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Diritto costituzionale
Lezioni n La Corte Costituzionale Struttura e funzioni Dott. Carlo Lucioni Ricercatore di Diritto Costituzionale Università “C. Cattaneo” - LIUC
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Modelli di giustizia costituzionale
Tipi di sindacato Modello accentrato Modello diffuso Controllo di costituzionalità è riservato ad un solo organo ad hoc Controllo di costituzionalità è effettuato da qualsiasi giudice Successivo Modello: Austria 1920 Preventivo Origine: 1803 Marbury v. Madison Concreto Accesso: diretto o mediato Astratto
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Modelli di giustizia costituzionale Effetto delle pronunce
Modello accentrato Modello diffuso Legge annullata Legge inefficace Decisione costitutiva Decisione dichiarativa Effetti ex nunc; erga omnes Effetti ex tunc; inter partes
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Modelli di giustizia costituzionale Conflitti Federazione/
Le funzioni delle Corti costituzionali Tutela diritti in via diretta Sindacato di costituzionalità Giustizia penale costituzionale Conflitti Federazione/ Stati o Stato/Regioni
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La struttura della Corte italiana Professori ordinari e avvocati
15 giudici 1/3 dai giudici delle supreme magistrature 1/3 dal Presidente della Repubblica 1/3 dal Parlamento in seduta comune dPR controfirmato dal PdC Maggioranza di 2/3 che scende a 3/5 3 Cassazione 1 Consiglio di Stato 1 Corte dei Conti Professori ordinari e avvocati dopo 20 anni di esercizio. Requisiti negativi (art. 48.4)
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La struttura della Corte Durata dell’incarico:
Lo status di giudice Garanzie di indipendenza dei giudici e dell’organo Durata dell’incarico: 9 anni Non rieleggibili Incompatibilità Insindacabilità Autonomia organiz- zativa e contabile
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La struttura della Corte
Eletto con sistema a doppio turno per 3 anni Il ruolo del Presidente Designa un Vice-Presidente Scelta del giudice relatore Voto doppio in caso di parità Rappresentanza Prassi di eleggere i giudici in scadenza
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Giudizio sui conflitti Giudizio sui conflitti
Funzioni della Corte Giudizio sulla co- stituzionalità delle leggi Procedimento in via incidentale Giudizio sui conflitti di attribuzione tra organi dello Stato Procedimento in via principale Funzioni (art. 134) Giudizio sui conflitti di competenza tra Stato e Regioni Giudizio sulle accuse al Presidente della Repubblica Giudizio di ammissibilità del referendum
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Giudizio di costituzionalità delle leggi Leggi dello Stato e delle
Elementi del giudizio Ecc.: i regolamenti parlamentari Leggi dello Stato e delle Regioni ed atti aventi forza di legge 1. Oggetto Primarietà 2. Parame- tro Norme costituzionali Parametro interposto Formali 3. Vizi Sostanziali
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Il procedimento in via incidentale
La questione viene sollevata da un giudice durante un procedimento giudiziario Procedimento in via incidentale Successivo 1. Caratteristiche Concreto 2. Condizioni Questione sollevata all’interno di un giudizio Questione rilevante Questione non manife- stamente infondata 3. Procedimento Ordinanza di remissione
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I procedimenti in via principale
Procedimento in via principale Successivo: 60gg dalla pubblicazione 1.Art.127: Stato v. leg- gi regionali e viceversa Disparità nei mo- tivi di ricorso Preventivo: 30gg dalla pubblicazione notiziale 2.Art.123: Statuti Tra poteri dello Stato 3. Conflitti di attribuzione Tra Stato e Regioni o tra Regioni
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La decisione del giudizio nali sono “disapplica-
Tipi di decisioni Inammissibilità Accoglimento Rigetto Mancanza di: - Presupposti soggettivi - Presupposti oggettivi - Condizioni del ricorso (rilevanza/non man. inf) Effetti soggettivi: erga omnes Effetti soggettivi: inter partes Effetti temporali: Salvo per i rapporti esauriti Art. 136: perdita di efficacia dal giorno successivo Art.30, c.3, l.87/53 Norme incostituzio- nali sono “disapplica- te” Eccezione: sentenze penali di condanna
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La decisione del giudizio
Distinzione tra disposizione e norma Altri tipi di sentenze Interpretative di rigetto Manipolative di accoglimento Additive (di presta- zione o di principio) Di accoglimento parziale No efficacia vincolante Sostitutive Interpretative di accoglimento
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Esempi di dispositivi di sentenze
1. Sent. interpretative di rigetto Sent. 39/1985: <<dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione d'incostituzionalità dell'art. 149 d.a.c.p.c. (testo novellato sub art. 9, l. 533/1973), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo Cost., dalla Corte d'appello di Roma - sez. lavoro - con ordinanza 11 marzo 1977 (n R.O >> Considerato in diritto 4. - La sezione lavoro della Corte d'appello di Roma, nel sospettare d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. l'art. 149 d.a.c.p.c. novellato sub art. 9, l. 533/1973 ("Controversie in materia di invalidità pensionabile. - Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le invalidità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario"), non ha potuto tener conto del consistente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l'aggravamento dell'invalidità da infortuni, qualora sia azionato in sede giudiziaria, può essere valutato dal giudice in tutta la sua estensione anche nell'ipotesi in cui sol nel corso del giudizio si siano consolidate le condizioni per il riconoscimento della maggiore aliquota d'invalidità, fermi restando però, per la decorrenza del diritto, i termini fissati dall'art. 73 t.u. n del 1965 per la revisione della rendita. Pertanto non rimane che dire infondata la questione nei sensi in tal guisa precisati.
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Esempi di dispositivi di sentenze
2. Sent. interpretative di accogli-mento Sent. 52/1965: <<dichiara in riferimento all'art. 24 della Costituzione, la illegittimità costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui, con l'inciso "in quanto sono applicabili", rende possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater dello stesso Codice>>. Considerato in diritto 4. - La sezione lavoro della Corte d'appello di Roma, nel sospettare d'incostituzionalità per contrasto con l'art. 3, comma primo Cost. l'art. 149 d.a.c.p.c. novellato sub art. 9, l. 533/1973 ("Controversie in materia di invalidità pensionabile. - Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le invalidità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario"), non ha potuto tener conto del consistente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale l'aggravamento dell'invalidità da infortuni, qualora sia azionato in sede giudiziaria, può essere valutato dal giudice in tutta la sua estensione anche nell'ipotesi in cui sol nel corso del giudizio si siano consolidate le condizioni per il riconoscimento della maggiore aliquota d'invalidità, fermi restando però, per la decorrenza del diritto, i termini fissati dall'art. 73 t.u. n del 1965 per la revisione della rendita. Pertanto non rimane che dire infondata la questione nei sensi in tal guisa precisati.
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Esempi di dispositivi di sentenze
3. Sentenze manipolative 3.1. Sent. di accoglimento parziale Sent. 11/1979: <<dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art 18, c. 3 (secondo periodo), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell’omissione del prescritto preavviso.
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Esempi di dispositivi di sentenze
3.2.a. Sent. Additive di prestazione Sent. 185/1992: <<dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975, n (…), così come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (…), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole>>.
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Esempi di dispositivi di sentenze
3.2.b. Sent. additive di principio Sent. 243/1993: <<dichiara l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 1, c. 3, lett. b) e c), della l. 27 maggio 1959 n.324 (…) con gli art. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n (…); con gli art. 13 e 26 della l. 20 marzo 1975 n. 70 (…) e con gli art. 14 della l. 14 dicembre 1973 n. 829 (…) e 21 della l. 17 maggio 1985 n. 210 (…), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi indicati in motivazione >>
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Esempi di dispositivi di sentenze
3.3. Sent. sostitutive Sent. 185/1992: <<dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 25, sesto comma, del d.P.R. 24 maggio 1988, n , (…) nella parte in cui fa riferimento alla “autorizzazione prescritta dall'art. 13” anziché alla “autorizzazione prescritta dall'art. 15”>>.
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Il conflitto di attribuzioni
Conflitto interorganico tra poteri dello Stato Organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà dei poteri cui appartengono Vindicatio potestatis Può sorgere rispetto a qualunque tipo di atto o comportamento (funzione residuale) Menomazione/interferenza E’ necessaria una previa deci- sione della Corte sull’ammissibi- lità del conflitto Sentenza dichiara a chi spetta la competenza e annulla l’atto illegittimo
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Il conflitto di attribuzioni tra enti
Oggetto: Riguarda l’invasione di competenze non legislative definite in Costituzione Vindicatio potestatis Qualunque tipo di atto o comportamento (atti amministrativi) Menomazione/interferenza Sentenza: Dichiara a chi spetta la competenza e annulla l’atto illegittimo
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