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uno sguardo d’insieme S.A.Romano
Gli appalti pubblici: uno sguardo d’insieme S.A.Romano
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Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
Art. 3, co. 1, lett. ll, c.a. 1) l'esecuzione di lavori (di cui all’allegato I al c.a.); 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
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Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
II) Forniture: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installa-zione. III) Servizi: la prestazione di servizi diversi dai lavori.
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L’evoluzione della legislazione sugli appalti pubblici
Dallo Stato al mercato.
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In passato l’appalto era visto:
come fatto contabile, da disciplinare nell’ambito della legge di contabilità generale dello Stato: “Tutti i contratti dai quali derivi un entrata o una spesa per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti….” (art. 3, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440)
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In passato l’appalto era visto:
come fatto ‘interno’ alla P.A., in quanto mezzo per l’approvvigionamento dei beni necessari per lo svolgimento della propria attività.
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Il Presente Gli appalti pubblici come fenomeno che la legge deve disciplinare anche e soprattutto al fine di salvaguardare un “bene” che sta fuori dalla P.A.: il “libero mercato”. Conseguenza: regolare per assicurare il rispetto dei principi e delle regole essenziali per lo sviluppo della “concorrenza”. Il mercato, anzi, il libero mercato
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Conseguenze Le norme che disciplinano le procedure per l’affidamento di pubblici appalti devono garantire non solo la “serietà dell’offerta” a tutela dell’interesse dalla P.A. ad ottenere una corretta esecuzione dell’appalto, ma anche l’osservanza delle “regole del mercato” a tutela: dell’interesse generale al corretto svolgimento del mercato (AGCM) e degli interessi specifici degli operatori economici interessati, che possono ricorrere al Giudice amministrativo, sia per l’annullamento degli atti che per il risarcimento del danno.
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Norme europee, norme nazionali e norme regionali.
È mutata la fonte normativa degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture Norme europee: Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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Norme nazionali Nuovo Codice degli appalti pubblici
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
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Norme nazionali Nuovo Codice degli appalti pubblici
Il nuovo «Codice dei contratti pubblici» disegna un sistema di attuazione delle disposizioni in esso contenute che supera il Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema basato sulla soft-regulation. L’attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, infatti, all’emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
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Nuovo Codice degli appalti pubblici
Inoltre l'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. (art. 213, co. 2, c.a.)
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Codice degli appalti pubblici: oggetto e ambito di applicazione
Il codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. (art.1 c.a.).
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Norme regionali art. 2 cod
Norme regionali art. 2 cod. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome 1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto. 2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
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Le strutture preposte agli appalti pubblici
Pres. Cons. Ministri – Cabina di regia (art.212 c.a.) «indirizzo e coordinamento» ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014 – art. 213 c.a. ) è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici. In particolare:
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Poteri dell’ANAC Pareri di precontenzioso dell'ANAC (Art. 211, co. 1, c.a.) 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 c.p.a. . In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 c.p.a. .
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Poteri dell’ANAC Art. 211 c.a. comma 2:
2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della proce- dura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli even- tuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione ap- paltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecu-niaria entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro ,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente decreto. La racco- mandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 c.p.a..
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ANAC ha poteri ispettivi e sanzionatori per
inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati; omessa trasmissione di informazioni; documentazione false su trasmissione dalle imprese alle stazioni appaltanti dei requisiti di partecipazione alle gare.
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Osservatorio dei contratti pubblici
Art. 213, comma 9, c.a. È composto da: una sezione centrale, istituita presso l’ANAC sezioni regionali, aventi sede presso le Regioni e le Province Autonome
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Osservatorio dei contratti pubblici compiti
Analisi e studio dei mercati curando lo svolgimento dei flussi informativi sui contratti pubblici e sugli operatori economici, Cura la gestione del sistema di acquisizione dati e di pubblicazione delle informazioni per l’adempimento degli obblighi previsti dal codice dei contratti pubblici
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Figure diverse dal contratto di appalto regolate dal codice: Concessioni Partenariato pubblico privato Affidamenti in house Affidamento a contraente generale
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Concessioni «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. (art. 3, co. 1. lett. uu, c.a.) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscen-do a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi. (art. 3, co. 1, lett. vv)
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Partenariato pubblico privato Art. 3, co. 1, lett. eee) e 180 ss. c.a.
«contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a titolo oneroso con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici, per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un com-plesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
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Partenariato pubblico privato
«Baratto amministrativo» gli enti territoriali possono concludere contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, che prevedano, in relazione alla tipologia degli interventi, riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione, ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. (art. 190 c.a.)
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Partenariato pubblico privato
«Cessione di immobili in cambio di opere» Il bando di gara può prevedere, a titolo di corrispettivo totale o parziale dell’appalto, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, che non assolvono più funzioni di pubblico interesse. (art. 191 c.a.)
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Affidamenti in house Il codice degli appalti pubblici non si applica quando una amministrazione aggiudicatrice opera mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (art. 5 e 192 ss). Si ha una società in house quando una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, (salvo casi eccezionali nei quali comunque il capitale privato non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
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Le regole generali per gli appalti pubblici
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“Sopra soglia” e “Sotto soglia”
Le soglie sono previste dall’art. 35 c.a. (vedi co. 1 e 2) È vietata la suddivisione dell’appalto per eludere le soglie, rendendo sotto soglia un appalto sopra soglia. Rilevanza delle soglie: L’Europa impone l’integrale applicazione delle norme europee solo nel “sopra soglia” La scelta italiana per il “sotto soglia” è dettata dall’art. 36 c.a.
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Contratti “Sotto soglia”
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Distinguendo: - per contratti di importo inferiore a € ,oo può ricorrersi all’affidamento diretto o, per i lavori, all’amministrazione diretta. (art. 36, co.2, lett. a c.a.)
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Contratti “Sotto soglia”
- per contratti di importo pari o superiore a euro e inferiore a euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Per i lavori si può anche ricorrere alla amministrazione diretta; «amministrazione diretta»: si ha quando per i lavori le stazioni appaltanti operano con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. - per lavori di importo pari o superiore a euro e inferiore a di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici; - Per lavori di importo pari o superiore a di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.
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Contratti di sponsorizzazione (art. 19 c.a.)
L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture superiori a € mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno 30 giorni, di avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione. Quindi, il contratto può essere liberamente negoziato con gli operatori in possesso dei requisiti generali (art. 80: cause di esclusione) che abbiano manifestato interesse, rispettando i principi di imparzialità e di parità di trattamento. Se lo sponsor realizza direttamente, ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, non trovano applicazione le norme sui contratti pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
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Opera pubblica realizzata a spese del privato (art. 20 c.a.)
Fermo restando i requisiti generali di cui all’art. 80 (cause di esclusione), il codice non si applica alle convenzioni stipulate dalla P.A. con un soggetto pubblico o privato che si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica, di un suo lotto funzionale o di una sua parte nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
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Pianificazione programmazione e progettazione (art. 21 e segg. c.a.)
Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti delle grandi opere di rilevanza e impatto sociale, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli tecnici, in: «progetto di fattibilità tecnica ed economica»; «progetto definitivo»; e «progetto esecutivo».
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Progettazione (art. 23 c.a.)
Il «progetto di fattibilità» è redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con elaborato cartografico, le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia. Il «progetto definitivo» individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, criteri ecc. stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. Contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e il relativo cronoprogramma. Il «progetto esecutivo», redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e il piano di manutenzione in relazione al ciclo di vita.
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I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche
Le «amministrazioni aggiudicatrici»: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti. (art. 3, co. 1, lett. a c.a.)
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I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche
Gli « Enti aggiudicatori», essendo tali: Ai fini dei contratti di appalto (disciplina parte II c.a.): le amministrazioni aggiudicatrici o le imprese pubbliche che svolgono attività nei settori del gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti ed aeroporti o servizi postali, ovvero soggetti che in tali settori operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dalla P.A.
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I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche «Enti aggiudicatori»
Ai fini della disciplina delle Concessioni (Parte III c.a.): gli enti che svolgono una delle attività di cui ai c.d. settori speciali ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività; Ai fini della disciplina del Partenariato pubblico privato e del contraente generale (Parte IV e V c.a.) sono «soggetti aggiudicatori»: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudica-tori e «altri soggetti aggiudicatori» (cioè i soggetti pri-vati tenuti all’osservanza del Codice: art. 3, co. 1, lett.g)
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I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche
Va richiamata l’attenzione sulla figura dello “organismo di diritto pubblico” (odp) tenendo conto che anche l’odp rientra tra le “amministrazioni aggiudicatrici” Gli odp si individuano in base a tre parametri, tutti necessari:
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“organismo di diritto pubblico”
fine perseguito: soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; possesso della personalità giuridica; sottoposizione all’influenza pubblica, che può desumersi da una serie di fattori indicati in forma alternativa, quali essere un organismo:
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“organismo di diritto pubblico”
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri odp oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
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I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche
L’art. 3, comma 1, lett. i, c.a. definisce “centrali di committenza” : - “un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;”. (art. 37 c.a.) Centrali di committenza sono la CONSIP s.p.a. e tutte le strutture e/o società regionali costituite ad hoc con atti regionali. «Soggetti aggregatori» : le «stazioni appaltanti qualificate».
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I soggetti tenuti ad effettuare gare pubbliche
«attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
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Le stazioni appaltanti qualificate
Le stazioni appaltanti possono procedere diretta- mente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro e di lavori di importo inferiore a euro. (art. 37 c.a). Per gli importi superiori devono conseguire la qualifi-cazione o ricorrere alle Centrali di committenza o aggregarsi ad una stazione appaltante qualificata. La qualificazione si ottiene in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. L’ANAC tiene l’elenco delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti qualificate. (art. 38 c.a.)
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Soggetti ai quali possono essere affidati gli appalti pubblici
Gli operatori economici possono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti sia individualmente che in forma associata. (vedi art. 45, co. 1 e 2, c.a.) La forma classica, ma non unica, è quella del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (art. 45 c.a.). È ovvia l’utilità del Raggruppamento tutte le volte che la singola azienda non sarebbe in grado di partecipare da sola alla gara.
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Raggruppamento temporaneo di concorrenti
I raggruppamenti temporanei sono costituiti dai soggetti i quali, “prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti” (art. 45, co.2, lett. d, c.a.) E’ vietata la partecipazione a più di un raggruppa- mento temporaneo nonché di partecipare individual- mente alla stessa procedura cui si partecipa in RTC. Sono in via generale previsti due modelli di RTC: Il raggruppamento verticale. Il raggruppamento orizzontale.
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Raggruppamento temporaneo di concorrenti
Nel caso di lavori pubblici (art. 48, co. 1, c.a.) per: Raggruppamento verticale, si intende quello in cui uno dei concorrenti associati esegue i lavori della categoria prevalente (definiti dal bando) e gli altri tutti i restanti lavori. e per Raggruppamento orizzontale la riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
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Raggruppamento temporaneo di concorrenti
Nel caso di servizi o forniture (art. 48, co. 2, c.a.): Il raggruppamento verticale, è quello in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicate nel bando come principali, anche in termini economici, ed i mandanti quelle indicate come secondarie. Il raggruppamento orizzontale è quello in cui tutti i componenti del RTC eseguono il medesimo tipo di prestazione: in quantitativi uguali o differenti.
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Panunzio e Romano Studio Legale I
La Determinazione di contrattare e Il Responsabile Unico del Procedimento
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Il decreto o determinazione di contrattare
Il codice (art. 32) ha stabilito che le stazioni appaltanti, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, devono espressamente prendere tale decisione attraverso un atto formale, denominato decreto o determinazione di contrattare, individuando: gli elementi essenziali del contratto; i criteri di selezione degli operatori economici I criteri di selezione delle offerte
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Il responsabile unico del procedimento - RUP
L’avvio della procedura comporta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici la nomina di un responsabile unico del procedimento (RUP). Tale figura, prevista in via generale per tutti i procedimenti amministrativi, è specificamente ribadita dall’art. 31 c.a. e dai provvedimenti regionali. Il RUP costituirà il centro di riferimento unitario dell’intera procedura, occupandosi delle fasi della programmazione, della progettazione, dello affidamento e dell'esecuzione
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Il responsabile del procedimento (RUP).
Il RUP svolge tutti i compiti previsti dal codice dei contratti che non siano specificatamente assegnati ad altri; è l’interlocutore degli operatori economici interessati all’appalto Le Amministrazioni dovranno indicare nel bando o nella lettera di invito il nominativo del RUP.
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Panunzio e Romano Studio Legale Il procedimento
Regole generali per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (settori ordinari) Il procedimento
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Settori ‘ordinari’ e ‘settori speciali’
«settori speciali» dei contratti pubblici: quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. Hanno una disciplina speciale e più «leggera», dettata nella Parte II, Titolo VI, del codice. «settori ordinari», tutti gli altri settori. Noi ci occupiamo dei «settori ordinari». N.B. Vi sono anche dei Contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione del codice (Parte I, Titolo II c.a). Per essi l’art. 4 c.a. prevede che l'affidamento debba comunque avvenire ‘nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica’.
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Avviso di preinformazione;
Documentazione di gara; Garanzie per la partecipazione alla procedura; Tipi di procedure ad evidenza pubblica; Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e per gli appalti aggregati; Requisiti dei partecipanti alle gare di appalto e criteri di selezione; Offerte e loro valutazione; Commissione di gara; Aggiudicazione e stipulazione del contratto; Tutele e contenzioso.
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Avviso di preinformazione (art.70 c.a.)
Panunzio e Romano Studio Legale Avviso di preinformazione (art.70 c.a.) Ha funzioni di programmazione sia per le stazioni appaltanti che per le imprese. Va pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno. Copre al massimo 12 mesi, o un periodo più lungo se si tratti di servizi sociali o altri servizi specifici. Per le amministrazioni sub-centrali, nelle procedure ristrette e in quelle competitive con negoziazione, l’avviso può essere utilizzato come indizione di gara se contiene una serie di informazioni essenziali, (art. 70, comma 2, c.a.)
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Documentazione di gara
Bando di gara; Lettera di invito; Capitolato d’oneri; Documenti e informazioni complementari. È prevista la disponibilità elettronica dei documenti di gara (art. 74 c.a.)
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Panunzio e Romano Studio Legale
Bando di gara 1 - Bando di gara Primo atto per tutte le procedure eccetto la procedura negoziata senza bando o i casi di indizione della gara mediante avviso di preinformazione. Consente l’avvio della competizione. Nelle procedure aperte: provoca le offerte dei concorrenti Nelle procedure ristrette, competitive con negoziazione, nel dialogo competitivo e nei partenariati per l'innovazione: provoca le domande di partecipazione. L’ANAC adotta «bandi tipo» .
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Bando di gara Contenuto: informazioni indicate dall’all. XIV c.a.
Pubblicità del bando (art. 72 c.a.): Massima diffusione nazionale e comunitaria, anche elettronica (sul profilo del committente, sulla piattaforma digitale dell’Anac); Previo invio e pubblicazione a livello comunitario; Successiva pubblicazione nazionale (art. 73 c.a.) Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale ; Altre forme (giornali a maggiore diffusione locale, profilo del committente, sistemi informatizzati delle regioni e piattaforme regionali di e-procurement).
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Documentazione di gara
2 - Lettera di invito (art. 75 c.a.): Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione; Contiene l’invito a presentare offerte ovvero a partecipare (anche per posta elettronica certificata) Primo atto delle negoziazioni senza bando; Obbligo di invio per iscritto e simultaneo; Dettaglia le informazioni necessarie per la gara (all. XV c.a.).
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Documentazione di gara
Capitolati generali: Condizioni applicabili indistintamente a un genere di appalto/di contratto. Vi sono capitolati amministrativi e capitolati tecnici Capitolati Speciali: Tecnici relativi a singole lavorazioni ovvero tipo di opere o Amministrativi in relazione ad un singolo contratto;
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Documentazione di gara
Capitolato d’oneri – segue: I capitolati sono atti interni dell’amministrazione; Richiamati o inseriti nei bandi di gara, assumono valore contrattuale; In caso di contrasti prevale il bando/la lettera di invito.
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Garanzie per la partecipazione alla procedura
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata «garanzia provvisoria» pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, a scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione. (art. 93 c.a.) Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Procedura aperta (art. 60 c.a.) ad uso generalizzato Qualsiasi interessato può presentare un’offerta. Procedura ristretta (art. 61 c.a.) ad uso generalizzato Richiesta di partecipazione all’amministrazione; Possono presentare offerta solo gli invitati a partecipare. Ad uso solo in casi speciali: Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) Procedura negoziata senza bando (art. 63 c.a.) Dialogo competitivo (art. 64 c.a.) Partenariato per l'innovazione (art. 65 c.a.)
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Elementi e fasi comuni di tutte le procedure: Ricerca contraenti e divulgazione informazioni sull’aggiudicazione; Raccolta e selezione delle manifestazioni di interesse; Invito alla formulazione dell’offerta; Verifica della validità e ammissione delle offerte; Valutazione e comparazione delle offerte e scelta dell’aggiudicataria; Aggiudicazione e stipulazione del contratto. Variamente articolati e caratterizzati secondo la procedura.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Panunzio e Romano Studio Legale Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica A) Procedura aperta Ricerca dei contraenti tramite pubblicazione bando; Il bando è più articolato; indicazione di tutti gli elementi della gara e dell’offerta, o dove possono essere acquisiti; Partecipazione libera e senza preselezione o prequalifica; Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
B) Procedure ristrette Fase di “prequalifica” o “preselezione”: il bando (avviso di indizione) serve solo a permettere la manifestazione di interesse; Fase di gara: lettera di invito ai candidati considerati idonei e selezionati, con le informazioni di dettaglio; raccolta, ammissione e valutazione delle offerte; L’amministrazione può limitare il numero di candidati (art. 91 c.a.);
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
C) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto descrivendo le loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi e specificando i criteri per l'aggiudicazione . Indicano quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo da permettere loro di individuare la natura e l'ambito dell'appalto per decidere se partecipare alla procedura.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Procedura competitiva con negoziazione - 2 Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'art. 91 c.a.; l'offerta iniziale costituisce la base per la successiva negoziazione, da svolgere per ridurre il numero delle offerte da negoziare, ma assicurando la par condicio; i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione; Vengono negoziate le offerte iniziali e le successive per migliorarne il contenuto, fino a porre un termine per presentare le offerte finali immodificabili.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
D) Procedura negoziata senza bando (art. 63) Nei soli casi previsti dall’art. 63, commi da 2 a 5, c.a.. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e ne selezionano almeno cinque se esistenti; Scelgono chi ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri di aggiudicazione ex art. 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante le ordinarie procedure.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
E) Dialogo competitivo (art. 64 c.a.) Appalti “particolarmente complessi”: impossibilità obiettiva e motivata di definire mezzi tecnici e/o “impostazione giuridico-finanziaria” dell’appalto; l'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 6, c.a. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono ivi o in un documento descrittivo.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Dialogo competitivo - 2 Dialogo, anche in fasi successive, con tutti i candidati ammessi, e su tutti gli aspetti dell’appalto, per individuare i mezzi più idonei a soddisfare necessità e obiettivi della p.a.; Parità di trattamento e riservatezza sui dialoghi; il dialogo prosegue finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le necessità della stazione appaltante; Dichiarato chiuso il dialogo, i partecipanti vengono invitati a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo;
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Dialogo competitivo - 3 le offerte devono essere complete, contenendo tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Possono chiedersi chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti, ma purché non si incida su elementi essenziali o si falsi la concorrenza. Le offerte vengono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati inizialmente (nel bando). Possono essere previsti premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
F) Partenariato per l'innovazione (art. 65 c.a.) Uso nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e successivamente di acquistare le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Le amministrazioni possono decidere di instaurarlo con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Le informazioni devono permettere di individuare la natura e l'ambito dell'appalto per decidere se partecipare alla procedura. Qualsiasi interessato può formulare una domanda di partecipazione in risposta al bando o all’avviso, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Partenariato per l'innovazione - 2 è aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 6, c.a.; può essere limitato il numero degli invitati alla procedura ex art. 91 c.a.; è strutturato in fasi successive secondo le fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Vengono fissati obiettivi intermedi e previsto il pagamento della remunerazione e regolata la proprietà intellettuale.
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Tipi di Procedure ad evidenza Pubblica
Partenariato per l'innovazione - 3 L‘Amministrazione può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato o di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che lo abbia indicato nei documenti di gara. Nel rispetto della par condicio, si negoziano, per migliorarne il contenuto, le offerte iniziali e le successive, tranne le offerte finali. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
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Riduzione del numero di candidati da invitare a partecipare (art. 91 c
Riduzione del numero di candidati da invitare a partecipare (art. 91 c.a.) Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati purché sia assicurato il numero minimo di candidati qualificati. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare, secondo il principio di proporzionalità. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e per gli appalti aggregati
Accordi quadro (art. 54 c.a.) Sistemi dinamici di acquisizione (art. 55) Aste elettroniche (art. 56 c.a.) Cataloghi elettronici (art. 57 c.a.) Procedure attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (art. 58 c.a.)
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Tecniche e strumenti per gli appalti aggregati
Accordi Quadro (art. 54 c.a.) L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (art. 3, co. 1, lett. iii). Vanno conclusi rispettando le ordinarie procedure di gara e di regola non possono superare la durata di 4 anni (salvo il caso di appalti nei c.d. settori speciali, ma qui si prendono in considerazione i «settori ordinari»). Sulla base dell’accordo vengono poi aggiudicati i singoli appalti, completando eventualmente l’offerta se l’accordo è con un singolo operatore economico.
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Tecniche e strumenti per gli appalti aggregati – Accordi quadro
Nel caso di accordo concluso con più operatori: - senza riaprire tra loro il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione. In questo caso la scelta di quello che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; - riaprendo in parte il confronto competitivo tra gli operatori, se previsto nell’accordo; - riaprendo per intero il confronto competitivo, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione.
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
«sistema dinamico di acquisizione» (art. 55 c.a.) È un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. (art. 3, co. 1 ,lett. aaaa, c.a.)
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati – sistema dinamico di acquisizione
Per l'aggiudicazione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e non può esservi un limite nel numero dei candidati ammessi; tutti i partecipanti ammessi sono invitati a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione; L’aggiudicazione è all'offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema o nell’invito a confermare l’interesse (in caso di avviso di preinformazione).
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
«asta elettronica» (art. 56 c.a.): un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. (art. 3, co. 1, lett.ffff c.a.)
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati - Asta elettronica
Quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’«asta elettronica». Ciò sia nel corso di procedure aperte, ristrette, competitive con negoziazione o di procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, sia in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, ovvero dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione.
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati - Asta elettronica
L'asta elettronica è aggiudicata con riguardo: a) esclusivamente ai prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) al prezzo o ai nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia.
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati - Asta elettronica
Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Un'offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che: a) non cade nei motivi di esclusione (art. 80); b) ha i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali (art. 83); c) presenta un’offerta conforme alle specifiche tecniche.
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
«cataloghi elettronici» (art. 57 c.a.) Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di «catalogo elettronico» o che includano un catalogo elettronico. Le offerte possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. I «cataloghi elettronici» sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
«Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione» (art. 58 c.a.) Si tratta di procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici con la presentazione di una unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica; non si deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto; l'aggiudicazione può avvenire con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica;
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Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati – Procedure su piattaforme telematiche
il dispositivo elettronico, mediante un meccanismo casuale automatico, provvede , mediante sorteggio, al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore un codice identificativo personale (user ID e password); la stazione appaltante esamina: la regolarità della partecipazione alla procedura; quindi l'offerta tecnica ; e successivamente quella economica; conclusi tali esami, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.
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Requisiti dei partecipanti alle procedure e criteri di selezione delle offerte
Innanzi tutto va verificato se gli operatori siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure. Quindi si passa ai Criteri di selezione degli operatori economici: A) Requisiti di idoneità professionale B) Capacità economica e finanziaria C) Capacità tecniche e professionali
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Requisiti di ordine generale
Panunzio e Romano Studio Legale Requisiti di ordine generale Le «cause di esclusione» costituiscono dei requisiti di ordine generale per la partecipazione : Occorrono sia per la partecipazione alle procedure di appalto o concessione che per l’affidamento di subappalti. Coprono numerosi ambiti e materie (penale, fallimentare, obblighi legali in materia di lavoro, previdenza, tributaria, competenza e professionalità, rapporti con la p.a.). Trovano la loro disciplina nell’art. 80 c.a. (vedi)
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Selezione delle offerte - criteri di selezione
A) Requisiti di idoneità professionale iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. (art. 83)
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Selezione delle offerte - criteri di selezione
B) Capacità finanziaria ed economica (art. 83 c.a.) a dimostrazione della solidità ed affidabilità; Nei servizi e nelle forniture comprovata attraverso: a) un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto (non superiore al doppio del valore dell’appalto e motivato); b) fornendo informazioni sui conti annuali evidenziando i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
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Selezione delle offerte - criteri di selezione
C) Capacità tecnica e professionale (art. 83 c.a.) Nei servizi e nelle forniture per garantire il possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto e l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
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Selezione delle offerte – Sistema del rating di impresa
È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione e le relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese. Sul rating della impresa l'Autorità rilascia apposita certificazione. È connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa.
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Selezione delle offerte - criteri di selezione – Mezzi di prova
Nei servizi e nelle forniture la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica e della capacità tecnica e professionale è fornita mediante uno o più dei mezzi di prova indicati nell'allegato XVII del codice (vedi allegato nel codice). L'operatore che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro do- cumento considerato idoneo dalla stazione appaltante. (art. 86, commi 4 e 5 c.a.)
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Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, mediante attestazione da parte delle SOA (società organismi di attestazione di diritto privato) autorizzati dall'ANAC. (art. 84 c.a.)
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Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici – le SOA
Le SOA, secondo le linee guida elaborate dall’ANAC attestano: a) l'assenza dei motivi di esclusione; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali , utilizzando per i requisiti tecnico-organizzativi i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti ed acquisiti attraverso l'Osservatorio; c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN e UNI CEI EN ISO/IEC 17000; d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC.
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Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici – le SOA
Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida ANAC. Le stazioni appaltanti devono effettuare controlli, almeno a campione, sulla sussistenza dei requisiti oggetto della attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.
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Appalti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro
Ex art. 84, co.7, c.a., per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati : a) alla verifica della capacità economico-finanziaria . In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti, da cui emerga l’esposizione finanziaria dell'impresa al momento della gara. In alternativa la Stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (ma tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro).
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Documento di gara unico europeo (DGUE) – art. 85 c.a.
Il «documento di gara unico europeo» (DGUE) è redatto in conformità al modello europeo e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni che causano l’esclusione ex art. 80 c.a.; b) soddisfa i criteri di selezione ex art. 83 c.a.; c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati per ricorrere alla riduzione del numero dei partecipanti ex art. 91 c.a.
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Il soccorso istruttorio (art. 83 c.a.)
Le seguenti carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di «soccorso istruttorio»: - mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi o del DGUE: sanzione pecuniaria; non essenziali: senza sanzione pecuniaria. Invece sono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individua-zione del contenuto dell’offerta o del soggetto responsabile della stessa. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
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Istituti particolari relativi al possesso dei requisiti di gara: l’ «Avvalimento»
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, ovvero di attestazione SOA avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. (art. 89 c.a.)
103
L’ «Avvalimento» (art. 89 c.a.)
L’operatore deve presentare: oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il suo possesso dei requisiti generali ex art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; il contratto con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
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Il Subappalto (art. 105 c.a.) Regola generale è che gli aggiudicatari devono eseguire in proprio le prestazioni ed il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Tuttavia è ammesso il subappalto entro determinati limiti indicati dall’art. 105 c.a. Il «subappalto» è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
105
Il Subappalto (art. 105 c.a.) Gli aggiudicatari possono affidare in subappalto prestazioni contrattuali, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché : a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato ciò che intendono subappaltare; c) dimostrino che il subappaltatore non incorra in cause di esclusione (art. 80). In caso di appalti sopra soglia che non richiedono particolari specializzazioni è obbligatorio indicare una terna di subappaltatori. Almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, va depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante.
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Il Subappalto (art. 105 c.a.) di regola non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. non si configurano come subappalto: l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani o equiparati;
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Offerte e loro valutazione
Offerta Non coincide con la domanda di partecipazione; Proposta irrevocabile vincolante l’offerente (art c.c.); Termine di validità vincolante indicato nel bando o 180 gg. (art. 32, co. 4 c.a.) Una sola offerta a pena di esclusione (art. 32, co. 4 c.a.);
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Offerte e loro valutazione
Offerta nelle procedure negoziate (artt. 62 ss. c.a.): Base di avvio per la trattativa con la p.a.; Non immodificabile come nelle procedure aperte e ristrette; Formazione progressiva di un accordo negoziale secondo la dinamica “proposta/controproposta/accettazione”; Sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, tipici dell’evidenza pubblica.
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Offerte e loro valutazione
La prima valutazione che viene effettuata è quella sulla sussistenza o meno dei requisiti per l’ammissione alla gara che sfocia in un provvedimento conclusivo della fase di Ammissione o di Esclusione delle offerte. Il provvedimento ha carattere definitivo. Deve essere reso pubblico ed è immediatamente impugnabile.
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Offerte e loro valutazione
Criteri di aggiudicazione: Esistono due criteri per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 1. criterio dell'offerta individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ove il prezzo può essere anche indicato in modo fisso); 2. criterio dell'offerta individuata sulla base dell'elemento prezzo o del costo; seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (art. 95, co. 2, c.a.) Quale che sia il criterio seguito le stazioni appaltanti pos-sono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nes-suna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'og-getto del contratto. Tale facoltà, però, deve essere indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
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Offerte e loro valutazione
Criterio del minor prezzo (art. 95, co. 4 c.a.): È un criterio facoltativo che può essere utilizzato motivando e indicandolo nel bando: a) per i lavori di importo pari o inferiore a di euro, in presenza di un progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per servizi e forniture sotto soglia, caratterizzati da elevata ripetitività, se non sono di notevole contenuto tecnologico o a carattere innovativo.
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Offerte e loro valutazione
2. Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 ) è l’unico utilizzabile quando si tratti di: a) contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera (art. 50, co. 1); b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a euro;
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Offerte e loro valutazione
Pur in assenza di una specifica statuizione normativa, ritengo che da quanto dettato dai commi 3 e 4 dell’art. 95 c.a. si deve desumere che il criterio a carattere generale è oggi quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo. Infatti, ex comma 4, il criterio dell’offerta economi-camente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo può essere - e facoltativamente -utilizzato solo nei casi ivi indicati e sempre che non si ricada in quelli di cui al precedente comma 3.
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Offerte e loro valutazione
Segue criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: è valutato sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, come: a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento consumi energetici e delle risorse ambientali, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; c) il costo di utilizzazione e manutenzione riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio; d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra; e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, se ciò possa avere un'influenza significativa sull'esecuzione dell'appalto; f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; g) le condizioni di consegna (data di consegna, processo di consegna ecc.). (art. 95, co. 6 c.a.)
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Offerte e loro valutazione
Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteg- gi. Ove non sia possibile, va indicato l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Vanno utilizzate metodologie che consentano di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantag-giosa. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Compatibilmente con i principi europei, le Amministrazioni prevedono criteri premiali: per il maggior rating di legalità dell'offerente; per agevolare la partecipazione delle micro-imprese, delle piccole e medie, dei giovani professionisti e per la costituzione di nuove imprese; nonché per l’offerta che presenta un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
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Offerte e loro valutazione
Costi del ciclo di vita (art. 96 c.a.) I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro: a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 1) i costi relativi all'acquisizione; 2) i costi connessi all'utilizzo (come consumo di energia e altre risorse); 3) i costi di manutenzione; 4) i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio. b) costi imputati a esternalità ambientali nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determi-nato e verificato, quali i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.
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Offerte e loro valutazione
«Costi del ciclo di vita» le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che verrà impiegato al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per i «costi imputati alle esternalità ambientali», il metodo deve : a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; b) essere accessibile a tutte le parti interessate; c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti. (art. 96, co. 2, c.a.)
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Offerte e loro valutazione
Varianti (art. 95, co.14, c.a.) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti. In mancanza di questa indicazione, non sono autorizzate. Le stazioni appaltanti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, precisando in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Sono prese in considerazione solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Negli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
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Offerte e loro valutazione
Le «Offerte anormalmente basse» (art. 97 c.a.): Sono le offerte che appaiono tali sulla base di un giudizio tecnico sulla loro congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Storicamente considerate “non serie” e pericolose per l’interesse pubblico alla esecuzione dell’appalto; attualmente considerate lesive della concorrenza tra gli offerenti, quindi da escludere obbligatoriamente. La fase di verifica della congruità precede l’aggiudicazione.
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Offerte e loro valutazione
Individuazione a) Nel caso del criterio del prezzo più basso: l’art. 97 prevede 5 diversi modi di calcolo della media aritmetica dei ribassi e il metodo da applicare nel caso concreto viene scelto in sede di gara per sorteggio, in modo da non potere essere previsto dagli offerenti. b) Nel caso del criterio dell’«offerta economicamente più vantaggiosa»: è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.(art. 97, co. 3, c.a.)
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Offerte e loro valutazione
La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. (art. 97, co. 6, c.a.) Per le offerte risultate sospette di anomalia gli interessati, su richiesta della Stazione appaltante, forniscono spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti, che possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.
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Offerte e loro valutazione
Valutazione dell’anomalia: procedura. Invio della richiesta di spiegazioni da parte della stazione appaltante con assegnazione al concorrente di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di spiegazioni scritte. L'offerta viene esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, o se viene accertato che l’offerta non rispetta: a) gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro; b) quelli sul subappalto; c) se sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza; ovvero d) il costo del personale risulta inferiore ai minimi salariali retributivi.
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Offerte e loro valutazione
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordina-mento previsto dall’art. 100 d.lgs , n. 81. Offerte anomale e «aiuti di Stato» Se si accerta che l’anomalia è dovuta ad un aiuto di Stato l’esclusione è comminata solo se, consultato l’offerente, questo non è in grado di dimostrare che l’aiuto era compatibile con il mercato interno ex art. 107 TFUE.
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Offerte e loro valutazione
Le Offerte anomale nel sotto soglia. Nel sotto soglia, quando si ricorre al criterio del prezzo più basso, se sono presenti almeno 10 offerte, è ammessa l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante uno dei 5 già ricordati metodi di media aritmetica dei ribassi (art. 97, co. 8 e 2, c.a.)
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Commissione di gara (art. 77 c.a.)
È obbligatoria in caso di aggiudicazione all’offerta individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, è costituita da un numero dispari di commissari iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, individuato dalla stazione appaltante ma non superiore a cinque. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.
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Commissione di gara (art. 77 c.a.)
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. Può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della gara, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
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Commissione di gara: casi particolari
In caso di affidamento di contratti sotto soglia o per quelli di non particolare complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (ex art. 58 c.a.).
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Commissione di gara (art. 77 c.a.)
È organo straordinario e temporaneo dell’ente. È Collegio perfetto che deve operare con tutti i membri. Svolge un ruolo di amministrazione attiva. Provvede alla proposta di aggiudicazione. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
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Aggiudicazione e contratto
Ricevuta la proposta di aggiudicazione le competenze tornano per l’approvazione agli organi competenti della stazione appaltante secondo l'ordinamento della stessa. La stazione appaltante verifica entro il termine previsto e in mancanza entro 30 giorni (interrompibili per chiarimenti)(artt. 32 e 33 c.a.): La regolarità formale del procedimento; Le condizioni di convenienza e idoneità dell’appalto. All’esito positivo della verifica, o scaduto il termine, la proposta si intende approvata e si procede all’aggiudica-zione. Comunicazione (elettronica) entro 5 giorni (art. 76 c.a.): all’aggiudicatario e al secondo in graduatoria; ai candidati ammessi; agli esclusi che hanno impugnato l’esclusione (o possono); a chi ha impugnato il bando o la lettera di invito.
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Aggiudicazione e contratto
Efficacia dell’aggiudicazione (art. 32, co. 7, c.a.): dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante verifica puntualmente il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario; La verifica dei requisiti non può essere tacita; L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e, quindi, non sostituisce il contratto (art. 32, co. 6). Va rispettato il termine dilatorio di 35 giorni prima di effettuare la stipulazione (art. 32, comma 9), salvo le eccezioni di cui al comma 10 (es.: vi è una sola offerta). In caso istanza cautelare, ulteriore dilazione di 20 giorni (art. 32, comma 11).
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Aggiudicazione e contratto
Stipulazione del contratto: Entro 60 giorni dalla efficacia della aggiudicazione. Dopo tale termine l’aggiudicatario può notificare il recesso; Nessun indennizzo salvo “spese contrattuali” e rimborso delle prestazioni già effettuate in via d’urgenza. Approvazione e controlli secondo l’ordinamento dell’ente aggiudicatore. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e la sua esecuzione, salvo l’esecuzione anticipata in caso d’urgenza, può avvenire solo dopo l’approva-zione.
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Aggiudicazione e contratto
Il contratto è stipulato, a pena di nullità: con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
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Tutele e contenzioso Giurisdizione:
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) per tutti gli atti relativi alla procedura di selezione e aggiudicazione e per la dichiarazione di inefficacia del contratto [ art. 244 c.a.; art. 133, c.1, lett. e) n. 1), c.p.a.]; Disciplina del rito: artt c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010); Giudice ordinario (Tribunali civili e Corti d’Appello) successivamente alla stipulazione del contratto e per controversie relative alla sua esecuzione. Arbitrato e rimedi alternativi al ricorso giurisdizionale (vedi artt. 205 ss c.a.).
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Effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto
Vedi artt c.p.a.: Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni (salvo eccezioni per interesse pubblico); Negli altri casi: l’ inefficacia è lasciata alla valutazione del Giudice che può stabilire se dichiararla, fissandone la decorrenza (quindi diviene «inefficacia parziale»), ovvero non dichiararla con eventuale risarcimento danni, individuando sanzioni alternative (congiunte e/o disgiunte) costituite da: sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante; riduzione della durata del contratto.
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