La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

La presentazione è in caricamento. Aspetta per favore

Infortunistica Stradale

Presentazioni simili


Presentazione sul tema: "Infortunistica Stradale"— Transcript della presentazione:

1 Infortunistica Stradale
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE Docente: Dott. Roberto BALZI 1

2 TRATTEREMO UNO DEGLI ASPETTI PIU’ DISCUSSI E DIBATTUTI NEL CAMPO DELL’INFORTUNISTICA STRADALE:
APPLICARE O NO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE? RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI: ART. 13 L. 689/1981 ART. 221 C.d.S CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO SENTENZA CASSAZIONE N /14 DELL’

3 ART. 13 L. 689/1981 Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

4 Connessione obiettiva con un reato.
ART. 221 C.d.S Connessione obiettiva con un reato. 1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.

5 CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO
Prot. 300/A/2251/16/124/68 CONNESSIONE OBIETTIVA CON UN REATO: è necessario che la condotta costituente oggetto di contestazione amministrativa sia il presupposto anche per la previsione della colpa specifica oggetto dei reati in esame. Le violazioni amm.ve contestate in occasione del sinistro che non afferiscono al comportamento dal quale è derivato l’incidente (quelle che gli operatori chiamano “statiche”, tipo la mancanza di documenti di circolazione e guida), non sono perciò oggetto della procedura prevista dall’art. 221 C.d.S. ma seguono le regole ordinarie del Titolo VI del C.d.S.. MANCANZA DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA EX ART. 202 C.d.S.: è la condizione necessaria affinché si possa configurare connessione obiettiva con conseguente passaggio della competenza al Giudice Penale.

6 CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO
Prot. 300/A/2251/16/124/68 ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMM.VE: le condotte di guida tenute dagli utenti della strada che si configurano come violazioni amm.ve accertate nell’ambito di incidenti stradali con esito mortali o che abbiano determinato lesioni gravi o gravissime devono essere oggetto di contestazione e verbalizzazione da parte degli organi di P.S. secondo le regole generali. La finalità è consentire al trasgressore, anche se indagato, di definire la sanzione amm.va con il pagamento in misura ridotta, ove consentito. Se la violazione viene pagata la procedura sanzionatoria si conclude e il Giudice penale non ha alcuna competenza in materia; in tal caso non deve essere trasmesso il verbale all’A.G. COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE: qualora il pagamento in misura ridotta non sia ammesso ovvero non sia stato effettuato nei termini previsti, il verbale deve essere trasmesso al Giudice competente per i reati in questione affinché vi provveda nelle forme e nei modi indicati dall’art. 221 C.d.S.

7 CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO
Prot. 300/A/2251/16/124/68 Sempre allo stesso modo, è competente il Giudice penale laddove avverso il verbale di accertamento della sanzione amm.va sia stata presentata opposizione. In tal caso sul verbale di accertamento degli illeciti amm.vi connessi ai reati di omicidio stradale e di lesioni gravi o gravissime dovrà essere indicato che l’autorità competente a ricevere il ricorso è il Tribunale che procede per i reati in questione.

8 Cass. sent. n /14 dell’ Basta il richiamo all’incidente nel verbale a escludere la contestazione immediata da parte dei vigili: si possono verificare casi, ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge, nei quali la polizia non deve procedere subito, come quando sta ricostruendo la dinamica del sinistro.

9 ACQUISIRE ELEMENTI OGGETTIVI PER L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA:
DICHIARAZIONI DI TUTTI I PROTAGONISTI DELL’INCIDENTE ESAME DELLE TRACCE PRODOTTE DAI VEICOLI COINVOLTI ESAME DEI DANNI RIPORTATI DAI VEICOLI COINVOLTI ESAME DEL CAMPO DEL SINISTRO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO: - SEGNALETICA - CONDIZIONI DEL MANTO STRADALE - GEOMETRIA DELLA STRADA - CONDIZIONI METEOROLIGICHE - CONDIZIONI DEL VEICOLO (CARICO) ESAME DELLE STRUMENTAZIONI DEL VEICOLO - CRONOTACHIGRAFO - IMPIANTO SATELLITARE (tracciato gps)

10 ALCUNE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
SULL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI RITENUTE AGGRAVANTI EX ART. 589-BIS, COMMA 5, C.P. COMMA 5, NUMERO 1 (ECCESSO DI VELOCITA’): LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DELLA VELOCITA’ TENUTA AL MOMENTO DELL’INCIDENTE PUO’ ESSERE DESUNTA DALLE SPECIFICHE RISULTANZE DEI MEZZI DI PROVA INDIVIDUATI DALL’ART. 142 C.d.S.: - AUTOVELOX - CRONOTACHIGRAFO O ALTRO STRUMENTO TECNICO, ANCHE NON OMOLOGATO, CHE CONSENTA DI EFFETTUARE DETTA VALUTAZIONE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE: CENTRALINE AIRBAG IMPIANTI SATELLITARI

11 VALUTARE SE SI TRATTA DI ACCERTAMENTI TECNICI RIPETIBILI O NON RIPETIBILI
CRONOTACHIGRAFO: LO SCARICO DEI DATI DA UN TACHIGRAFO, O L’ACQUISIZIONE DI UN FOGLIO DI REGISTRAZIONE, E’ UN ACCERTAMENTO RIPETIBILE CHE PUO’ ESSERE EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALLA P.G. OPERANTE CHE ASSICURERA’ TALI FONTI DI PROVA MEDIANTE SEQUESTRO PROBATORIO EX ART. 354 C.P.P. CENTRALINA AIRBAG: DATA LA COMPLESSITA’ TECNICA DELL’ACCERTAMENTO, TALE OPERAZIONE E’ NECESSARIO CHE VENGA CONCORDATA CON IL P.M. AL FINE DI CONCEDERE LE OPPORTUNE GARANZIE DIFENSIVE (ART. 360 C.P.P.)

12 COMMA 5, NUMERO 2 (SEMAFORO DISPOSTO AL ROSSO):
ACQUISIRE ELEMENTI: - INFORMAZIONI DA ALTRI UTENTI DELLA STRADA - IMMAGINI DI VIDEOSORVEGLIANZA IL MINISTERO DELL’INTERNO, IN VIA GENERALE, STABILISCE CHE DETTI ELEMENTI, ANCORCHE’ NON SUFFICIENTI A CONSENTIRE LA CONTESTAZIONE DELL’ILLECITO AMM.VO DI CUI ALL’ART. 146, COMMA 3 C.d.S., POSSONO ESSERE UTILMENTE VALUTATI DALL’A.G.


Scaricare ppt "Infortunistica Stradale"

Presentazioni simili


Annunci Google