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Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario

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Presentazione sul tema: "Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario"— Transcript della presentazione:

1 Corso Informativo sul Diritto Internazionale Umanitario
2° parte Cap. com. CRI Renato Pizzi Consigliere Qualificato Istruttore Consigliere Giuridico FF.AA. Membro Istituto Internazionale di Diritto Umanitario

2 Il ruolo del CICR nei conflitti armati
.

3 Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)
Associazione privata regolata dal codice civile svizzero imparziale indipendente neutrale

4 CICR: missione esclusivamente umanitaria
la vita e la dignità delle vittime della guerra e delle violenze interne le vittime della guerra o delle violenze interne le attività internazionali di soccorso del Movimento nei conflitti promozione e diffusione del diritto internazionale umanitario Proteggere Assistere Dirigere e coordinare Prevenire la sofferenza

5 Attività in caso di conflitto armato
Visita ai Prigionieri di Guerra e alle persone private della libertà. Intermediario neutro. Ristabilire i legami familiari.

6 Delegazione CICR Personale sanitario
Capo delegazione Personale sanitario Personale amministrativo / logistico Ricercatori Agenzia Centrale di Ricerche

7 PG nei conflitti internazionali: attività CICR 2003
PG visitati 6.795 PG nuovi registrati nel 2003 5.210 PG rilasciati 5.902 PG rimpatriati dal / tramite il CICR 1.673 Visite effettuate 57 Luoghi di detenzione 25

8 C I C R DISCREZIONE - visitare i campi di prigionia e di internamento
- intrattenersi senza testimoni con i prigionieri proteggere e aiutare le categorie protette dalle Convenzioni di Ginevra: - feriti - prigionieri di guerra - internati civili - popolazione nei territori occupati - rifugiati - profughi - sfollati - redazione di rapporti sull’attività C I C R DISCREZIONE

9 La regola della discrezione
Il CICR, quando rileva una infrazione alle norme del D.I.U., non la rende pubblica, ma la contesta direttamente ai responsabili, ad ogni livello di scala gerarchica. Solo quando ogni sforzo diplomatico risulta inutile, il CICR si riserva il diritto di denunciare eventuali illeciti alla opinione pubblica.

10 Persone private della libertà: attività CICR 2003
Detenuti visitati Detenuti visitati e seguiti individualmente Detenuti nuovi registrati nel 2003 34.418 Detenuti rilasciati 54.961 Visite effettuate 5.223 Luoghi di detenzione 1.933 Detenuti che hanno incontrato i famigliari tramite il CICR 10.476

11 INTERVENTO C I C R FICRMR ACNUR area dei combattimenti DELEGAZIONE
IN CASO DI GUERRA area dei combattimenti C I C R assistenza ai profughi fuori zona di combattimento DELEGAZIONE - MEDICI - INFERMIERI - CONDUCENTI - RICERCATORI ACR FICRMR ACNUR

12 Diritto di iniziativa CICR statutario convenzionale
Statuto della Croce Rossa Internazionale articolo VI, § 5 e 6 situazioni gestibili - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int.nali - tensioni interne - disordini interni Convenzioni di Ginevra del 1949 Protocolli aggiuntivi del 1977 situazioni gestibili: - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int.nali

13 CICR AGENZIA sul posto CENTRALE RICERCHE a Ginevra
-raccogliere informazioni relative a: - prigionieri - internati - profughi - informare le famiglie sulla sorte dei propri congiunti - cercare materialmente i dispersi - riunire le famiglie a Ginevra 50 milioni di schede raccolte in un archivio informatico unico

14 II Guerra mondiale: messaggio ACR

15 Messaggi di Croce Rossa: attività ACR 2003
Messaggi raccolti da detenuti 89.212 da ragazzi non accompagnati o separati 7.389 da civili Messaggi distribuiti 55.238 4.064 Messaggi non distribuiti (rimandati al mittente) 41.945

16 l’ Emblema di Croce Rossa
1864: 1° Convenzione di Ginevra - Art.7 “Una bandiera distintiva ed uniforme sarà adottata per gli ospedali, i posti di soccorso e le evacuazioni. …Anche un bracciale sarà ammesso per il personale neutralizzato… La bandiera ed il bracciale recheranno una croce rossa in campo bianco.”

17 LA GUERRA RUSSO - TURCA DEL 1876: il governo Turco comunica che proseguirà a riconoscere le protezioni attribuite all’emblema di Croce Rossa, ma adotterà, per le proprie strutture di sanità militari, l’emblema della mezzaluna rossa. La Persia chiede di utilizzare un simbolo che rappresenta un leone e un sole rossi. Il Siam vuole introdurre la fiamma rossa. Solamente i primi due emblemi vengono riconosciuti, con la Convenzione di Ginevra del 1929, esclusivamente per gli Stati che già li adottavano (Persia, Turchia, Egitto). L’origine dell’emblema viene ricondotto all’omaggio per la Svizzera.

18 Art. 38 - I Convenzione di Ginevra 1949
…il segno araldico della croce rossa è mantenuto come emblema e segno distintivo del servizio sanitario degli eserciti… …sono ammessi la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi…

19 USO DISTINTIVO DELL’EMBLEMA
Art I Conv. Ginevra E’ destinato ad indicare in tempo di pace l’appartenenza di una persona o un bene al movimento internazionale di Croce Rossa… L’uso ne è autorizzato per attività conformi ai Principi Fondamentali… …deve essere di dimensioni ridotte...

20 USO PROTETTIVO DELL’EMBLEMA
Art I Conv. Ginevra il simbolo protettivo in tempo di conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita a malati, feriti, naufraghi, personale sanitario e religioso, unità e mezzi di trasporto sanitari, poiché non prendono, o non prendono più parte, alle ostilità… …deve essere di grandi dimensioni per essere visibile anche a distanza.

21 DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO
Stabilimenti fissi e formazioni sanitarie mobili delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt ) Personale sanitario e religioso permanente delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt. 24, 26, 40) personale sanitario delle FF.AA. impiegato temporaneamente (G.I Artt. 25, 41) materiale sanitario delle FF.AA. e delle Società di soccorso (G.I Artt. 35, 36, 39)

22 DIRITTO ALL’USO DELL’EMBLEMA A TITOLO PROTETTIVO
C.I.C.R. organismi internazionali della C.R. e M.R. e loro personale (I P.A.Art. 81) società di soccorso riconosciute, anche di un Paese neutrale, non appartenenti alla C.R. (G.I Artt. 26, 27)

23 Abuso dell’Emblema Art. 53 - I Conv. Ginevra - 1949
vieta l’uso dell’emblema da parte di privati, società o ditte commerciali che non vi abbiano diritto in virtù della Convenzione Art I P.A vieta l’uso indebito del segno distintivo… L. 740 del … vieta l’abuso dell’emblema e della denominazione di “Croce Rossa” in Italia

24 III protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1946
Il nuovo Emblema Conferenza Internazionale 2005 III protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1946

25 Perché un emblema aggiuntivo?
Il nuovo Emblema Perché un emblema aggiuntivo? Per permettere l’ingresso nella Federazione di Società Nazionali che non hanno ratificato gli emblemi precedenti. Per offrire un ulteriore elemento di PROTEZIONE quando gli emblemi in uso non offrono sufficienti garanzie.

26 Il nuovo Emblema Il nuovo Emblema quindi si AFFIANCA e non sostituisce la croce e la mezzaluna. E’ stato scelto in quanto emblema neutrale e senza alcun possibile riferimento politico, religioso, razziale.

27 Il Terzo Protocollo del 2005
Possono utilizzare il nuovo emblema distintivo aggiuntivo le SOCIETA’ NAZIONALI DELLE PARTI CONTRAENTI (in base alle normative nazionali e internazionali vigenti); Le strutture sanitarie e religiose delle forze armate delle Parti Contraenti Le Società Nazionali di CR e MR, il CICR e la Federazione in circostanze eccezionali e in via temporanea per garantire la funzione protettiva.

28 COS’ E’ IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - D.I.U. -
REGOLE CHE IN UN CONFLITTO ARMATO PROTEGGONO LE PERSONE CHE NON PRENDONO O NON PRENDONO PIU’ PARTE ALLE OSTILITA’ E PONGONO LIMITI ALL’IMPIEGO DI MEZZI E METODI DI GUERRA.

29 L'origine di tutto: la Conferenza Diplomatica (26 ottobre 1863)
Parteciparono 16 paesi: 1. Austria, 2. Bade, 3. Baviera, 4. Spagna, 5. Francia, 6. G. Bretagna, 7. Hanovre, 8. Hesse, 9. Italia, 10. Paesi Bassi, 11. Prussia, 12. Russia, 13. Saxe, 14. Suède, 15. Wurtemberg, 16. Conf. Svizzera.

30 CONVENZIONE 22 AGOSTO 1864 PROTEZIONE DEI FERITI
PROTEZIONE DEI SOCCORRITORI DEFINIZIONE DELL'EMBLEMA DI PROTEZIONE

31 TRATTATO DI SAN PIETROBURGO 1868
IL DIRITTO DEGLI STATI NELL'USO DELLA FORZA BELLICA NON E' ILLIMITATO SCOPO DEL CONFLITTO SCONFIGGERE L'ESERCITO AVVERSARIO NON DISTRUGGERE LO STATO NEMICO

32 EVOLUZIONE DEL DIU CONVENZIONE DI GINEVRA 1864
TRATTATO DI S. PIETROBURGO 1868 (clausola Martens) CONVENZIONI DELL’ AJA 1907 CONVENZIONI DI GINEVRA 1949 CONVENZIONE PER I BENI CULTURALI 1954 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 1977 CONVENZIONI AD HOC (armi convenzionali, armi chimiche, mine antiuomo etc.)

33 COS’E’ IL D.I.U. Le diverse tipologie di conflitto armato
CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE: COMBATTIMENTO TRA FORZE ARMATE DI DUE O PIU’ STATI (QUESTA DEFINIZIONE INCLUDE LE GUERRE DI LIBERAZIONE NAZIONALE).

34 COS’E’ IL D.I.U. Le diverse tipologie di conflitto armato
CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE: COMBATTIMENTO CHE AVVIENE SUL TERRITORIO DI UNO STATO TRA LE FORZE ARMATE REGOLARI E GRUPPI ARMATI IDENTIFICABILI O FRA GRUPPI ARMATI CHE SI COMBATTONO TRA LORO.

35 I guerra mondiale: Personale sanitario con cane da soccorso.

36 Condotta delle operazioni: Principio di distinzione:
In un conflitto si devono poter dividere e riconoscere COMBATTENTI e POPOLAZIONE CIVILE / OBBIETTIVI MILITARI e BENI CIVILI

37 Distinzione tra COMBATTENTE E PERSONA CIVILE
E’ COMBATTENTE chi - prendendo parte attiva al conflitto armato- rientra nella definizione data dalle Convenzioni. Si distingue il combattente LEGITTIMO dal combattente ILLEGITTIMO. È PERSONA CIVILE chi non rientra nella definizione di combattente.

38 Condotta delle Operazioni: Il principio di proporzionalità
Il responsabile in comando di una azione militare deve considerare il rapporto tra il vantaggio che intende conseguire e il livello di forza bellica che può utilizzare. L’azione è proporzionata quando non provoca danni incidentali a persone o cose, eccessivi rispetto al valore del risultato conseguito.

39 Condotta delle operazioni: deroga al principio di proporzionalità
Necessità militare

40 COMBATTENTI LEGITTIMI
Membri delle Forze Armate regolari membri di milizie e corpi volontari che tuttavia: siano sottoposti a un comando responsabile portino un segno distintivo riconoscibile a distanza portino apertamente le armi rispettino gli usi e le leggi di guerra la popolazione di un territorio che spontaneamente e senza organizzarsi, reagisce a un’aggressione (c.d. levata in massa) i membri di un movimento di resistenza organizzato, purché rispettino le regole del punto due.

41 COMBATTENTI ILLEGITTIMI
Sono coloro che partecipano ai combattimenti senza rispondere ai requisiti dei combattenti legittimi, come: spie: persone che clandestinamente raccolgono informazioni in territorio occupato dal nemico (senza uniforme, se militari). Necessario lo stato di flagranza. Mercenari: persone che non appartengono allo Stato belligerante le quali prendono parte alle ostilità per ottenere un vantaggio economico e a cui siano state promesse retribuzioni molto superiori ai combattenti di pari grado e funzioni dello Stato belligerante.

42 COMBATTENTI LEGITTIMI CONFLITTO INTERNAZIONALE PRIGIONIERO DI GUERRA
SOLO I COMBATTENTI LEGITTIMI DI UN CONFLITTO INTERNAZIONALE HANNO DIRITTO ALLO STATUS DI PRIGIONIERO DI GUERRA

43 TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI DI GUERRA (PG)
III CONVENZIONE DI GINEVRA (1949) “tratta il prigioniero di guerra come tratti il tuo soldato” STATUS DUBBIO: PG FINO A GIUDIZIO DI UN TRIBUNALE COMPETENTE

44 DIRITTI DEL Prigioniero di Guerra
Obbligo di dichiarare esclusivamente nome, cognome, grado, data di nascita e numero di matricola divieto per la potenza detentrice di esercitare violenze fisiche o morali per ottenere informazioni diritto ad essere trasferiti in condizioni di sicurezza verso zone lontane dal fronte e non essere esposti inutilmente al pericolo diritto di godere delle stesse condizioni riservate alle truppe della potenza detentrice in materia di vitto e alloggio diritto a non essere impiegati in lavori pericolosi, degradanti o con finalità belliche diritto a processo equo in caso di procedimento giudiziario (tentare la fuga comporta solo una sanzione disciplinare) diritto all’ immediato rimpatrio al termine delle ostilità.

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46 I COMBATTENTI NEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI (guerre civili)
Convenzioni di Ginevra 1949: ARTICOLO 3 COMUNE Protocolli aggiuntivi 1977: SECONDO PROTOCOLLO

47 NON SONO CONSIDERATI COMBATTENTE.
II Protocollo aggiuntivo del 1977 Le persone che prendono parte ad un conflitto armato non internazionale, NON SONO CONSIDERATI COMBATTENTE. Se catturate, non godono dello status di PG. Diritto a garanzie minime di umanità, anche in assenza di norme precise di riferimento, (Clausola Martens)

48 La protezione della popolazione civile
Chiunque non rientri nella definizione di combattente, viene considerato POPOLAZIONE CIVILE

49 conflitto armato internazionale
Le norme internazionali proteggono la popolazione civile in caso di guerra IV C.G. 49 I P.A. 77 In caso di conflitto armato internazionale guerra civile Popolazione Civile II P.A. 77

50 Protezione generale Diritto di protezione inalienabile;
Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone sanitarie e di sicurezza; Facoltà per le Parti in conflitto di creare zone neutralizzate nelle regioni dove si svolgono i combattimenti; Feriti, malati, invalidi e donne incinte hanno diritto a protezioni particolari; Impegno delle Parti in conflitto per sgomberare feriti, malati, vecchi, fanciulli e partorienti dalle zone di guerra; Dovere di assistenza per minori di quindici anni orfani di guerra o separati dalle famiglie.

51 Protezione nei territori occupati
Rispetto della persona, onore, diritti familiari, convinzioni religioni, abitudini e costumi; Nessuna discriminazione basata su sesso, razza, religione, opinione politica (possono essere prese misure di controllo per fini militari, come soggiorno obbligato o internamento); Divieto di utilizzo come scudi umani; Rispetto contro brutalità, violenza, uccisione, mutilazioni, esperimenti medici non necessari, torture; Libertà di comunicare con una Potenza protettrice o con il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

52 Protezione dagli effetti della guerra
In generale: Il diritto di scegliere mezzi e metodi di combattimento non è illimitato; In ogni caso vanno evitati mali superflui e sofferenze inutili; In ogni momento vanno distinti i combattenti dalle persone civili; gli obiettivi militari dai beni civili Va presa ogni precauzione per evitare o minimizzare perdite alla popolazione civile.

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54 La repressione dei crimini di guerra

55 Tribunali penali internazionali

56 Trattato di Versailles
(28 giugno 1919) Articoli 227, 228, 229, 230 Le Potenze dell’Intesa chiedono agli Imperi Centrali la consegna di 900 persone per sottoporle a giudizio penale. Gli imputati saranno giudicati da una Corte Internazionale, per la violazione delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907 Riduzione degli imputati Da 900 a 45 Il primo è il Kaiser Guglielmo II La Corte Internazionale non viene costituita Il processo viene affidato alla Corte Suprema del Reich con sede a Lipsia

57 della responsabilità penale personale
LIPSIA 23 maggio – 16 luglio 1921 Imputati: Guglielmo II 44 alti ufficiali di esercito e marina Capi d’accusa: maltrattamento dei prigionieri di guerra affondamento di navi ospedale inglesi Pene comminate: pene detentive minori – Il Kaiser sfugge al carcere riparando in Olanda Affermazione della responsabilità penale personale

58 …violazione delle leggi e degli usi di guerra
Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Crimini di guerra …violazione delle leggi e degli usi di guerra Articolo 8 Principio della responsabilità personale Il fatto che un imputato abbia agito per eseguire un ordine del suo governo o di un superiore gerarchico non lo esenterà da responsabilità

59 Crimini contro l’umanità
Statuto del Tribunale Militare Internazionale per la punizione dei grandi criminali di guerra delle Potenze dell’Asse Crimini contro l’umanità Omicidio volontario Sterminio Riduzione in schiavitù Deportazione Persecuzione per motivi politici, razziali, religiosi Ogni altro atto disumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile prima e durante la guerra

60 Goring c c c c impiccagione Ribbentrop c c c c impiccagione
Goring c c c c impiccagione Ribbentrop c c c c impiccagione Keitel c c c c impiccagione Rosemberg c c c c impiccagione Kaltenbrunner i n c c impiccagione Frank i n c c impiccagione Frick i c c c impiccagione Streicher i n n c impiccagione Sauckel i i c c impiccagione Jodl c c c c impiccagione Seyss – Inquart i c c c impiccagione Hess c c i i ergastolo Funk i c c c ergastolo Raeder c c c n ergastolo Von Schirach i n n c 20 anni Speer i i c c 20 anni Von Neurath c c c c anni Donitz i c c n 10 anni Schacht i i n n assolto Von Papen i i n n assolto Fritzsche i c i i assolto 1 Complotto e cospirazione 2 crimini contro la pace 3 crimini di guerra 4 crimini contro l’umanità

61 Principi di Norimberga Commissione delle Nazioni Unite
Per il diritto internazionale Principio della responsabilità personale Primato del diritto internazionale sul diritto nazionale Superamento dell’immunità sulla base degli atti di sovranità Superamento dell’immunità sulla base degli ordini superiori Diritto ad un processo equo Definizione di crimine internazionale Qualificazione della complicità come crimine Risoluzione 95 (I) dell’11 dicembre 1946 Riconoscimento della Sentenza emessa dal Tribunale Militare Int.le come giuridicamente vincolante in ambito internazionale

62 la Corte Penale Internazionale

63 Conferenza diplomatica
dei plenipotenziari Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998

64 L’Aja Capitolo I Sede: istituzione della Corte Articolo 1
…istituzione permanente… che esercita la sua competenza nei confronti delle persone per i crimini più gravi di rilievo internazionale

65 perpetrati nell’ambito Crimini contro l’umanità
Presupposto perpetrati nell’ambito di un attacco generalizzato o sistematico, diretto verso una popolazione civile e si è a conoscenza dell’attacco Crimini contro l’umanità a) uccisione b) sterminio c) riduzione in schiavitù d) deportazione o trasferimento coatto e) prigionia o altra forma di restrizione grave della libertà in violazione delle norme d.i.u. f) tortura g) violenza carnale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata gravidanza forzata, sterilizzazione forzata… h)persecuzione di ogni gruppo o collettività i) scomparsa forzata j) crimini di apartheid k) altri atti inumani di natura analoga volti a causare intenzionalmente gravi sofferenze o gravi pregiudizi all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale

66 Le Pene Capitolo VII Articolo 77
a) reclusione a termine fino ad un massimo di 30 anni b) ergastolo estrema gravità del reato situazione personale del condannato c) in aggiunta alla pena principale: - pena pecuniaria - confisca di utili, beni, averi ricavati direttamente o indirettamente dal reato

67 I testi e le immagini riprodotte sono una libera rappresentazione dell’autore e non impegnano in alcun modo il CICR, la FICRMR e la CRI, di cui non rappresentano espressione ufficiale.


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