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Gli assetti della contrattazione
8 aprile 2016 1
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L’accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993
- parte prima - 2
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Il contenuto del protocollo
Politica dei redditi e dell’occupazione; Assetti contrattuali; Politiche del lavoro; Sostegno al sistema produttivo. 3
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La politica dei redditi
E’ uno strumento indispensabile della politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva e la competitività delle imprese. 4
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Il Governo si impegna a ... Adottare politiche di bilancio tese ad ottenere un tasso di inflazione allineato ai paesi europei; Ridurre il debito pubblico ed il deficit dello Stato; Assicurare la stabilità valutaria. 5
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Cui consegue... L‘impegno a creare condizioni per dare efficienza e competitività alle imprese ed alla P.A. ; L’impegno, reso possibile dalla riduzione dell’inflazione, a mantenere il potere d’acquisto dei salari. L’impegno a politiche di bilancio tese ad allineare il costo del denaro a quello del resto d’Europa. 6
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In particolare... I titolari di imprese (fra cui lo Stato) ed i pubblici gestori di imprese si impegnano a perseguire efficienza, innovazione e sviluppo per contenere i prezzi; Il Governo, come datore di lavoro, terrà un comportamento coerente anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione 7
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Le parti sociali invece ...
Si impegnano a perseguire comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.. “La rivoluzione copernicana delle relazioni industriali”. 8
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Gli assetti della contrattazione
Prevedono: un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori. 9
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Il contratto nazionale
Le parti concordano che il ccnl avrà due parti: una di durata quadriennale per la materia “normativa”, l’altra di durata biennale per la parte “economica”. 10
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In particolare ... La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata. Si terrà conto dell’obiettivo della salvaguardia del potere d’acquisto dei salari, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore. 11
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In sede di rinnovo ... Ulteriori elementi di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione fra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di scambio del paese, nonché dell’andamento delle retribuzioni. 12
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La contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del ccnl. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività nonché di redditività. 13
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L’accordo Quadro 23 gennaio 2009 - parte seconda - 14
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Una soluzione “universale”
A Palazzo Chigi il 22 gennaio 2009 il Governo (datore di lavoro pubblico), le associazioni di rappresentanza datoriale sottoscrivono con tutti i sindacati (tranne la Cgil) un accordo quadro per la riforma degli assetti della contrattazione collettiva. 15
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Una soluzione “sperimentale”
L’intesa ha carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce integralmente le regole già definite nel paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 su “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”. 16
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Una soluzione “su due livelli”
ü un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica ü un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, con vigenza triennale nel rispetto del principio di non sovrapposizione dei cicli negoziali. 17
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La funzione del contratto nazionale
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, tenuto conto della tendenziale omogeneizzazione delle normative nazionali in materia di lavoro determinata dalla appartenenza all’Unione europea. 18
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Il contratto nazionale “sovraordinato”
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce inoltre le materie affidate alla contrattazione di secondo livello, tenendo conto delle diverse specificità settoriali. Un principio di gerarchia nelle fonti ? 19
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Il contratto nazionale “dei minimi”
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria determina l’aumento dei minimi tabellari in coerenza con l’indicatore della dinamica inflativa di cui al punto 2.2., da applicare su una base di computo come indicata nello stesso punto 2.2. 20
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L’IPCA per il contratto nazionale
Si è scelto un indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata – un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi energetici importati. 21
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Gli scostamenti fra previsione e realtà
Si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati. La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata dal Comitato costituito a livello interconfederale quale specifica sede di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del presente accordo. 22
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Procedure e rispetto dei tempi
Il contratto nazionale definisce le procedure nonché i tempi di apertura dei negoziati. Le proposte per il rinnovo saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa sei mesi prima della scadenza del contratto.Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 23
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Il contenzioso “confederale”
Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria non sia stato ancora rinnovato, le parti stipulanti riferiranno alle rispettive Confederazioni le ragioni che non hanno consentito il raggiungimento dell’accordo per il rinnovo del contratto. Comitato paritetico interconfederale 24
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Il contratto di secondo livello
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del “ne bis in idem”. 25
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Triennalità e non sovrapposizione
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 26
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I contenuti economici è consentita l’istituzione di un premio variabile calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. 27
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Il nodo della territorialità
Nel caso di contratti territoriali, laddove previsti, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore. 28
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L’elemento di garanzia retributiva
I contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono stabilire che sia riconosciuto un importo,, a titolo di elemento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria .Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell’ultimo quadriennio. 29
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L’elemento della “discordia”
Viene definita la possibilità per il contratto collettivo nazionale di categoria di definire apposite procedure e modalità per modificare in tutto o in parte, anche in via sperimentale, singoli istituti economici e normativi del ccnl. Derogabilità per gestire situazioni di crisi aziendali o favorire lo sviluppo economico ed occupazionale. 30
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L’accordo Interconfederale
15 aprile 2009 - per Confindustria - 31
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Conferma la “sperimentalità”
L’intesa ha carattere sperimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce integralmente le regole già definite nel paragrafo “2. Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 su “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema produttivo”. 32
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Conferma i “due livelli”
ü un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica ü un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori, con vigenza triennale nel rispetto del principio di non sovrapposizione dei cicli negoziali. 33
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Conferma la funzione del ccnl
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale, tenuto conto della tendenziale omogeneizzazione delle normative nazionali in materia di lavoro determinata dalla appartenenza all’Unione europea. 34
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La natura “sovraordinata”
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria definisce inoltre le materie affidate alla contrattazione di secondo livello, tenendo conto delle diverse specificità settoriali. Un principio di gerarchia nelle fonti ? 35
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Disciplina la “derogabilità del ccnl”
L’accordo interconfederale conferma il demando alla contrattazione collettiva di settore per le deroghe. Saranno i ccnl a stabilire condizioni e procedure per introdurre una disciplina per consentire con accordo aziendale di fissare “deroghe” (in peius) alla disciplina del contratto collettivo nazionale di categoria. Sindacalmente … un “vulnus” … 36
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Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis … possono essere realizzate specifiche intese modificative di uno o più istituti disciplinati dal presente ccnl … … intese definite a livello aziendale con l’assistenza delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti che sottoscrivono in quanto coerenti con quanto previsto al comma precedente … 37
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Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis (segue) … le intese modificative dovranno indicare gli obiettivi che si intendono perseguire (crisi/sviluppo) i riferimenti puntuali alle norme del ccnl oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell’esigibilità dell’accordo … … le intese non potranno riguardare minimi, aumenti periodici di anzianità, diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge 38
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Il ccnl metalmeccanici 15.10.2009
Il famoso articolo 4 bis (segue) … le intese modificative dono trasmesse per la loro validazione alle parti stipulanti in ccnl e, in assenza del loro pronunciamento, trascorsi 20 giorni di calendario, acquisiscono efficacia e modificano, per le materie e la durata definita, le relative clausole del ccnl … 39
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L’accordo Interconfederale
28 giugno 2011 - per Confindustria - 40
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Tre i campi di intervento.
La misurazione della rappresentatività sindacale dentro e fuori dai luoghi di lavoro; L’effettività della contrattazione e l’esigibilità delle intese sottoscritte; La disciplina della derogabilità del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. 41
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La funzione del contratto nazionale
“il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale” 42
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La contrattazione aziendale
La contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge. Un doppio demando: dalla legge e dal ccnl 43
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Le articolazioni contrattuali
il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria può definire, anche sperimentalmente, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei ccnl nei limiti e con le procedure stabilite dagli stessi ccnl. Ove non previste e in attesa dei rinnovi dei CCNL, i contratti collettivi aziendali conclusi con le rsu d’intesa con “le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente AI” potranno definire intese modificative. 44
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Con quali limiti … Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi … … con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative esplicano l’efficacia generale come disciplinata ne l presente accordo . 45
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L’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011 convertito in legge 14 settembre 2011 n.148
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Il primo comma … i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. 47
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Il secondo comma … Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e all’introduzione di nuove tecnologie; … (segue) 48
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Il secondo comma … Segue … b) alle mansioni del lavoratore, ala classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alla modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le co.co.pro e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e … 49
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Il secondo comma … Segue … e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. 50
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Il comma 2 bis … Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle leggi che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 51
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Il terza comma … Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. 52
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Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia
Palazzo Chigi, 21 novembre 2012 53
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Le ragioni delle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia - parte prima- 54
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La prima richiesta del governo
Eliminare dalla contrattazione collettiva nazionale ogni forma di indicizzazione automatica dei salari . La “vexata quaestio” dell’indice IPCA inteso come indicizzatore automatico anziché quale indicatore di riferimento per la contrattazione di categoria.
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La seconda richiesta … Definire un’ampia intesa per consentire un recupero di produttività del lavoro anche al fine di giustificare l’appostamento di risorse per la detassazione del salario di produttività. La necessità di adottare criteri per dare selettività alle misure e rendere davvero efficaci le politiche di premialità.
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La costruzione di una piattaforma comune…
Viene definita una piattaforma negoziale da parte delle associazioni datoriali partendo da un documento master di ben 27 pagine che si riduce a 6 pagine su 7 punti. L’obiettivo comune è un accordo entro il 18 ottobre 2012, in tempo utile per il Consiglio europeo.
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I contenuti delle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia - parte seconda - 58
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I capitoli del documento
Premessa Considerazioni introduttive Relazioni industriali e contrattazione collettiva Rappresentanza La partecipazione dei lavoratori nell’impresa Formazione e occupabilità delle persone Mercato del lavoro e solidarietà intergenerazionale Contrattazione collettiva per la produttività
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Premessa “di principio”
Valorizzazione della contrattazione collettiva quale strumento per la produttività e la competitività. Rispetto dell’autonomia contrattuale (per i contenuti) e attesa di determinazioni conseguentemente coerenti di Governo e Parlamento. Necessità (per sostegno e promozione) di misure strutturali di incentivazione fiscale e contributiva degli accordi collettivi finalizzati alla crescita della produttività.
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La condizionalità “politica”
Le parti firmatarie concordano : la soglia di reddito fino alla quale applicare le agevolazioni promesse dal Governo( redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui); la misura della detassazione 10% L’elevazione della decontribuzione, come fissata nel patto per il welfare del 2007 (legge 247/2007), fino al 5% . Il Governo si dichiara indisponibile sulla decontribuzione.
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Relazioni industriali e contrattazione collettiva
Obiettivo comune: relazioni industriali capaci di creare condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare sistema produttivo, occupazione e retribuzioni. L’impianto è quello dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011: due livelli di contrattazione. CCNL come strumento per garantire la certezza trattamenti comuni per tutti Contrattazione di secondo livello (genericità necessaria) per rispondere alle esigenze della produttività e della crescita.
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Il contratto collettivo nazionale
Semplificazione normativa, e una chiara delega alla contrattazione aziendale su materie che possono incidere su crescita e produttività (prestazione lavorativa, orari e organizzazione). Dinamica potere d’acquisto retribuzioni entro i limiti definiti dalle norme vigenti (IPCA) in coerenza con tendenze economia, mercato lavoro, competizione internazionale, andamento settoriale Un passo avanti rispetto all’accordo interconfederale del 2009 recuperando il contemperamento del protocollo del 1993
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La quota degli aumenti del contratto collettivo nazionale
Possono definire che una quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi dei contratti nazionali sia destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi ad incrementi della produttività e redditività definiti dalla contrattazione di secondo livello. Tale quota resterà parte integrante dei trattamenti economici comuni per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione dei ccnl laddove non vi fosse o venisse meno la contrattazione di secondo livello.
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La contrattazione di secondo livello
La dizione “ contrattazione di secondo livello” per quanto concerne Confindustria si deve intendere riferita alla “contrattazione aziendale ovvero territoriale laddove esistente secondo le prassi in essere”. Nessuna intenzione di Confindustria di legittimare il livello di contrattazione territoriale quale terzo possibile livello negoziale.
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Contrattazione collettiva per la produttività
Piena autonomia della contrattazione collettiva e, quindi, minore legislazione sulle materie che incidono sulla produttività Impegno ad affrontare nella contrattazione collettiva: Equivalenza mansioni e integrazione competenze Sistemi di orari e loro distribuzione Impiego di nuove tecnologie
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Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Il decentramento della contrattazione collettiva era già ampiamente legittimato dall’articolo 8 del decreto legge 138/2011. Da un punto di vista tecnico-giuridico non sarebbe stato necessario. Esso diventa necessario solo perché le confederazioni sindacali hanno deciso di cancellare politicamente la norma del 2011” Pietro Ichino, Il professor Ichino, giuslavorista, approva ma con una interessante riserva, Il Foglio
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Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“L’attuazione di questo accordo può essere vanificata dalle controversie della cgil perché è ancora in vigore l’accordo fra Confindustria e parti sociali che punta a sterilizzare l’articolo 8 (nota a verbale in calce all’accordo del 28 giugno 2011) … L’accordo non sarebbe stato necessario ma io aggiungo, benchè non necessario l’accordo non è irrilevante perché adotta un’interpretazione restrittiva dell’articolo 8” Forte Francesco, Cosa manca sulla produttività ad una timorosa Confindustria, Il Foglio
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Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Non è fuori luogo pensare che questa intera partita negoziale nasca anche con la volontà sottotraccia di archiviare l’articolo 8 e l’efficacia degli accordi di prossimità se non addirittura di ricentralizzare la gestione degli orari di lavoro . Questa stagione non chiede una nuova regolamentazione ma una nuova capacità dei sindacalisti… “ Lucia Valente, I negoziatori d’azienda non sono pronti a trattare di produttività, l’Unità
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Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Le parti ritengono necessario che la contrattazione collettiva fra le organizzazioni comparativamente più rappresentative, nei singoli settori, su base nazionale, si eserciti con piena autonomia su materie oggi regolate in maniera prevalente od esclusiva dalla legge. L’obiettivo è quello di avere maggiore spazio per l’autonomia collettiva ( di qualunque livello). Per questo obiettivo la strada è quella degli avvisi comuni con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale nei singoli settori.
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Il rapporto con l’articolo 8 della legge 148/2011
“Le parti chiedono che in conseguenza di quanto sopra convenuto vengano assunti a livello legislativo, anche sulla base di avvisi comuni, provvedimenti coerenti con le intese intercorse e con la presente intesa. un disegno per la governance della materia “anche sulla base …”, ma non solo … meno leggi, piuttosto che deroghe … in un quadro della “rappresentanza” definita
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