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I DIRITTI REALI
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DIRITTI PATRIMONIALI DIRITTI REALI DIRITTI DI OBBLIGAZIONE O DI CREDITO I diritti reali sono i diritti che si esercitano sulle cose (da latino «res» = cosa).
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DIRITTO DIRITTI REALI SU COSA DI PROPRIETA’ ALTRUI O MINORI
DIRITTI REALI DIRITTI DI GODIMENTO REALI SU COSA ALTRUI DI GARANZIA (USUFRUTTO, USO, (PEGNO E ABITAZIONE, IPOTECA) SUPERFICIE, ENFITEUSI, SERVITU’)
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Nel caso dei diritti reali su cosa altrui o minori, sul medesimo bene, il proprietario esercita il diritto di proprietà (con alcune facoltà che gli sono impedite, come per esempio quella di utilizzare il bene), e un altro soggetto esercita un diritto reale su cosa altrui.
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I diritti reali di godimento attribuiscono al titolare il potere di utilizzare un bene di proprietà altrui.
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I diritti reali di garanzia attribuiscono al titolare il potere di vendere un bene di proprietà di un suo debitore, nel caso in cui questo non fosse in grado di pagare il proprio debito.
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In assenza di diritti reali su cosa altrui, la proprietà si dice «piena». Nel caso dei diritti reali su cosa altrui o minori, la proprietà si dice «limitata».
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CARATTERI DEI DIRITTI REALI
ASSOLUTEZZA IMMEDIATEZZA TIPICITA’ PATRIMONIALITA’ DIRITTO DI SEGUITO
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Il diritto reale è un diritto assoluto
Il diritto reale è un diritto assoluto. Ad esempio il proprietario (o il titolare del diritto reale) può esigere nei confronti di chiunque il rispetto del suo diritto (opponibilità a tutti). Il diritto reale ha per oggetto una cosa, in modo diretto e non mediato. Ad esempio il proprietario di una cosa ha normalmente la disponibilità materiale della cosa stessa e il potere di utilizzarla, indipendentemente da qualsiasi collaborazione. I diritti reali su cosa altrui sono tipici: costituiscono cioè un numero chiuso, di modo che le parti non possono crearne di nuovi. Infine i diritti reali presentano la caratteristica della patrimonialità, in quanto il loro contenuto è suscettibile di valutazione economica.
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Si parla in proposito di DIRITTO DI SEGUITO.
Il proprietario e il titolare di un diritto reale su cosa altrui hanno entrambi il potere di trasferire il proprio diritto ad altri, per esempio di venderlo. Essi, però, possono solo trasferire i diritti di cui sono titolari. Per esempio, se la cosa è gravata da un usufrutto, l'acquirente della proprietà, pur diventando proprietario, acquista un bene su cui un’altra persona vanta ed esercita un diritto di usufrutto. E’ come se il diritto dell’usufruttuario “seguisse” il bene, nonostante il bene sia venduto ad altre persone. Si parla in proposito di DIRITTO DI SEGUITO.
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LA PROPRIETA’
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Art. 42 Cost. : “La proprietà è pubblica o privata
Art. 42 Cost. : “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.
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Art. 42 della Costituzione
Diritto di proprietà privata Proprietà pubblica Limiti legali Funzione sociale della proprietà Espropriazione per fini di interesse generale
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Art. 832 c.c.: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
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Facoltà di godimento del bene Facoltà di disposizione In modo pieno
Art. 832 del Codice civile Facoltà di godimento del bene Facoltà di disposizione In modo pieno In modo esclusivo Limiti legali
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CARATTERI DEL DIRITTO DI PROPRIETA’
PIENEZZA ESCLUSIVITA’ PERPETUITA’ AUTONOMIA ELASTICITA’ E COME TUTTI I DIRITTI REALI: ASSOLUTEZZA, IMMEDIATEZZA, TIPICITA’, PATRIMONIALITA’, CON DIRITTO DI SEGUITO
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L'estinzione del diritto reale su cosa altrui ha l'effetto di riattribuire al proprietario il pieno esercizio dei suoi poteri. I poteri, che precedentemente erano inibiti al proprietario, con l’estinzione del diritto reale su cosa altrui, vengono riacquistati in modo “elastico” dal proprietario stesso: la proprietà, che prima era limitata e compressa, ritorna ad essere piena e senza limiti (… salvo quelli previsti dalla legge). QUESTO CARATTERE VIENE INDICATO CON L'ESPRESSIONE “ELASTICITÀ DELLA PROPRIETÀ”.
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I LIMITI AL DIRITTO DI PROPRIETA’
LIMITI PER TUTELARE UN INTERESSE PUBBLICO PRIVATO
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LIMITI NELL’INTERESSE PUBBLICO ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
L’espropriazione per pubblica utilità è un provvedimento amministrativo, previsto dalla legge, con il quale, per motivi di interesse generale, la Pubblica Amministrazione priva un soggetto del diritto di proprietà su un determinato bene, corrispondendogli un indennizzo.
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CONDIZIONI NECESSARIE PER L’ESPROPRIAZIONE
RISERVA DI LEGGE PUBBLICA’ UTILITA’ INDENNIZZO Ricorso: al TAR (Tribunale amministrativo regionale), se si ritiene che il provvedimento amministrativo sia illegittimo; al giudice civile (Tribunale), se si ritiene non adeguata la misura dell’indennizzo.
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LIMITI NELL’INTERESSE PUBBLICO
LA REQUISIZIONE La requisizione è un provvedimento amministrativo d'urgenza con il quale l'autorità amministrativa, per fronteggiare pubbliche calamità, sottrae temporaneamente (requisizione in uso) o definitivamente (requisizione in proprietà), ai proprietari la disponibilità di determinati beni, sia mobili che immobili, come alloggi, roulotte, mezzi di trasporto. Il provvedimento è di solito adottato dal Sindaco o dal Prefetto. Il proprietario ha diritto ad un indennizzo.
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LIMITI NELL’INTERESSE PUBBLICO LIMITI ALLA EDIFICABILITA' DEI SUOLI
PIANO REGOLATORE COMUNALE O PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: AREA RESIDENZIALE? CONDIZIONI PER L’EDIFICABILITA’: RICHIESTA ALL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PERMESSO DI COSTRUIRE RILASCIATO DAL COMUNE VERSAMENTO AL COMUNE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE (per le strade, la rete idrica, la rete fognaria, l’illuminazione ecc.).
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LIMITI NELL’INTERESSE PRIVATO
IMMISSIONI Il proprietario che utilizza il suo immobile causa frequentemente rumori, fumo, calore, esalazioni, che si propagano agli immobili vicini: ciò è lecito finché non va oltre la normale tollerabilità di chi subisce tali immissioni (art. 844 c.c.).
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LIMITI NELL’INTERESSE PRIVATO
IMMISSIONI Il giudice deve considerare: condizione dei luoghi (area industriale?); Interessi individuali e interessi collettivi.
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LIMITI NELL’INTERESSE PRIVATO
LE DISTANZE LEGALI LE DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI. Gli edifici posti su terreni confinanti devono essere in contiguità gli uni agli altri; altrimenti devono trovarsi fra loro a una distanza legale minima di 3 metri. Il muro di divisione tra edifici si presume comune. È frequente che i regolamenti locali prescrivano distanze legali maggiori: queste disposizioni prevalgono sulle regole del codice. Il primo proprietario che decide di edificare, può edificare dove vuole (sul proprio terreno).
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3 metri
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DISTANZE DI ALBERI E SIEPI
- alberi ad alto fusto 3 metri dal confine - alberi a medio fusto 1,5 metri dal confine - viti e siepi 0,5 metri dal confine
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LIMITI NELL’INTERESSE PRIVATO
L’ACCESSO AL FONDO. Il proprietario può impedire l'ingresso di qualsiasi estraneo, e può recintare il suo terreno (art. 841), con i limiti seguenti: esercizio della caccia - il proprietario non può impedire il passaggio sul suo terreno per l'esercizio della caccia (a meno che vi siano colture suscettibili di danno oppure il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge); recupero della propria cosa o costruzione di un muro - il proprietario deve permettere l'accesso al fondo al vicino che debba recuperare una cosa mobile o un animale smarrito oppure debba costruire o riparare un muro.
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LIMITI NELL’INTERESSE PRIVATO
LO STILLICIDIO IL DIVIETO DI COMPIERE ATTI DI EMULAZIONE Art. 833 c.c.: «Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri». E’ il caso di un proprietario di un bene che utilizza il bene non per ottenere un’utilità, ma solo per danneggiare un’altra persona.
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LIMITI NELL’INTERESSE PRIVATO
ELEMENTI DELL’EMULAZIONE: Assenza di un’utilità per il proprietario L’effettiva molestia arrecata al vicino L’intenzione del proprietario di recare danno ad altri (animus nocendi)
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POSSESSO E DETENZIONE
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Possesso e detenzione: situazioni di fatto
Proprietario è il titolare del diritto di proprietà. Possessore è colui che si comporta nei confronti di un bene come se ne fosse proprietario, mentre in realtà potrebbe esserlo come non esserlo (il ladro, colui che è convinto di essere il proprietario di una cosa, …). Il ladro non acquista la proprietà dei beni, ma ne acquista il possesso, perché si comporta nei confronti delle cose rubate come se ne fosse proprietario (per non farsi scoprire). Si pensi anche ad una persona che acquista un bene rubato in un negozio. Solitamente proprietario e possessore coincidono. Vi sono casi, però, in cui una persona esercita il possesso su un bene, e quindi si configura come possessore, ed un’altra esercita il diritto di proprietà, e quindi si configura come proprietario (il ladro è il possessore, la persona a cui è stato sottratto il bene è il proprietario).
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la materiale disponibilità della cosa;
Art. 1140: il possesso è il potere sulla cosa, che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà (o di altro diritto reale). ELEMENTI DEL POSSESSO Perché si possa parlare di possesso, devono essere soddisfatti due requisiti: la materiale disponibilità della cosa; l’intenzione di possedere (animus possidendi): il possessore si comporta nei confronti della cosa come se ne fosse il proprietario.
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LA DETENZIONE L’autista è possessore dell’autobus? E l’inquilino? dobbiamo domandarci se le persone in questione si comportano in tutto e per tutto come se fossero i proprietari dei beni che utilizzano (l’autobus, l’appartamento, ecc.). Se la risposta è affermativa, allora possono essere identificate come possessori, altrimenti hanno semplicemente la detenzione della cosa. L’inquilino, però, paga il canone di locazione. L’autista tutte le sere deposita il veicolo nell’autorimessa. Queste persone hanno solo la materiale disponibilità della cosa, ma non manifestano alcuna intenzione di comportarsi come proprietari. Quale proprietario pagherebbe il canone di locazione?
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Detentore è colui che dispone concretamente di un bene altrui , ma non manifesta l’intenzione di comportarsi da proprietario (vi è la disponibilità della cosa, ma manca l’animus possidendi). Alla detenzione non si applicano le norme riguardanti il possesso. La detenzione ricorre quando la disponibilità materiale di un bene è accompagnata dal riconoscimento dell’esistenza di un diritto di proprietà altrui.
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Possesso in mala fede e possesso in buona fede
Se possediamo un bene che non ci appartiene, i casi sono due: 1- possesso in mala fede: abbiamo la consapevolezza di ledere un diritto altrui: questo vuol dire che siamo consapevoli che sul bene un’altra persona esercita un diritto di proprietà o un altro diritto reale (il ladro …); 2- possesso in buona fede: non riteniamo di ledere con il nostro comportamento un diritto altrui. Ad esempio questo significa che non sappiamo che il bene è di proprietà di un’altra persona (entriamo in un negozio e compriamo cose che a nostra insaputa sono rubate).
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La presunzione di buona fede
La presunzione di buona fede. Di fronte ad una situazione di possesso, si presume la buona fede. Perché sia riconosciuta la buona fede, è sufficiente che la buona fede ci sia al momento dell’acquisto. La buona fede è esclusa se l’ignoranza deriva da colpa grave (non verrà riconosciuta la buona fede del possessore, se si può facilmente presumere che il bene in questione non è di sua proprietà: ad esempio acquisto di un telefonino a poco prezzo offerto da un ragazzo in motorino in un vicolo buio vicino alla stazione. Si parla di “incauto acquisto”).
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La restituzione del bene da parte del possessore
Immaginiamo che il giudice imponga al possessore di restituire un appartamento al proprietario. I frutti, come il canone di locazione, a chi spettano? Se il possessore è in buona fede, deve restituire solo i frutti maturati dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale di restituzione. Deve risarcire i danni, tranne quelli derivanti da caso fortuito. Se il possessore è in mala fede, deve restituire tutti i frutti che ha percepito dall’inizio del possesso o che avrebbe potuto percepire. Deve risarcire tutti i danni. Per le riparazioni straordinarie, per le spese sostenute per la conservazione del bene e per i miglioramenti si ha diritto ad un’indennità. In tal caso il possessore in buona fede ha il diritto di ritenzione fino al pagamento dell’indennità da parte del proprietario.
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