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PubblicatoRenata Parente Modificato 7 anni fa
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RATING DI LEGALITA’ E RATING REPUTAZIONALE (RATING D’ IMPRESA)
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Il nuovo codice risponde alle esigenze di semplificazione e snellimento delle norme in materia, e di rispetto del divieto di gold plating, esigenze tutte dettate dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Ma evidente nel nuovo codice è anche il legame alla lotta alla corruzione: tante le disposizioni a sostegno della legalità, a cominciare dal potenziamento del ruolo dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e delle sue funzioni di vigilanza e di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti.
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In quest’ottica fanno il loro ingresso nella normativa il rating di legalità e il rating reputazionale
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Il rating di legalità, istituto già introdotto con la Legge 27/2012, finora era premiato con misure di accesso privilegiato ai finanziamenti pubblici e al credito bancario (stabilite dal Decreto 56 del 2014 dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico). Oggi diventa parametro di cui tener conto in sede di accertamento dei requisiti reputazionali alla base del rating di impresa, di cui all’art. 83 co. 10; nonché criterio rilevante ai fini della valutazione dell’offerta in sede di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 co. 13.
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Il rating è accessibile solo dalle aziende operanti nel territorio nazionale ed iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni che (da sole o in qualità di imprese appartenente ad un gruppo) abbiano un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta
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Il rating d’impresa è certificato dall’ANAC, il sistema del rating di impresa è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa. Tali requisiti “tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’AGCM , nonché dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto
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Rating di legalita’ L’art. 5-ter del decreto-legge 1/2012 s.m.i. assegna all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie a promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti delle imprese: alla medesima Autorità Antitrust, inoltre, è stato assegnato il compito di procedere all’elaborazione ed all’attribuzione alle imprese di un rating di legalità
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Del rating di legalità sarà necessario tenere conto, in particolare, in sede di:
concessione di finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche, nonché in sede di: accesso al credito bancario; gli istituti di credito che omettano di tener conto del rating di legalità ai fini della concessione dei finanziamenti alle imprese, infatti, saranno tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta in tal senso (art. 5- ter, comma 1, ultimo periodo).
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Il rating di legalità viene articolato in diversi range (da un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’) e l’attribuzione del rating viene disposta dall’Autorità Antitrust sulla base di dichiarazioni rese dalle imprese, che verranno successivamente verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate
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Vengono previsti, inoltre, ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo acquisibile ai fini del rating; in particolare, a tali fini, le imprese dovranno
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Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta: in caso di perdita di uno dei requisiti base (indispensabili per ottenere una ‘stelletta’) l’Antitrust dispone la revoca del rating, mentre se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’impresa aveva ottenuto un rating più alto, la medesima Autorità ridurrà il numero di stellette attribuite.
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Il recentissimo d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone, all’art
Il recentissimo d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dispone, all’art. 83, comma 10, l’istituzione presso l’ANAC del sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, in relazione al quale la medesima Autorità anticorruzione rilascia alle imprese l’apposita certificazione
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Il rating di impresa dovrà essere applicato ai soli fini della qualificazione delle imprese: ne consegue che tale rating non potrà essere oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggi connessi al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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Il predetto sistema è basato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimano la capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa
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I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa dovranno tenere conto rating di legalità rilevato dalla medesima ANAC in collaborazione con la già citata Autorità Antitrust: l’articolo 213, comma 7, del nuovo codice, infatti, dispone che l’Autorità anticorruzione collabora con l’Antitrust ai fini della rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione per l’attribuzione del “rating di legalità” e che tale rating concorre anche alla determinazione del “rating di impresa
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Nell’attribuzione del rating d’impresa, inoltre, occorrerà tenere conto dei precedenti comportamentali dell’impresa, con riferimento, in particolare: al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti; all’incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara, sia in fase di esecuzione del contratto; della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti (art. 83, comma 7).
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l’art. 84, comma 4 del nuovo codice, infatti, prevede che gli organismi di diritto privato autorizzati (società organismi di attestazione, meglio conosciute nell’acronimo SOA) attestano il possesso della certificazione del rating di impresa rilasciata dall’ANAC.
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Se è vero che il d.lgs. n. 50/2016 introduce anche l’inedito istituto del rating d’impresa, nondimeno all’interno del nuovo codice non mancano alcune disposizioni nelle quali assume una specifica valenza anche il preesistente rating di legalità.
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l’art. 93 – recante disposizioni in materia di garanzie per la partecipazione alle procedure di gara – prevede che, nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% (non cumulabile, tuttavia, con le altre riduzioni indicate nel medesimo comma) per gli operatori economici in possesso del rating di legalità.
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L’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del codice, inoltre, dispone al comma 13 che, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente
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