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LICEITA’ DEL TRATTAMENTO SANITARIO
L’art. 32 della COSTITUZIONE sancisce il diritto alla salute dei soggetti rispettandone la libertà individuale; l’art. 5c.c. limita questa libertà vietando la libera disposizione dell’individuo, quando ciò induca una diminuzione dell’integrità psico-fisica. Ogni trattamento sanitario, proprio per sua natura, comporta un rischio, più o meno elevato, di ledere l’integrità di un altro individuo. Le fonti di LICEITA’ del trattamento sanitario sono denominate CIRCOSTANZE SCRIMINANTI: Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) imposto dalla legge per salvaguardare il bene salute dell’individuo, adottando i mezzi necessari; stato di necessità contemplato all’art. 54 del c.p. che recita:” non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui stesso non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo”; consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.) con le limitaz. dell’art. 5 c.c. ; agire per un movente socialmente elevato.
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Possiamo quindi affermare che l’atto medico diventa legittimo con:
consenso del paziente; utilità dell’atto medico, in virtù dei principi esposti in precedenza. L’art. 5 c.c. stabilisce che “gli atti a disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino, una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. INOLTRE l’art. 13 della Cost., relativamente alla limitazione della libertà personale, afferma che “non è ammessa ….. restrizione della libertà pesonale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ….” In campo penale la liceità dell’atto medico è sancita dall’art. 50 del c.p. che recita quanto segue: “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che ne può validamente disporne”.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO
REQUISITI PER LA VALIDITA’ DEL CONSENSO - personale, non è ammessa la rappresentazione volontaria di terzi, tranne che nei casi di incapaci per ragioni di età o di salute mentale ove supplisce chi ha la potestà genitoriale o i tutori; nel caso di minori in cui vi siano pareri contrastanti tra medici e genitori si ricorre al giudice tutelare; spontaneo; consapevole, in quanto deve nascere da una completa e corretta informazione da parte del medico; attuale, ossia al momento della prestazione. FORME DEL CONSENSO esplicito (o informato), in forma scritta e firmato dal pz; implicito, forma più comune ad es. quando ci rechiamo da un medico per farci visitare; limitato ad un determinato atto medico-chirurgico in conformità alla diagnosi formulata; allargato quando l’intervento potrebbe richiedere deviazioni dal programma prefissato.
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DISSENSO ESIMENTI DEL CONSENSO:
Trattamenti obbligatori per legge (L. 180/78); stato di necessità (art. 54 c.p.) DISSENSO Si tratta del rifiuto delle cure necessarie espresso con i requisiti di fermezza e razionalità; la maggior parte delle mansioni svolte dal personale ausiliario a quello medico prevede il consenso generico, ma se il pz rifiuta in maniera netta, ad es. un prelievo o la terapia farmacologica, bisogna soprassedere ed avvertire il medico responsabile di turno. Esempi di rifiuto: il testimone di Geova che rifiuta una trasfusione necessaria ed urgente, oppure un detenuto che ha dichiarato lo sciopero della fame….
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Nel momento in cui non si agisca con preventivo consenso del pz si posson configurare i seguenti reati: violenza privata (art. 610 c.p.), ossia costringere un individuo ad un atto con la forza, ad es. abuso di mezzi di contenzione fisica; sequestro di persona (art. 605 c.p.), se la priviamo della libertà personale; lesione personale (art c.p.); morte o lesione come conseguenza di altro delitto (art.596 c.p.), quando si effettua un trattamento sanitario illecito ma non si ha l’intenzione di provocare la morte , si risponderà per omicidio colposo con pena aumentata; omicidio preterintenzionale (art.584); illecito civile (1218, 2043 e 2050 c.c.) in quanto il medico dovrà rispondere anche in sede civile del danno ingiusto cagionato.
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