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PubblicatoAlfonsina Bevilacqua Modificato 7 anni fa
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L’ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI
D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 CINZIA SIMEONE
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STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE:
1) IL QUADRO NORMATIVO 5) I SISTEMI CONTABILI ARMONIZZATI 3) GLI STRUMENTI DELL’ARMONIZZAZIONE 3.1 Il piano dei conti integrato 3.2 Gli schemi di bilancio 3.3 I principi contabili generali ed applicati 3.4 Il bilancio consolidato 4) LA COMPETENZA FINANZIARIA 5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 6) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
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- sistemi contabili, - schemi di bilancio, - principi contabili.
PREMESSA IN ITALIA, LA CONTABILITA’ PUBBLICA E’ SEMPRE STATA CARATTERIZZATA DALLE SEGUENTI CRITICITA’: DISOMOGENEITA’ DEI - sistemi contabili, - schemi di bilancio, - principi contabili. SCARSA ATTENZIONE ALLA FUNZIONE CONOSCITIVA CHE DOVREBBE COSTITUIRE LA FUNZIONE FONDAMENTALE DI QUALSIASI SITEMA CONTABILE. A DISCAPITO DELL’AFFIDABILITA’ DEI CONTI PUBBLICI E DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
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1) IL QUADRO NORMATIVO LA LEGGE 196/2009 HA AVVIATO UN PROCESSO DI RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI CONTABILI PUBBLICI, DENOMINATO ARMONIZZAZIONE CONTABILE, DIRETTO A RENDERE I BILANCI DI TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OMOGENEI, CONFRONTABILI E AGGREGABILI
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1) IL QUADRO NORMATIVO PER GLI ENTI TERRITORIALI LA RIFORMA CONTABILE E’ IN VIGORE DAL 2015, ED E’ STATA DEFINITA ATTRAVERSO IL SEGUENTE PROCESSO: 1) LA DELEGA DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 42/2009 (FEDERALISMO FISCALE), NOVELLATA DALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 196/2009); 5) IL TITOLO PRIMO DEL D.LGS N. 118 DEL 2011 CHE HA : definito i principi generali della riforma contabile, rinviato l’individuazione dei contenuti specifici della riforma ad un successivo ad un successivo decreto legislativo correttivo e integrativo, da emanare in considerazione dei risultati di una sperimentazione della riforma; 3) IL DPCM 28 DICEMBRE 2011, DI DISCIPLINA DELLA SPERIMENTAZIONE, AVVIATA IL 1° GENNAIO 2012;
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1) IL QUADRO NORMATIVO 4) IL D.LGS 126 DEL 2014, CHE HA:
integrato e modificato il D.LGS 118/2011, attraverso l’inserimento di norme di dettaglio e degli allegati necessari per l’applicazione della riforma, quali gli schemi di bilancio, il piano dei conti e i principi contabili (Titolo primo del d.lgs 118/2011). definito l’ordinamento contabile delle regioni (Titolo terzo del d.lgs 118/2011) aggiornato l’ordinamento contabile degli enti locali definito dal d.lgs. 267/2000, il TUEL, ai principi della riforma (Titolo quarto del dlgs 118/2011).
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1) IL QUADRO NORMATIVO PER LA RIFORMA CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI E’ STATO ADOTTATO UN INNOVATIVO PROCESSO “BOTTOM UP” ATTRAVERSO: la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, attraverso il d.lgs. 118/2011; la sperimentazione triennale della nuova disciplina, in deroga alle discipline contabili vigenti per gli enti non coinvolti nella sperimentazione (DPCM 28/12/2011); l’emanazione di un decreto correttivo e integrativo del d.lgs. 118/2011, concernente la disciplina contabile definitiva (il d.lg. 126/2014).
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1) IL QUADRO NORMATIVO IL PROCESSO DI RIFORMA DEGLI ENTI TERRITORIALI E’ STATO RAFFORZATO ANCHE DALL’ATTRIBUZIONE ALLO STATO DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI (LEGGE COSTITUZIONALE N. 1/2015).
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1) IL QUADRO NORMATIVO GRAZIE A TALE COMPLESSO E ARTICOLATO PROCESSO, LA RIFORMA CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI RISULTA: a) AMPLIAMENTE SPERIMENTATA NEL CORSO DI UN TRIENNIO; b) CONDIVISA, SIA A LIVELLO TECNICO, SIA A LIVELLO POLITICO, ED ELABORATA CON LA COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI, DEI RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI INTERESSATE ALLA FINANZA PUBBLICA (ISTAT, ABI, ORDINE COMMERCIALISTI, AMMINISTRAZIONI CENTRALI); c) FLESSIBILE, IN QUANTO LA PARTE PIU’ CORPOSA DELLA RIFORMA, GLI ALLEGATI, POTRANNO ESSERE AGGIORNATI CON DECRETO MINISTERIALE; d) GRADUALE, IN QUANTO GLI ENTI HANNO AVUTO LA FACOLTA’ DI RINVIARE NUMEROSI ADEMPIMENTI ALL’ESERCIZIO 2016.
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I DESTINATARI DELLA RIFORMA SONO: LE REGIONI E I CONSIGLI REGIONALI,
1) IL QUADRO NORMATIVO I DESTINATARI DELLA RIFORMA SONO: LE REGIONI E I CONSIGLI REGIONALI, GLI ENTI LOCALI, GLI ORGANISMI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI GLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, SIA QUELLI IN CONTABILITA’ FINANZIARIA, SIA QUELLI CHE ADOTTANNO SOLO LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE. .
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5) I NUOVI SISTEMI CONTABILI
L’ARMONIZZAZIONE CONSERVA LA DISTINZIONE TRA GLI ENTI : IN CONTABILITA’ FINANZIARIA, che devono adottare la contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali; IN CONTABILITA’ ECON-PATRIMONIALE, cui è richiesta una riclassificazione dei propri incassi e pagamenti secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria (tassonomia attraverso SIOPE e classificazione per missioni e programmi)
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5) I NUOVI SISTEMI CONTABILI
La CONTABILITA’ FINANZIARIA costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione; E’ prevista l’adozione del bilancio finanziario autorizzatorio almeno triennale, di competenza e di cassa (le previsioni di cassa solo per il primo anno).
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5) I NUOVI SISTEMI CONTABILI
LACONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE ha solo finalità conoscitive: rappresenta l’equilibrio economico tra le risorse economiche acquisite e quelle utilizzate; evidenzia la situazione patrimoniale e le relative variazioni, garantendo l’aggiornamento del conto del patrimonio/stato patrimoniale; consente l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascun ente con i propri enti, aziende e società.
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3) GLI STRUMENTI DELL’ARMONIZZAZIONE
GLI STRUMENTI DEL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE SONO: 3.1 Gli schemi di bilancio comuni, 3.2 Il piano dei conti integrato 3.3 I principi contabili uniformi 3.4 ll bilancio consolidato
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3.1 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO
La riforma impone agli enti territoriali la classificazione del bilancio dello Stato. Le entrate del bilancio finanziario sono articolate in: TITOLI , secondo la fonte di provenienza delle entrate; TIPOLOGIE, in base alla natura dell’entrata, ai fini dell’approvazione in termini di unità di voto; CATEGORIE, secondo l’oggetto delle entrate (in allegato solo nel rendiconto); Nel bilancio gestionale, le categorie sono ripartite in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.
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3.1 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO
Le spese sono articolate in: 1.MISSIONI: individuano le funzioni e gli obiettivi strategici della spesa e consentono il collegamento tra flussi finanziari e le politiche pubbliche settoriali . Sono definite in relazione al riparto delle competenze di cui agli articolo 117 e 118 Cost. e tenendo conto di quelle del Bilancio dello Stato; 2.PROGRAMMI: individuano aggregati omogenei di attività diretti al conseguimento degli obiettivi strategici. Il programma è raccordato alla codifica COFOG di secondo livello. Costituiscono l’unità di voto minima;
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3.1 COMUNI SCHEMI DI BILANCIO
MACROAGGREGATI: secondo la natura economica della spesa. Sono rappresentati in appositi allegati e costituiscono il primo raccordo tra la classificazione funzionale del bilancio decisionale ed il piano dei conti integrato (in allegato solo nel rendiconto). Ai fini della gestione, i macroaggregati sono ripartiti in capitoli, che possono essere articolati in articoli. I capitoli e gli articoli si raccordano al quarto livello del piano dei conti integrato.
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3.2 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO è costituito da n. tre elenchi strutturati gerarchicamente su vari livello di dettaglio: il piano finanziario: n voci di entrate e spese finanziarie codificate secondo una classificazione economica, da attribuire ai capitoli/articoli del bilancio gestionale (quarto livello del piano dei conti) e agli accertamenti/incassi, impegni/pagamenti (quinto livello del piano dei conti). E’ vietata l’adozione del principio della prevalenza; il piano economico: n voci di costi e ricavi correlati al piano finanziario; il piano patrimonale: n voci del patrimonio correlati al piano finanziario. La movimentazione del piano finanziario determina i movimenti del piano economico-patrimoniale, regolati da una matrice di correlazione).
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3.2 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
è previsto solo per le amministrazioni in contabilità finanziaria; è uno strumento di raccordo tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale; è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria; è stato definito in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica, per individuare i cd. «settori di contropartita».
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1.2 Il piano finanziario
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1.2 Il piano finanziario
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3.3 REGOLE CONTABILI UNIFORMI
Il decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali devono adeguarsi a regole contabili uniformi (art.3) definite attraverso principi contabili, : 1. principi contabili generali, intesi come enunciati molto sintetici (competenza, annualità, di universalità, integrità, specificazione, ecc.), che lasciano agli operatori il compito di individuarne le modalità di applicazione .
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3.3 REGOLE CONTABILI UNIFORMI
2. principi applicati, costituite da norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali , che svolgano una funzione di completamento del sistema generale e favoriscano comportamenti uniformi e corretti. La definizione di tali principi è stata rinviata al decreto correttivo e integrativo. I principi applicati individuati riguardano: la programmazione la contabilità finanziaria la contabilità economico patrimoniale il bilancio consolidato
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3.4 IL BILANCIO CONSOLIDATO
La disomogeneità dei bilanci è determinata anche dal fenomeno delle esternalizzazioni, ossia dal trasferimento, attraverso contratti o convenzioni, dello svolgimento di funzioni, servizi e attività strumentali di propria competenza ad altri soggetti; A causa dell’esternalizzazione i bilanci dei singoli enti possono fornire informazioni incomplete, non rappresentative delle attività e delle funzioni complessivamente svolte e, a parità di servizi resi alla collettività, presentano situazioni del tutto differenti.
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3.4 IL BILANCIO CONSOLIDATO
La riforma contabile degli enti territoriali: attribuisce al bilancio consolidato l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta da un ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate; fa riferimento alla definizione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale” (la cd. influenza dominante).
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3.4 IL BILANCIO CONSOLIDATO
IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBB. è costituito dai suoi: ORGANISMI STRUMENTALI (le istituzioni); ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI, enti, fondazioni e aziende controllate; ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI, enti, fondazioni e aziende partecipate ma non controllate SOCIETA’ CONTROLLATE (definizione corrispondente a quella civilistica); SOCIETA’ PARTECIPATE, (in sperimentazione e in fase di avvio della riforma) società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della capo gruppo, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
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4) LA COMPETENZA FINANZIARIA
Il principio della competenza finanziaria è il criterio di imputazione contabile agli esercizi finanziari delle entrate e delle spese: accertamenti e impegni derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate; incassi e pagamenti.
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4) LA COMPETENZA FINANZIARIA
Il principio della competenza finanziaria tradizionale richiede l’imputazione contabile degli accertamenti e degli impegni all’esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono, prevedendo numerose deroghe ed eccezioni quali: la possibilità di impegnare spese anche in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionata (accantonamenti contabili - in particolare dell’art. 183, comma 5 del TUEL oggi abrogato); l’imputazione di spese pluriennali agli esercizi successivi a quello in cui nasce l’obbligazione; il rischio di accertamento di entrate future.
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4) LA COMPETENZA FINANZIARIA
Nel 2011, il principio della competenza finanziaria è stato aggiornato e potenziato dal d.lgs. 118/2011: «Le obbligazioni sono registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile». La competenza finanziaria potenziata è definita da: il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al Dlgs 118/2011); il principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al DLgs 118/2011).
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1) LA COMPETENZA FINANZIARIA
L’esigibilità degli accertamenti e degli impegni è: individuata in occasione della registrazione contabile delle entrate e delle spese al fine di individuare l’esercizio di competenza, verificata in occasione dell’elaborazione del rendiconto (il riaccertamento ordinario dei residui), al fine di accertare l’effettiva esigibilità dell’obbligazione che, per l’acquisto di beni e di servizi, è correlata all’effettiva erogazione della prestazione o al la consegna dei beni.
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1) LA COMPETENZA FINANZIARIA
Le obbligazioni sono registrate solo se formalmente costituite (le delibere di spesa o il bando di gara non costituiscono obbligazioni formalmente costituite: si prenotano ma non si impegnano); Gli accertamenti e gli impegni si imputano alle scritture dell’esercizio in cui scade l’obbligazione (la scadenza costituisce un elemento necessario dell’accertamento e dell’impegno); Gli impegni pluriennali sono interamente registrati, con imputazione agli esercizi sulla base del cronoprogramma e confermati, in sede di riaccertamento ordinario, sulla base dei SAL.
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4) LA COMPETENZA FINANZIARIA
Caratteristiche del principio contabile: rilevanza contabile alla dimensione temporale e valorizzazione della programmazione; natura autorizzatoria del bilancio «almeno triennale», (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento); rilevanza agli equilibri di cassa (ma non è un bilancio di sola cassa); obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a prescindere dall’esercizio di imputazione della spesa.
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4) LA COMPETENZA FINANZIARIA
La corretta applicazione della competenza finanziaria potenziata comporta che nel rendiconto: i residui rappresentano solo obbligazioni giuridicamente perfezionate esigibili; le obbligazioni giuridicamente perfezionate non esigibili, accertate e impegnate con imputazione agli esercizi in cui sono esigibili, sono rappresentate in un apposito allegato; le entrate vincolate e gli accantonamenti contabili (che non devono essere impegnati), sono rappresentati come componenti del risultato di amministrazione, e analiticamente indicati nella Relazione della gestione; gli equilibri di bilancio sono effettivi e non meramente contabili, in quanto solo le entrate esigibili nell’esercizio sono effettivamente in grado di dare copertura alle spese imputate a ciascun esercio.
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4) LA COMPETENZA FINANZIARIA
La competenza finanziaria potenziata non si applica per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese riguardanti il perimetro sanitario delle regioni e per le partite di giro. Le regioni a statuto ordinario registrano le entrate e le spese del perimetro sanitario sulla base di quanto previsto dal titolo secondo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Le entrate e le spese delle partite di giro sono accertate e impegnate nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione sorge.
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO è uno strumento contabile istituito dal DLgs 118/2011 per consentire l’applicazione competenza finanziaria cd. potenziata nei casi in cui le entrate a destinazione vincolata chiedono di derogare al principio contabile generale n. 2 dell’unità del bilancio, per il quale “È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione”.
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
COME RAPPRESENTARE CONTABILMENTE LA COPERTURA FINANZIARA DEGLI IMPEGNI FINANZIATI DA RISORSE VINCOLATE, NEI CASI IN CUI L’OBBLIGAZIONE ATTIVA E QUELLA PASSIVA SORGONO NEL MEDESIMO ESERCIZIO, MA L’OBBLIGAZIONE ATTIVA E’ IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE, MENTRE QUELLA PASSIVA E’ ESIGIBILE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI?
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
NEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE: nell’esercizio in cui si prevede di accertare l’entrata vincolata, la spesa correlata è interamente stanziata nel medesimo esercizio, per un importo pari a quello dell’entrata, compresa le quote della spesa che si prevede saranno competenza degli esercizi successivi. La quota di tale stanziamento di spesa che si prevede di impegnare con imputazione agli esercizi successivi costituisce l’accantonamento al FPV effettuato nell’esercizio («di cui FPV»), al fine di rinviare le entrate vincolate all’esercizio successivo;
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
NEL BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE: nell’ entrata dell’esercizio successivo, come prima posta del bilancio, è iscritto lo stanziamento concernente il FPV (distinto in parte corrente e in c/capitale) proveniente dall’esercizio precedente, per un importo pari al FPV di spesa stanziato nell’esercizio precedente. Tale entrata rappresenta la copertura contabile delle spese stanziate nell’esercizio.
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
IN SEDE DI RENDICONTO, SE GLI STANZIAMENTI DI SPESA PLURIENNALI FINANZIATI DALLE ENTRATE VINCOLATA E DAL RELATIVO FPV : non sono stati impegnati, in quanto non è sorta l’obbligazione giuridicamente perfezionata, le economie di spesa confluiscono nel risultato di amministrazione, come quota vincolata, e il fondo pluriennale vincolato previsto in bilancio non si è costituito; sono state impegnati (sia gli stanziamenti dell’esercizio di riferimento che quelli successivi finanziati dal FPV), il fondo pluriennale stanziato nell’esercizio è effettivamente costituito;
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
A CONSUNTIVO: Il FPV è costituito da risorse «GIA’ SPESE», in quanto rappresenta risorse acquisite che costituiscono la copertura finanziaria degli impegni già registrati, con imputazione agli esercizi successivi; IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE rappresenta entrate acquisite che ancora NON SONO STATE SPESE, e non hanno dato copertura a impegni contabili. Il risultato di amministrazione consente di finanziare nuove decisioni di spesa, nel rispetto del vincolo di destinazione, se trattasi di entrate vincolate.
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
LE ENTRATE VINCOLATE NON COMPORTANO SEMPRE LA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. IL FPV NON SI COSTITUISCE: per le entrate vincolate che finanziano spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l’entrata è accertata e imputata, comprese le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali imputate ai medesimi esercizi. per le entrate vincolate che ancora non sono state spese (non è sorta l’obbligazione giuridica della spesa correlata, e non sono state impegnate). IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PUO’ FORMARSI ANCHE IN ASSENZA DI ENTRATE VINCOLATE, IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO O DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
LA GESTIONE DEL FPV RAFFORZA IL MOMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CORRELATA PREVISIONE DI BILANCIO, IN QUANTO IMPONE LA FORMULAZIONE DI ADEGUATI PROGRAMMI DI IMPIEGO DELLE RISORSE, SUPPORTATI E GIUSTIFICATI DA CONGRUI «CRONOPROGRAMMI».
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell’esercizio precedente, a copertura: delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all’esercizio in corso; della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.
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PREVISIONI DEFINITIVE 2016
TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI DEFINITIVE 2016 PREVISIONI 2017 2018 2019 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo utilizzato anticipatamente - di cui utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento previsioni di cassa TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati previsione di competenza previsione di cassa 0.00
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nelle spese del bilancio di previsione il fondo pluriennale è costituito da: la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene ulteriormente rinviata agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi); la quota del fondo che nasce nell’esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio e imputare agli esercizi successivi.
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PREVISIONI DEFINITIVE 2016
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI PREVISIONI DEFINITIVE 2016 2017 2018 2019 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza di cui già impegnato (0,00) di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma .
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5) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nel rendiconto, il FPV è un risultato contabile della gestione della spesa (come l’impegnato e il pagato). In entrata, il FPV è pari al totale del FPV di spesa del rendiconto precedente. In spesa, il FPV è pari agli impegni imputati agli esercizi successivi con copertura costituita da accertamenti imputati agli esercizi precedenti. Di conseguenza, le economie di spesa sono determinate dalla formula (ECP= CP- I -FPV), come differenza tra le previsioni definitive (CP), la quota che è stata impegnata (I), e l’importo del FPV effettivamente costituito.
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SCHEMA DI RENDICONTO ARMONIZZATO
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/201.. (RS) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) RIACCERT. RESIDUI (R ) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR-R) PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV) RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC) PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
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6) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
PER L’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE IL D.LGS. 118/2011 PREVEDE CHE: le entrate sono accertate a seguito della nascita delle obbligazioni giuridiche, salvo quelle per le quali è espressamente previsto «l’accertamento per cassa» (la gran parte delle entrate tributarie); è vietato l’accertamento per cassa, anche nei casi di entrate di dubbia e difficile esazione, che devono essere accertate per l’intero importo del credito, (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.). L’accertamento per cassa non consente di conoscere l’ammontare dei crediti delle PA.
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6) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA E’ GARANTITO ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ (FCDE): il FCDE stanziato nel bilancio di previsione, sul quale non si impegna e non si paga, definito in proporzione alle previsioni di competenza riguardanti le entrate di dubbia e difficile esazione nell’esercizio ed alla capacità di riscossione di tali entrate negli ultimi 5 esercizi; il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, in proporzione ai residui attivi di dubbia e difficile esazione ed alla loro capacità di riscossione negli ultimi 5 esercizi.
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6) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
La funzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è quella di non consentire la formazione di nuove spese finanziate da: -entrate di dubbia e difficile esazione, di competenza finanziaria dell’esercizio; -utilizzo della quota del risultato di amministrazione composta da residui attivi di dubbia e difficile esazione. Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 3.3 e dall’esempio n. 5.
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6) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
In occasione dell’assestamento di bilancio gli enti sono tenuti a verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione, in considerazione delle: variazioni di bilancio effettuate entrate accertate percentuale delle entrate incassate
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6) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA
DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE, Il FCDE E’ UTILIZZATO A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEI CREDITI (RESIDUI ATTIVI): definitiva dalle scritture, riducendo di pari importo la quota accantonata nel risultato di amministrazione. dalle sole scritture finanziarie, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell’avanzo.
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