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IL BILANCIO DELLO STATO

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Presentazione sul tema: "IL BILANCIO DELLO STATO"— Transcript della presentazione:

1 IL BILANCIO DELLO STATO
IN ITALIA 1 1

2 IL BILANCIO DELLO STATO IN ITALIA
CONTABILITA’ PUBBLICA Disciplina che studia la gestione delle risorse pubbliche e la loro successiva erogazione allo scopo di realizzare il soddisfacimento dei bisogni pubblici. 2 2

3 IL BILANCIO DELLO STATO IN ITALIA
Il sistema italiano di bilancio (già regolato dal R.D. 2440/1923, che rappresenta la legge generale della contabilità dello Stato) è stato profondamente innovato nel corso del tempo (Legge 196/2009, legge di contabilità e finanza pubblica). Gli interventi di riforma hanno voluto realizzare le seguenti finalità: - consentire una partecipazione attiva del Parlamento alla formazione e alla gestione del bilancio pubblico; - razionalizzare l'intervento dello Stato, evitando un'espansione incontrollata della spesa pubblica e promuovendo il suo efficace utilizzo ai fini della programmazione economica; - ridurre la rigidità del bilancio, per poterlo impiegare in modo razionale ai fini della politica di bilancio. 3 3

4 IL BILANCIO DELLO STATO ITALIANO
FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI BILANCIO Art. 81 Cost. Legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) 4 4

5 LA COSTITUZIONE E IL PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO
Art. 81: “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale”.

6 L’articolo 81 della Costituzione è stato modificato, per rispettare il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal compact), ad opera della legge costituzionale n. 1/2012, che ha introdotto nell'ordinamento italiano un principio generale secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

7 LE “REGOLE D'ORO” DEL FISCAL COMPACT
- impegno ad avere bilanci pubblici “in equilibrio”, o meglio ancora positivi al netto del ciclo economico. Il deficit strutturale non deve superare lo 0,5% del PIL o, per i Paesi il cui debito è inferiore al 60% del PIL, l'1 %; - ciascuno Stato deve garantire correzioni automatiche quando non raggiunge gli obiettivi di bilancio concordati; - le disposizioni del Trattato devono essere introdotte all'interno degli ordinamenti degli Stati membri, preferibilmente con legge costituzionale. La Corte europea di giustizia verificherà se i Paesi aderenti abbiano il Trattato trasposto nelle leggi nazionali. Uno Stato può incorrere in una sanzione pari allo 0,1 % del PIL; - il deficit pubblico dovrà essere mantenuto al di sotto del 3% del PIL, come previsto dal Patto di stabilità e crescita; - i capi di Stato o di governo dei Paesi della zona euro (Consiglio europeo) si incontreranno informalmente nelle riunioni del Vertice euro, insieme con il presidente della Commissione europea e alla presenza, facoltativa, del presidente della BCE. I Vertici euro si terranno almeno due volte all'anno.

8 Il nuovo articolo 81 in sostanza prescrive che lo Stato deve assicurare l'equilibrio tra entrate e spese. Si può ricorrere all’indebitamento solo nei limiti degli effetti negativi sul bilancio derivanti dall'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali quali gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali, sempre previa autorizzazione del Parlamento. Anche gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) sono tenuti a rispettare l'equilibrio del bilancio e devono contribuire ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'UE (nuovo articolo 119 della Costituzione). 8

9 La copertura finanziaria, l'approvazione del bilancio e l'esercizio provvisorio
Il comma 3 dell'articolo 81 prevede l'obbligo per il Governo di indicare per ogni legge che comporti nuovi o maggiori spese anche le modalità per coprire tali spese. Il comma 4 dell'articolo 81 stabilisce l'annualità del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato. Il comma 5 prevede poi la possibilità, in caio di mancata approvazione del bilancio entro il termine previsto, che il Parlamento possa concedere l'esercizio provvisorio per un periodo massimo di quattro mesi. 9

10 La legge quadro di contabilità
Il comma 6 del nuovo articolo 81 dispone che sia emanata una legge che disciplini il contenuto della legge dì bilancio, le norme e i criteri necessari ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. A tale disposizione ha dato attuazione la legge n. 243 del Essa ha stabilito che l'equilibrio del pareggio del bilancio corrisponde al valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici stabiliti nei documenti di programmazione finanziaria. 10

11 La L. 196/2009: il ciclo del bilancio e il principio della programmazione
La procedura per la formazione del bilancio dello Stato richiede lo svolgimento di più fasi, che, corrono lungo tutto l'anno, e si conclude con l'approvazione della legge di bilancio e della legge di stabilità entro il 31 dicembre di ogni anno. La L. 196/2009 stabilisce che per l'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci tutte le amministrazioni pubbliche devono seguire il principio della programmazione. 11

12 Gli strumenti della programmazione sono:
il Documento di economia e finanza (DEF); la Nota di aggiornamento al DEF; il disegno di legge di stabilità (ex legge finanziaria); il disegno di legge del bilancio dello Stato; il disegno di legge di assestamento del bilancio annuale; i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; gli specifici documenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 12

13 La legge di stabilità e la legge di bilancio costituiscono la manovra di finanza pubblica. Va poi ricordato il rendiconto generale dello Stato (o bilancio consuntivo) che non costituisce uno strumento della programmazione, ma rientra comunque nel ciclo del bilancio. Inoltre, la L. 39/2011 ha introdotto la Relazione generale sulla situazione economica del Paese, che il Ministro dell'economia presenta alle Camere entro il mese di aprile. 13

14 di stabilità (PS) Programma nazionale di riforma (PNR)
I rapporti con l'UE in tema di finanza pubblica Programma di stabilità (PS) Programma nazionale di riforma (PNR) Secondo l'articolo 9 della L. 196/2009 il Programma di stabilità (PS) e il Programma nazionale di riforma (PNR) devono essere presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. 14

15 Nel Programma annuale di stabilità (o di convergenza), PS, deve essere indicato come il Governo intende conseguire o salvaguardare posizioni di bilancio sane a medio termine. Lo schema del PS, che contiene gli elementi e le informazioni richieste dall’UE, con specifico riferimento alla riduzione del debito pubblico, deve essere riportato nella prima sezione del Documento di economia e finanza. Nel Programma nazionale di riforma, PNR, vanno, invece, indicate le priorità del Paese e le riforme strutturali, l'analisi degli squilibri macroeconomici, lo stato di avanzamento delle riforme avviate. Esso è riportato nella sezione terza del DEF. 15

16 IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF)
Il Documento di economia e finanza, che contiene il quadro della programmazione economico-finanziaria su base triennale, entro il 10 aprile di ogni anno viene presentato dal Governo alle Camere, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere, per quanto concerne la sua terza sezione, del Ministro per le Politiche Europee. 16

17 Il DEF è composto da tre sezioni:
nella prima reca lo schema del Programma di stabilità, in cui sono illustrate le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e le azioni che si vogliono intraprendere; nella seconda sezione sono rappresentati i dati relativi agli andamenti macroeconomici; nella terza sezione vi è lo schema del Programma nazionale di riforma; esso rappresenta il documento strategico che definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività e sostenibilità. Il DEF deve essere aggiornato con una Nota, che viene presentata dal Governo alle Camere, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 20 settembre di ogni anno. 17

18 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
La manovra di finanza pubblica è costituita dalla legge di bilancio e dalla legge di stabilità ed è impostata su base triennale; le amministrazioni pubbliche devono articolare le loro previsioni per ciascuno degli anni del triennio. In caso di aggiornamento degli obiettivi, la manovra annuale deve rivedere gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. 18

19 LA LEGGE DI STABILITA’ La legge di stabilità ha sostituito la legge finanziaria a partire dal 1° gennaio Il disegno di legge di stabilità deve essere presentato dal Governo alle Camere entro il 15 ottobre e deve essere approvato entro il 31 dicembre. Alla legge di stabilità è demandata la definizione annuale del quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale (3 anni); essa è lo strumento attraverso il quale sono regolate annualmente le grandezze previste dalla legislazione vigente per adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi. Nella legge di stabilità sono specificati: il saldo netto da finanziare, ossia la differenza tra spese ed entrate fiscali; il saldo del ricorso al mercato, cioè l'entità del disavanzo da coprire tramite prestiti; l'importo degli speciali fondi di bilancio; l'entità massima per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego; gli stanziamenti necessari per finanziare in conto capitale le spese deliberate da leggi; la previsione di spesa a lungo termine, che viene a mutare in ragione delle risorse finanziarie disponibili di anno in anno. 19

20 IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
La gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Esso è redatto in termini di competenza e di cassa ed è elaborato in coerenza al bilancio pluriennale. Secondo la L. 196/2009 il disegno di legge di bilancio annuale di previsione a legislazione vigente è formato sulla base dei criteri e parametri indicati nel DEF. Esso è strutturato in missioni e programmi. 20

21 Le missioni sono le funzioni principali e gli obiettivi strategici per cui la spesa pubblica viene stanziata e si realizzano attraverso più programmi. l programmi rappresentano aggregati omogenei di attività che sono svolte in ogni Ministero, per realizzare obiettivi ben definiti nell'ambito delle finalità istituzionali, riconosciute allo stesso Ministero (si veda l’esempio nella tabella seguente). Missione Programma Amministrazione Attività 001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 001 Organi costituzionali Ministero dell'Economia e delle Finanze Trasferimenti alla presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici 21

22 Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare. Queste ultime sono determinate tenendo conto per le entrate della tipologia delle entrate stesse e per le spese delle aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi, che a loro volta sono definiti nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma spetta a un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri (dipartimenti o direzioni generali). 22

23 Il bilancio annuale di previsione si compone:
In ciascun programma le spese si ripartiscono in rimodulabili e non rimodulabili. Queste ultime sono quelle non facilmente controllabili in via amministrativa perché corrispondenti per lo più a “oneri inderogabili”, cioè vincolati a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi e da altri atti normativi. Il bilancio annuale di previsione si compone: di uno stato di previsione dell'entrata; di stati di previsione della spesa corrispondenti ai diversi Ministeri; di un quadro generale riassuntivo riferito al triennio. Il testo del bilancio è elaborato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sua redazione materiale è affidata al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (organo tecnico dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), che si avvale dei dati raccolti dagli Uffici centrali di bilancio, operanti presso ciascun Ministero. l vari stati di previsione sono accompagnati da una relazione illustrativa. 23

24 Il progetto di bilancio annuale, in forma di unico disegno di legge, è presentato al Parlamento (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) entro il 15 ottobre a cura del Ministro dell'Economia. In Parlamento il progetto di bilancio segue il normale iter legislativo: viene esaminato preliminarmente dalle Commissioni permanenti bilancio e tesoro che lo trasmettono alle Camere per la discussione. Per accelerare la procedura di approvazione, è prevista la sessione bilancio, durante la quale il Parlamento discute il bilancio, senza che siano ammesse deliberazioni che comportino variazioni di entrate e spese. Il bilancio annuale e quello pluriennale devono essere approvati entro il 31 dicembre. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Parlamento esercita una funzione di controllo antecedente e di merito sull'operato del Governo. 24

25 Se il bilancio non è approvato entro l'inizio del nuovo anno finanziario (1° gennaio dell'anno successivo) si ricorre all'esercizio provvisorio, la cui concessione può aversi solo con legge, che non può protrarsi oltre i quattro mesi. Durante questo periodo, il Governo può assumere impegni ed effettuare pagamenti entro il limite di un dodicesimo degli stanziamenti per ciascun mese dell'esercizio provvisorio. Solo le spese obbligatorie e non frazionabili si possono sostenere per l'intero importo. 25

26 IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
In esso tutta l'attività finanziaria dello Stato, esposta analiticamente nelle varie poste del bilancio, trova la sua rappresentazione sintetica e unitaria. Il quadro generale riassuntivo è formulato con riferimento sia alle dotazioni di cassa sia alle dotazioni di competenza. Esso deve dare indicazione dei seguenti risultati differenziali (saldi): 26

27 I RISULTATI DIFFERENZIALI
RISPARMIO PUBBLICO: è la differenza tra il totale delle entrate correnti (tributarie ed extratributarie) e il totale delle spese correnti. INDEBITAMENTO NETTO: è la differenza fra tutte le entrate e le spese nette (escluse le operazioni relative alle partecipazioni azionarie, nonchè la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti). SALDO NETTO DA FINANZIARE: è dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali (escluse le operazioni di accensione e di rimborso dei prestiti). Tale risultato, chiamato anche fabbisogno, misura l'aumento del debito dello Stato per effetto della gestione del bilancio. RICORSO AL MERCATO: rappresenta il risultato differenziale fra il totale delle entrate e il totale delle spese complessive. Ad esso si giunge sommando al saldo netto da finanziare l'ammontare dei prestiti in scadenza nell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce. Questo risultato differenziale indica la somma che lo Stato deve prendere in prestito dal mercato finanziario. 27

28 BILANCIO PLURIENNALE A LEGISLAZIONE VIGENTE
IL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE Il bilancio pluriennale di previsione comprende un periodo di tre anni. E’ redatto in due versioni: BILANCIO PLURIENNALE A LEGISLAZIONE VIGENTE BILANCIO PLURIENNALE PROGRAMMATICO (si tiene conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF) Non comporta autorizzazioni a riscuotere entrate e ad eseguire spese. Non ha valore vincolante sul piano giuridico, ma è un atto politico che impegna il Governo di fronte al Parlamento. 28

29 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Documento di economia e di finanza (DEF) Data di presentazione: 15 settembre Disegno di legge di stabilità – 15 ottobre Disegno di legge di bilancio – 15 ottobre Disegno di legge di assestamento del bilancio – 30 giugno Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica – 31 gennaio Programma di stabilità e Programma nazionale di riforma da presentare all’Unione europea aprile 29

30 LO SCADENZIARIO DELLE PROCEDURE PARLAMENTARI
Entro il 15 settembre Il Governo presenta alle Camere la Documento di economia e di finanza (DEF). Il documento ha lo scopo di delineare la manovra di finanza pubblica e di definire il quadro macroeconomico. Entro il 15 ottobre il Governo presenta alle Camere Il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e il bilancio pluriennale e il disegno di legge di stabilità. A partire dal 15 ottobre Inizia la sessione di bilancio presso la Camera e il Senato. I disegni di legge sono inviati alle Commissioni permanenti per quanto di loro competenza e alla Commissione bilancio per l’esame generale. Entro il 31 dicembre Il Parlamento deve approvare prima la legge di stabilità e poi la legge di bilancio. Se non si procede all’approvazione entro la fine dell’anno, il Parlamento autorizza il Governo all’esercizio provvisorio. Entro il 31 gennaio Disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. Con le legge di stabilità possono essere solo modificati i tributi in vigore, con le leggi collegate possono essere introdotti nuovi tributi.

31 I RESIDUI l residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui al 31 dicembre (termine dell'esercizio finanziario) alcune entrare accertate non sono state riscosse ed alcune spese impegnate non sono state pagate. È evidente come i residui non abbiano ragione di essere considerati nell'ambito del bilancio di cassa che invece si riferisce a previsioni concernenti effettive entrate ed effettive uscite finanziarie, per cui in tale sistema appare più appropriato parlare di minori entrate e di minori spese piuttosto che di residui attivi e passivi. l residui attivi sono l'espressione di entrate accertate, ma non ancora riscosse, nonché di entrate riscosse ma non ancora versate; rappresentano crediti della pubblica amministrazione. l residui passivi sono l'espressione di spese già impegnate e non ancora ordinate, ovvero ordinate, ma non ancora pagate; rappresentano debiti della pubblica amministrazione. 31

32 Residui attivi: entrate accertate, ma non ancora riscosse
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO PUÒ DAR LUOGO A RESIDUI. I RESIDUI VENGONO ISCRITTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO SUCCESSIVO. Residui attivi: entrate accertate, ma non ancora riscosse Residui passivi: spese impegnate, ma non ancora pagate. 32

33 IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Il rendiconto consuntivo è il documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario. Tale documento, oltre a dare atto dell'esattezza dei conti presentati dal Governo, riferisce su eventuali rilievi mossi nel corso dell'esercizio finanziario. Le Camere ogni anno devono approvare il rendiconto presentato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il mese di giugno. Tale approvazione garantisce un controllo annuale sulle modalità di esecuzione della legge di bilancio dell'anno precedente da parte del Governo. Il rendiconto deve essere articolato per missioni e programmi. Il rendiconto generale si compone di due parti: il conto del bilancio, in cui si dimostrano i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni di bilancio; il conto del patrimonio, in cui si dimostrano le variazioni avvenute nel patrimonio dello Stato. 33

34 La formazione, la parificazione e l'approvazione del rendiconto
Al termine dell'esercizio finanziario ciascun Ministero, tramite gli Uffici centrali del bilancio, compila il conto del bilancio e quello del patrimonio relativi alla propria amministrazione. Tali conti devono poi essere trasmessi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (DRGS), entro il 30 aprile successivo, che redige i prospetti riassuntivi del conto del bilancio che riguardano: le variazioni apportate al bilancio durante l'esercizio, quelle eventualmente apportate ai residui e i risultati della gestione del bilancio. Entro il 31 maggio il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tramite il DRGS, trasmette il documento alla Corte dei conti per la parificazione, che consiste nella verifica del rendiconto e nel confronto dei risultati relativi alle entrate e alle spese con le previsioni contenuti nella legge di approvazione del bilancio. La Corte delibera sul rendiconto e trasmette al Parlamento una Relazione sullo stesso, in cui viene analizzata tutta l'attività contabile ed economico-finanziaria delle amministrazioni pubbliche. Dopodiché il rendiconto, nonché la deliberazione e la Relazione sono trasmessi dalla Corte al Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne cura la Presentazione al Parlamento per l'esame e la sua definitiva approvazione, che deve avvenire entro il mese di giugno. 34

35 LEGGE 4 AGOSTO 2016, N “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243” Il 28 luglio 2016 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che disciplina la nuova legge di bilancio. La legge n. 163 del 2016 prevede l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009), con l’obiettivo principale di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. Con la legge n. 163/2016 si passa, pertanto, dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla preparazione di due distinti provvedimenti (legge di stabilità e legge di bilancio) a uno schema basato su un unico provvedimento (legge di bilancio). La riforma del bilancio dello Stato segna il passaggio da una concezione formale a una concezione sostanziale della legge di bilancio. Tale cambiamento si è reso necessario per la modifica dell’articolo 81 della Costituzione, da cui è stato abrogato il comma che prevedeva che “Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”. 35

36 Le novità più importanti attengono alla tempistica e all’unificazione dei due disegni di legge. I contenuti restano sostanzialmente immutati. La nuova legge di bilancio, che sarà applicata già dalla sessione di bilancio 2016, sarà composta quindi da due sezioni: la prima sezione assorbirà i contenuti della precedente legge di stabilità e conterrà le misure finalizzate a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; la seconda sezione conterrà le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente; pur ricalcando l’attuale contenuto del bilancio di previsione, essa assume un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni) sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente; in questa sezione dovranno essere recepite anche le modifiche apportate dal Parlamento alle norme della prima sezione; l’approvazione definitiva del disegno di legge di bilancio sarà preceduta da una nota di variazione che il Governo dovrà presentare alle Camere. 36

37 La tempistica viene modificata in due punti:
la presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) passa dal 20 al 27 settembre per consentire di inserirvi i dati di finanza pubblica aggiornati sulla base di quelli notificati dall’Istat alla Commissione europea entro il 30 settembre; la presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento slitta, di conseguenza, dal 15 al 20 ottobre. Le novità della riforma riguardano, inoltre, le relazioni a corredo dei documenti di finanza pubblica e che hanno ad oggetto, rispettivamente, gli indicatori di benessere equo e sostenibile e il bilancio di genere ed il superamento delle clausole di salvaguardia e da ultimo gli strumenti finanziari. 37

38 20 ottobre - Disegno di legge di bilancio alle Camere;
La legge n. 163/2016 prevede che in un allegato al DEF (Documento di Economia e Finanza), predisposto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sia riportato l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT. I nuovi termini entro cui, annualmente, dovranno essere presentati i documenti del ciclo di bilancio saranno i seguenti: 27 settembre - Nota di aggiornamento al Documento Economia e Finanza (DEF); 15 ottobre - Documento Programmatico di Bilancio alle Camere e alla Commissione Europea (DPB); 20 ottobre - Disegno di legge di bilancio alle Camere; 15 febbraio - Relazione sull’andamento degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES). 38


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