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DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

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Presentazione sul tema: "DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO"— Transcript della presentazione:

1 DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
- Prof. Sara Tonolo - Trieste - 9 ottobre 2017-

2 NOZIONI GENERALI DIRITTO INTERNAZIONALE = ORDINAMENTO GIURIDICO DELLA SOCIETA’ INTERNAZIONALE SISTEMA GIURIDICO ≠ SISTEMI DEI SINGOLI STATI

3 NOZIONI GENERALI ORDINAMENTO GIURIDICO?
ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI REGOLE GIURIDICHE O ISTITUZIONI DESTINATE AD APPLICARSI EFFETTIVAMENTE A UNA DETERMINATA COMUNITA’ ORDINAMENTO/FENOMENO/STRUTTURA/ARCHITETTURA.

4 NOZIONI GENERALI ELEMENTI ESSENZIALI DI UN ORDINAMENTO GIURIDICO (Santi Romano)? NORMA/SANZIONE ISTITUZIONE = ORDINAMENTO/STATI = ISTITUZIONI = ORDINAMENTI PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI

5 NOZIONI GENERALI VARIETA’ DI INTERPRETAZIONI SUI TRE ELEMENTI ESSENZIALI: nella definizione di ordinamento giuridico di Kelsen la NORMA ha un ruolo centrale; L’ordinamento è un sistema di norme, un insieme normativo, coerente e dinamico; Ogni norma trae la propria validità per il fatto di conformarsi a criteri posti da altra norma fino ad arrivare a norma fondamentale: principio di effettività.

6 NOZIONI GENERALI DIRITTO INTERNAZIONALE
Diritto internazionale pubblico Diritto internazionale privato

7 DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
Ordinamento giuridico della società internazionale – composta da Stati sovrani Peculiarità rispetto ad altri sistemi di norme in cui i soggetti sono individui Analogia con altri sistemi giuridici: globalizzazione del diritto e del diritto internazionale.

8 GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Globalizzazione: percezione diffusa di alcuni fenomeni. Globalizzazione opera a vari livelli: economico, sociologico, giuridico. Globalizzazione giuridica: connessione tra violazione di norme e sua percezione e conseguenze.

9 GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Globalizzazione in senso giuridico implica osmosi tra norme interne e internazionali e percezione diffusa della violazione delle norme internazionali Evento/conseguenza Violazione di norma internazionale/conseguenza: es. risoluzione del CdS sulle armi chimiche in Siria.

10 GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE/ORIGINI
Origini antiche di tale peculiarità del diritto internazionale: nascita di Stati sovrani – pace di Westfalia 1648 Formazione del concetto di nazione come fondamento del sistema del diritto internazionale. Nazione e uguaglianza.

11 GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE/ORIGINI
ORIGINI del diritto internazionale: formazione degli Stati nazione in una società inizialmente eurocentrica (con qualche eccezione – Persia, Cina, Impero ottomano). Vari fattori influirono sull’abbandono di tale eurocentrismo: decolonizzazione a partire dall’indipendenza USA dalla Gran Bretagna (fine XVIII sec.) – e poi nel XIX sec. Indipendenza di colonie d’America da Spagna e Portogallo.

12 GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Kant e la concezione filosofica del diritto internazionale come strumento di pace o diritto cosmopolitico. Diritto cosmopolitico: integrazione tra diritto pubblico, diritto internazionale, e codice non scritto è necessaria per prevenire la violazione del diritto tramite la circostanza che la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra sia avvertita ovunque. Teoria della pace perpetua – garantita dal diritto cosmopolitico ma anche la parte di esso fondata sullo spirito commerciale.

13 GLOBALIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE NORME
Norme embrionali antiche: relazioni (anche commerciali) tra diversi STATI; Es.: norme connesse all’imposizione di dazi doganali – XVIII e XIX secolo – Atto di navigazione di Cromwell. Es.: diritto di visita che riguarda gli stranieri che possono accedere al territorio di altri Stati.

14 DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
Vari ambiti materiali Diritto internazionale di guerra – diritto internazionale di pace Tutela dei diritti fondamentali degli individui Protezione dell’ambiente Liberalizzazione dei rapporti economici e commerciali internazionali.

15 CARATTERISTICHE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
1. Soggettività giuridica 2. Decentramento dell’attività di produzione, accertamento e attuazione coercitiva del diritto internazionale 3. Struttura solo formalmente paritaria ma sostanzialmente diseguale

16 1. SOGGETTIVITA’ GIURIDICA
Soggetti del diritto = enti cui fanno capo le situazioni giuridiche (diritti e obblighi) che discendono dalle norme dell’ordinamento considerato Soggetti primari del diritto internazionale sono gli Stati sovrani e altri membri della società internazionale che partecipano alle relazioni internazionali, ad es. organizzazioni internazionali. ??? Soggettività di individui

17 2. DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, ACCERTAMENTO E ATTUAZIONE COATTIVA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE. Ordinamento internazionale si rivolge a una società in cui i principali soggetti sono gli Stati, che non riconoscono un’autorità di governo superiore e quindi manca un’organizzazione cui ricondurre le attività di produzione, accertamento e attuazione coattiva del diritto tali funzioni sono decentrate ed esercitate dagli Stati sovrani.

18 2. DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITA’ GIURIDICHE
PRODUZIONE NORMATIVA TRATTATO CONSUETUDINE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ATTUAZIONE COERCITIVA DEL DIRITTO

19 2. DECENTRAMENTO DELLE ATTIVITA’ GIURIDICHE
??? La creazione delle Organizzazioni internazionali influisce su tale caratteristica del diritto internazionale? Attenua il decentramento: es. attività ONU Ma si fonda sempre sulla volontà degli Stati quindi conferma tale caratteristica.

20 FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Riferimento fondamentale: art. 38 par. 1 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia: La Corte, la cui funzione è decidere le controversie tra Stati che le sono sottoposte in base al diritto, applica: a) le convenzioni internazionali; b) la consuetudine internazionale; c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d) le decisioni giudiziarie e la dottrina…come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche”.

21 FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Art. 38, par. 1 NON è determinazione autoritativa delle fonti di diritto internazionale: ad es. le decisioni giudiziarie e la dottrina definite …come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche non sono fonti in senso formale Giurisprudenza non ha valore vincolante: vedi anche art. 59 dello Statuto della CIG, anche se viene spesso richiamata.

22 FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Elenco delle fonti in senso formale ha carattere esaustivo? NO: infatti oltre alla consuetudine e all’accordo esistono anche le FONTI PREVISTE DA ACCORDO, ad es. gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali, e per parte della dottrina gli atti giuridici unilaterali. NO: infatti oltre ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili si può ricorrere all’analogia o ai principi generali del diritto internazionale per l’integrazione del diritto int.

23 FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
GENERALE Consuetudine PARTICOLARE Trattato Fonti previste da Trattato

24 RAPPORTO TRA DIVERSE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Coesistenza Gerarchia Conflitti

25 COESISTENZA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Diverse fonti regolano la stessa materia: Es.: richiamo di norme consuetudinarie nella soluzione delle controversie del commercio internazionale: art. 3 par. 2 DSU OMC

26 GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Esiste una gerarchia delle fonti del diritto internazionale? Gerarchia delle fonti (Kelsen).

27 GERARCHIA Consuetudine Accordo Fonte prevista da accordo

28 GERARCHIA - Consuetudine - Accordo Fonte prevista da accordo
Sperduti, Capotorti, Cassese : consuetudo est servanda; pacta sunt servanda

29 GERARCHIA Consuetudine Accordo Fonte prevista da accordo
Morelli, Conforti, Ronzitti: solo consuetudo est servanda

30 GERARCHIA La gerarchia delle fonti del diritto internazionale implica anche una gerarchia di forza obbligatoria di tali fonti? No, nel senso che una norma di grado inferiore può derogare a una di grado superiore se questa lo consente, salvo lo ius cogens

31 IUS COGENS Art. 53 Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: il contrasto con norma imperativa del diritto internazionale è causa di invalidità dei trattati; Art. 64 Convenzione di Vienna del 1969: sopravvenienza di norma imperativa del diritto internazionale è causa di estinzione dei trattati.

32 IUS COGENS NOZIONE: Art. 53 Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati: norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata solo da una successiva norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

33 IUS COGENS PROBLEMA: definizione tautologica, quindi occorrono criteri interpretativi per ricostruire la categoria delle norme cogenti, quindi…. ….. Sono state elaborate varie teorie

34 IUS COGENS RICOSTRUZIONE DELLE NORME DI IUS COGENS COME NORME CONSUETUDINARIE RICOSTRUZIONE DELLE NORME DI IUS COGENS NEGLI OBBLIGHI RICAVABILI DALLA CARTA DELLE NAZIONI UNITE – ART. 103 – gli obblighi assunti dagli Stati membri con la Carta prevalgono sugli obblighi assunti in base a qualsiasi altro accordo. Problema: solo le norme della Carta ONU lo sono, quindi non se ne possono ricostruire altre?

35 CONFLITTI DI FONTI INTERNAZIONALI
NORME che perseguono principi contrastanti: Es.: Convenzioni sui diritti umani e Stati islamici in cui la sharia contiene precetti contrastanti – soluzione?

36 ALTRI PROCEDIMENTI DI PRODUZIONE GIURIDICA INTEGRATIVA
In assenza di norme di diritto internazionale generale o particolare si può ricorrere a tali procedimenti: Ad es. il procedimento interpretativo fondato sull’ANALOGIA per applicare norma esistente a fattispecie nuove che non esistevano all’epoca di formazione della norma, ma che presentano caratteri analoghi a quelli della fattispecie contemplata dalla norma (analogia legis). Si può ricorrere anche all’analogia iuris, quindi ai principi generali dell’ordinamento internazionale cui si riconosce valore fondamentale: es. uguaglianza sovrana tra Stati, effettività, libertà, ecc.

37 ALTRI PROCEDIMENTI DI PRODUZIONE GIURIDICA INTEGRATIVA
??? Ricorso ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili(art. 38 par. 1 Statuto CIG) Molto frequente nel diritto internazionale penale: art. 21 par.1 (c) statuto corte penale internazionale: Corte può applicare in mancanza di norme o principi generali del diritto internazionale i principi generali di diritto elaborati dalla stessa “in base alla normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine”: es. irretroattività della l. penale


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