La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

RENATO BISSI commercialista

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "RENATO BISSI commercialista"— Transcript della presentazione:

1 RENATO BISSI commercialista
Ruolo e responsabilità dei professionisti preposti ad incarichi di consulenza, custodia, amministrazione, curatela negli uffici giudiziari Cenni sul reato di falsa perizia e interpretazione. Le sanzioni disciplinari previste per gli iscritti all’Albo dei periti e all’Albo dei C.T. del Tribunale Ordinario RENATO BISSI commercialista MILANO 19 APRILE 2017 ODCEC MILANO

2 Premessa La diversificazione degli incarichi giudiziari a commercialisti ed esperti contabili, consiglia un approfondimento dei problemi connessi al concreto espletamento di dette funzioni. Si rende così necessario, in un’ottica realista, sostenere e lumeggiare – anche a livello istituzionale – l’insostituibile funzione che l’intera categoria dei professionisti contabili espleta a favore dell’intero comparto Giustizia. Vengono così in rilievo: - nella Giustizia ordinaria, gli incarichi gestori e liquidatori, tra cui le curatele fallimentari; le funzioni delegate (esecuzioni immobiliari); i compiti peritali e di consulente tecnico in materia civile e penale; gli incarichi da nomine in sede di giurisdizione volontaria; - nella Giustizia amministrativa gli incarichi di consulente tecnico; - nella Giustizia tributaria i compiti di consulente tecnico; - la Legge 24 marzo 2001 n. 89 detta Legge Pinto sulla ragionevole durata del processo, in particolare nelle procedure concorsuali ed esecutive, con gli ipotetici riflessi sui Giudici e sui professionisti delegati e curatori fallimentari; - le sanzioni disciplinari previste per i periti ed i C.T. iscritti agli albi del Tribunale.

3 Art. 19 disp. att. c.p.c. R.D.n. 1368 1941 19. Disciplina
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica  o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale  specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14

4 20. Sanzioni disciplinari.
Art. 20 disp. att. c.p.c. 20. Sanzioni disciplinari. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 1. l'avvertimento; 2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno; 3. la cancellazione dall'albo.

5 21. Procedimento disciplinare.
Art. 21 disp. att. c.p.c. 21. Procedimento disciplinare. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo ultimo comma.

6 Art. 70 disp. att. c.p.p. All D. Lgs. n. 271 1989
70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti 1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione. 2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime. 3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3. 4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'articolo 68.

7 Art. 71 disp. att. c.p.p. 71.  Procedimento per l'applicazione delle sanzioni 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70 il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68, comma 3.

8 Criticità Storicizzazione dei fatti Assunzione di informazioni
Mancanza di una tipizzazione degli illeciti. Assenza di un codice deontologico od etico. Per la natura amministrativa modalità eventuale esame di testi, accompagnamento di testi, trattandosi di procedimento amministrativo regolato dalla L. n Modalità e tempi di accesso agli atti del procedimento giusta L. 241/1990 Cumulo regimi disciplinari (esempio medico dipendente della P.A.)

9 Natura giuridica dei procedimenti disciplinari
Vi sono moduli giurisdizionali, moduli amministrativi, moduli contrattuali. Secondo la Consulta -la vigente legislazione in tema di responsabilità disciplinare é variamente articolata, ispirandosi a criteri spesso difformi, in funzione delle diverse esigenze che tende a soddisfare. In questa materia, la discrezionalità legislativa spazia entro un ambito larghissimo, com'è d'altronde naturale, trattandosi di operare una valutazione comparativa dei due contrapposti interessi, del prestigio della funzione e di una giusta tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici o dei singoli appartenenti agli ordini professionali. C. Cost. Sent. 22 giugno 1976 n. 145 - l’esercizio della funzione disciplinare nell’ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprime con modalità diverse che caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, […] in rispondenza a scelte del legislatore, la cui discrezionalità in materia di responsabilità disciplinare spazia entro un ambito molto ampio. C. Cost. Sent. 19 maggio 2008 n. 182

10 Art. 653 c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare 
1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

11 c.p. art. 373. Falsa perizia o interpretazione
Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte . 1. Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito per mezzo di un fatto costituente frode processuale deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso, il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria), in modo che l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra. (La Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito - il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia - facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa). Cass. Sez. VI, sent. n del 16 giugno 1999 2. Il reato di falsa perizia non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall’art. 2 c.p.  che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11 comma 6 del D.L. n convertito in L , in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell’art. 373 c.p. sia intenzionale. Cass. Sez. VI, sent. n aprile 1999

12 c.p.c. art. 64. Responsabilità del consulente
Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (c.p. 314, 366, 373, 376, 377, 384). In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro Si applica l’art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

13 L’art. 64 c.p.c. prevede un’ipotesi specifica di responsabilità aquiliana
(cfr. Cass. n /92, nonche n. 2359/10)


Scaricare ppt "RENATO BISSI commercialista"

Presentazioni simili


Annunci Google