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PubblicatoNatalia Barbieri Modificato 6 anni fa
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Tassazione del reddito delle società di capitali IRES
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IRES: Imposta sul Reddito delle Società
Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura Soggetti passivi: - Società per Azioni, Società in accomandita per azioni, Società a Responsabilità limitata e Società Cooperative residenti nel territorio dello Stato - enti pubblici e privati anche quando non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; - Società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, che producono reddito in Italia Base Imponibile: Reddito d'impresa = utile/perdita risultante dal conto economico (codice civile) corretto per tener conto delle variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale - normativa per le società di persone identica tranne: dividendi, plusvalenze, interessi passivi Aliquota: t=24% (27,5% fino al 2016, 33% fino al 2008)
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Precisazione dividendi
Gli utili distribuiti da società soggette ad Ires concorrono a formare il reddito di impresa della società che li riceve in misura pari al 5% del loro ammontare.
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Gli Oneri Finanziari Interessi attivi: concorrono a formare il reddito d'impresa Interessi passivi: - sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi - l'eventuale eccedenza e deducibile entro il limite del 30% del reddito operativo lordo (ROL) - dall'esercizio 2010: * la quota di ROL non utilizzata potrà essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi di imposta, aumentando così la soglia di deducibilità degli interessi
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Gli Oneri Finanziari (cont.)
Nel nostro attuale ordinamento, dunque, può essere uguale a uno o minore di uno: = 1 se Interessi Passivi (IP) < Interessi Attivi (IA) = 1 se IP ≤ IA+30% ROL < 1 se IP> IA+30% ROL, in particolare, poiché IP =IA + 30%ROL, se ne deduce che: = (IA + 30%ROL)/IP
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ESEMPIO: CONSIDERIAMO UNA SOCIETA’ DI CAPITALI: IA = 100 R.O.L = 5.000
Totale max di IP deducibili = IA + 30% R.O.L = ( ,3x5.000) = = = 1.600 Se IP = IP> IA + 30% R.O.L IP deducibili = 1.600; = 1.600/2.000 = 0,8 (<1) NB: la società potrà dedurre i restanti 400 negli esercizi successivi. Se IP = IP= IA + 30% R.O.L IP interamente deducibili = 1.600/1.600 = 1 Se IP = IP< IA + 30% R.O.L IP interamente deducibili = 1.600/1.000 = 1,6 ma siccome [0;1] allora consideriamo = 1 NB: la società potrà aumentare di 600 (la parte del R.O.L non utilizzata) la quota di IP deducibili nell’anno successivo.
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Gli Oneri Finanziari (cont.)
Esempio Valore della produzione Costi della produzione di cui Ammortamenti Canoni Leasing Interessi passivi Interessi attivi Calcolo il ROL: Valore della produzione - Costi della produzione + Ammortamenti + + Canoni leasing = – =4.000 Calcolo l’ammontare massimo di interessi passivi deducibile: 30% ROL + Interessi Attivi= 30% = 1.700 Interessi passivi (2.000) > ammontare massimo di interessi passivi deducibile (1.700) Interessi passivi indeducibili = 300
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Ammortamenti I Procedimento con cui il costo di un bene strumentale di durata pluriennale è ripartito tra i diversi esercizi di utilizzo. Termine di riferimento: costo d’acquisto del bene (costo storico): la somma delle quote di ammortamento non può eccedere il valore del bene al momento dell’acquisto.
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AMMORTAMENTI II • Ammortamento ordinario: risulta dall'applicazione di coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al costo dei beni. Il primo anno il coefficiente e' ridotto della metà. Dovrebbe riflettere il logorio normale dei beni utilizzati. • Ammortamento accelerato: l'utilizzazione è superiore a quella normale e l'ammortamento avviene più rapidamente. • Ammortamento anticipato: consiste nel raddoppiare le quote d'ammortamento dei primi tre esercizi dal momento dell'utilizzo del bene. LF 2008: non sono più ammessi ammortamenti accelerati e anticipati LS 2015: super-ammortamento al 140%
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La variazione delle scorte
• Variazione delle rimanenze finali rispetto alle consistenze iniziali. • In presenza di prezzi non costanti, si pongono delicati problemi di valutazione delle scorte. • Il legislatore italiano attribuisce ampia libertà alle imprese nella determinazione del valore delle rimanenze: FIFO (first in first out): le rimanenze sono valutate ai prezzi correnti. Se i prezzi aumentano, il valore delle rimanenze aumenta e quindi il profitto aumenta e la base imponibile Ires aumenta LIFO (last in first out): le rimanenze sono valutate al costo storico. Se i prezzi aumentano, il valore delle rimanenze coincide con quello iniziale e quindi il profitto si riduce e la base imponibile Ires si riduce – Alle imprese converrà adottare il LIFO in periodi di inflazione
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Plusvalenze I
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Le plusvalenze II Plusvalenze realizzate cedendo a titolo oneroso partecipazioni societarie. dal 2004 (riforma Tremonti): Participation exemption (PEX): rientra nella base imponibile solo il 5% delle plusvalenze se: La società cui si riferisce la partecipazione non risiede in paradisi fiscali (o se si dimostra che non si sono ottenuti privilegi fiscali dal possesso delle partecipazioni) la società partecipata svolge un’attività commerciale La partecipazione risulta iscritta in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso partecipazioni detenute da almeno un anno. Tali requisiti devono essere soddisfatti congiuntamente Ratio: correttivo alla doppia tassazione: utili non distribuiti o andamento dei mercati azionari? Però: Indeducibilità delle perdite (minusvalenze e svalutazioni)
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24%
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IRES E PROFITTO ECONOMICO
Nella legislazione fiscale sono vari gli aspetti che allontanano la base imponibile dal vero profitto I beni capitali sono ammortizzati al costo storico in periodi di inflazione ciò comporta una sopravvalutazione dei profitti (che una volta era rozzamente compensata con la possibilità di ricorrere all’ammortamento anticipato, oggi non più) La valutazione delle scorte, qualora sia condotta con l’applicazione del metodo FIFO, comporta una sopravvalutazione dei profitti, in presenza di processi inflattivi Gli interessi passivi sono deducibili nel loro valore nominale. In periodi di inflazione, in questo caso si sopravvaluta il costo del capitale e si sottovaluta quindi il profitto i = r + r + Mantenimento reale del valore del prestito Tax interesse nominale Tax interesse reale Mantenimento del valore reale della remunerazione del prestito
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Tassazione dei Gruppi societari: il consolidato fiscale
Le società legate da rapporti di partecipazione hanno interesse a compensare i propri utili con le perdite delle società partecipate abbattimento della BI riduzione carico fiscale complessivo. Consolidato fiscale: è possibile determinare in capo alla società capogruppo un’unica base imponibile valida per tutte le società del gruppo. L’imponibile è pari alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società (compensazioni). Requisiti: solo se la partecipazione (diretta o indiretta) della controllante > 50% del capitale sociale e dell’utile della controllata Pro: evita la doppia tassazione (degli utili della partecipata che diventano dividendi per la controllante) Contro: non tutte le società appartengono a Gruppi societari No compensazione Parziale doppia tassazione sugli utili distribuiti Problemi di equità
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Consolidato nazionale
Per soggetti residenti a cui si applica l’Ires e i soggetti non residenti controllanti Il consolidato nazionale non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo ma si segue un sistema opzionale biunivoco, ossia l’opzione deve essere esercitata congiuntamente sia dalla società partecipante che dalla partecipata. L’opzione rimane irrevocabile per un triennio, salvo il venir meno del requisito del controllo. Requisito aggiuntivo: Operare sul territorio nazionale tramite una stabile organizzazione Vantaggi aggiuntivi: Gestione deducibilità IP in consolidato (compensazione IP e IA + 30% R.O.L di tutte le unità del gruppo)
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Consolidato mondiale E’ prevista la possibilità di estensione della tassazione di gruppo anche alle società ed enti non residenti. L’opzione per il consolidato mondiale è facoltativa e vincola i soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi. Resta fermo il requisito del controllo. Società controllate non residenti; controllante di grado più elevato residente Requisiti aggiuntivi: principio all in, all out Revisione dei bilanci dei consolidati da parte di soggetti qualificati Consolidamento dei bilanci PRO QUOTA controllante, secondo regole IRES Esclusione dalla BI dei dividendi distribuiti da una controllata ad un’altra società del gruppo Credito d’imposta per le imposte pagate dalle controllate estere nel proprio paese di residenza (vs doppia tassazione)
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Consolidato fiscale (nazionale o mondiale) pone una questione di Equità Non tutte le società appartengono a gruppi societari No doppia tassazione utili (sono tassati solo a livello individuale) Possibilità di compensare perdite e utili in capo ad ogni singolo socio
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