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E I SOGGETTI DEL DIRITTO

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Presentazione sul tema: "E I SOGGETTI DEL DIRITTO"— Transcript della presentazione:

1 E I SOGGETTI DEL DIRITTO
IL RAPPORTO GIURIDICO E I SOGGETTI DEL DIRITTO

2 UN MINORENNE PUO’ ESSERE PROPRIETARIO DI UNA CASA?
UN MINORENNE CHE COMPIE UN REATO PUO’ ESSERE PUNITO? COLUI CHE PRESTA DEL DENARO, HA IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE? UN’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PUO’ AVERE DIRITTI E OBBLIGHI?

3 Il rapporto di amicizia non è un rapporto giuridico; il matrimonio, il rapporto di lavoro, il rapporto insegnante – studente sono tutti esempi di rapporti giuridici, perché sono regolati da norme giuridiche. In che modo le norme regolano i rapporti giuridici? Li regolano stabilendo quale, tra gli interessi contrapposti, deve prevalere e quale è destinato a soccombere. Per esempio l'art c.c. stabilisce che il lavoratore ha diritto ad almeno un giorno di riposo per ogni settimana.

4 Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più parti regolata dal diritto.

5 LE PARTI. I soggetti tra cui si instaura il rapporto giuridico vengono definite «parti». Questo perché non sempre i rapporti giuridici intercorrono tra individui (si pensi al prestito che una banca concede ad un cliente). TERZI. Sono tutti coloro che rimangono estranei al rapporto. PARTE ATTIVA. E’ la parte a cui corrisponde una situazione di vantaggio (es. un diritto). PARTE PASSIVA. E’ la parte a cui corrisponde una situazione di svantaggio (es. un obbligo). Il rapporto giuridico è costituito da tre elementi: 1 - i soggetti (attivo e passivo) o «parti»; 2 - il contenuto, cioè il potere che le norme giuridiche riconoscono al soggetto attivo di pretendere un certo comportamento da parte del soggetto passivo e il corrispettivo dovere o obbligo che le norme giuridiche impongono al soggetto passivo di tenere quel comportamento; 3 – l’oggetto, cioè il bene (o l’utilità) derivante dal comportamento che il soggetto passivo deve tenere a vantaggio del soggetto attivo.

6 LE SITUAZIONI SOGGETTIVE LE SITUAZIONI ATTIVE: IL DIRITTO SOGGETTIVO
Il diritto soggettivo è il potere riconosciuto da una norma giuridica ad uno o più soggetti di soddisfare un proprio interesse, consentendogli di ricorrere al giudice contro tutti coloro che vi si oppongono. Il diritto è dunque un potere riconosciuto ad un soggetto specifico da una norma giuridica (da qui il termine "soggettivo"; da non confondere con il diritto “oggettivo” che abbiamo definito come l’insieme delle norme giuridiche).

7 Il diritto soggettivo esiste se è presente nel diritto oggettivo una norma giuridica che riconosce meritevole di tutela un certo tipo di interesse o determinate libertà. I diritti soggettivi sono previsti da norme giuridiche: in caso di violazione di diritti soggettivi, è riconosciuto anche il potere di rivolgersi all’autorità competente o all’autorità giudiziaria per la tutela dell’interesse del soggetto. I diritti soggettivi assoluti indicano un potere che si può far valere verso tutti, attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di ogni soggetto (diritto alla vita, diritto di proprietà: ad esempio nessuno può entrare nella casa di mia proprietà senza il mio consenso). I diritti soggettivi relativi si possono esercitare solo nei confronti di un soggetto determinato (ad esempio i diritti di credito: colui che presta del denaro, ha il diritto che la somma sia restituita).

8 I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
I diritti della personalità sono quei diritti che la legge attribuisce ad ogni soggetto dal momento della nascita a quello della morte. Essi sono assoluti e non patrimoniali, cioè non suscettibili di valutazione economica. La violazione di questi diritti può dar luogo al risarcimento del danno e, in alcuni casi, costituisce anche reato. I diritti della personalità sono: il diritto alla vita e all’integrità fisica, il diritto all’onore e alla reputazione, il diritto alla riservatezza (privacy), il diritto al nome e all’immagine, il diritto all’identità personale, il diritto all’identità sessuale.

9 IL DIRITTO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE
Per onore s’intende la consapevolezza che una persona ha della propria dignità, mentre la reputazione è la considerazione sociale di cui la persona gode. Chi viola questi diritti, commette i reati di ingiuria e diffamazione. Si parla di ingiuria quando una persona rivolge espressioni offensive direttamente ad un’altra persona. Si ha diffamazione quando queste espressioni sono comunicate a più persone, ma il soggetto a cui si riferiscono non è presente (una persona utilizza espressioni offensive nei confronti di un’altra persona su un social network).

10 IL DIRITTO AL NOME E ALL’IMMAGINE
L’art. 21 della Costituzione garantisce a tutti il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, sia con la parola, sia con lo scritto. Ognuno di noi può dunque esprimere liberamente la propria opinione. Non si possono, però, utilizzare espressioni offensive verso altre persone. IL DIRITTO AL NOME E ALL’IMMAGINE Ogni persona ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome, del proprio pseudonimo, se è diventato particolarmente famoso, e della propria immagine. L’immagine di una persona può essere utilizzata solo con il consenso dell’interessato.

11 IL DIRITTO ALL’IMMAGINE
Violazione  rimozione dell’immagine + risarcimento del danno Eccezioni (è consentito utilizzare le immagini anche senza il consenso dell’interessato): necessità di polizia (immagine di un ricercato) collegamenti con eventi che si svolgono in pubblico (manifestazioni, eventi di massa ecc.) notorietà del soggetto o carica pubblica ricoperta

12 IL DIRITTO ALL’IDENTITA’ SESSUALE
La legge 164/1982 prevede che sia riconosciuta l’identità sessuale desiderata. Si può chiedere al giudice l’autorizzazione alla rettifica del sesso e al cambiamento del nome.

13 IL DIRITTO ALLA PRIVACY (RISERVATEZZA)
Il diritto alla privacy (o riservatezza) è il diritto di ogni persona di vedere tutelata la propria vita privata e i propri dati personali (nome, numero di telefono, indirizzo, informazioni sanitarie ecc.), contro le intrusioni e le ingerenze di altri.

14 IL DIRITTO ALLA PRIVACY (RISERVATEZZA): LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
D. lgs. n. 196 / 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice sulla privacy) Modificato dalla l. n. 35 / 2012 I dati personali possono essere utilizzati solo con il consenso dell’interessato. Ogni persona ha il diritto di accesso e il diritto all’integrazione, alla modifica e alla cancellazione dei propri dati personali. Il Garante della privacy (o Autorità garante per la protezione dei dati personali) è l’organo chiamato ad applicare la legge sulla privacy, al quale tutti i cittadini che si ritengono lesi nel loro diritto possono rivolgersi.

15 I DATI SENSIBILI I dati sensibili sono i dati personali particolarmente delicati, come i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica delle persone, le loro convinzioni religiose e politiche, le informazioni sanitarie e giudiziarie.

16 Due aspetti da considerare:
INTERNET E LA PRIVACY Due aspetti da considerare: garantire l’anonimato e la tutela dei dati personali; controllare il traffico di dati per evitare abusi e illeciti.

17 INTERNET, PRIVACY E REATI
In determinate circostanze, la violazione della privacy connessa all’uso di Internet si configura come un reato. Violazione e sottrazione di corrispondenza informatica Rivelazione di corrispondenza informatica Intercettazione di corrispondenza informatica Furto d’identità Stalking informatico Cyberbullismo

18 LE ALTRE SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE
La potestà è un complesso di poteri e di doveri accordati ad un soggetto per la tutela di un interesse altrui. Si pensi alla potestà che i genitori esercitano nei confronti dei figli minorenni. La potestà consiste nell’esercitare sia poteri che doveri non nell’interesse proprio, ma per tutelare un altro soggetto. Ad esempio i genitori hanno il dovere di mantenere, educare ed istruire i figli. Un tempo la potestà era attribuita solo al padre («patria potestà»). Attualmente, entrambi i genitori, in posizione di parità, esercitano la potestà nei confronti dei figli minorenni (potestà genitoriale).

19 LE SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE
La parte passiva può trovarsi gravata da un dovere giuridico (che è diverso dal semplice dovere morale o di cortesia (come il dovere morale di dare un passaggio ad un compagno di scuola). Il dovere giuridico si distingue in: - dovere generico, che è un comportamento che si deve tenere non nei confronti di un soggetto specifico, ma nei confronti della collettività. Indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, un interesse generale. Si pensi al dovere di pagare i tributi, al dovere di fedeltà alla patria ecc. - dovere specifico o obbligo, che rappresenta un comportamento che si deve tenere nei confronti di un soggetto specifico, indica la necessità di soddisfare, con il comportamento imposto, l'interesse specifico di un soggetto determinato. E’ un obbligo, per esempio, pagare il debito al creditore (non posso consegnare la somma di denaro a chi voglio, ma la devo restituire al creditore).

20 I SOGGETTI DEL DIRITTO

21 Sono soggetti del diritto quei soggetti che per l’ordinamento possono essere titolari di diritti e di doveri. Si distinguono le persone fisiche e le organizzazioni collettive. Le persone giuridiche costituiscono una categoria particolare di organizzazione collettiva.

22 LE PERSONE FISICHE «Persona fisica» è l’essere umano nato vivo.
Requisiti fondamentali sono quindi la nascita e la vita. Le persone fisiche sono quindi tutti gli individui cui sono destinate le norme giuridiche.

23 LA SEDE DELLA PERSONA FISICA
RESIDENZA: luogo dove una persona fisica vive abitualmente. Si determina con l’iscrizione presso l’anagrafe del Comune. DOMICILIO: luogo dove una persona fisica ha stabilito la sede dei propri affari o interessi. Per molte persone, la residenza e il domicilio coincidono. La persona può, però, determinare liberamente il proprio domicilio, anche in un luogo diverso dalla residenza. I minori hanno obbligatoriamente il domicilio nel luogo di residenza della famiglia. DIMORA: luogo dove una persona fisica soggiorna temporaneamente e saltuariamente.

24 LA CAPACITA' GIURIDICA La capacità giuridica è la possibilità di una persona di essere titolare di diritti e di doveri. Si acquista alla nascita e si perde con la morte. Al momento della nascita, con l’acquisto della capacità giuridica, si acquistano quindi dei diritti, tra i quali vi sono i diritti fondamentali delle persone fisiche e i diritti della personalità. Al momento della nascita si può anche acquistare il diritto di proprietà sui beni (ad esempio tramite una donazione o un’eredità).

25 LA CAPACITA' DI AGIRE La capacità di agire è la possibilità di un soggetto di compiere autonomamente atti giuridici, di esercitare personalmente i propri diritti, di assumere obblighi. Si acquista al compimento della maggiore età, che nel nostro ordinamento coincide con il compimento del diciottesimo anno. A 18 anni quindi: un ragazzo che, da bambino, ha ricevuto in eredità una casa, la può vendere; si può contrarre matrimonio; si può assumere l’obbligo di pagare una somma di denaro.

26 L’INCAPACITA’ LEGALE I soggetti che non hanno la capacità di agire o hanno una capacità di agire limitata solo a certi atti, sono detti incapaci di agire. Si distinguono gli incapaci assoluti (che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico) e gli incapaci relativi (che possono compiere personalmente solo alcuni atti giuridici).

27 INTERDETTI GIUDIZIALI
INCAPACI LEGALI INCAPACI ASSOLUTI INCAPACI RELATIVI MINORENNI INTERDETTI LEGALI INTERDETTI GIUDIZIALI MINORI EMANCIPATI INABILITATI

28 I soggetti capaci di agire possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Gli incapaci assoluti non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli incapaci relativi possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di ordinaria amministrazione sono gli atti più semplici. Sono gli atti finalizzati alla gestione e alla conservazione del patrimonio (manutenzione), e non comportano una modifica sostanziale del patrimonio. Gli atti di straordinaria amministrazione sono gli atti più complessi. Sono gli atti che determinano una permanente alterazione del patrimonio (vendita, donazione, ecc.).

29 INTERDETTI GIUDIZIALI E LEGALI
GLI INCAPACI ASSOLUTI MINORENNI INTERDETTI GIUDIZIALI E LEGALI

30 GLI INCAPACI ASSOLUTI Sono soggetti che non possono compiere alcun tipo di atto giuridico. Gli atti sono compiuti nell’interesse dell’incapace da parte dei genitori (per i minorenni) o del tutore (il giudice tutelare nomina un tutore, che di solito è un parente). Gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di una casa di proprietà di un minorenne) devono essere autorizzati dal giudice tutelare. I MINORENNI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti dai genitori. In caso di mancanza dei genitori, il giudice tutelare nomina un tutore (spesso un parente).

31 Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti da un tutore.
GLI INTERDETTI Sono soggetti incapaci assoluti. Sono seguiti da un tutore. INTERDETTI GIUDIZIALI INTERDETTI LEGALI

32 GLI INTERDETTI GIUDIZIALI
L’interdizione giudiziale è dichiarata dal giudice con una sentenza di interdizione per quelle persone affette da gravi malattie (solitamente patologie di carattere psicologico – psichiatrico, come ad esempio un’abituale infermità di mente). Viene nominato un tutore. L’interdetto giudiziale non può compiere atti giuridici; vi provvede il tutore. Gli atti di natura personale (sposarsi, fare testamento ecc.) non possono essere compiuti nemmeno attraverso il tutore. GLI INTERDETTI LEGALI L’interdizione legale è un pena aggiuntiva prevista dalla legge per chi è stato condannato ad un periodo di detenzione superiore ai 5 anni. Viene nominato un tutore. L'interdizione legale cessa quando la pena è stata scontata. L’interdetto legale non può compiere atti di natura patrimoniale; può compiere atti personali (contrarre matrimonio, redigere un testamento ecc.).

33 MINORENNI EMANCIPATI INABILITATI
GLI INCAPACI RELATIVI Gli incapaci relativi sono soggetti che possono compiere da soli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore. Il curatore appone la propria firma sugli atti accompagnata dalla formula «per assistenza». In caso di disaccordo tra incapace e curatore decide il giudice. MINORENNI EMANCIPATI INABILITATI

34 GLI INABILITATI L’inabilitazione è un provvedimento disposto dal giudice attraverso una sentenza di inabilitazione che priva parzialmente la persona fisica della capacità di agire. Tale provvedimento di solito riguarda: persone affette da malattie di mentali non gravi, persone dedite al consumo abituale di alcool e stupefacenti, i prodighi (cioè chi spende il denaro senza alcun controllo), i sordomuti e i ciechi che non hanno ricevuto un’educazione sufficiente. Viene nominato un curatore.

35 I MINORI EMANCIPATI Sono minorenni che hanno compiuto almeno sedici anni di età e che eccezionalmente vengono autorizzati dal Tribunale dei minorenni ad unirsi in matrimonio con un’altra persona (normalmente per il matrimonio è richiesta la maggiore età), se ricorrono gravi ed urgenti necessità (ad esempio una gravidanza), previa valutazione da parte del giudice della maturità e dell’effettiva volontà della persona di unirsi in matrimonio.

36 L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Dal 2004 è stata introdotto la figura dell’amministratore di sostegno. L’amministrazione di sostegno è uno strumento più agile rispetto all’interdizione e all’inabilitazione (non viene dichiarata l’incapacità), è spesso temporanea e si riferisce a situazioni di disabilità che non incidono sulle facoltà psichiche, ma che rendono comunque difficile l’esercizio dei propri diritti. L’amministratore di sostegno ha la funzione di soddisfare i bisogni e le necessità quotidiane delle persone che vivono in situazioni di disagio (si pensi ad anziani con problemi di salute, disabili, persone in coma ecc.). L’amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e deve assistere la persona per atti specifici (pagare le bollette, mantenere i rapporti con la banca ecc.). Per gli altri atti è riconosciuta piena libertà di agire.

37 L’INCAPACITA’ NATURALE
L’incapacità naturale è quella situazione in cui si trova una persona fisica, normalmente capace di agire, maggiorenne e non interdetta, consistente in una incapacità di intendere e di volere temporanea (si pensi ad un maggiorenne, sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, che viene indotto a concludere un contratto). Gli atti compiuti possono essere annullati dal giudice.

38 I SOGGETTI DEL DIRITTO:
LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE E LE PERSONE GIURIDICHE Sono soggetti del diritto quei soggetti che per l’ordinamento possono essere titolari di diritti e di doveri. Si distinguono le persone fisiche e le organizzazioni collettive. Le persone giuridiche costituiscono una categoria particolare di organizzazione collettiva.

39 I SOGGETTI DEL DIRITTO:
LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE E LE PERSONE GIURIDICHE Le organizzazioni collettive sono insiemi di persone o di beni che vengono costituite per determinate finalità. Si pensi ad un’organizzazione di volontariato o ad una società. Come le persone fisiche, anche le organizzazioni collettive sono titolari di diritti e obblighi. Le organizzazioni collettive che hanno ottenuto il riconoscimento dello Stato sono chiamate persone giuridiche.


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