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DIRITTI PERSONALISSIMI
Lezioni di Medicina Legale CdL in Dietistica A.A Dott.ssa Eleonora Luzi
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Situazioni giuridiche soggettive
Le relazioni di cui si occupano le norme giuridiche realizzano rapporti giuridici Le situazioni giuridiche soggettive determinano la posizione del soggetto quando si verifichino delle connessioni fra soggetti stessi e determinati fatti. Soggetto di diritto ogni centro d’imputazione di interessi giuridicamente rilevanti e disciplinati da norme giuridiche. Nell’ordinamento giuridico italiano, ogni persona umana, dalla nascita, acquisisce capacità giuridica, ossia la generale ed astratta attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, da non confondere con la capacità di agire vale a dire la generale ed astratta capacità di agire nel mondo giuridico che si acquista con la maggiore età e può essere persa in ipotesi tassativamente determinate dal diritto.
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situazioni giuridiche soggettive attive
Diritto soggettivo la pretesa o il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse riconosciuto e tutelato Interesse legittimo pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa. È tutelato dall’ordinamento solo in via mediata ed indiretta ossia se e nella misura in cui tale interesse coincide o è connesso con un interesse pubblico. Potere la possibilità spettante ad un soggetto di produrre determinati effetti giuridici, ossia di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico. Potere autoritativo o Potestà produce effetti senza bisogno del consenso di colui che lo subisce Potere non autoritativo produce effetti nei confronti di altri solo se incontrano il loro consenso Aspettativa posizione di attesa di un effetto acquisitivo incerto che corrisponde ad un diritto soggettivo in formazione
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situazioni giuridiche soggettive passive
Dovere situazione giuridica soggettiva passiva imputabile ad una pluralità di soggetti non sempre determinabili Obbligo situazione giuridica soggettiva passiva in cui si trova colui che è tenuto ad adottare un comportamento per soddisfare l’interesse del titolare del diritto soggettivo corrispondente Onere situazione soggettiva in forza della quale un soggetto è tenuto ad un determinato comportamento per conseguire un proprio interesse. L’inosservanza non implica alcuna sanzione per il soggetto ma solo la realizzazione di un effetto giuridico a lui sfavorevole Soggezione situazione giuridica soggettiva passiva in cui si trova colui che, pur non essendo tenuto a seguire una certa condotta in forza di un preciso obbligo, deve subire gli effetti della potestà di altri.
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Diritti patrimoniali e Diritti non patrimoniali
Diritti patrimoniali quelli che tutelano gli interessi di natura economica della persona e dunque suscettibili di valutazione in danaro (es. diritto di proprietà, diritto di credito) Diritti non patrimoniali, della personalità o personalissimi quelli che tutelano gli interessi di natura personale o morale della persona a cui non è possibile attribuire un immediato contenuto economico
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I diritti personali, della personalità o personalissimi
Ciascun individuo è dotato di quei diritti cd della personalità o personalissimi, che tutelano i beni fondamentali quali ad esempio la vita, l’integrità fisica e morale, la dignità umana. N.B. Necessita precisare che non è l’ordinamento giuridico ad attribuire questi diritti all’individuo, bensì lo stesso ne riconosce l’esistenza in capo al singolo.
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I diritti personalissimi sono RICONOSCIUTI ad ogni individuo e ne è GARANTITO l’esercizio
Lo Stato deve tutelare l’individuo affinché sia riconosciuta in capo allo stesso in qualsiasi momento l’esistenza di questi diritti fondamentali e ne sia rispettato l’esercizio.
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Art. 2 Cost. "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia come nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” c.d. Teoria del numero chiuso dei diritti della personalità l’art. 2 Cost. va inteso nel senso che sono oggetto di tutela soltanto i diritti positivamente garantiti dall’ordinamento, oppure deve ammettersi che si tratti di una categoria aperta suscettibile di variare in relazione alla coscienza sociale ed al progressivo emergere di nuovi interessi meritevoli di tutela?
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la seconda versione prevale in dottrina e in giurisprudenza
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Caratteri I diritti della personalità o personalissimi hanno il carattere della: essenzialità perché garantiscono gli attributi essenziali della persona umana personalità perché hanno ad oggetto un modo di essere della persona originarietà perché preesistono e prescindono da qualsiasi riconoscimento giuridico non patrimonialità perché non sono suscettibili di valutazione economica, ma perché attiene alla sfera della persona umana assolutezza perché possono essere fatti valere verso tutti (erga omnes) intrasmissibilità perché si estinguono con la morte di colui che ne è titolare imprescrittibilità perché a differenza degli altri diritti non si estinguono per mancato esercizio protratto nel tempo indisponibilità perché colui che ne è titolare può soltanto goderne, ma non può in nessun modo disporne (alienarli, rinunciarvi o consentire a qualcuno di violarli es. istigazione al suicidio)
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Principali tipi di diritti personalissimi:
Il diritto alla vita Il diritto alla vita che rappresenta senza alcun dubbio il bene più prezioso di ogni individuo poiché tutela l’esistenza individuale e rappresenta il diritto senza il quale non si può godere di nessun altro diritto o libertà. La legge ha individuato tuttavia dei limiti al diritto alla vita come in caso di diritto all’aborto, riconosciuto in capo alla donna con la legge n. 194/1978 contenente le condizioni alle quali è lecito richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza.
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Il diritto all’integrità fisica (art.5 c.c.)
"Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume". Il diritto all'integrità fisica è il diritto al godimento del proprio organismo nella sua interezza. E' diritto assoluto, irrinunziabile ed indisponibile, salvo che gli atti di disposizione siano compatibili col rispetto della dignità umana. Es. è consentita la donazione del sangue ma non il trapianto di cornea da persona vivente che pregiudicherebbe irrimediabilmente la funzione della vista.
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Il diritto alla salute (art. 32 Cost.)
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il diritto alla salute è un diritto soggettivo della personalità/personalissimo, non patrimoniale, assoluto. E’ l’unico diritto definito fondamentale dalla Corte Costituzionale. Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88; Corte Cost. 18 dicembre 1987, n. 559.
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Il diritto alla salute art. 32 Cost
Il diritto alla salute art. 32 Cost.: diritto e interesse, due aspetti distinti ma coordinati diritto fondamentale dell’individuo alla salute e interesse della collettività alla salute individuale unico diritto costituzionale per il quale è previsto un concorrente interesse della collettività a fronte della situazione soggettiva tutelata. La tutela del diritto alla salute non si esaurisce in situazioni attive di pretesa, ma implica e comprende il dovere di non ledere, né porre a rischio con il proprio comportamento l’altrui stato di salute. “L’assunto secondo cui l’art. 32 Cost. consentirebbe limitazioni al diritto di circolazione solo se venisse in gioco il diritto alla salute di soggetti terzi rispetto a colui cui vengono imposte quelle limitazioni, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza, non può essere condiviso; appare conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell’individuo anche interesse della collettività, che il legislatore nel suo apprezzamento prescriva certi comportamenti e ne sanzioni l’inosservanza allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità invalidante, degli incidenti stradali. Non può infatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture. (Corte Cost. n. 180 del 1994)
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