Scaricare la presentazione
La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore
PubblicatoMichelangelo Lucio Antonucci Modificato 6 anni fa
1
COSAP SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.
2
Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Firenze , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
3
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno. Le frazioni di anno ai fini della determinazione del Canone sono computate per intero.
4
Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile realizzate a seguito del rilascio di un atto concessorio ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione
5
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico (inteso anche come sopra/sotto suolo) oppure le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve, benchè escluso dal pagamento del Canone, ai sensi dell'art.4 del Regolamento Comunale COSAP comunque ottenere il relativo atto concessorio costituente titolo per effettuare l'occupazione stessa:
6
CALCOLO Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone, dovuto per l'intero anno solare indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa base (art.22 Reg. COSAP) x il coefficiente moltiplicatore (art. 23 Reg. COSAP) x la misura dell'occupazione. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera x il coefficiente moltiplicatore x la misura dell'occupazione x il numero dei giorni dell'occupazione.
7
Per le occupazioni permanenti il pagamento del Canone, dovuto per l'intero anno solare, deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre dell'anno del rilascio, mentre per le successive annualita' il versamento deve essere effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
8
Per le occupazioni temporanee invece il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione stabilito nell'atto stesso. Se il Canone da versare è superiore a Euro 258,23 puo' essere corrisposto in n. 3 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze: 31 maggio - 31 luglio - 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio, per le concessioni rilasciate dal 1 novembre in poi
9
ESCLUSIONI DAL CANONE Sono esclusi dal Canone diverse occupazioni tra le quali a titolo esemplificativo: innesti/allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi; insegne/impianti di pubblicità; tende solari,faretti,lampioni,specchi parabolici,griglie,festoni adobbi e luminarie. L'elenco completo delle esclusioni è stabilito dall'art.4 del Regolamento COSAP
10
AGEVOLAZIONI L'elenco completo delle agevolazioni è stabilito dagli art.26 e 27 del Regolamento COSAP.
Presentazioni simili
© 2024 SlidePlayer.it Inc.
All rights reserved.