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Riordino della legislazione sulla trasparenza
Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 13 Revisione 2016 ha riordinato in un unico testo legislativo tutta la materia concernente gli obblighi di comunicazione, pubblicità e trasparenza da parte della PA in attuazione della delega prevista dall’art. 1, comma 35, della L.190/2012
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
Si ispira all’art. 11 del D.Lvo 150/2009 Si collega Alla L. 241/ al D.Lgs. 196/2003 relativamente al relativamente al diritto di accesso diritto alla riservatezza
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
Individua Limiti alla trasparenza nel caso di dati personali non pertinenti e/o non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza e pubblicità perseguite con la pubblicazione
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
Individua Limiti alla trasparenza nel caso di dati relativi alle cause (infermità o motivi personali o familiari) che determinano astensione dal lavoro Elementi di valutazione o notizie concernenti il rapporto di lavoro idonei a rivelare dati “sensibili”
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
introduce l’accesso civico Diritto riconosciuto a tutti i cittadini a tutela e presidio della trasparenza della PA
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
Riconosce il diritto all’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni Allo scopo di favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
La trasparenza e la pubblicità sono principi generali dell’attività amministrativa sanciti dalla stessa Carta Costituzionale Con la Legge 241/90 veniva già riconosciuto ai cittadini il diritto di visionare ed estrarre copia di documenti prodotti e detenuti dall’Amministrazione ma per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
con l’accesso civico il Testo Unico riconosce a chiunque il diritto di richiedere i documenti che le amministrazioni hanno l’obbligo di rendere pubblici nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione non deve essere motivato è gratuito
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
Il mancato adempimento dell’obbligo di pubblicazione rilevato da una richiesta di accesso civico è segnalato da parte del Responsabile per la trasparenza anche ai fini disciplinari
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
I documenti le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria Sono pubblicati in formato aperto, sono riutilizzabili senza restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e rispettarne l’integrità
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
Prevede l’adozione di un PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ Collegato con il Piano di prevenzione della corruzione di cui costituisce una sezione
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Testo Unico in materia di TRASPARENZA nella Pubblica Amministrazione
Impone la creazione sull’home page dei siti istituzionali di una sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Già TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO nell’art. 11 del D.Lvo 150/2009)
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ACCESSIBILITA’ TOTALE E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Gli obblighi di pubblicità e trasparenza non fanno venire meno quelli di tutela dei dati personali nei casi previsti dal Codice Privacy (D.Lvo 196/2003)
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ALCUNE PRONUNCE DEL GARANTE
11 settembre 2012 (Pubblicazione graduatoria con dati personali) Su segnalazione di un docente che lamenta la pubblicazione dei suoi dati personali (indirizzo, tel fisso e mobile, ), il Garante contesta ad un istituto scolastico la violazione dell’art. 19, comma 3, del Codice per aver pubblicato sul sito web le graduatorie di istituto senza oscurare i dati personali eccedenti rispetto alla finalità di dare pubblicità alle graduatorie stesse e lo condanna al pagamento della multa di 8.000,00 €.
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ALCUNE PRONUNCE DEL GARANTE
11 ottobre 2012 (presenza di dati personali nel protocollo generale) Una dipendente dell’ENAC segnala al Garante che alcune contestazioni disciplinari che la riguardavano sono state acquisite al protocollo generale dell’Ente, consentendo a tutto il personale che utilizza il protocollo di venirne a conoscenza.
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ALCUNE PRONUNCE DEL GARANTE
11 ottobre 2012 (presenza di dati personali nel protocollo generale) La pronuncia è molto interessante perché il Garante richiama le Regole tecniche per il protocollo informatico (di cui al DPR 428/1998) sottolineando che il protocollo non deve consentire un accesso indiscriminato ai dati ma deve prevedere un sistema di controllo che consenta un accesso differenziato per ciascun gruppo di utenti. D.P.R. 428/1998 Regolamento D.P.C.M Regole tecniche
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ALCUNE PRONUNCE DEL GARANTE
6 dicembre 2012 (pubblicazione elenco alunni) Un liceo pubblica sul proprio sito web gli elenchi degli alunni delle classi prime nei quali sono stati erroneamente evidenziati i nominativi dei ripetenti. La scuola corregge gli elenchi, giustificando la pubblicazione dei nominativi anche per la finalità di trasparenza e pubblicità dell’applicazione dei criteri di formazione delle classi.
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ALCUNE PRONUNCE DEL GARANTE
6 dicembre 2012 (pubblicazione elenco alunni) Il Garante impone la rimozione degli elenchi dal sito, in assenza di norma di legge o regolamento che ammetta tale operazione di trattamento
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ALCUNE PRONUNCE DEL GARANTE
20 dicembre 2012 (Comunicazione dati prestazioni di lavoro straordinario) Un commissario di polizia ricorre al Garante contro la trasmissione alle OO.SS. del comparto sicurezza dell’elenco dei nominativi del personale che ha effettuato prestazioni straordinarie.
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ALCUNE PRONUNCE DEL GARANTE
20 dicembre 2012 (Comunicazione dati prestazioni di lavoro straordinario) Il Garante accoglie il ricorso e dispone il blocco dei dati relativi alle prestazioni straordinarie del personale contenente anche i nominativi dei dipendenti perché l’Accordo Nazionale Quadro vigente non prevede la comunicazione dei nominativi (5.2 Linee Guida)
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