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Rappresentanza e rappresentatività sindacale

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Presentazione sul tema: "Rappresentanza e rappresentatività sindacale"— Transcript della presentazione:

1 Rappresentanza e rappresentatività sindacale
Piera Loi

2 La rappresentanza sindacale
I sindacati sono dal punto di vista dello status giuridico associazioni non riconosciute (disciplinate dagli articoli c.c.) in quanto non è stato attuato l’art. 39 co.2 e ss., della Cost. che prevede invece un diverso status pubblicistico delle Associazioni sindacali. Il sindacato ha dunque una soggettività giuridica distinta da quella degli associati (gli iscritti al sindacato). In che modo l’attività del sindacato può essere ricondotta agli associati, in particolare in che modo l’attività della contrattazione collettiva possa produrre i suoi effetti in capo agli associati? Secondo la dottrina il rapporto tra sindacato e associati è comprensibile attraverso l’istituto della rappresentanza volontaria, attraverso la quale un soggetto (rappresentante) viene autorizzato ad esprime una volontà negoziale i cui effetti si producono in capo al soggetto rappresentato.

3 La rappresentanza sindacale
L’iscrizione o adesione al sindacato è l’atto attraverso il quale i lavoratori attribuiscono al sindacato il potere di rappresentare l’interesse collettivo e di produrre in capo ad essi gli effetti dell’attività svolta (in particolare la contrattazione collettiva). Nozione di interesse collettivo: è la sintesi e non la somma degli interessi individuali degli associati, qualitativamente e quantitativamente distinto da quello degli associati e indivisibile. I lavoratori (o i datori di lavoro ) si uniscono per tutelare interessi che credono sia opportuno perseguire in forma associata anziché individuale. L’associazione sindacale o datoriale opera una sintesi di questi interessi e agisce in vista di questo interesse collettivo che non è un autonomo interesse dell’associazione ma la sintesi degli interessi degli associati.

4 La rappresentanza sindacale
La teoria della rappresentanza è utilizzata, ancora dalla giurisprudenza per spiegare gli effetti vincolanti che il contratto collettivo produce sui rapporti individuali. Vi sono diverse teorie: Teoria del mandato con rappresentanza sindacale : l’iscrizione al sindacato è un mandato con rappresentanza nei confronti del sindacato a firmare in nome per conto dell’iscritto il contratto collettivo. Rileva la volontà individuale. Teoria della rappresentanza associativa: il potere negoziale del sindacato risiede nel contratto associativo e ciascun inscritto è vincolato dallo Statuto del sindacato che assegna a questo poteri e prerogative, nel momento in cui si iscrive. La teoria valorizza l’autonomia statutaria rispetto alle volontà individuali

5 La rappresentanza sindacale
Teoria del principio di maggioranza: il potere negoziale del sindacato si fonda nel metodo collegiale e nel principio di maggioranza che sorreggono la volontà collettiva e che consente a questa di imporsi alle volontà individuali. Teoria dell’autonomia della rappresentanza sindacale: il potere negoziale del sindacato è autonomo e non è fondato sul mandato degli iscritti; l’interesse collettivo non è solo l’interesse degli iscritti ma è un interesse più ampio, paragonabile all’interesse collettivo nella rappresentanza politica. Quale di queste teorie descrive meglio la funzione svolta oggi dai sindacati?

6 La rappresentatività sindacale
La rappresentanza, come principio civilistico per fondare il potere del sindacato, è insufficiente a fornire un fondamento ed è lentamente sostituito dal concetto di rappresentatività sindacale. La legge fa riferimento molto spesso al concetto di rappresentatività sindacale più che al concetto di rappresentanza sindacale quando intende per diversi motivi individuare un soggetto sindacale affidabile al quale riconoscere benefici o vantaggi.

7 La rappresentatività sindacale
La rappresentatività è una nozione pre-giuridica mentre la rappresentanza è una nozione giuridica. E’ rappresentativo un sindacato che effettivamente è capace di tutelare gli interessi collettivi che intende rappresentare. Quali sono i segnali che maggiormente indicano secondo voi la rappresentatività di un sindacato? Capacità di mobilitazione negli scioperi o nelle manifestazioni Stipulazione di accordi sindacali Elevato tasso di densità sindacale

8 La rappresentatività sindacale La rappresentatività come concetto pre-giuridico
La rappresentatività sindacale da concetto pregiuridico, diventa concetto giuridico quando la legge fa ad esso riferimento per selezionare gli attori sindacali ai fini dell’applicazione di una determinata disciplina. Inizialmente la rappresentatività sindacale nel senso di maggiore rappresentatività è stata utilizzata dal legislatore per selezionare i sindacati che dovevano partecipare ad organismi amministrativi (ad es. nelle Commissioni regionali per l’Impiego nel vecchio sistema del collocamento)

9 La rappresentatività sindacale Rappresentatività e legislazione
Lo Statuto dei lavoratori è un esempio di tipica legislazione di sostegno del sindacato in azienda (auxiliary legislation). Il sostegno è assicurato in via generale a tutti i sindacati (art. 14) ma un importante meccanismo selettivo viene introdotto dall’art. 19 che indica i requisiti che i sindacati devono avere per potere costituire le rappresentanze sindacali aziendali (r.s.a.) Il requisito che era indicato dalla lett. a) è l’affiliazione del sindacato che intende costituire la sua r.s.a. ad un sindacato maggiormente rappresentativo

10 La rappresentatività sindacale
Definizione di “Confederazioni m.r.” dato dalla legge n del 1977 che doveva ripartire il patrimonio delle disciolte OO.SS. Fasciste Il 93% era assegnato ad un elenco di OO.SS. Il 7% alle Confederazioni m.r. nazionali tenuto conto del: Consistenza numerica Ampiezza e diffusione delle strutture organizzative Partecipazione alla contrattazione collettiva Presenza nel conflitto

11 La rappresentatività sindacale Rappresentatività e contrattazione collettiva
Un altro utilizzo da parte del legislatore della maggiore rappresentatività come meccanismo selettivo dei diversi sindacati è significativo del legame tra maggior rappresentatività e contrattazione collettiva. Nel periodo della c.d. legislazione dell’emergenza, successiva alla crisi economica della metà degli anni ‘70, spesso il legislatore delegava al contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale la funzione normativa di derogare, anche in pejus, alle condizioni stabilite dalla legge. Nella sostanza tali contratti avevano una efficacia generalizzata Es. la legge n. 56 del 1987 sulla derogabilità da parte dei c.c. della disciplina tassativa in materia di contratti a termine

12 La rappresentatività sindacale Criteri di misurazione della rappresentatività
Questi interventi selettivi da parte della legislazione statuale attraverso il concetto di maggior rappresentatività riducono l’autonomia sindacale e realizzano una compenetrazione tra l’ordinamento dello Stato e l’ordinamento sindacale (secondo la teoria di G. Giugni). E’ lo Stato che attribuisce ad alcuni sindacati e nega ad altri prerogative e benefici sulla base della loro rappresentatività Vista l’importanza e la selettività del concetto di m.r. ci si chiede quali siano stati i criteri adottati: la legislazione non indica dei criteri ma fa riferimento ad una nozione storica non accertata e non misurata di rappresentatività.

13 La rappresentatività sindacale il sindacato comparativamente più rappresentativo
Un altro criterio selettivo basato sulla rappresentatività utilizzato dal legislatore è quello del ”sindacato comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale”. Il criterio è spesso utilizzato dalla recente legislazione per selezionare tra più contratti collettivi quello destinato ad integrare o modificare il contenuto di disposizioni di legge. Ad es. il d.lgs. N. 61 del 2000 (modificato dal d.lgs. 276/2003) assegna ai contratti collettivi firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, il compito di disciplinare le clausole elastiche e flessibili nel part-time

14 La rappresentatività sindacale il sindacato comparativamente più rappresentativo
La valutazione di tipo comparativo della rappresentatività non può essere fatta con gli stessi criteri della maggiore rappresentatività (diffusione sul territorio, partecipazione alla contrattazione collettiva, attività di autotutela). Sono criteri che accertano l’effettività della rappresentatività ma non la pesano non dicono cioè quale sindacato abbia una rappresentatività maggiore dell’altro. E’ necessario fare riferimento a dati oggettivi Problema della contrattazione separata.

15 La rappresentatività sindacale
La presunzione, basata su dati storici, di maggior rappresentatività delle maggiori confederazioni (CGIL, CISL e UIL) comincia ad incrinarsi, nonostante le legge continui a fare ad essa riferimento. La giurisprudenza ha elaborato dei criteri per individuare il campo di applicazione di norme di legge che facevano riferimento alla nozione di sindacato maggiormente rappresentativo

16 La rappresentatività sindacale la Giurisprudenza
Sul concetto di confederazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale indicato dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori la Corte Cost n. 54 afferma: il criterio della maggior rappresentatività non si riferisce ad una comparazione tra le varie confederazioni nazionali ma all’effettiva capacità rappresentativa di alcune organizzazioni sindacali rispetto alle altre

17 La rappresentatività sindacale la Giurisprudenza
Cass. 1 marzo 1986 n. 1320: ai fini dell’individuazione delle confederazioni m.r. il requisito numerico non è decisivo, sono rilevanti l’equilibrata consistenza associativa in tutte le categorie produttive; una significativa presenza in tutto il territorio nazionale, un’attività di autotutela con carattere di continuità e sistematicità. Indizio sintomatico di presenza sindacale, anche se non decisivo, la stipulazione di contratti collettivi anche per adesione (criterio invece considerato insufficiente dalla Corte Cost. successivamente al referendum sull’art. 19)

18 Modelli di rappresentanza sindacale in azienda: le r.s.a.
Art Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito: a)[delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale] delle associazioni sindacali [non affiliate alle predette confederazioni] che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro [nazionali o provinciali] applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

19 Modelli di rappresentanza sindacale in azienda: le r.s.a.
Solo le r.s.a. sono titolari dei diritti del titolo III dello Statuto dei lavoratori:
Art Assemblea.
Art Referendum.
Art Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Art Permessi retribuiti.
Art Permessi non retribuiti.
Art Diritto di affissione.
Art Contributi sindacali.
Art Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

20 I diritti del titolo III
ART Assemblea. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

21 I diritti del titolo III
ART Referendum. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

22 I diritti del titolo III
ART Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

23 I diritti del titolo III
ART Permessi retribuiti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett.b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

24 I diritti del titolo III
ART Permessi non retribuiti. I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. ART Diritto di affissione. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

25 I diritti del titolo III
ART Contributi sindacali. I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. ART Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

26 Modelli di rappresentanza sindacale in azienda: le r.s.a.
Art. 19 – Le questioni di costituzionalità. Sentenza n.54 del 1974 : il criterio dell’art. 19 è ragionevole e fa riferimento all’effettività della rappresentatività che può essere raggiunta da qualsiasi OO.SS. Così come è raggiungibile il criteri di cui alla lett. b) . L’art. 19 ha carattere definitorio e non permissivo Sentenza n. 344 del 1988: il riferimento alla confederazione e non alla categoria è ragionevole perché mira a comporre le spinte particolaristiche e di raccordare la tutela degli occupati con quella dei non occupati e implica un modello di solidarietà Sentenza n. 30 del 1990: i criteri selettivi legali dell’art. 19 non possono essere derogati da patti tra le parti, occorre scrivere nuove regole per verificare la rappresentatività effettiva dei sindacati.

27 Modelli di rappresentanza sindacale in azienda: le r.s.a.
Art. 19 – Le questioni di costituzionalità. Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 2013 Con una sentenza di tipo additivo ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lett b) della legge n del 1970 “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda Il requisito di rappresentatività è soddisfatto con la mera partecipazione del sindacato alle trattative, anche se non seguita dalla sottoscrizione di un contratto o accordo applicato in azienda.

28 Modelli di rappresentanza sindacale in azienda: le r.s.u.
Le rappresentanze sindacali unitarie costituiscono un canale unico di rappresentanza dei lavoratori perché in esso confluiscono le funzioni di rappresentanza dei lavoratori (sono elette da tutti i lavoratori dell’unità produttiva) e le funzioni sindacali (le liste sono di tipo sindacale) come la contrattazione collettiva. Canale unico anomalo di rappresentanza (in precedenza a causa della clausola della riserva di un terzo dei seggi).

29 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Nel gennaio 2014 è stato siglato  l'Accordo Interconfederale tra CGIL CISL UIL e Confindustria sul Testo Unico sulla rappresentanza. Questo testo ha come base gli accordi siglati tra Confindustria e i Cgil, Cisl e Uil il 28 giugno 2011 e il 31 maggio 2013.

30 regolamentazione delle rappresentanze in azienda ;
La rappresentanza e rappresenattività nel TU sulla Rappresentanza (2014) Parti del TU misurazione e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria ; regolamentazione delle rappresentanze in azienda ; titolarità e l'efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale

31 Come si misura la rappresentatività sindacale?
La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014) Come si misura la rappresentatività sindacale? Si tiene conto del dato associativo (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) e del dato elettorale (elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie - RSU) il datore di lavoro rileva il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria e lo comunica all’Inps attraverso il modulo UNIEMENS I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi al CNEL il quale provvede alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo

32 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Costituzione delle RSU elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto Il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a: a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b). OO.SS. firmatarie del TU si impegnano a non costituire RSA nelle realtà in cui siano state o vengano costituite RSU.

33 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Chi può presentare liste per le elezioni delle RSU? Le OOSS di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 edel TU sulla rappresentanza. OOSS di categoria firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva Associazioni sindacali che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del TU sulla rappresentanzae la cui lista elettorale sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.

34 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Rappresentatività e contrattazione collettiva Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del TU 2014, dell’accordo Interconfederale del 28 giugno e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, come media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel.

35 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Rappresentatività e diritti sindacali del Titolo III dello Statuto dei lavoratori Sono riconosciuti alle OOSS partecipanti alla negoziazione, quelle: A) che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza B) che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del c.c.n.l. definito secondo le regole del presente accordo.

36 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Rappresentatività ed efficacia dei contratti collettivi nazionali di categoria I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle OOSS che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili.

37 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Rappresentatività ed efficacia dei contratti collettivi aziendali I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale e vincolano tutte le associazioni sindacali, parti delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del TU 2014, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU

38 La rappresentanza e rappresentatività nel TU sulla Rappresentanza (2014)
Rappresentatività ed efficacia dei contratti collettivi aziendali I contratti collettivi aziendali sono sono efficaci ed esigibili per tutto il personale se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe Devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA su richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.


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