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Riepilogo storico… Dalla nascita del sindacalismo alla libertà di organizzazione sindacale Rovigo, 7 marzo 2016.

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1 Riepilogo storico… Dalla nascita del sindacalismo alla libertà di organizzazione sindacale Rovigo, 7 marzo 2016

2 L’ottocento Abolizione delle corporazioni e divieto di associazionismo per arti e mestieri: Legge Le Chapelier, Francia, 1791 L’associazione in una visione liberista di mercato puro

3 L’industrializzazione e la classe operaia
L’aumento della popolazione operaia nell’Ottocento e le conseguenze politiche. L’impossibilità di distinguere associazione operaia e partito politico

4 L’ottocento in Italia Chiusura delle corporazioni medievali:
Statuto Albertino (1848) e L.1864 del Regno d’Italia La “questione sociale”

5 Le prime risposte L’associazionismo operaio e la cultura della “prevenzione” contro i sovversivi Le Società di Mutuo Soccorso Dal divieto di sciopero (cod.pen. Sardo, 1859)… …alla “libertà” (cod.pen. Zanardelli, 1889) dello sciopero. Con i nuovi delitti contro la libertà del lavoro (comportamenti violenti o minacciosi)

6 La nascita del sindacato 1891: Istituzione delle Camere del lavoro
La nascita del sindacato 1891: Istituzione delle Camere del lavoro a Milano, Torino, Pavia

7 Il periodo corporativo
1922, Bologna: Unione federale delle Corporazioni. Segretario Edmondo Rossoni. 1923: Patto di Palazzo Chigi con la Confindustria (collaborare insieme) 1925: Patto di Palazzo Vidoni riconoscimento reciproco di rappresentanza esclusiva – Soppressione delle Commissioni Interne. 1926: legge sindacale. L’ordinamento corporativo 1930: codice penale Rocco

8 Il peso dell’ordinamento corporativo nel cod.civ.
2070: la categoria sindacale Dal sindacato di mestiere al sindacato d’industria Dalla categoria merceologica alla libertà di organizzazione sindacale (art.39Cost.)

9 2070 criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. […]

10 L’art. 39 Cost.

11 L’organizzazione sindacale è libera
Art.39 Cost., I comma L’organizzazione sindacale è libera Art. 18 Cost. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

12 La libertà sindacale come LIBERTÁ DA
Libertà da interferenze dei pubblici poteri e dei privati (datori di lavoro) Libertà di scegliere scopi ed ambito di intervento dell’azione sindacale, dunque anche di scegliere il gruppo, la categoria dei lavoratori da rappresentare Libertà di determinare le regole di funzionamento interno della organizzazione

13 La libertà sindacale come LIBERTÁ DI
LA DIMENSIONE PROMOZIONALE (CIÒ CHE SI DEVE POTER FARE) L’attenzione si sposta dalla astensione dei pubblici poteri alla collaborazione richiesta nei rapporti intersoggettivi di carattere privato

14 Diritto a titolarità individuale
Il titolare è il lavoratore subordinato, nella sua scelta di aderire ad una organizzazione (o anche di costituirla) E’ anche una libertà che implica l’esercizio di diritti collettivamente riconosciuti (Statuto dei lavoratori) Diritto a titolarità collettiva

15 DUE ACCEZIONI …LA LIBERTA’ SINDACALE POSITIVA …LA LIBERTA’
SINDACALE NEGATIVA Libertà per i singoli lavoratori di promuovere, costituire, aderire ad una associazione sindacale Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale

16 LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA
Libertà per i singoli lavoratori di non svolgere alcuna attività sindacale e di non aderire ad una associazione sindacale LA LIBERTA’ SINDACALE NEGATIVA ha un fondamento positivo? l’art. 15 S.L.: È nullo qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte.

17 LA LIBERTÁ SINDACALE DEGLI IMPRENDITORI
È anch’essa protetta dall’art. 39 , comma 1, Cost.? NO la libertà di associazione (art. 18 Cost.) e la libertà di iniziativa economica privata (art. 41)

18 39. L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

19 Pluralismo sindacale: per ogni categoria sindacale ci possono essere tanti sindacati…

20 2° 3° Unico obbligo possibile: la registrazione
Per essere registrati occorre un ordinamento interno a base democratica

21 Quarto…. La registrazione serve solo ai fini della procedura prevista per la stipula del contratto collettivo previsto dall’art.39

22 Rappresentati unitariamente in proporzione degli iscritti
Tanti sindacati nella medesima categoria: Rappresentati unitariamente in proporzione degli iscritti chi stipula?

23 libertà e unità sindacale
CCNL "erga omnes" vs. libertà e unità sindacale

24 I “no” dei sindacati Numero degli iscritti:
Elenco degli iscritti a disposizione del governo e dei datori? Il parametro unico dell’affiliazione è sufficiente? Egemonia contrattuale dei sindacati aderenti alla CGIL?

25 Il contesto storico del «no»
Patto di Roma firmato il 3 (9) giugno 1944 da Giuseppe Di Vittorio per il PCI, Achille Grandi per la DC (ACLI) e Bruno Buozzi (E.Canevari) per i socialisti (FIOM, 1919, la conquista delle 3 “8”) 1947: I congresso, tensioni ( ) 1947 Portella della ginestra 18 aprile 1948: elezioni (DC 48,51%; Fronte Pop. 30,98%; 1946: DC 35,21; PSIUP 20,68 + PCI 18,93=39,61)

26 Segue 14 luglio 1948: attentato a Togliatti
Mario Scelba ministro degli interni Lo sciopero generale non contrattuale(30 morti) Le mosse anti- insurrezionali Uscita della componente cattolica (dal 1950 CISL) Uscita dei centristi non cattolici e dei socialdemocratici nel 1950 (UIL) L'ambasciatrice americana in Italia, Clare Boothe Luce, dichiara che le imprese dove i sindacalisti della CGIL avessero ottenuto più del 50% dei voti alle elezioni della Commissione Interna non avrebbero potuto accedere a contratti con gli Stati Uniti d'America.

27 I sindacati possono stipulare contratti collettivi
anche se non sono registrati? Sì, seguendo le regole generali dei contratti …di conseguenza… Non è strettamente indispensabile Formare la legge per l’istituzione degli Uffici preposti alla registrazione

28 …ma il contratto di diritto comune è efficace tra le parti….
Il legislatore si muove su due fronti 1956 ministero delle Partecipazioni Statali 1958 Intersind (e Asap) l.14 luglio 1959 n.741 “legge Vigorelli”

29 La legge Vigorelli Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo…
Formalmente: garantire l’applicazione dell’art.36 Cost. (Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (c ss.) . / La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge ./ Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi) Tecnicamente: legge delega. Il governo è delegato ad emanare atti avente forza di legge che abbiano il contenuto dei CCNL depositati presso il ministero del lavoro entro 15 mesi…

30 La regola della prevalenza (il principio del favor)
La legge Vigorelli stabilisce l’estensione anche dei contratti collettivi provinciali autonomi rispetto a quelli nazionali, a condizione che contengano norme di miglior favore rispetto al contratto nazionale.

31 Il tentativo di fare della legge vigorelli il meccanismo “generale”
Impossibilità di recepire alcuni importanti contratti Impossibilità di emanare i d.lgs. nei termini stabiliti dalla legge Legge di proroga: 1° ottobre 1960, n.1027 Corte Cost. 106/1962.

32 L’efficacia Soggettiva del contratto nell’esperienza dei giudici
Il combinato disposto degli artt. 36 cost cod.civ. […] In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali

33 Estensione al datore non iscritto
Rinvio esplicito nel contratto individuale Applicazione spontanea (implicita) del CC o di numerose clausole di esso Applicazione ripetuta del CC (uso aziendale)

34 Incentivi all’applicazione
E’ necessario applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona per poter usufruire di/partecipare a: Sgravi contributivi, fiscalizzazioni degli oneri sociali Appalti di opere pubbliche Finanziamenti agevolati

35 L’ambito di applicazione oggettiva del contratto collettivo

36 L’art.2077 cod.civ. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale. — I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro

37 Costituisce la disciplina di tutti
i rapporti individuali: i contratti individuali si devono conformare ad esso. Il contratto collettivo (corporativo) Ha efficacia anche nei confronti dei contratti individuali preesistenti Può essere derogato da clausole più favorevoli

38 Inderogabilità in peius
del contratto individuale

39 Ma l’art.2077 è applicabile ai CC di diritto comune? Sì!
secondo la giurisprudenza, che separava la questione dell’erga omnes dalla questione dell’inderogabilità No! Secondo la dottrina che riteneva incompatibile l’art.2077 con la natura privatistica del CC

40 Rinunzie e transazioni
Rinunzie e transazioni. — Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. [ ... ]


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