La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Agriturismo Cassazione Civile Sent. Sez. L Num anno 2015

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Agriturismo Cassazione Civile Sent. Sez. L Num anno 2015"— Transcript della presentazione:

1 Agriturismo Cassazione Civile Sent. Sez. L Num.16685 anno 2015
Presidente: Napoletano Giuseppe Relatore: Lorito Matilde Data pubblicazione: 11/08/2015

2 La Massima “Chi fa agriturismo deve essere principalmente un imprenditore agricolo e l’attività di ricezione e di ospitalità non può prevalere sul suo core business. In base a questo principio la Cassazione (sentenza 16685) respinge un ricorso contro la sentenza della Corte d’appello che aveva dato partita vinta all’I.N.P.S che reclamava da un imprenditore agricolo i contributi previsti per i commercianti.”

3 LE PARTI Ricorrente Bernardinello Nazzarena Avv.: Gibilisco Giuseppe
Controricorrente I.N.P.S di Roma (ESATRI S.p.A) Avv.: Sgroi Antonino, Caliulo Luigi, Maritato Lelio

4 Il fatto Sig.ra Bernardinello si iscrive presso gestione imprenditori agricoli (INPS) INPS dai controlli effettuati rileva la mancanza dei requisiti e iscrive la sig.ra alla gestione speciale commercianti Primo grado: viene rigettata la domanda della sig.ra Bernardinello Secondo grado: Corte di Appello di Milano (30/9/08) conferma la sentenza di primo grado Terzo grado: la sig.ra ricorre alla Suprema Corte di Cassazione

5 Motivi della decisione
Il quantitativo di merci acquistate da terzi era superiore a quella prodotta dall’azienda Il lavoro svolto dalla ricorrente dell’azienda agricola era minore di quello prestato da familiari e terzi

6 Motivi della decisione
Il reddito dell'attività di ristorazione era maggiore di quello ricavato con il fondo Il tempo dedicato agli ospiti era maggiore di quello riservato alla campagna

7 Conclusioni ROMA, 29 APRILE 2015: La Corte rigetta il ricorso.
Il Governo delle spese del presente giudizio di cassazione segue infine il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata. La sig.ra Bernardinello viene condannata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

8 Quadro normativo L. n. 730/1985 art. 2: per le attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività: a) dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell' azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

9 Quadro normativo Dlgs. n.228/2001 art.1- Cod. civ. art 2135, 3 comma: Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

10 Quadro normativo Art.117 Cost.: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Art. 118 Cost.: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

11 Grazie per l’attenzione
Lavoro svolto da: Arapi Neda Cruz Leon Rossanna Muscaritolo Davide


Scaricare ppt "Agriturismo Cassazione Civile Sent. Sez. L Num anno 2015"

Presentazioni simili


Annunci Google