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L’illecito internazionale e la responsabilità

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Presentazione sul tema: "L’illecito internazionale e la responsabilità"— Transcript della presentazione:

1 L’illecito internazionale e la responsabilità
Trieste 19 aprile 2017 Prof. Sara Tonolo

2 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
= relazioni giuridiche che vengono ad esistere come conseguenza della commissione del fatto illecito; = Insieme degli obblighi derivanti dalla violazione di un obbligo discendente da una norma di diritto internazionale (Art. 1 Progetto articoli su responsabilità )

3 PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 2001 – ORIGINE (1949/1996/2001)
Inizio dei lavori della Commissione di diritto internazionale: 1949; Prima approvazione in prima lettura: 1996 (relatore Ago poi Riphagen e Arangio Ruiz): progetto c.d. “forte” anche crimini internazionali.

4 PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ - STORIA
Nomina di nuovo relatore: 1997 (Crawford); Approvazione in seconda lettura (2001) da Commissione;

5 PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 1996/2001
Progetto 1996= progetto “forte” per: Art. 19 e distinzione tra crimini e delitti internazionali degli Stati; Riferibilità dei crimini alle gravi violazioni di obblighi erga omnes; Esistenza di SANZIONI specifiche, più gravi, per i crimini dall’art. 52 del Progetto; Concorso di tutti gli Stati per reagire alle gravi violazioni di obblighi erga omnes; Proposta di un meccanismo di accertamento dei crimini davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

6 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE - 1996
Delitti internazionali - Crimini internazionali (art. 19 Progetto 1996) Crimine dello Stato ≠ crimine dell’individuo Esempi: a) aggressione b) Istituzione o mantenimento con la forza di una dominazione coloniale c) schiavitù, genocidio, apartheid d) Inquinamento massiccio dell’atmosfera o dei mari

7 CRIMINE– Art. 19 Progetto 1996 CRIMINE: ATTO INTERNAZIONALMENTE ILLECITO CHE RISULTA DALLA VIOLAZIONE DA PARTE DI UNO STATO DI UN OBBLIGO INTERNAZIONALE TANTO ESSENZIALE PER LA PROTEZIONE DI INTERESSI FONDAMENTALI PER LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE CHE LA SUA VIOLAZIONE E’ RICONOSCIUTA COME UN CRIMINE DA TALE COMUNITA’ NEL SUO INSIEME.

8 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE - 1996
Critiche degli Stati: connotazione penalistica di difficile applicazione nel diritto internazionale Delitti internazionali - Crimini internazionali (art. 19 Progetto 1996)  E’ rimasto l’art. 40 del Progetto 2001: “violazione grave” di obblighi derivanti da norma imperativa del dir. Int.

9 PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 1996/2001
Progetto 2001= progetto “debole” per: NO distinzione tra crimini e delitti internazionali degli Stati – evitare la c.d. “criminalization of international law”; NO Riferibilità dei crimini alle gravi violazioni di obblighi erga omnes- nel progetto 2001 vi è riferimento alla violazione dello ius cogens; - criticabile; si parla di obligations under peremptory norms of general international law o communitarian norms; NO Concorso di tutti gli Stati per reagire alle gravi violazioni di obblighi erga omnes – art. 48 par. 2 distingue i casi in cui vi siano pretese di Stati diversi dallo injured State; Proposta di un meccanismo di accertamento dei crimini davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

10 PROGETTO ARTICOLI RESPONSABILITA’ 2001
Corrisponde al diritto consuetudinario? Conferme di CIG e di altri organi internazionali.

11 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE - 2001
Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati della Commissione di diritto internazionale – 9 agosto 2001  L’Assemblea generale si è limitata a “prendere atto” del progetto e a “raccomandarlo all’attenzione degli Stati” (Ris. 56/83 del ) codificazione di soft law – AG ha preso nota con ris e ha raccomandato agli Stati di porre attenzione (ris 59/35 del , ris. 62/61 del e ris. 65/19 del ).

12 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Violazione di un trattato/di una norma consuetudinaria Illecito Responsabilità internazionale

13 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
= Insieme degli obblighi derivanti dalla violazione di un obbligo discendente da una norma di diritto internazionale Rapporto tra lo Stato autore dell’illecito e lo Stato leso Lo Stato autore ha l’obbligo di effettuare la riparazione; lo Stato leso ha il diritto di pretenderla, e il diritto di comminare una contromisura.

14 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Stato autore dell’illecito è obbligato a compiere la riparazione Stato leso può pretendere la riparazione o adottare una contromisura

15 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Di regola rapporto bilaterale In casi particolari il comportamento può essere dovuto nei confronti di una pluralità di soggetti Responsabilità internazionale ≅ responsabilità civile perché comporta l’obbligo di riparare il fatto illecito e non l’applicazione di una pena.

16 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Norma internazionale Obblighi Violazione Obblighi - responsabilità

17 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE DA FATTI LECITI
E’ tema controverso. Progetto su resp. Internazionale non se ne occupa resp. Interna internazionalmente prevista. Progetto di articoli 2001 sulla prevenzione del danno transfrontaliero da attività rischiose; progetto 2006 su ripartizione di perdite a causa di danni transfrontalieri da attività pericolose.

18 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Caratteristica fondamentale del Progetto: Disciplinare la materia a prescindere dal contenuto dell’obbligo violato dallo Stato  art. 1:”ogni fatto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale”.

19 RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Progetto = sistema generale di responsabilità comune a tutte le materie (n. secondarie regolano conseguenze della violazione delle n. primarie). Regole generali del progetto non escludono l’applicazione di norme speciali di diritto internazionale relative alle condizioni per l’esistenza di un fatto illecito e al contenuto e alla messa in opera della responsabilità (art. 55): ad es. in tema di diritto diplomatico e consolare.

20 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE – Art. 2 Progetto
Elemento soggettivo: imputabilità/riferibilità del comportamento allo Stato Elemento oggettivo: antigiuridicità del comportamento stesso

21 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE – Art. 2 Progetto
Comportamento dello Stato: azione od omissione? Ex art. 2 Progetto: comportamento dello Stato può consistere anche in un’omissione se ha violato obbligo di vigilanza, prevenzione, repressione: CIG, USA c. Iran, par. 61 e par. 74; CIG, Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro

22 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE – Art. 2 Progetto
ELEMENTO SOGGETTIVO: Riferibilità del comportamento di un organo o di un agente ad uno Stato in base ad un’indagine EFFETTUALE, che considera la reale connessione tra una condotta umana e la responsabilità dello Stato; Non vi sono regole giuridiche al riguardo. Terminologia differente: riferibilità, imputabilità (più penale che internazionale),

23 ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ILLECITO INTERNAZIONALE – Art. 2 Progetto
Elementi controversi: COLPA: la responsabilità dello Stato è in genere oggettiva anche se non è assoluta (nelle cause di esclusione dell’illiceità – ricorre la forza maggiore che si definisce in assenza di colpa dello Stato); a meno che la norma non richieda per la sua violazione la presenza della colpa, come nel caso degli ostaggi a Teheran, nella prima fase riferibile all’Iran per avere omesso le misure di protezione dei diplomatici USA. DANNO: pregiudizio materiale (distruzione di una nave da guerra) o morale (lesione dell’onore di uno Stato) NON è elemento costitutivo del fatto illecito: d’altra parte, vi sono norme la cui violazione non comporta danno a un altro Stato: ad es. norme sui diritti dell’uomo Non sono indicati dall’art. 2 del Progetto tra gli elementi costitutivi

24 ELEMENTO SOGGETTIVO– Art. 2 Progetto
ELEMENTO SOGGETTIVO: IMPUTABILITA’ DEL COMPORTAMENTO ALLO STATO Comportamento degli organi dello Stato (art. 4); Comportamento di persone o enti abilitati dal diritto interno ad esercitare prerogative dell’autorità di governo (Art. 5): ad es. Regioni, prov., comuni.

25 ELEMENTO SOGGETTIVO – Art. 2 Progetto
Elemento soggettivo: imputabilità del comportamento allo Stato per: - comportamento di persone, gruppi di persone o enti che agiscono di fatto in totale dipendenza dallo Stato, qulificandosi come organi di fatto: CIG Nicaragua par. 109 – 110; CIG par. 390 – 395: - se un individuo agisce su istruzione dello Stato: es. commando che rapisca un individuo all’estero su ordine dello Stato; - se un individuo agisce in seguito a controllo di uno Stato per patientia o receptus (complice o tollerante di comportamenti illeciti).

26 ELEMENTO SOGGETTIVO – Art. 2 Progetto
Elemento soggettivo: imputabilità del comportamento allo Stato per: - comportamento tenuto da soggetti non qualificabili come organi ma riconosciuto dallo Stato (art. 11) – Iran CIG

27 ELEMENTO SOGGETTIVO – Art. 2 Progetto
Elemento soggettivo: imputabilità del comportamento allo Stato per: - comportamento di organi che agiscono ultra vires e commettono un eccesso di potere, agendo al di fuori delle istruzioni ricevute (art. 7 del Progetto): teoria dell’apparenza attribuisce allo Stato la responsabilità di tale organo purchè abbia agito in qualità di organo, seppure al di fuori delle sue competenze.

28 RESPONSABILITA’ INDIRETTA PER INSORTI
ELEMENTO SOGGETTIVO: - imputabilità allo Stato per attività di insorti? No, a meno che non siano configurabili come organi di fatto ai sensi dell’art. 4 - inoltre…in caso di esito vittorioso del movimento insurrezionale (secessione o sostituzione al governo legittimo): art. 10 del Progetto prevede responsabilità del nuovo Stato per illeciti precedentemente commessi da governo insurrezionale.

29 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
Stato leso Stato autore materiale Stato responsabile

30 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
Varie soluzioni, a seconda dell’elemento psicologico dello Stato coinvolto nell’illecito altrui, che comunque deve avere “consapevolezza” delle circostanze del fatto…

31 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
1 – AIUTO o assistenza nella commissione dell’illecito (art. 16) 2 – DIREZIONE e controllo (art. 17) analogia con organo di fatto 3 – COERCIZIONE nei confronti di uno Stato (art. 18) anche economica

32 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
1 – AIUTO : o assistenza nella commissione dell’illecito si verifica quando lo Stato assiste o aiuta un altro nella commissione dell’illecito; l’illecito è commesso dal secondo Stato, altrimenti si tratterebbe di commissione congiunta: ad es. quando lo Stato territoriale facilita il rapimento di persone o mette il territorio a disposizione per il compimento di atti di aggressione o per altre violazioni.

33 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
1 – AIUTO : ad es. raid aerei in partenza dal territorio di uno Stato comporta la responsabilità dello Stato territoriale se l’uso della forza è in violazione del diritto internazionale (no legittima difesa): STATO AIUTANTE risponde per aver aiutato la commissione di un illecito internazionale; e non per l’illecito commesso dall’altro Stato.

34 RESPONSABILITA’ INDIRETTA-AIUTO
STATO AIUTANTE illecito STATO RESPONSABILE Illecito

35 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
2- DIREZIONE E CONTROLLO: uno Stato dirige e controlla un altro nella commissione di un illecito; in passato poteva venire in rilievo ad es. nei rapporti tra Stato protettore e Stato protetto. Risponde lo Stato che esercita la direzione.

36 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
2- DIREZIONE E CONTROLLO: ad es. può accadere negli Stati gestiti da governi la cui effettività dipende dallo Stato o dagli Stati presenti militarmente nel territorio (ad es. Afghanistan e Iraq prima del ritiro delle truppe straniere). Se le forze locali commettono gravi violazioni dei diritti umani sotto la direzione di uno Stato presente militarmente nel territorio sarà questi a essere ritenuto responsabile.

37 RESPONSABILITA’ INDIRETTA - CONTROLLO
STATO CONTROLLANTE illecito STATO CONTROLLATO No illecito

38 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
3- COERCIZIONE: Uno Stato esercita su un altro una coercizione, che può essere militare, economica, ecc. al fine di fargli commettere un illecito.

39 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
3- COERCIZIONE: La coercizione NON è necessariamente illecita, ma l’illecito viene attribuito allo Stato che ha compiuto la coercizione, anche se la violazione vera è stata commessa dallo Stato che ha subito la coercizione, ad es. violando la norma di un trattato internazionale; è come se avesse agito per causa di forza maggiore (causa di giustificazione dell’illecito).

40 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
3- COERCIZIONE: ad es.: caso dei depositi di carburante di una società USA in Romania nella I guerra mondiale. Nel timore che ila Germania invadesse la Romania, il Regno Unito costringe la Romania a distruggere i depositi di carburante. USA agiscono in protezione diplomatica della società contro Regno Unito affermando che aveva costretto il suo debole alleato a compiere azione contraria al diritto internazionale (causa di forza maggiore).

41 RESPONSABILITA’ INDIRETTA - COERCIZIONE
STATO CHE ATTUA COERCIZIONE illecito STATO CHE LA SUBISCE No illecito

42 ELEMENTO SOGGETIVO - RESPONSABILITA’ INDIRETTA
CASO PROBLEMATICO DI AIUTO: operazione di peace keeping Per le operazioni di peace Keeping…si crea una forza militare multinazionale in cui ogni contingente militare mantiene il proprio carattere nazionale sotto un ufficiale militare nazionale ma anche sotto un comando unificato che può essere….

43 RESPONSABILITA’ INDIRETTA – PEACE KEEPING OPERATIONS
Comando di operazioni di peace keeping Organo comune di una coalizione di Stati Organo di un’organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica propria

44 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
Chi risponde per comportamento illecito dei membri di un contingente nazionale? Il singolo Stato? L’OIG o la coalizione di Stati da cui dipende il comando unificato? Art. 6 Progetto di articoli su resp. int. di OIG del 2011: risponde chi esercita il controllo effettivo sull’organo in questione: CEDU, , Behrami c. Francia.

45 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Corte europea esclude che vi possa essere responsabilità Stato affermando responsabilità CdS che dunque rende di fatto impunibili gli atti: Qualifica UNMIK come organo sussidiario dell’ONU; Qualifica KFOR come missione sotto il controllo del CdS.

46 CASI BEHRAMI E SARAMATI (2007)
Fondamentale nel ragionamento della Corte è la funzione del CdS nell’ambito del Capo VII della Carta che non può ricevere interferenze di alcun genere. Ciò vale ad escludere la competenza della Corte trattandosi di atto di OIG.

47 CASO AL JEDDA Diverso invece il caso Al Jedda c. Regno Unito del 2011 (Corte europea ) in questo caso si trattava di illeciti posti in essere in seguito all’occupazione inglese dell’Iraq e si affermò che ris. 1511/2003 che autorizzava intervento ex post non fosse sufficiente ad attribuire responsabilità all’ONU.

48 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
Al Jedda era cittadino iracheno, che aveva chiesto asilo politico in Inghilterra e ne aveva acquistato la cittadinanza; tornato a Baghdad era stato arrestato nel 2004 perché sospettato di far parte di organizzazioni terroristiche, in applicazione delle ris. del CdS , ma in violazione di art. 5 Cedu.

49 RESPONSABILITA’ PER PEACE KEEPING OPERATIONS
I giudici inglesi cui si era rivolto avevano attribuito responsabilità all’ONU; invece Corte di Strasburgo la attribuisce a Regno Unito perché risoluzione CdS non rileva nel contesto dell’occupazione inglese dell’Iraq. Una detenzione attuata senza possibilità di difesa (tutela del contraddittorio) rientrava nelle competenze esplicate dagli Stati e quindi si ricollegava alla loro responsabilità.

50 ELEMENTO OGGETTIVO – ANTIGIURIDICITA’
ANTIGIURIDICITA’ del comportamento attribuibile allo Stato: comportamento contrario a un obbligo che incombe a uno Stato in base a una norma internazionale (art. 12) in vigore nel momento in cui il comportamento è stato adottato (art. 13). E’ irrilevante la fonte dell’obbligo violato.

51 ELEMENTO OGGETTIVO ILLECITO COMMISSIVO ILLECITO OMISSIVO
Obbligo negativo/positivo ILLECITO COMMISSIVO ILLECITO OMISSIVO Obbligo comportamento/risultato VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI MEZZI VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI RISULTATO TEMPO ILLECITI ISTANTANEI ILLECITI A CARATTERE CONTINUATIVO ILLECITI COMPLESSI GRAVITA’ DELITTI CRIMINI


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