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PEDAGOGIA INTERCULTURALE: normativa italiana ed europea

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Presentazione sul tema: "PEDAGOGIA INTERCULTURALE: normativa italiana ed europea"— Transcript della presentazione:

1 PEDAGOGIA INTERCULTURALE: normativa italiana ed europea
a.a. 2015/2016 Francesca Linda Zaninelli

2 Documenti europei - Libro verde su Istruzione e Migrazione (2008)
L’éducation et l'accueil des jeunes enfants en Europe: réduire les inégalités sociales et culturelles. Janvier 2009 “L’integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa. Misure per favorire: la comunicazione con le famiglie immigrate, l’insegnamento della lingua d'origine dei bambini immigrati. (Aprile 2009) Comunicazione della Commissione Ue (COM 2010/2020 ) “Europa Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, adottata dal Consiglio europeo il Portfolio Europeo delle Lingue – Principi e Linee Guida Consiglio d’Europa, “Libro bianco sul dialogo interculturale” « V i v e r e i n s i e m e i n p a r i d i g n i t à » (2008); Fonte: Eurydice, Network of information on education systems and policies in Europe

3 Le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sull’istruzione dei bambini provenienti da un contesto migratorio – 26 novembre 2009 (2009/C301/07) si rifanno a direttive precedenti quali: Direttiva 77/486/CEE relativa alla formazione scolastica dei figli di immigrati dei paesi dell’UE; Decisione n.1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del sull’integrazione degli alunni immigrati; Conclusioni del Consiglio Europeo del 13/14 marzo 2008; e richiamano il Libro Verde della Commissione Europea intitolato “Migrazione e Mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d’istruzione europei”, del 2008

4 Riferimenti normativi nazionali dal 1989 ad oggi
C.M. 8/9/1989 n. 301 – Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del diritto allo studio; C.M. 22/7/1990 n. 205 – La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale; C.M. 2/3/1994 n. 73 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica (con riferimento al trattato di Maastricht e ai documenti della Comunità Europea e del Consiglio d’Europa); Legge sull’immigrazione n.40 del 6/3/ In particolare art. 36; D.L. 25/7/1998 n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione di straniero; D.P.R. del 31/8/1999 n. 394 – Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

5 . C.M. n. 160/2001 – attivazione di corsi e iniziative di formazione per i minori stranieri e per le loro famiglie; . Legge 30/7/2002 n. 189 Bossi-Fini – in materia di immigrazione e di asilo – che non ha cambiato le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola che continuano ad essere disciplinate dal Regolamento n. 394 del 1999; . Pronuncia del CNPI (Consiglio nazionale pubblica Istruzione) - del 20/12/2005 – Problematiche interculturali; . C.M. n. 24 del 1/3/2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri; . Circolare n. 28 del 15/3/2007 – Esami di licenza del primo ciclo di istruzione . C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010 “Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” . Documento di indirizzo “La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri” - Ottobre 2007

6 MIUR 2014, Alunni con cittadinanza non italiana - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, aggiornate sui temi dell’orientamento scolastico, della valutazione dell’istruzione e formazione – CM 19 febbraio 2014; Regolamento ministeriale 16 novembre 2012 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (testo allegato al Regolamento

7 Circolare Ministeriale n
Circolare Ministeriale n.73 del 2/3/1994 “Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola” indica le strategie operative dell’educazione interculturale: attivazione nella scuola di un clima di apertura e di dialogo; impegno interculturale nell’insegnamento disciplinare e interdisciplinare; svolgimento di interventi integrativi delle attività curriculari, anche con il L’educazione interculturale non si delinea come disciplina aggiuntiva da collocarsi in un momento prestabilito dell’orario scolastico, ma è un approccio che consente, o meglio sollecita, il rivedere: i curricoli formativi; gli stili comunicativi; la gestione delle differenze, delle identità e dei bisogni di apprendimento.

8 Decreto del Presidente della Repubblica – D. P. R. n
Decreto del Presidente della Repubblica – D.P.R. n. 394/31 Agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” Art 45 , comma 3 - alunni stranieri neo arrivati a seguito di ricongiungimento familiare, prevede esplicitamente che “nelle classi la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri” e che “Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri”; Art. 45, comma 5 - inserimento di alunni e di cultura diversa richiede, soprattutto nella fase di prima accoglienza, un supporto facilitatore: “ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati”;

9 art. 45, comma 2: “I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno”; art. 45, comma 4 “Possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”.

10 Miur – “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” -n. 101, 8 gennaio C.M. n. 2 Le indicazioni fanno proprie alcune criticità: a) la significativa incidenza di dispersioni, abbandoni e di ritardi che caratterizza l’itinerario scolastico degli alunni provenienti da un contesto migratorio; b) la loro conoscenza della lingua italiana, talora assente o padroneggiata a livelli di competenza notevolmente differenti; c) il possesso della “nuova” lingua più come spontaneo registro utile alla “comunicazione” quotidiana che non come strumento per lo studio nell’ambito dell’itinerario scolastico; d) la necessità di prevedere, al di là di ogni semplicistica separatezza, anche moduli di apprendimento e percorsi formativi differenziati, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado; e) la presenza di culture diverse all’interno delle comunità straniere e il loro impatto con la cultura italiana. Rappresentano nuclei tematici rispetto ai quali viene sollecitata una adeguata riflessione.

11 Individuati alcuni criteri per la distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e nella formazione delle classi: La più o meno ridotta conoscenza della lingua italiana (studenti neo arrivati); Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe di norma non deve superare il 30% del totale degli iscritti; limite che è entrato con gradualità in vigore dall’a.s. 2010/2011; limite che può essere alzato in presenza di alunni in possesso di adeguate competenze linguistiche; o che può essere ridotto se presenti alunni stranieri con inadeguata padronanza della lingua italiana Una buona padronanza, si legge nel testo, della lingua italiana va considerata peraltro, come una via privilegiata di accesso alla cultura italiana, al suo patrimonio letterario e artistico e come condizione per il dialogo e la cooperazione sociale,…, tra le misure efficaci in grado di favorire uno sviluppo positivo del processo di insegnamento – apprendimento. E’ indispensabile, si legge sempre nel testo, garantire il diritto all’istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalla diversità linguistica e culturale.

12 La via italiana per l’educazione interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione interculturale – ottobre 2014 Individuare un modello italiano = mettere a fuoco un insieme di principi, azioni e decisioni relative all’inserimento nella scuola e nella società italiana di minori di origine immigrata. Un modello strutturalmente dinamico che deriva dalla età dei soggetti che richiede comprensione e rispetto di tempi standardizzati di crescita. Presenza di minori stranieri = evidenziatore di sfide che la scuola comunque dovrebbe affrontare anche in assenza di stranieri Principi: Universalismo – riconoscimento universalistico dei diritti (istruzione) dei minori/ Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia/ONU 1989 e ratificata dall’Italia nel 1991 e tradizione inclusiva della scuola italiana dagli anni ’70; Scuola comune – scuola di tutti e per tutti/ no classi o luoghi separati, in continuità con le precedenti scelte della scuola italiana per l’accoglienza delle varie forme di diversità – applicazione del principio dell’Universalismo e del riconoscimento della valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto con la diversità;

13 3. Centralità della persona in relazione con l’altro – progetti educativi che si fondino sulla unicità biografica e relazionale dello studente – Legge n.30/2000 e Legge di riforma n. 53/2003 e Nuove Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo dell’istruzione – principio valido per tutti gli alunni e particolarmente significativo per quelli di origine migratoria; 4. Intercultura – adottare una prospettiva interculturale per tutti gli alunni e a tutti i livelli ovvero assumere la diversità quale paradigma dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, per aprire il sistema a tutte le differenze

14 Linee di azione 3 macro aree comprensive di 10 linee di azione: 1 . Azioni per l’integrazione - Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola; - Apprendimento dell’italiano seconda lingua; - Valorizzazione del plurilinguismo; - Relazione con le famiglie straniere e l’orientamento. 2. Azioni per l’interazione interculturale - Relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico; - Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi; - Prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze; 3. Gli attori e le risorse - Autonomia e reti tra istituzioni scolastiche, società civile e territorio; - Il ruolo dei dirigenti scolastici; -Il ruolo dei docenti e del personale non docente

15 Dichiarazione universale dei diritti umani-ONU 1948
Articolo 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza Articolo 2 Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. Articolo 3 Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

16 Articolo 4 Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Articolo 5 Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6 Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. Articolo 7 Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. Articolo 8 Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

17 Articolo 12 Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. Articolo 13 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Articolo 14 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza. Articolo 16 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. Articolo 17 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

18 Articolo 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. Articolo 22 Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

19 Articolo 23 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 25 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. Articolo 26 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

20 Articolo 27 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. Articolo 28 Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Articolo 29 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. Articolo 30 Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

21 Convenzione europea dei diritti dell’uomo…1950
TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ ARTICOLO 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo ARTICOLO 2 Diritto alla vita ARTICOLO 3 Proibizione della tortura ARTICOLO 4 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato ARTICOLO 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza ARTICOLO 6 Diritto a un equo processo ARTICOLO 7 Nulla poena sine lege ARTICOLO 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare ARTICOLO 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione ARTICOLO 10 Libertà di espressione ARTICOLO 11 Libertà di riunione e di associazione ARTICOLO 12 Diritto al matrimonio ARTICOLO 13 Diritto a un ricorso effettivo ARTICOLO 14 Divieto di discriminazione ARTICOLO 16 Restrizioni all’attività politica degli stranieri ARTICOLO 17 Divieto dell’abuso di diritto TITOLO II CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

22 Protezione della proprietà ARTICOLO 2 Diritto all’istruzione
Protocollo addizionale Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali Parigi, 20.III.1952 ARTICOLO 1 Protezione della proprietà ARTICOLO 2 Diritto all’istruzione ARTICOLO 3 Diritto a libere elezioni Protocollo no 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione Strasburgo, 16.IX.1963 Divieto di imprigionamento per debiti Libertà di circolazione Divieto di espulsione dei cittadini ARTICOLO 4 Divieto di espulsioni collettive di stranieri

23 Protocollo no 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali - Strasburgo, 22.XI.1984 Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, Risoluti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri 1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter: (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione; (b) far esaminare il suo caso; e (c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità. 2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a, b e c del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale. ARTICOLO 5 - Parità tra i coniugi I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli.

24 Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Unicef 1989 – ratificata dall’Italia nel 1991 Art. 1 - I diritti elencati nella Convenzione riguardano tutti i minorenni da 0 a 18 anni. Art. 2 - Tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti, non ha importanza chi sono i genitori. Qual è il colore della pelle, né il sesso, né la religione, non ha importanza che lingua parlano, né se sono ricchi o poveri. Art. 3 - Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private, i genitori o le persone che ne hanno la responsabilità, in tutte le decisioni che riguardano i bambini devono sempre scegliere quello che è meglio per tutelare il loro benessere. Art. 4 - Gli Stati che hanno firmato la Convenzione si impegnano a far rispettare i suoi articoli con tutti i mezzi legislativi e amministrativi a loro disposizione. Art. 5 - Gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei genitori, della famiglia e della collettività di dare ai bambini i consigli adeguati affinché vengano rispettati i diritti della Convenzione.

25 Art. 6 - Gli Stati riconoscono il diritto alla vita di ogni bambino, e ne assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo. Art. 7- Dal momento della nascita, ogni bambino ha il diritto di avere un nome, una nazionalità e di crescere con i suoi genitori. Art. 8 - Gli Stati si impegnano a garantire l’identità di ogni bambino. Art. 9 - Tutti i bambini hanno il diritto di vivere insieme ai loro genitori nessuno li può allontanare o separare a meno che le autorità competenti non decidano per proteggerli o tutelarli. Se i genitori decidono di vivere separati, il bambino anche se sta più tempo a casa di uno solo di essi, ha il diritto di poter frequentare regolarmente e con facilità entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo stesso bene. Art Se il bambino e i genitori vivono in due Stati diversi, il bambino ha il diritto di intrattenere rapporti diretti con i genitori e di raggiungerli per vivere insieme nello stesso posto. Art Gli Stati devono adottare tutti i provvedimenti per impedire spostamenti non autorizzati dei bambini, soprattutto se all’estero. Nessuno può portare via un bambino dal Paese in cui vive, nemmeno uno dei genitori se l’altro non e d’accordo. Art.12 - Ogni bambino ha il diritto di esprimere la propria opinione e lo Stato deve garantire che tale opinione venga presa in considerazione dagli adulti.

26 Art Tutti i bambini hanno il diritto di esprimersi per mezzo delle parole, della scrittura, dell’arte e di ogni altro mezzo espressivo, rispettando i diritti e la dignità delle altre persone. Art Gli Stati devono rispettare il diritto dei bambini alla libertà di pensiero, di religione e di coscienza. Gli adulti dovrebbero aiutare i più piccoli a distinguere fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Art Tutti i bambini hanno il diritto di incontrare altre persone, fare amicizia con loro e fondare delle associazioni, a meno che ciò non danneggi i diritti degli altri. Art Tutti i bambini hanno il diritto di avere una vita privata, nessuno deve intromettersi, spiarli in casa e fuori casa, o controllare la corrispondenza. Nessun adulto può permettersi di insultare, offendere o accusare ingiustamente un bambino. Art Gli Stati riconoscono l’importanza delle informazioni trasmesse da radio, televisioni, giornali e libri di tutto il mondo, e devono vigilare affinché tutti i bambini possano sfruttare le informazioni utili alla loro salute e al loro benessere sociale, spirituale e morale. Art I genitori hanno la responsabilità comune per l’educazione e lo sviluppo del bambino. A tal fine gli Stati devono accordare gli aiuti appropriati ai genitori e provvedere alla creazione di istituzioni e servizi che possano tutelare gli interessi dei bambini nel caso in cui i genitori non siano in grado di farlo. Art Gli Stati devono proteggere i bambini da ogni forma di violenza, di abbandono e di maltrattamento. Nemmeno i genitori hanno il diritto di fare del male a un bambino.

27 Art I bambini che rimangono senza genitori, o che non possono vivere con i genitori perché è pericoloso per il loro benessere, hanno il diritto di essere protetti e di ricevere aiuti speciali da parte dello Stato in cui vivono. Art Gli Stati che autorizzano l’adozione devono assicurarsi che vengano scelte le soluzioni più vantaggiose per ogni singolo bambino. Devono quindi garantire che l’adozione sia autorizzata dalle autorità competenti. In caso di adozione all’estero, lo Stato deve vigilare affinché il bambino possa beneficiare delle stesse tutele del paese di origine. Art Gli Stati garantiscono il diritto di essere protetti e aiutati a tutti i bambini che sono costretti a fuggire dal proprio Paese a causa della guerra o di altre minacce che rendono pericolosa la vita in quel Paese. Art Gli Stati riconoscono che tutti i bambini con disabilità, sia fisica che psicologica, hanno diritto a cure speciali, anche a titolo gratuito, e a studiare, divertirsi e crescere come gli altri bambini. Art Tutti i bambini hanno il diritto di godere di buona salute. A tale scopo devono poter bere acqua potabile, vivere in un ambiente salutare e ricevere cibo, vestiti e cure mediche adeguate. Gli Stati devono quindi garantire ai genitori i mezzi per tutelare la loro salute e quella dei loro bambini. Art Gli Stati garantiscono a tutti i bambini una verifica periodica delle cure mediche che devono ricevere. Art Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto all’assistenza sociale, tenendo conto delle possibilità economiche degli adulti responsabili di quei bambini.

28 Art Tutti i bambini hanno il diritto a uno stile di vita sufficientemente buono per garantire il loro sviluppo fisico, mentale, morale e sociale. Gli Stati, quindi, adottano particolari provvedimenti affinché i genitori abbiano la possibilità di assicurare le condizioni di vita necessarie allo sviluppo di ogni bambino. Art Gli Stati riconoscono che tutti i bambini hanno il diritto di ricevere un’istruzione, Per garantire tale diritto, l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e gratuita per tutti. Gli Stati quindi devono controllare che tutti i bambini frequentino la scuola e devono aiutare le famiglie per permettere ai bambini di continuare gli studi anche dopo la scuola primaria. Art. 29 -Gli Stati riconoscono che lo scopo dell’istruzione è di sviluppare al meglio la personalità di tutti i bambini, i loro talenti e le loro capacità mentali e fisiche. L’istruzione deve inoltre preparare i bambini a vivere in maniera responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri e dell’ambiente. Art. 30 Gli Stati garantiscono ai bambini che appartengono a minoranze etniche, linguistiche o religiose, il diritto di mantenere la loro cultura, professare la loro religione e parlare la loro lingua. Art Gli Stati riconoscono che tutti i bambini devono essere trattati con umanità e rispetto: hanno il diritto di riposarsi, giocare, fare sport, esprimere la propria creatività e partecipare alla vita artistica e culturale del Paese in cui vivono. Art Tutti i bambini hanno il diritto di essere protetti dal lavorare in posti o in condizioni che possano danneggiare la loro salute o impedire la loro istruzione. Gli Stati a tal fine vigilano perché nessun bambino venga sfruttato, stabiliscono un’età minima di ammissione al lavoro e prevedono una regolamentazione degli orari e delle condizioni di lavoro. Art Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di essere protetti dalle droghe e dalle attività illegali e nocive, collegate all’uso e allo spaccio di droghe.

29 Art Gli Stati si impegnano a proteggere i bambini da ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale, compresa la prostituzione e qualsiasi forma di pornografia. Art Gli Stati adottano tutti i provvedimenti volti a impedire il rapimento, la vendita o il traffico dei bambini, per qualunque fine e sotto qualsiasi forma Art Gli Stati si impegnano a proteggere i bambini da qualsiasi altra forma di sfruttamento, per tutelare il loro benessere sotto ogni aspetto. Art Nessun bambino può essere privato della sua libertà in maniera illegale o arbitraria. Anche nel caso in cui un bambino faccia qualcosa di sbagliato, non deve essere punito in modo troppo pesante. L’arresto o l’imprigionamento devono avere la durata più breve possibile ed essere considerati come ultima soluzione possibile Art Tutti i bambini hanno diritto di essere protetti in caso di conflitto armato. A tal scopo gli Stati si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto internazionale e umanitario, non utilizzano i bambini per combattere e garantiscono che i bambini coinvolti in un conflitto possano ricevere cure e protezione Art Gli Stati adottano particolari provvedimenti al fine di agevolare il recupero fisico e psicologico, nonché il reinserimento sociale, di ogni bambino vittima di maltrattamenti, abusi, violenze e conflitti armati.

30 Art Gli Stati riconoscono a tutti i bambini il diritto di essere difesi se accusati di aver commesso un reato. Garantiscono inoltre che i bambini siano considerati innocenti fino a quando la loro colpevolezza non sia stata stabilità dal giudice competente. In particolar modo gli Stati si impegnano a stabilire un’età minima sotto la quale nessun minorenne può essere giudicato colpevole di reato Art Se alcuni Stati hanno leggi nazionali o internazionali più favorevoli per la difesa dei diritti dei bambini rispetto a quelle presenti in questa Convenzione, saranno queste leggi ad essere applicate. Art Tutti gli Stati si impegnano a far conoscere i principi e le disposizioni di questa Convenzione, con mezzi adeguati sia ai bambini sia agli adulti. Art Negli articoli successivi della Convenzione vengono fornite una serie di indicazioni agli Stati che l’hanno firmata e che devono farla rispettare. Inoltre, viene stabilita l’istituzione di un “Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” che ha il compito di vigilare ed esaminare i progressi che gli Stati compiono per attivare i diritti tutelati dalla Convenzione. Anche i bambini e i ragazzi possono inviare al Comitato ONU dei rapporti sul loro punto di vista rispetto ai diritti previsti dalla Convenzione.


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