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Dottore Commercialista

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Presentazione sul tema: "Dottore Commercialista"— Transcript della presentazione:

1 Dottore Commercialista
Profili fiscali italiani derivanti dalla partecipazione in una LLC residente negli USA Genova 31 gennaio 2017 Andrea Frassinetti Dottore Commercialista ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

2 Aspetti fiscali italiani da valutare
1. Regime CFC 2. Dividendi provenienti dalla LLC 3. Plusvalenze derivanti dalla cessione della LLC 4. Uso dell’immobile della LLC ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 2

3 Regime CFC - art. 167 TUIR (cenni)
Art. 167, comma 1, TUIR «Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente (…) il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati (…) ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute». Tassazione per trasparenza in Italia in capo al socio del reddito estero realizzato dalla CFC indipendentemente dalla effettiva percezione di un reddito distribuito. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 3

4 Regime CFC – Determinazione del reddito da tassare in capo al socio
Art. 167, comma 1, TUIR «I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società. I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, (…), le imposte pagate all'estero a titolo definitivo». Il reddito è determinato in base alle norme del TUIR o in provvedimento speciali ivi incluso la normativa sulle società di comodo (Circ. 35/E del 2016). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 4

5 Regime CFC - Nozione di «Stati o territori a regime fiscale privilegiato»
Art. 167, comma 4, TUIR «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.» Il passaggio da un criterio di individuazione puntuale (da D.M ) ad un criterio mobile presuppone un’analisi annuale di: livello di tassazione nominale delle società partecipate, dirette ed indirette, estere e eventuali regimi fiscali speciali usufruiti dalle stesse (free trade zones, ruling). Per livello nominale di tassazione, è necessario fare riferimento alla tassazione IRES (27,5%) ed IRAP (3,9%). Livello di tassazione <15,7%. Circolare 35/E CFC di agosto 2016 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 5

6 Regime CFC –riforma fiscale USA Trump vs Republican Party
Circolare 35/E CFC di agosto 2016 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 6

7 Regime CFC – Effetti della proposta di riforma fiscale di Trump
Linee guida della proposta abbassamento dell’aliquota ordinaria di tassazione per le società USA al 15% indeducibilità degli interessi passivi detassazione dei proventi derivanti dalle esportazioni e indeducibilità dei costi derivanti dalla importazione di beni Con la riduzione del tax rate nominale, gli USA potrebbero diventare, ai fini fiscali italiani, uno Stato a regime fiscale privilegiato Tema delle special allowances garantite dal governo cinese. Sono equiparabili ai nostri maxi ammortamenti. Quindi a mio avviso non rilevano. Circolare 35/E CFC di agosto 2016 Il reddito della LLC verrebbe tassato negli USA e in Italia per trasparenza in capo al socio, con le regole italiane, indipendentemente dalla percezione di un dividendo ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 7

8 Aspetti fiscali italiani da valutare
Dividendi provenienti dalla LLC trasparente ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 8

9 Dividendi provenienti dalla LLC (no CFC)
Art. 47, comma 1, TUIR (regola generale) «Gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati nell’art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 49,72 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (da sovrapprezzo azioni)» È irrilevante che il soggetto che distribuisce non sia residente o sia assimilato ad un soggetto fiscalmente trasparente per legge come le società estere di persone o per opzione (caso partnership estere cfr. Ris 26 aprile 2007 n. 80/E e Circolare 5 marzo 2015, n. 9/E). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 9

10 Dividendi provenienti dalla LLC (no CFC) – presunzione di tassazione
Qualsiasi somma erogata dalla LLC a favore del socio concorre a formare il reddito. È irrilevante che (i) vi sia una formale distribuzione di dividendi e che (ii) l’importo derivi da restituzioni di capitali se la società ha utili d’esercizio accantonati. Immobile (USA) 100% LLC (USA) 100% 100 USD Rimborso capital contribution La LLC ha utili distribuibili per 40 USD La LLC ha utili distribuibili per 40 USD e riserve di capitali costituite con apporti del socio per 100 USD. La LLC restituisce gli apporti per 100 USD. L’importo restituito è comunque tassato in Italia per la presunzione di reddito nei limiti delle riserve di utili distribuibili (40 USD). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 10

11 Dividendi provenienti dalla LLC (no CFC)- Importo tassato
Immobile (USA) 100% LLC (USA) 100% 100 USD Dividendo (FY 2020) 100 USD Reddito (FY 2017) Dividendo 2020 tassato in Italia = 49,72% di 65 USD 100 USD (importo liquidato nel 2020 a valere sugli utili 2017) Meno 35 USD (imposte USA pagate sugli utili 2017) Da convertire in EUR al cambio del giorno di percezione 35 USD Imposte USA (FY 2017) Il dividendo è tassato in capo al socio in base al principio di cassa (2020) al netto delle imposte assolte dal socio sull’utile da cui deriva il dividendo (in tal senso la Circolare 9/E del 2015). Obbligo di conservazione dei bilanci e dei documenti che attestino il collegamento tra imposte pagate dal socio e utili realizzati. ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 11

12 Aspetti fiscali italiani da valutare
Plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote nella LLC trasparente ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 12

13 Plusvalenze realizzate (partecipazioni qualificate - no CFC)
Art. 68, c. 3 e 6, TUIR «Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 67, (…) per il 49,72% del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze» «Le plusvalenze (…) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (…) ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi». ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 13

14 Plusvalenze realizzate (partecipazioni qualificate - no CFC)
Immobile (USA) 100% Inv= USD LLC (USA) 100% 100 USD Reddito (FY 2017) 35 USD Imposte USA (FY 2017) Plusvalenza tassato in Italia = 49,72% di 65 1.100 USD (prezzo di vendita) Meno 1.000 USD (costo di acquisto) 35 USD (imposte assolte sul reddito LLC) Da convertire in EUR al cambio alla data di cessione 1.100 USD Prezzo di cessione È comunque possibile procedere alla rivavalutazione della partecipazione: 1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento(4) per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento(4) per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.(2) 3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.(2) 4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.(2) (3) 5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata. Dovrebbe essere consentito incrementare il costo di acquisto con le imposte assolte all’estero dal socio in relazione al reddito della LLC tassato per trasparenza (analogamente alla tassazione netta riconosciuta sui dividendi). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 14

15 Aspetti fiscali italiani da valutare
Uso dei beni della LLC ad un corrispettivo inferiore rispetto al valore di mercato (i.d. Immobile) 15 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

16 Redditi diversi – uso dell’immobile ad un valore <valore di mercato
La LLC loca l’immobile per brevi periodi e per parte dell’anno è utilizzato dal socio della LLC e dei suoi famigliari gratuitamente Art. 67, comma 1, lett. h-ter TUIR «Sono redditi diversi (…) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa ai soci o familiari dell’imprenditore» La norma non fa alcun riferimento alla residenza del soggetto concedente. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate (Circ. 15 giugno 2012, n. 24/E) ha espunto dall’ambito soggettivo tutti i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Sulla possibilità/opportunità si erano espresse a favore sia Assonime (Circolare n. 17/2013) sia il CNDCEC (Circolare n. 27/IR 2012). ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA 16


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