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L’organizzazione sindacale
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Il periodo corporativo
Negazione del conflitto di interessi tra datori e lavoratori: gli opposti interessi del capitale e del lavoro erano riconducibili all’interesse pubblico dell’economia. La categoria professionale era considerata preesistente all’organizzazione: insieme indeterminato e variabile di tutti i datori e lavoratori operanti nello stesso settore della produzione. Tutti i soggetti appartenenti alla medesima categoria erano considerati dalla legge titolari dello stesso interesse collettivo professionale, corrispondente alla somma di uguali interessi individuali professionali.
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Per ogni categoria professionale era ammesso il riconoscimento giuridico di una sola associazione per i datori di lavoro e di una sola associazione sindacale per i lavoratori. I sindacati riconosciuti avevano personalità giuridica di diritto pubblico e la rappresentanza legale di tutti i soggetti che in essa operavano, indipendentemente da una manifestazione di volontà. Anche gli impiegati, fino ad allora estranei al movimento sindacale degli operai, furono sindacalizzati.
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Lo Stato si riservava il potere di revocare i dirigenti sindacali, comunque designati, ed esercitava poteri di vigilanza e di tutela sull’attività delle associazioni sindacali corporative. Il sindacato dei datori di lavoro e quello contrapposto dei lavoratori costituivano la “corporazione”, organo destinato a realizzare “l’organizzazione unitaria delle forze di produzione” (VI dichiarazione della Carta del lavoro) e, successivamente, a designare, insieme con il Consiglio nazionale del partito fascista, i membri della Camera dei fasci e delle corporazioni, che sostituì la Camera dei deputati.
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Il contratto collettivo era efficace nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale. In quanto destinato a perseguire interessi pubblici, il contratto collettivo era annoverato tra le fonti del diritto (cfr. art. 1 disp. prel. c.c.) e, come tale, derogabile solo ove il contratto individuale contenga clausole più favorevoli ai lavoratori (art c.c.)
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La magistratura del lavoro in sede collettiva decideva le controversie in materia di interpretazione e di applicazione della legge e dei contratti collettivi corporativi. Poteva decidere le controversie collettive economiche concernenti le richieste di nuove condizioni di lavoro, ove fosse risultato impossibile un accordo in sede sindacale. Lo sciopero e la serrata erano sanzionati penalmente, perché considerati attentati all’interesse pubblico dell’economia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza alle persone (art. 393 c.p.)
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L’avvento della costituzione
Caduto il regime fascista, vengono soppresse le corporazioni ed i sindacati corporativi nascono nuovi sindacati, libera espressione degli interessi dei lavoratori spontanea ripresa della contrattazione collettiva esercizio del diritto di sciopero
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Art. 39 Cost. “L’organizzazione sindacale è libera
Art. 39 Cost. “L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”
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Ripudio della concezione corporativa secondo la quale il sindacato appartiene all’organizzazione pubblica ed è destinato a perseguire interessi pubblici. Affermazione di una visione pluralistica: possibilità di registrare una pluralità di sindacati per ogni categoria professionale e di stipulare contratti collettivi con efficacia per tutti gli appartenenti alla categoria.
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Riconoscimento della legittimità dei fini perseguiti dall’organizzazione e valutazione a priori della sua idoneità al perseguimento di tali fini. Norma ritenuta di immediata applicazione, indipendentemente dall’intervento del legislatore ordinario.
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In sostanza, libertà di organizzazione sindacale significa: Libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro rispetto allo Stato di costituire proprie organizzazioni di rappresentanza. Può essere limitata dalla legge in vista di determinati interessi pubblici: appartenenti alla Polizia di Stato e militari: “non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad associazioni sindacali”.
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Libertà dei singoli di scegliere l’organizzazione sindacale alla quale aderire e di non aderire (libertà sindacale negativa). Diversamente da quanto avviene nella contrattazione collettiva anglosassone, nel nostro ordinamento non sarebbero valide le clausole cosiddette “Closed Shop” (divieto di assunzione dei lavoratori non iscritti al sindacato) e “Union Shop” (possibilità di licenziare lavoratori non iscritti al sindacato).
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Libertà di definire e di modificare l’ambito di applicazione del contratto collettivo. Ne deriva il carattere residuale del criterio di cui all’art c.c. ed il superamento della nozione i categoria professionale
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Il fenomeno sindacale è rimasto senza disciplina legislativa, tuttavia fanno eccezione:
il sindacalismo e la contrattazione collettiva nel pubblico impiego lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
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La mancata attuazione dei commi 2, 3 e 4, art. 39 Cost
La mancata attuazione dei commi 2, 3 e 4, art. 39 Cost. va attribuita a diversi fattori: il sistema costituzionalmente delineato riproponeva almeno in parte modelli e concezioni che avevano caratterizzato l’ordinamento corporativo (categoria professionale come entità preesistente al sindacato)
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le norme in esse contenute erano percepite come possibile attentato alla libertà dell’organizzazione sindacale: la registrazione del sindacato è condizionata al controllo dell’autorità governativa o amministrativa sull’esistenza di un ordinamento interno a base democratica la CISL, a quel tempo minoritaria, temeva di veder sminuito il proprio ruolo (“…rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti”, art. 39 Cost., c. 3).
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Lo Statuto dei Lavoratori tutela la libertà sindacale nei luoghi di lavoro:
riconoscendo il diritto di associazione e di attività sindacale (art. 14 SL) vietando atti discriminatori per ragioni sindacali, compresi quelli che consistono nell’erogazione di trattamenti economici collettivi discriminatori prevedendo conseguenze penali (artt. 15 e 16 SL) riconoscendo il diritto dei lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva (art. 19 SL)
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Natura giuridica e struttura dell’organizzazione sindacale
L’organizzazione sindacale dei lavoratori nell’ordinamento democratico L’organizzazione sindacale si caratterizza rispetto a qualsiasi altra struttura associativa per gli strumenti che utilizza e sia per il tipo di attività giuridica svolta, sia per il fine che persegue. Il sindacato è frutto della libera e volontaria associazione dei lavoratori alla quale è affidata la tutela dei loro interessi collettivi: sintesi e non somma di interessi individuali (interesse comune e non soltanto strumentale), connessi cioè alla costituzione, allo svolgimento e all’estinzione del rapporto di lavoro.
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In mancanza di una legge sindacale, il sindacato è considerato un’associazione non riconosciuta (ex art. 36 Cost.), dotato di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, come tutte le associazioni non riconosciute, ma non già di personalità giuridica
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L’organizzazione sindacale dei datori di lavoro e quella dei lavoratori sono poste sullo stesso piano sotto il profilo della garanzia costituzionale di libertà ad esse riconosciute. L’ordinamento accoglie una diversa valutazione degli interessi del gruppo dei lavoratori e di quelli del gruppo (eventuale) di datori di lavoro, ciascuno portatore di interessi diversi e contrapposti secondo la logica del conflitto industriale.
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Per i datori di lavoro l’interesse al profitto corrisponde all’esercizio della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., interesse che può essere qualificato come interesse di gruppo solo sul piano sociologico ed in quanto comune a tutti gli appartenenti al gruppo. Per i lavoratori l’interesse tutelato dall’organizzazione sindacale riguarda sia le condizioni stesse in cui la persona umana è chiamata a volgere attività di lavoro subordinato, sia il trattamento economico idoneo a realizzare quelle esigenze di libertà e di dignità umana (artt. 36 ed art. 3, c. 1, Cost.).
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Come nel periodo corporativo, l’elemento strutturale tipico dell’organizzazione sindacale è ancora costituito dal sindacato nazionale per categoria merceologica o per settore della produzione. All’interno della categoria opera una pluralità di organizzazioni che rappresentano i lavoratori a livello nazionale. Ciascun sindacato nazionale costituisce una federazione di unità di base che, a sua volta, rappresenta i lavoratori a livelli territoriale ed aziendale
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NB. Le categorie professionali non sono più predeterminate dalla legge o dall’autorità amministrativa. Vengono liberamente determinate dai sindacati che possono individuarne di nuove o scindere/ricomporre categorie professionali già individuate
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L’organizzazione dei rapporti tra le diverse unità di base è di regola strutturata secondo un modello verticale ed uno orizzontale. Modello Verticale: Le unità sindacali di base rappresentative degli interessi di categoria a livello aziendale, provinciale e regionale confluiscono a livello nazionale nella federazione
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Modello Orizzontale: Costituzione di strutture territoriali rappresentative degli interessi di lavoratori appartenenti a diverse categorie. Espressione della più ampia solidarietà, a livello locale, tra tutti i lavoratori. Sia le federazioni nazionali che le strutture territoriali orizzontali confluiscono nelle confederazioni
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Struttura dell’organizzazione sindacale
Struttura di tipo associativo Organizzazione sindacale tradizionale. Il Sindacato nasce come associazione volontaria di lavoratori o datori di lavoro; ad essa aderiscono per ottenere la migliore realizzazione possibile dei rispettivi interessi collettivi o professionali.
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Oggi la struttura associativa è tipica delle sole organizzazioni datoriali. Per i lavoratori, l’assenza di una legge sindacale ha determinato il progressivo superamento del modello associativo, via via affiancato, soprattutto a livello aziendale, da strutture sindacali di tipo istituzionale
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Struttura di tipo istituzionale Destinate ad operare non su base associativa ma in quanto liberamente elette dai lavoratori interessati (con attività efficace non solo per i votanti, ma anche per i non votanti e per chi abbia votato candidati non eletti) o perché ritenute idonee a svolgere, al pari delle strutture associative, un’efficace azione sindacale nell’interesse collettivo di un gruppo di lavoratori
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