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ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CERVIA 17 settembre 2008
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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
è l’attività mediante la quale i soggetti pubblici provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici ad essi demandati (Sandulli) Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali la p.a. agisce secondo il diritto privato
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L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Pone in essere atti giuridici: manifestazioni di volontà, dichiarazioni ecc. che si concretizzano in atti di diritto pubblico o di diritto privato.
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I principi costituzionali (art.97) dell’attività amm.va
Principio di legalità: corrispondenza dell’attività amm.va alle prescrizioni di legge;(legalità formale e sostanziale) Principio di imparzialità: azione della p.a nel rispetto della giustizia sostanziale, non discriminazione, valutazione di tutti gli interessi coinvolti nel singolo procedimento
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Principio di buona amministrazione: le attività devono essere svolte nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; Principio di ragionevolezza: l’azione della p.a deve essere svolta in modo razionale
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L’ATTO AMMINISTRATIVO PUO’ ESSERE INTESO COME:
DEFINIZIONI L’ATTO AMMINISTRATIVO PUO’ ESSERE INTESO COME: Atto di natura pubblicistica emanato dal potere esecutivo Atto che promana da un’autorità amministrativa nell’esercizio di una funzione amm.va Provvedimento amministrativo che discende da una serie di atti coordinati e concatenati con il quale si manifesta una volontà
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CRITERI DI DISTINZIONE DEGLI ATTI AMM.VI
Manifestazioni di volontà Manifestazioni di conoscenza Manifestazioni di giudizio Atti discrezionali Atti vincolati Atti costitutivi (creano modificano o estinguono un rapporto giuridico) Atti dichiarativi (accertano uno stato )
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Atti ampliativi di poteri o facoltà
Atti restrittivi che estinguono diritti o creano nuovi obblighi Atti propulsivi (istanze) Atti preparatori (pareri, accordi preliminari) Ecc.
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IL SILENZIO AMMINISTRATIVO
Prima della 241/90 non esisteva una norma che imponesse in via generale alla PA l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento esplicito. Oggi esiste invece tale obbligo generale (art. 2 L. 241/90)
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IL SILENZIO AMMINISTRATIVO
Assenso : viene attribuito valore giuridico di accoglimento dell’istanza tesa ad ottenere un provvedimento autorizzativo (art. 20 L. 241/90) Rigetto : viene attribuito un valore di diniego al silenzio della PA. (art. 25 c. 4 L. 241/90)
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PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Manifestazione di volontà avente rilevanza esterna, proveniente da una Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un’attività amministrativa, indirizzata a soggetti determinati o determinabili ed in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi
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CARATTERI DEI PROVVEDIMENTI
Forza giuridica: impongono unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari Esecutorietà: possibilità della p.a. previa diffida, di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
La normativa generale sul procedimento amministrativo è stata dettata dalla Legge , n. 241 che sancisce regole generali valide per tutti i procedimenti amministrativi
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E’ l’insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi fra loro) preordinati allo stesso fine: produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie. Il provvedimento amministrativo si pone come il risultato del procedimento amministrativo: esso è l’atto amministrativo, a rilevanza esterna, che incide su interessi pubblici e privati.
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FASI DEL PROCEDIMENTO INIZIATIVA. Fase diretta a predisporre e accertare i presupposti dell’atto da emanare; con essa viene introdotto l’interesse pubblico primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati all’oggetto del provvedimento da emanare. Il procedimento può iniziare a seguito di iniziativa privata (istanza, denuncia, ricorso) o ad iniziativa d’ufficio ad opera dell’ufficio competente ad emanare il provvedimento finale o da organo diverso da questo.
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ISTRUTTORIA. Fase in cui si acquisiscono e si valutano i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell’emanazione dell’atto. Di norma è di competenza della stessa autorità cui spetta l’adozione del provvedimento finale; il privato può collaborare indicando i mezzi di prova o rispondendo a quesiti o questioni o integrando con documentazioni.
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Principi: principio del giusto procedimento, composizione degli interessi pubblici e privati (congrua ponderazione degli interessi); principio di trasparenza, obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, di individuare il responsabile del procedimento, diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto in capo ai cittadini; principio di semplificazione, introduzione di istituti volti a rendere più celere l’azione amministrativa
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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Regole fondamentali: economicità (rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti) efficacia (rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti) pubblicità (strumento di attuazione del principio di trasparenza, realizzazione diritto di accesso); divieto di aggravamento del procedimento, “la P.A. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”, art. 1 comma 2; obbligo di conclusione esplicita del procedimento, la P.A. deve concludere il procedimento amministrativo con l’adozione di un provvedimento finale espresso, art. 2; obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo, in applicazione del principio di legalità, dà la possibilità di conoscere l’iter formativo che ha portato all’adozione di quel determinato provvedimento, art. 3.
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FASI DEL PROCEDIMENTO DECISORIA. E’ la fase deliberativa del procedimento, in cui si determina il contenuto dell’atto da adottare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso. La competenza ad adottare le statuizioni è riconosciuta in capo ai dirigenti
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INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA
INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA. È un momento solo eventuale, ricorrente nelle sole ipotesi in cui sia la stessa legge a non ritenere sufficiente la perfezione dell’atto richiedendo il compimento di ulteriori e successivi atti od operazioni. Si tratta in pratica di valutare la legittimità o la congruità del provvedimento
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ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
AGENTE. È il centro di imputazione giuridica che pone in essere l’atto. Si tratta di un organo della P.A. competente all’emanazione dell’atto. DESTINATARIO DELL’ATTO. È l’organo pubblico o il soggetto privato nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento. Il destinatario deve essere determinato o determinabile: la sua mancanza determina la nullità dell’atto, l’errata individuazione comporta l’annullabilità.
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ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
VOLONTÀ. Si tratta della consapevolezza di porre in essere l’atto. Non è il momento psichico dell’agente, ma rileva la volontà di porre in essere quel determinato atto amministrativo tenuto conto dell’attività amministrativa esercitata. OGGETTO. È la res su cui l’atto incide; l’oggetto deve essere determinato, possibile e lecito.
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ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
CONTENUTO. Indica la parte precettiva dell’atto, ovvero ciò che con esso si intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare. FINALITÀ. Attiene all’aspetto funzionale dell’atto, allo scopo che esso persegue. L’atto deve essere preordinato ad un compito della P.A. – la sua finalità concreta deve essere collegata alla funzione amministrativa. FORMA. Ogni atto amministrativo deve essere manifestato dall’organo, esternato, emesso. Il principio è quello della libertà di forma, ma prevalentemente si ricorre alla forma scritta ad substantiam.
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STRUTTURA FORMALE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
INTESTAZIONE autorità da cui l’atto promana PREAMBOLO in cui sono indicate le norme di legge o i regolamenti in base ai quali l’atto è stato adottato MOTIVAZIONE che descrive gli interessi coinvolti e le ragioni che hanno portato alla adozione dell’atto (descrive l’iter logico che ha portato all’atto finale)
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STRUTTURA FORMALE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
DISPOSITIVO è la parte precettiva dell’atto, la dichiarazione di volontà vera e propria LUOGO il luogo in cui è stato emanato l’atto DATA FIRMA dell’autorità che emana l’atto.
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INTESTAZIONE MOTIVAZIONE PREAMBOLO
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DISPOSITIVO
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..\Nuova cartella\delibera consiglio vb.doc
..\Nuova cartella\delibera consiglio1.doc ..\Nuova cartella\delibera giunta - servizio.doc ..\Nuova cartella\delibera giunta -progetto.doc ..\Nuova cartella\determina acquisto.doc ..\Nuova cartella\determina esecutivo.doc
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IL CONTROLLO SUGLI ATTI
CONTROLLO NECESSARIO DI LEGITTIMITA’: Art. 126 TUEL: si esercita limitatamente agli atti essenziali dell’ente: Statuto Regolamenti di competenza del consiglio comunale Bilancio annuale e pluriennale Rendiconto di gestione
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CONTROLLO NECESSARIO DI LEGITTIMITA’
Garantisce la conformità dell’atto alle norme vigenti, escludendo ogni diversa valutazione circa l’interesse pubblico perseguito Per il bilancio verifica la corrispondenza dei dati contabili con quelli contenuti nelle deliberazioni
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IL CONTROLLO SUGLI ATTI
CONTROLLO EVENTUALE (Dal CO.RE.CO – Difensore civico) Art. 127 TUEL. Sugli atti della Giunta e del Consiglio: attivato su richiesta delle minoranze consiliari a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) dotazioni organiche e relative variazioni; c) assunzioni del personale
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IL CONTROLLO SUGLI ATTI
CONTROLLO EVENTUALE (PREFETTO) Art. 135 TUEL. qualora ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
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IL CONTROLLO SUGLI ATTI
3. CONTROLLO FACOLTATIVO Art. 127 TUEL. Sugli qualsiasi atto che la Giunta intenda di propria iniziatica sottoporre al controllo (abrogato)
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AUTORIZZAZIONI. L’autorizzazione è quel provvedimento amministrativo attraverso il quale la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezionale amministrativa, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. Si tratta di provvedimento discrezionale che incide su diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativi della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l’esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere oggetto di trasmissione senza il consenso della P.A.; è ammessa tuttavia la rappresentanza, (come nel caso di chi lascia condurre la propria fabbrica). Figure particolari di autorizzazioni sono quelle previste dalla l 241/90 artt. 19 e 20.
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Si possono ricondurre alla categoria delle autorizzazioni: abilitazione: in cui è presente una discrezionalità tecnica della P.A. es. abilitazione all’esercizio professionale;consente un’attività sulla base del riscontro tecnico circa la sussistenza di determinati reguisiti; approvazione interviene sull’operatività dell’atto, consiste in un atto di controllo che verifica la rispondenza dell’atto alle disposizioni di legge; nulla-osta è l’atto con cui un’autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all’adozione di un provvedimento da parte di un’altra autorità; licenza mira alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di un’attività inerente a un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica;
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DIA: ( art. 19 l. 4241/90sostituisce l’autorizzazione espressa con la semplice presentazione di una dichiarazione, da parte dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, di certificazioni e attestazioni normativamente richieste. In questi casi l’attività oggetto della dichiarazione può essere avviata decorsi 30 gg dalla presentazione all’amministrazione (salvo che entro lo stesso termine l’amministrazione non abbia emesso provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti) . In questi casi si parla di silenzio assenso della p.a
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CONCESSIONI. La concessione è il provvedimento amministrativo con cui la P.A. conferisce – attribuisce o trasferisce – ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica. Si distinguono tra concessioni su beni e concessioni su servizi (cd. traslative). La P.A. deve valutare l’utilità e il vantaggio del conferimento di diritti o poteri al privato. Concessioni traslative reali (di poteri o facoltà su beni pubblici) trasferiscono al privato speciali diritti su un determinato bene sottratto alla disponibilità privata es. concessioni di acqua o concessione mineraria. Vi rientrano le concessioni contratto, in cui distinguiamo due momenti: il primo in cui la P.A. adotta un atto amministrativo quale titolo del rapporto di concessione; il secondo è la convenzione privatistica (capitolato-contratto) che provvede alla disciplina del rapporto.
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Concessioni costitutive sono quelle relative alla organizzazione della plurisoggettività: possono essere costitutive di diritti soggettivi es. il decreto di cambiamento di nomi e cognomi; costitutive di diritti all’esercizio di professioni in cui sia limitato il numero degli esercenti es. apertura di farmacie. Si possono ricondurre alla categoria delle concessioni:
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CONCESSIONE EDILIZIA – PERMESSO DI COSTRUIRE: provvedimento con il quale la pubblica amministrazione competente consente al privato il compimento di un’attività a carattere edificatorio (con il DPR 380/2001 ha preso il nome “PERMESSO DI COSTRUIRE”)
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CONCESSIONE EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE
È una concessione atipica perché i beni sono di proprietà del privato; È una autorizzazione atipica perche non solo rimuove il limite allo ius aedificandi, ma impone precisi doveri all’attività di esecuzione
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CONCESSIONE EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE
È costitutiva di un diritto reale È irrevocabile È temporanea È rinnovabile È onerosa
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
registrazione è un’autorizzazione vincolata, rimuove un limite legale sulla base di un semplice accertamento della sussistenza delle condizioni di legge; dispensa con cui la P.A. consente ad un soggetto di esercitare una data attività o compiere un determinato atto in deroga ad un divieto di legge, ovvero esonera il soggetto dall’adempimento di un obbligo di legge.
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TIPI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
delega di poteri in base alla quale la amministrazione conferisce ad un soggetto diverso da essa la facoltà di esercitare un diritto suo proprio, l’autorità delegante non si spoglia della titolarità del diritto ma soltanto dell’esercizio es. delega al Sottosegretario dei poteri del Ministro; ammissione attraverso cui la P.A. conferisce ad un soggetto un particolare status giuridico fonte di un complesso di posizioni giuridiche favorevoli o sfavorevoli es. conferimento della cittadinanza. ordini. Gli ordini sono provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario con cui la P.A. fa sorgere nuovi obblighi giuridici in capo ai destinatari, imponendo loro un determinato comportamento sulla base della propria potestà di supremazia. Si rende in tal modo concreto un obbligo sancito in astratto dalla legge. Es. sono gli ordini di polizia (nei confronti di tutti) e gli ordini gerarchici (rapporto di pubblico impiego, tra P.A. e dipendenti).
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ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SONO PROVVEDIEMENTI
Assolvono a funzioni strumentali, accessorie o secondarie, nell’ambito di procedimenti preordinati all’emanazione di provvedimento o finalizzati allo svolgimento di compiti di testificazione
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ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SONO PROVVEDIEMENTI
Manifestazioni di volontà che si inseriscono nella fase preparatoria del procedimento; Atti ricognitivi con funzioni dichiarative (dichiarazione di scienza e conoscenza) Atti di valutazione
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ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SONO PROVVEDIEMENTI
PARERI: Consistono in manifestazioni di giudizio: Obbligatori : la legge impone all’organo dell’amministrazione attiva di richiedere il parere Facoltativi: è discrezione dell’amministrazione richiederli o meno.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
è il soggetto cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo. Il nome del funzionario che gestisce il procedimento deve essere messo a conoscenza degli interessati (prima della legge 241/90 tale figura e modalità di comunicazione non era prevista). La P.A. ha l’obbligo di individuare per ciascun tipo di procedimento l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell’adozione del provvedimento finale; deve altresì rendere pubblica la scelta del responsabile. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa assegna a se stesso o ad altro dipendente dell’unità la responsabilità del procedimento.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fino a quando quest’ultimo non è stato individuato, si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa La P.A. ha l’obbligo di comunicare l’unità organizzativa e il nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento e, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento deve: valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento finale; compiere tutti gli atti di istruttoria necessari, es. accertamenti tecnici, ispezioni, richiesta di documenti; proporre l’indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di servizi di cui all’art. 14; curare le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; adottare, se ne ha competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
La partecipazione degli interessati deve avvenire secondo i dettami del giusto procedimento: la P.A. ha l’obbligo di comunicare agli interessati la notizia relativa all’avvio del procedimento; gli interessati hanno il diritto a parteciparvi attivamente; l’amministrazione procedente può concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto del provvedimento ovvero in sostituzione di questo (il provvedimento si presenta così come il prodotto del concorso di tutti i soggetti partecipanti, come confluenza e comparazione degli interessi pubblici e privati).
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
La disciplina della partecipazione al procedimento amministrativo non si applica nei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e ai procedimenti tributari.
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DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
sono: i destinatari diretti del provvedimento finale; i soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; i terzi che possono ricevere pregiudizio dal provvedimento finale.
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, o di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, può intervenire nel procedimento (intervento volontario). I destinatari della comunicazione e i soggetti intervenuti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto della domanda e siano presentate in tempo ragionevole. La P.A. può stipulare con i privati accordi procedimentali e sostitutivi (tali accordi consentono di evitare futuri contenziosi tra P.A. e destinatario del provvedimento: intervenuto l’accordo, questi non avrà interesse a ricorrere contro il provvedimento adottato dalla P.A.).
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità della P.A., nel caso di attribuzione di vantaggi economici a persone o enti pubblici o privati, la P.A. stessa deve provvedere alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità da seguire nell’attribuzione dei vantaggi economici. Semplificazione dell’azione amministrativa – artt – al fine di attuare i principi di economicità ed efficacia, sono previste procedure atte a snellire l’azione amministrativa. Le leggi Bassanini, n. 59/97 (I) n. 127/97 (II) n. 191/98 (III) hanno contribuito a rafforzare la “rapidità” della azione amministrativa. Il primo istituto previsto è quello della “conferenza di servizi” – art. 14, ovvero una forma di collaborazione tra pubbliche amministrazioni alla quale la amministrazione procedente ricorre qualora sia opportuno in esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo oppure quando sia necessaria l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni (conferenza istruttoria), con conseguente adozione di una determinazione che ha l’effetto di sostituirsi ai predetti atti (conferenza decisoria).
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
L’articolo successivo prevede gli accordi tra amministrazioni pubbliche rivolti alla disciplina dello svolgimento in collaborazione di attività di interesse pubblico. L’art. 17 disciplina il c.d. silenzio facoltativo che si ha quando l’amministrazione ha l’obbligo di richiedere il parere di un organo consultivo e questo non ottemperi alla richiesta nei termini previsti; l’amministrazione può allora prescindere dall’acquisizione del parere. Tale principio non vale se i pareri debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
L’art. 18 sancisce l’attuazione del principio dell’autocertificazione in base al quale la P.A. solleva il cittadino dall’onere di certificare riconoscendo la validità delle c.d. autocertificazioni. Trattasi di principio entrato nel nostro ordinamento già nel 1968 in virtù della legge n. 15, principio che però è di fatto rimasto inattuato fino all’avvento delle leggi Bassanini, le quali hanno provveduto ad individuare le tipologie di certificati che possono essere sostituite con dichiarazione del privato. E’ stata così attuata una grande rivoluzione nella Pubblica Amministrazione e data una grande spallata alla eccessiva burocrazia che la caratterizzava.
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Sempre nel quadro della semplificazione amministrativa è prevista all’art. 19 la possibilità per i privati di intraprendere l’esercizio di un’attività sulla base di una mera denuncia – dichiarazione sostitutiva – senza dover conseguire il prescritto titolo autorizzativo. Sono escluse le concessioni edilizie e le autorizzazioni previste dalle leggi 1089/39, 1497/39, 431/85.
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PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Altra figura importante, nell’ottica della liberalizzazione dell’attività dei privati e di miglioramento del rapporto tra P.A. e cittadini, è quella del silenzio-assenso (art. 20), secondo la quale la stessa P.A. deve individuare i casi in cui la domanda di rilascio di un provvedimento autorizzatorio – al fine di esercitare un’attività privata – si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro un dato termine (fissato per categoria di atti in relazione alla complessità del rispettivo procedimento).
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