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LA COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALLA PREVENZIONE IN EDILIZIA
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Decreto Legislativo n. 81/’08 Art. 39
Svolgimento dell'attività di medico competente 1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH)
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Obiettivo della Medicina del Lavoro
è quello di proteggere e promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative contribuendo ad istituire e a mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti, promuovendo altresì l’adattamento del lavoro alle capacità dei lavoratori, tenendo in dovuto conto il loro stato di salute.
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 1. VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art.25 lett. a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla: □ valutazione dei rischi □ programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria □ predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, □ attività di formazione e informazione □ organizzazione del servizio di primo soccorso □ attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale lett.m.Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria
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Oggetto della valutazione dei rischi
D.Lgs. 81/08 Titolo I Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, (accordo europeo dell’8 ottobre 2004), e quelli riguardanti le LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA, nonché QUELLI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL’ETÀ, ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
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Gruppi particolari di lavoratori
� Differenze di genere � Differenze di età � Differente provenienza geografica � Lavoratori “ipersuscettibili” � Lavoratori “patologici” � Lavoratori “disabili” (L.68/99)
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Medico Competente e DVR: documentazione
1. Protocollo Sanitario CORRELATO AL PROFILO DI RISCHIO 2. Registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali 3. Elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico 4. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che riporta “i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata” 5. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori 6. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR 7. NOTE di sopralluogo negli ambienti di lavoro
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Medico Competente contributi specifici alla V. dei R.
Rumore, scuotimenti e vibrazioni Polveri, fibre, agenti chimici Ergonomico Movimenti ripetitivi Movimentazione manuale di carichi Posture Ultravioletti e clima …ma anche Stili di vita ! Organizzazione del lavoro Rischio biologico (obbligo della vaccinazione antitetanica) … Dpi
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
□ Istituisce, aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria □ La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente □ La cartella tenuta sia su supporto cartaceo che informatico va compilata con i dati contenuti nell’all. 3 A con particolare riguardo ai fattori di rischio professionale, i tempi di esposizione e i valori di esposizione individuali (artt. 186 “rischi fisici”e 230 “agenti chimici” D.Lgs 81/08)
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2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 2. CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO □ Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale □ Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. □ L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
3. INFORMAZIONE AI LAVORATORI, AGLI RLS E RIUNIONE PERIODICA □ Fornisce le informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria □ Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe agli Rls □ Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria □ Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al ddl, al rspp, agli rls, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
4. SOPRALLUOGHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO □ Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi □ L’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi
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IL MEDICO COMPETENTE visita gli ambienti di lavoro (D.lgs 81/08, art. 104) nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e, ove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri gestiti dalle stesse imprese e aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame dei piani di sicurezza
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Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Costituisce il momento centrale in cui il MC verifica ed integra le informazioni già acquisite necessarie a definire ed a valutare i rischi occupazionali. Durante il sopralluogo il MC verifica le condizioni igieniche, ergonomiche ed ambientali, analizza il ciclo produttivo, verifica le corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali, dialoga con i lavoratori, il RLS, il RSPP e spesso anche con il DDL.
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Sopralluogo degli ambienti di lavoro
Per quanto la norma non lo specifichi, del sopralluogo è opportuno rimanga traccia in un documento in cui emergano: - data, - ambito e motivo del sopralluogo, - presenti al sopralluogo, - eventuali osservazioni ed emergenze, - azioni da intraprendere, - responsabili delle azioni - tempi di attuazione..
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE 5. SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: □ nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6) □ qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. □ Il m.c. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
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D.Lgs. 81/08 Titolo I – Capo I Articolo 2 - Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
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SCOPO Sorveglianza Sanitaria
�valutare l’idoneità specifica al lavoro �scoprire in tempo utile per un efficace intervento anomalie cliniche o precliniche (diagnosi precoce); �prevenire peggioramenti della salute del lavoratore (prevenzione secondaria); �valutare l’efficacia delle misure preventive nel luogo di lavoro; �rafforzare misure e comportamenti lavorativi tutelanti per sicurezza e salute; La SORVEGLIANZA SANITARIA, dunque, essendo l’unico strumento di rilevazione degli effetti sanitari precoci, deve essere necessariamente inserita a pieno titolo nel processo di valutazione dei rischi
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Il Medico Competente individua i gruppi di lavoratori da inserire nel programma di sorveglianza sanitaria e ne definisce il protocollo indicando per ogni mansione: I fattori di rischio (oggetto della valutazione) per i quali è istituita la Sorveglianza Sanitaria , la periodicità della visita medica, gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio e loro periodicità. Il protocollo di sorveglianza sanitaria costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008
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SORVEGLIANZA SANITARIA E VDR
Art 29 c.3 La Vdr deve essere immediatamente rielaborata modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione a seguito di infortuni significativi quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
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SORVEGLIANZA SANITARIA
gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio inseriti nel programma di sorveglianza sanitaria devono essere mirati al rischio (art. 41 c.4 del D.Lgs. 81/2008) si ritiene che il MC possa inserire, in accordo con la Direzione Aziendale e con gli RLS ed indicandolo nel protocollo su indicato, anche accertamenti volti ad indagare lo stato di salute
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SORVEGLIANZA SANITARIA
Il protocollo di sorveglianza sarebbe auspicabile fosse esposto in forma di tabella, nella quale per ogni fattore di rischio fossero indicati: • effetti avversi/organi bersaglio • accertamenti mirati di primo livello • altri eventuali accertamenti di secondo livello • eventuali riferimenti normativi o tecnici (leggi, linee guida) • periodicità suggerite (in rapporto alle fasce di intensità di esposizione)
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Movimentazione Manuale Carichi
Esempio SORVEGLIANZA SANITARIA Movimentazione Manuale Carichi Vengono inclusi in questo rischio i lavoratori che svolgono queste attività in modo non occasionale, sia nel corso del turno di lavoro, che nel complesso dell’attività lavorativa. Si concorda di considerare occasionale: per le attività di MMC: operazione eseguite con frequenze medie di 1 volta ogni ora nella giornata lavorativa (il che significa che una attività svolta alcune volte nell’arco del turno di lavoro o qualche volta alla settimana per 1-2 ore è da considerarsi occasionale)
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Movimentazione Manuale Carichi
SORVEGLIANZA SANITARIA Movimentazione Manuale Carichi 1. Apparato locomotore, specie rachide LS; 2. Apparato cardiocircolatorio e respiratorio, se MMC accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato Effetti avversi/organi bersaglio 1. Visita medica con anamnesi mirata e con eventuale utilizzo di questionario specifico [EPM]; 2. ECG se la MMC è accompagnata da sforzo fisico intenso e/o prolungato Accertamenti mirati di primo livello Altri eventuali accertamenti di secondo livello (esempi non esaustivi) Diagnostica per immagini (RX, TAC, RM) EMG Visita fisiatrica o di altro specialista; visita cardiologia ed eventuale ECG da sforzo -D.Lgs. 81/08 art d; -Coord. Tec. Regioni: Linee Guida d.Lgs.626/94, Documento n. 14 , 1996 -Linee guida SIMLII vol. 10, 2004 Eventuali riferimenti (leggi, linee guida) Periodicità suggerite in rapporto alle fasce di intensità di esposizione Se Indice Sintetico di Rischio NIOSH: >1: biennale >0.75: almeno quadriennale
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La sorveglianza sanitaria comprende:
□ visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; □ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica □ visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal m. c. correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
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La sorveglianza sanitaria comprende:
□ visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; □ visita medica preventiva in fase preassuntiva □ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica
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per accertare stato di sieropositività per HIV
□ Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39 comma 3 D.Lgs. 81/08 □ Le visite mediche non possono essere effettuate per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente, ad esempio: per accertare stato di sieropositività per HIV per eseguire esami che espongano essi stessi a fattori di rischio per verificare il possesso di particolari requisiti non correlati ai rischi 27
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□ Le visite mediche a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici indagini diagnostiche mirate al rischio □ Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite mediche sono finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti 28
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□ Gli esiti della visita devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio (requisiti minimi contenuti nell’all. 3A) predisposta su formato cartaceo o informatizzato ( articolo 53) □ Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi d'idoneità relativi alla mansione specifica : - idoneità - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni - inidoneità temporanea - inidoneità permanente □ Il medico esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo ai lavoratore ed al datore di lavoro □ Nei casi di giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità
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6. RICORSO ALL’ORGANO DI VIGILANZA
□ Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso
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COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE
7. TRASMISSIONE DEI DATI AI PISLL E ALL’ISPESL □ Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B.
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8. LAVORATORI ESPOSTI A CANCEROGENI
□ I lavoratori esposti a rischi cancerogeni sono iscritti in un registro, nel quale è riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno e i livelli di esposizione, ove è possibile. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta tramite il medico competente. □ In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro, invia all’ISPESL, tramite il medico competente la cartella sanitaria di rischio del lavoratore esposto a rischio cancerogeno unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro.
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SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA ANALISI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
1. Protocollo Sanitario PRESENTE ( non sempre riferito al profilo di rischio) 2. Verbale riunione ex art. 35 con allegato documento che N.D. riporta “i risultati sanitari anonimi collettivi ” 3. Tracce di incontri, riunioni, contatti con il datore di lavoro, ASSENTI i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori 4. Riferimenti al contributo del MC nel corpo del DVR ASSENTI 5.Verbale di sopralluogo negli ambienti di lavoro CARENTE
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SORVEGLIANZA SANITARIA IN EDILIZIA ANALISI DATI RISULTANTI DALLA VIGILANZA NELLE AZIENDE
6. Firma del DVR da parte del M.C. PRESENTE 7.Indicazioni del M.C. Sul Primo Soccorso ASSENTI 8 .Formazione addetti Primo Soccorso da parte del M.C. ASSENTE 9 .Promozione della salute: interventi del M.C. ASSENTE 10.Segnalazioni M.P. da parte del M.C. ASSENTE
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COLLABORAZIONE ALLA V. dei R. SEMAFORO VERDE PER IL M. C
COLLABORAZIONE ALLA V.dei R. SEMAFORO VERDE PER IL M.C. Il MC ha effettuato il sopralluogo La SS è stata attivata previa acquisizione del DVR da parte del MC e dopo l'effettuazione del sopralluogo Il DVR risulta adeguato, è sottoscritto dal MC con/senza ulteriori osservazioni I profili di rischio e i protocolli sanitari sono coerenti con il DVR Le mansioni specifiche e le eventuali limitazioni/prescrizioni riportate nelle cartelle e nei giudizi di idoneità sono coerenti con il DVR
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COLLABORAZIONE ALLA V. dei R. SEMAFORO VERDE PER IL M. C
COLLABORAZIONE ALLA V.dei R. SEMAFORO VERDE PER IL M.C. Il MC ha effettuato il sopralluogo (relazione) La SS è stata attivata previa acquisizione del DVR da parte del MC e dopo l'effettuazione del sopralluogo Il DVR risulta inadeguato ma il MC, pur avendolo firmato, ha prodotto le sue osservazioni (tali osservazioni, oltre ad essere congrue, sono documentabili: nella relazione di sopralluogo, nella relazione sanitaria annuale, nel verbale della riunione periodica, in apposito documento inviato al DL)
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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente
A questo punto può essere utile un riepilogo sull’argomento anche perche la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro è in capo al ddl
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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente
Nominare il medico competente, previa consultazione del RLS nei casi in cui vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria Art.18 Co 1 Lett.a) Assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti garantendone l’autonomia Art. 39 Comma 4 Fornire al medico competente informazioni su natura dei rischi, risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori, organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive, impianti e processi produttivi, infortuni e malattie professionali, provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza Art.18 Comma 2
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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente
Richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi a lui demandati Art. 18 Comma 1 Lettera g) Inviare a visita medica i lavoratori entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria Art. 18 Comma 1 Lettera g) Vigilare affinché i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità Art. 18 Comma 1 Lettera bb) Attuare le misure indicate dal medico competente e, nel caso di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute Art. 42 Comma 1
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Obblighi del datore di lavoro nei riguardi del medico competente
Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria Art. 18 Comma 1 Lettera g-bis) In caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal medico competente rivedere il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione Art. 29 Comma 3 Garantire a propria cura e spese l’esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente Art. 41 Comma 4
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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