La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Società e Associazioni sportive:

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Società e Associazioni sportive:"— Transcript della presentazione:

1 Società e Associazioni sportive:
Area Enti non Commerciali LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE Società e Associazioni sportive: Clausole statutarie ed arbitrali Avv. Cristiano Novazio 11 ottobre 2016 Corso Europa 11 – Milano

2 Le principali fonti normative
 Legge 16 dicembre 1991, n. 398 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

3 Legge 16 dicembre 1991, n. 398 DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DESTINATARIE DI PARTICOLARI AGEVOLAZIONI FISCALI Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a Euro possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

4 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 Disciplina fiscale
Riordino della disciplina tributaria degli "enti non commerciali" Finalità Le limitazioni in esso contenute sono specificatamente a "carattere antielusivo" Destinatari Anche gli enti associativi dilettantistici, individuati nella Legge 16 dicembre 1991 n. 398 Art. 5: Per le associazioni… sportive dilettantistiche… non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

5 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Le disposizioni… si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata

6 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Clausole statutarie
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI Divieto di distribuzione, sia in forma diretta che indiretta, degli utili o avanzi di gestione Tale previsione esprime una caratteristica da sempre connaturata alla forma giuridica dell'associazione, che nasce per perseguire finalità di natura non economica

7 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Clausole statutarie
OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Obbligo della devoluzione del patrimonio dell'ente, nel caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge Anche questa clausola nasce con l'intento di evitare il perseguimento di finalità lucrative attraverso la distribuzione delle sopravvenienze attive in caso di scioglimento

8 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Clausole statutarie
RAPPORTI TRA ASSOCIATI E ASSOCIAZIONI Disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del medesimo rapporto, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

9 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Clausole statutarie
OBBLIGHI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE Obbligo della redazione ed approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. DEMOCRATICITA’ DEI RAPPORTI Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma del c.c., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o dei rendiconti.

10 Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 Clausole statutarie
INTRASMISSIBILITA’ DELLA QUALIFICA Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa Il rapporto associativo nasce, giuridicamente, dalla relazione che si instaura tra associazione e socio e non dal conferimento della quota di quest'ultimo La riforma vieta la possibilità di trasmettere la qualità di socio o la rivalutazione della quota per evitare, ancora una volta, la possibilità che l'associazione o i soci perseguano finalità lucrative.

11 Legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disciplina civilistica
L'art. 90, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico nuove norme volte ad incentivare il settore delle attività sportive dilettantistiche Tale articolo è stato modificato dall'art. 4 del D.L. n. 72/2004 convertito in Legge n. 128 del 21 maggio 2004

12 L’art. 90 comma 18 Le clausole statutarie
Nello statuto devono essere espressamente previsti: la denominazione l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari g) le modalità di scioglimento dell'associazione h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

13 Commissione Tributaria Prov. Cremona, Sentenza n. 51/2015
L’art. 90 comma 18bis E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Commissione Tributaria Prov. Cremona, Sentenza n. 51/2015 «Indice significativo della natura commerciale dell’attività svolta dai singoli enti ed impedisce loro di fruire delle agevolazioni tributarie connesse allo status dilettantistico»

14 CONSEGUENZE Orientamento dell’ente accertatore e giuriprudenza
Il mancato adeguamento dello statuto anche ad una sola di clausole sin qui riprodotte, comporta la presunzione di ente commerciale con il conseguente venir meno del beneficio tributario Orientamento dell’ente accertatore e giuriprudenza Principio di effettività (Circ. Agenzia Entrate, 9/E 2013) (Comm. Trib. Lombardia Milano, , n. 4244) Requisito della democraticità - Indici di effettività: modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci - Valutazione globale

15 Le clausole arbitrali Considerazioni generali
L'arbitrato costituisce un metodo di definizione delle controversie civili, alternativo alla via giudiziaria, contraddistinto da due aspetti essenziali: la libertà delle parti della controversia di scegliere coloro che dovranno deciderla, e il potere, in capo alle stesse parti, di conferire agli arbitri l'autorità per rendere tale decisione Tipologie di arbitrato rituale e irrituale Oggetto dell’arbitrato diritto disponibili Origine compromesso / clausola compromissoria

16 L’arbitrato sportivo Diffuso ricorso all’arbitrato in ambito sportivo
La presenza di una decisione vincolante tra le parti e la celerità della procedura arbitrale si coniuga perfettamente con le esigenze della materia sportiva

17 Tipologie di controversie sportive oggetto di arbitrato
Controversie economiche In ambito sportivo professionistico («lavoristiche») In ambito sportivo dilettantistico Controversie associative

18 Le controversie economiche
LA LEGGE 17 OTTOBRE 2003 N. 280 Articolo 3 «competenza dell’ordinamento statale» «… ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società associazioni e atleti…» «In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91»

19 Le controversie economiche nel professionismo
Fonte del meccanismo arbitrale: la clausola compromissoria inserita nel contratto individuale di lavoro e nell’accordo collettivo In materia di lavoro il ricorso all’arbitrato ha natura eccezionale: ammesso solo se previsto dalla legge o da contratti collettivi Art. 4 L. 91/1981 prevede la facoltà di inserire clausole compromissorie nei contratti individuali di lavoro I contratti collettivi stipulati dalle associazioni di categorie prevedono l’obbligo di deferire le controversie relative al contratto individuale ad un collegio arbitrale Principio di alternatività tra Giudice Ordinario e Collegi Arbitrali (no deroga alla giurisdizione statale) La violazione della clausola comporta sanzioni disciplinari da parte degli organi federali

20 Le controversie economiche nel dilettantismo
Non esiste definizione di dilettantismo Siamo al di fuori della L n. 91 › dilettanti non sono lavoratori e le società e associazioni sportive non hanno scopo di lucro Orientamento giurisprudenza › Approccio caso per caso Fonte del meccanismo arbitrale: la clausola compromissoria inserita nei regolamenti delle Federazioni Sportive La violazione della clausola comporta sanzioni disciplinare da parte degli organi federali Questioni adesione all’arbitrato / assenza contratto collettivo

21 Controversie associative
Fonte del meccanismo arbitrale: la clausola compromissoria inserita nello Statuto dell’Associazione / Società Sportiva La violazione della clausola comporta le sanzioni disciplinari eventualmente previste dallo Statuto (es. radiazione del socio/associato)

22 Il Collegio dei Probiviri quale organo arbitrale
Diffusa in ambito associativo la devoluzione al Collegio dei Probiviri Diffusa l’assegnazione al Collegio dei Probiviri di funzioni arbitrali in forma diretta o indiretta Problemi I. Tendenzialmente non qualificabile come arbitrato per assenza terzietà e imparzialità › orientamenti della giurisprudenza (Cass. Civ., n , Cass. Civ , n. 3316) II. E per i soci tesserati? Competenza federale o associativa? Possibili Soluzioni Assegnare al Collegio dei Probiviri la competenza quale mero organo di composizione interno privo di funzioni giurisdizionali superamento problema appellabilità

23 Grazie per l’attenzione
Avv. Cristiano Novazio Piazza Velasca, 6 20122 Milano Tel: Fax:


Scaricare ppt "Società e Associazioni sportive:"

Presentazioni simili


Annunci Google