particolarmente oneroso provvedimenti eccezionali Più che riferimenti oggettivi, queste definizioni sembrano «criteri» su cui lavorare, volta per volta, per recuperare quell’oggettività che connota il contributo delle Agenzie. Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

23 Il nuovo titolo VI bis del
libro secondo del codice penale Le nuove norme contengono parecchi termini che non fanno parte del vocabolario con il quale le Agenzie si esprimono: Inquinamento ambientale compromissione deterioramento significativo e misurabile esteso o significativo ecosistema biodiversità agraria disastro ambientale alterazione irreversibile ecosistema alterazione dell'equilibrio particolarmente oneroso provvedimenti eccezionali Il lavoro delle Agenzie è, in questi casi, un tassello in un quadro interpretativo definito attraverso vari apporti che fissino, in funzione dei criteri indicati dalla legge, anche in funzione del caso specifico, gli opportuni indicatori ed i relativi valori di riferimento, su cui le Agenzie possono lavorare nel completo rispetto della propria vocazione Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

24 Supporti giurisprudenziali
Il nuovo titolo VI bis del libro secondo del codice penale Supporti giurisprudenziali 1) Un percorso per recuperare la solidità tecnico scientifica alle descrizione di situazioni complesse o definire relazioni di causa-effetto Ad es.: sentenza Cozzini, Cassazione, 2010 1) basi fattuali degli studi, ampiezza, rigorosità, oggettività ricerca 2) grado di sostegno dei fatti alla tesi 3) discussione critica 4) attitudine esplicativa ipotesi teorica 5) consenso nella comunità scientifica 6) autorevolezza ed indipendenza dello scienziato 2) Una logica interpretativa indicata dalla Corte di Cassazione con la relazione: «Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”» (Rel. n. III/04/2015) Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

25 4) Agenzie e la nuova parte VI bis del D. Lgs
4) Agenzie e la nuova parte VI bis del D.Lgs. 52/2006: «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale». Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

26 La nuova parte VI bis del Codice dell’Ambiente
2) La nuova parte VI bis del D.Lgs. 152/2006: «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale». Novità: estinzione degli illeciti ambientali «meno gravi»: le contravvenzioni, qualora il contravventore adempia a prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, o dalla PG, e provveda al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura pevista dalla nuova norma. Finalità: ripropozionamento delle pene nei casi rimediabili accelerazione della soluzione delle criticità ambientali, comunque a carico del contravventore alleggerimento del carico degli uffici giudiziari, ottimizzazione dei procedimenti Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

27 La nuova parte VI bis del
D.Lgs. 152/2006 318-bis. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Ruolo possibile delle Agenzie: in caso di atto ispettivo effettuato direttamente: determinazione della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 318 bis oppure se richiesto, supporto ad accertatore UPG non appartenente all’Agenzia per determinare l’applicabilità della procedura, per le fattispecie tecniche Prima azione: determinare l’applicabilità della procedura estintiva per adempimento Criticità: interpetazione dei termini danno, pericolo concreto ed attuale, determinazione delle evidenze

28 Impartire le prescrizioni per la risoluzione della contravvenzione
318-ter. Prescrizioni 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Seconda azione: Impartire le prescrizioni per la risoluzione della contravvenzione Ruolo possibile delle Agenzie che abbiano svolto l’accertamento e integrino le funzioni di PG: se l’ispettore possiede la qualifica di UPG, esso impartisce le prescrizioni oppure se l’ispettore non è UPG , il gruppo ispettivo può essere integrato con un UPG per la predisposizione e impartizione delle prescrizioni Ruolo possibile delle Agenzie in caso di accertamento condotto da UPG appartenente ad altro ente: supporto, se richiesto, per la redazione di prescrizioni Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

29 Ruolo possibile delle Agenzie:
318-ter. Prescrizioni 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Terza azione: asseverazione delle prescrizioni per la risoluzione della contravvenzione Ruolo possibile delle Agenzie: da considerare come «ente specializzato competente»: asseverazione «di struttura» delle prescrizioni formulate dal proprio UPG attraverso una forma che garantisca la terzietà dell’atto asseverazione delle prescrizioni impartire da UPG accertatore appartenente ad ente esterno, se richiesto Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

30 Ruolo possibile delle Agenzie se integrano le funzioni di PG:
318-ter. Prescrizioni 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Ruolo possibile delle Agenzie se integrano le funzioni di PG: effettuare le notificazioni, le comunicazioni Quarta azione: notificazione, comunicazione Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

31 Comunicazione anche all’Autorità amministrativamente competente?
318-ter. Prescrizioni 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Comunicazione anche all’Autorità amministrativamente competente? Tema aperto: Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

32 Quinta azione: imposizione immediata misure
318-ter. Prescrizioni 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Quinta azione: imposizione immediata misure Ruolo possibile delle Agenzie che abbiano svolto l’accertamento e integrino le funzioni di PG: Imposizione delle misure Ruolo possibile delle Agenzie in caso di accertamento condotto da UPG appartenente ad altro ente: supporto, se richiesto, per la individuazione delle misure da imporre Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

33 318-ter. Prescrizioni 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. 4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. Sovrapposizione di attività di carattere giudiziario quali: imposizione di misure, sequestro, etc. con funzioni di carattere amministrativo quali: ordinanze, anche a carattere contingibile ed urgente, sospensione/ revoca autorizzazioni Tema aperto: Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

34 Sesta azione: ricevere le comunicazioni dell’Autorità Giudiziaria
318-quinquies. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater. 2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo. Sesta azione: ricevere le comunicazioni dell’Autorità Giudiziaria Ruolo possibile delle Agenzie che integrino le funzioni di PG: Provvedere agli adempimenti previsti dagli art. 318-ter e 318-quater Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

35 Ruolo possibile delle Agenzie:
318-quater. Verifica dell'adempimento 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione. Ruolo possibile delle Agenzie: Verifica diretta e comunicazione qualora integrino le funzioni di PG; in caso diverso: supporto dell’ente accertatore dotato di UPG, se richiesto Settima azione: verifica della eliminazione della violazione, comunicazioni

36 Forme di coordinamento e regolamentazione: Sistema Nazionale per la protezione ambientale
Documenti rilevanti: Deliberazione del Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali, n. 53 del : “Primi indirizzi comuni al Sistema per l’applicazione della Legge n. 68/2015” Documento «Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte vi-bis d.lgs. 152/2006» approvato dal Consiglio Federale del 29 novembre 2016 Nota del 11 ottobre 2016 sottoscritta dai Presidenti di ISPRA e di ASSOARPA, indirizzata al Ministro della Giustizia sui «Nodi interpretati posti dall’applicazione della L. 68/2015» Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017

37 Grazie per l’attenzione,
ma non finisce qui….. Convegno «Riforma dei reati ambientali: il ruolo delle Agenzie di Protezione dell’Ambiente» - Milano, 9 maggio 2017


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