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Novità in materia di procedure esecutive

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Presentazione sul tema: "Novità in materia di procedure esecutive"— Transcript della presentazione:

1 Novità in materia di procedure esecutive
DIEGO DEBONI FERLETIC: AVVOCATI TRIESTE GORIZIA UDINE Avv. Pietro BECCI Novità in materia di procedure esecutive introdotte con il D.L. 59/2016 convertito in legge 119/2016 Perugia, 30 settembre 2016 AVVOCATI ASSOCIATI IN ITALIA

2 Fonte normativa artt. 4 e 5 bis D.L. 59/2016 dd (cd. “Decreto banche”) convertito in Legge 30 giugno 2016 n. 119 «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

3 Obiettivo: rendere più celeri le procedure di espropriazione forzata al fine di ottenere una maggior tutela del credito (soprattutto bancario) Strumenti: l’art. 4 della novella, rubricato “Disposizioni in materia espropriazione forzata", modifica una serie di norme del codice di procedura civile introducendo alcuni strumenti per rendere più snelle e veloci le procedure esecutive. Le modifiche attengono, principalmente, agli elementi contenuti nell'atto di pignoramento, alla vendita dei beni pignorati, alle ipotesi di inefficacia del pignoramento, all'assegnazione in favore di un terzo del bene e, infine, all'opposizione all'esecuzione. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

4 Le modifiche interessano essenzialmente
il Titolo II (Espropriazione forzata) del Libro Terzo del cpc (dedicato al Processo di Esecuzione). In particolare a) Capo I dedicato all’Espropriazione forzata in generale: 492 e 503 b) Capo II dedicato all’Espropriazione mobiliare presso il debitore: 532 comma 2 Capo IV dedicato all’Espropriazione immobiliare: 560, 569, 587, 588, 590-bis, 591, 596, 615, 648 oltre all’art. 16-bis D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012 e all’art bis cod. civ. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

5 Espropriazione forzata
in generale

6 L’avvertimento relativo all’opposizione all’esecuzione 492 co. 3 cpc
Viene aggiunto all’art. 492 cpc (Forma del pignoramento) un terzo comma “Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”

7 Valore applicativo generale: vale per tutte le forme di esecuzione
Effetto preclusivo e rilevante compressione delle possibilità difensive di chi subisce il pignoramento Applicazione della norma: ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione ( ) Conseguenze del mancato inserimento dell’avviso: l’avviso è un elemento essenziale ma la sua omissione non è causa di nullità, in assenza di una espressa previsione di siffatta sanzione. Irregolarità dell’atto che potrà essere denunciata dalla parte con l’opposizione di cui all’art. 617 cpc. Compito del G.E. verificare in sede di udienza l’avvenuta omissione e disporre l’eventuale completamento.

8 503 co. 2 cpc Estensione alle esecuzione mobiliari del principio, già valido per quelle immobiliari, che rende prevalente la vendita senza incanto e residuale quella con incanto, ovvero quando il Giudice ritiene che la vendita con incanto abbia luogo ad un prezzo superiore della metà del valore del bene come stimato. Applicazione della norma: dal , anche alle procedure pendenti.

9 Espropriazione mobiliare presso il debitore

10 Vendita a mezzo commissionario 532 co. 2 e 3 cpc
Il Giudice fissa il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice Applicazione della norma: dal , anche alle procedure pendenti. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

11 Espropriazione immobiliare
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12 La deformalizzazione delle attività di liberazione dell’immobile 560 cpc
Viene ordinata la liberazione dell’immobile dalla persona e dalla cose del debitore quando il G.E. - non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile; - revoca la concessione ad abitare; - provvede all’aggiudicazione o assegnazione del bene pignorato.

13 Novità - chiarito che il provvedimento è impugnabile dal debitore esecutato con opposizione ex art. 617 cpc (e anche dal terzo che vanti un diritto di godimento, con decorrenza del termine per l’opposizione dalla notifica a questi del provvedimento di liberazione) - chiarito che la liberazione avviene senza oneri per aggiudicatario o assegnatario (ogni peso e adempimento è a carico della procedura esecutiva); - il provvedimento di liberazione è attuato dal custode, secondo le indicazioni del G.E. (che può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari) senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 605 ss cpc (rilascio forzoso), quindi senza l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario. Attenzione: questo ha comportato che il decreto di trasferimento non è più formalmente titolo esecutivo per il rilascio ma “è attuato a norma dell’art. 560, quarto comma” (secondo, cioè, il rito deformalizzato di liberazione) - procedura prestabilita e termini certi per la liberazione dell’immobile dai beni mobili abbandonati dall’esecutato.

14 La facilitazione delle visite dei soggetti interessati all’acquisto 560 cpc
Diritto degli interessati a presentare offerta a visitare l’immobile entro 15 giorni dalla richiesta. Richiesta da formularsi al custode tramite il portale delle vendite pubbliche. Riservatezza sull’identità degli interessati.

15 La gara telematica per la vendita degli immobili 569 cpc
Obiettivo è di giungere ad uno svolgimento telematico delle gare per l’aggiudicazione degli immobili. L’entrata in vigore è condizionata dalla piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche (ad attuarsi con decreto ministeriale entro il ). Le gare telematiche, pertanto, potranno essere disposte solo 90 giorni dopo la pubblicazione sul G.U. di detto decreto.

16 L’assegnazione a favore di un terzo 588 e 590-bis cpc
La disposizione di cui al 588 cpc consente di destinare a un soggetto diverso dal richiedente (anche estraneo alla procedura esecutiva) il bene oggetto dell’espropriazione, a soddisfazione totale o parziale del credito azionato. Norma destinata soprattutto alle banche per poter attribuire i beni immobili oggetto di espropriazione a società collegate, aventi per finalità la commercializzazione di detti beni, provenienti e non da esecuzioni forzate. L’istanza di assegnazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata per la vendita (cfr. art. 589 cpc) Applicazione della norma si applica alle istanze di assegnazione presentate, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dal

17 I prezzi degli immobili nei vari tentativi di vendita - 591 co. 2 cpc
“Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571” Applicazione retroattiva; anche alle procedure pendenti e, soprattutto, ai fini dell'applicazione della disposizione si tiene conto, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, anche di quelli svolti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ( ).

18 Unico progetto di distribuzione e ripartizioni parziali 596 co
Unico progetto di distribuzione e ripartizioni parziali 596 co. 1 e 2 cpc Il Progetto di Distribuzione può essere anche parziale. Limite: il PdD non può superare il 90% delle somme da ripartire. Viene elevata a principio di diritto positivo una prassi diffusa nei Tribunali al fine di conciliare i tempi della procedura con le aspettative di soddisfazione nutrite dai creditori. La ripartizione può essere eseguita anche in favore di creditori privi di titolo esecutivo e i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore (510 co. 3 cpc) o i cui crediti contestati in sede di distribuzione (512) o i cui crediti che andrebbero soddisfatti ove risultasse insussistente il credito del soggetto avente diritto all’accantonamento od oggetto di controversia, qualora sia presentata fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta (escutibile dal custode o dal professionista delegato). Applicazione: dal anche alle procedure pendenti.

19 Il termine per proporre opposizione 615 cpc
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. Applicazione: ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione ( )

20 Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione d.ing. 648 cpc
Il giudice deve concedere (e non più concede) l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Applicazione: dal anche ai giudizi di opposizione pendenti.

21 Il professionista delegato alla vendita

22 Relazione di aggiornamento da parte del professionista delegato art
Relazione di aggiornamento da parte del professionista delegato art. 16-bis D.L. 179/2012 (conv. in legge 221/2012) co. 9-sexies Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente.

23 Elenco dei professionisti delegati alle vendite presso ogni Tribunale art. 179-ter disp. att. cpc
Assolvimento di obblighi di prima formazione e di aggiornamento (con compartecipazione del professionista ai costi) Istituzione di una commissione distrettuale per la tenuta dell’elenco Valutazioni su rapporti riepilogativi Sanzione della cancellazione per il triennio in corso e per quello successivo Entrata in vigore differita: sino al dodicesimo mese successivo all’adozione del decreto che dovrà stabilire obblighi prima formazione, aggiornamento, modalità di istituzione e funzionamento della Commissione di tenuta dell’elenco (decreto da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il ) si applica normativa previgente (ovvero sino al )

24 Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. art bis cod. civ. [I]. Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

25 [II]. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. [III]. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato. [IV]. L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

26 PIGNORAMENTO SENZA REVOCATORIA
Condizioni Atto posto in essere dal debitore cronologicamente posteriore al sorgere del credito (avente data certa); sia pregiudizievole delle ragioni del creditore (qualsivoglia ipotesi di riduzione della consistenza patrimoniale del debitore) abbia per oggetto immobili o mobili registrati a titolo gratuito determini la costituzione di un vincolo di indisponibilità su detti beni (fondo patrimoniale, atti di destinazione, trust, patrimonio societario destinato a specifico affare) o l’alienazione dei medesimi

27 Effetti per il creditore
sia munito di titolo esecutivo abbia trascritto il pignoramento nel termine di 1 anno dalla data di trascrizione dell’atto compiuto dal debitore ovvero intervenga nell’esecuzione sul bene da altri promossa entro 1 anno dalla data di trascrizione dell’atto pregiudizievole Effetti per il creditore agisce direttamente nei confronti del terzo proprietario non deve più attendere l’emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto in suo danno dal debitore, la cui mala fede diventa presunta azione revocatoria ipotesi residuale in caso di decorso dell’anno

28 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


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